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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
PU P.IVA_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari in persona del dott. BR LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato minore ex art. 80 CCII proposto da (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. CARLO DESSI', elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA DANTE, 89 CAGLIARI
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Designato, letta la proposta di concordato minore con continuità diretta dell'attività di impresa ex art. 74 e ss. ccii depositata in data 3.7.2025 ed integrata in data 1.10.2025 dal ricorrente Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dessì;
[...] letta la contestuale relazione particolareggiata, anch'essa oggetto di integrazione, depositata dall'OCC, dott. , ai sensi dell'art. 70 co. 6 ccii;
Persona_1 rilevato che:
- il ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale “ ” – attività svolta: Parte_1 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici e in altre opere di costruzione – versa in una situazione di sovraindebitamento [sì come descritta alla pagina 7 della Relazione dell'OCC, in cui si legge che: “...la crisi economica ha avuto inizio nel 2019 per gravi motivi di salute del titolare (dimostrati dalla documentazione medica allegata al doc.36) con conseguente impossibilità di prestare attività lavorativa per un lungo periodo. Successivamente l'emergenza pandemica del 2020 ha causato una riduzione dei lavori e di conseguenza del fatturato. Nel medesimo anno, unitamente al contrarsi dei lavori, il signor si è trovato costretto a licenziare un lavoratore dipendente e a provvedere al Pt_1 pagamento del TFR. Nel 2022 dimessosi un altro dipendente, si verificava situazione analoga.
Nel 2023 con l'adesione alla rottamazione delle cartelle, il signor ha provveduto al Pt_1 pagamento delle prime 7 rate per circa € 22.000,00, unitamente alla liquidazione di tutti e due i dipendenti per complessivi € 50.000. Inoltre, vi è stato il mancato incasso di alcune
1 commesse. Le predette motivazioni hanno condotto ad una situazione di crisi ormai insuperabile e irreversibile”].
- all'attualità gli utili lordi della ditta individuale risultanti dal Bilancio 2024 allegato ammontano ad € 24.489,73, a fronte di un indebitamento complessivo del ricorrente per Euro
328.714,95 (descritto analiticamente alle pagine 9 e 10 della Relazione dell'OCC);
- la proposta – formulata in modo da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, posto che l'attività dell'azienda viene svolta personalmente (e a tempo pieno) dal signor – Pt_1 prevede il pagamento di € 60.553,80, da pagarsi in 6 rate semestrali da 10.092,30 euro ciascuna, nelle tempistiche indicate alle pagine 12 e 13 della Relazione;
visto il decreto del 2.10.2023 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 ccii ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;
letta la relazione finale depositata dall'OCC in data 24.11.2025, che ha dato atto del raggiungimento della maggioranza pari al 75,44%; rilevato che nel termine assegnato non risultano pervenute contestazioni (si veda la Relazione dell'OCC); rilevato che occorre procedere alla nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 78 ccii;
richiamata l'attestazione dell'OCC sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. pagg. 13-15 della Relazione); rilevato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art. 78 co 1 e 2 ccii;
confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;
P.Q.M.
visto l'art. 80 ccii e disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione:
i. omologa il concordato minore proposto in data 3.7.2025, come integrato in data 21.10.2025 dal ricorrente;
Parte_1
ii. dispone che il ricorrente effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
iii. nomina Commissario Giudiziale il dott. ; Persona_1 iv. dispone che il Commissario Giudiziale vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al G.D. eventuali irregolarità;
v. dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori a cura del Commissario Giudiziale e pubblicata a cura della
Cancelleria nelle stesse forme previste per il decreto di apertura;
2 vi. conferma che sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
vii. dispone che terminata l'esecuzione, il Commissario Giudiziale presenti al G.D. una relazione finale;
viii. dichiara chiusa la procedura in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari 02/12/2025
Il Giudice designato
BR LA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari in persona del dott. BR LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato minore ex art. 80 CCII proposto da (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. CARLO DESSI', elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA DANTE, 89 CAGLIARI
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Designato, letta la proposta di concordato minore con continuità diretta dell'attività di impresa ex art. 74 e ss. ccii depositata in data 3.7.2025 ed integrata in data 1.10.2025 dal ricorrente Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dessì;
[...] letta la contestuale relazione particolareggiata, anch'essa oggetto di integrazione, depositata dall'OCC, dott. , ai sensi dell'art. 70 co. 6 ccii;
Persona_1 rilevato che:
- il ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale “ ” – attività svolta: Parte_1 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici e in altre opere di costruzione – versa in una situazione di sovraindebitamento [sì come descritta alla pagina 7 della Relazione dell'OCC, in cui si legge che: “...la crisi economica ha avuto inizio nel 2019 per gravi motivi di salute del titolare (dimostrati dalla documentazione medica allegata al doc.36) con conseguente impossibilità di prestare attività lavorativa per un lungo periodo. Successivamente l'emergenza pandemica del 2020 ha causato una riduzione dei lavori e di conseguenza del fatturato. Nel medesimo anno, unitamente al contrarsi dei lavori, il signor si è trovato costretto a licenziare un lavoratore dipendente e a provvedere al Pt_1 pagamento del TFR. Nel 2022 dimessosi un altro dipendente, si verificava situazione analoga.
Nel 2023 con l'adesione alla rottamazione delle cartelle, il signor ha provveduto al Pt_1 pagamento delle prime 7 rate per circa € 22.000,00, unitamente alla liquidazione di tutti e due i dipendenti per complessivi € 50.000. Inoltre, vi è stato il mancato incasso di alcune
1 commesse. Le predette motivazioni hanno condotto ad una situazione di crisi ormai insuperabile e irreversibile”].
- all'attualità gli utili lordi della ditta individuale risultanti dal Bilancio 2024 allegato ammontano ad € 24.489,73, a fronte di un indebitamento complessivo del ricorrente per Euro
328.714,95 (descritto analiticamente alle pagine 9 e 10 della Relazione dell'OCC);
- la proposta – formulata in modo da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, posto che l'attività dell'azienda viene svolta personalmente (e a tempo pieno) dal signor – Pt_1 prevede il pagamento di € 60.553,80, da pagarsi in 6 rate semestrali da 10.092,30 euro ciascuna, nelle tempistiche indicate alle pagine 12 e 13 della Relazione;
visto il decreto del 2.10.2023 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 ccii ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;
letta la relazione finale depositata dall'OCC in data 24.11.2025, che ha dato atto del raggiungimento della maggioranza pari al 75,44%; rilevato che nel termine assegnato non risultano pervenute contestazioni (si veda la Relazione dell'OCC); rilevato che occorre procedere alla nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 78 ccii;
richiamata l'attestazione dell'OCC sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. pagg. 13-15 della Relazione); rilevato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art. 78 co 1 e 2 ccii;
confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;
P.Q.M.
visto l'art. 80 ccii e disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione:
i. omologa il concordato minore proposto in data 3.7.2025, come integrato in data 21.10.2025 dal ricorrente;
Parte_1
ii. dispone che il ricorrente effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
iii. nomina Commissario Giudiziale il dott. ; Persona_1 iv. dispone che il Commissario Giudiziale vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al G.D. eventuali irregolarità;
v. dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori a cura del Commissario Giudiziale e pubblicata a cura della
Cancelleria nelle stesse forme previste per il decreto di apertura;
2 vi. conferma che sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
vii. dispone che terminata l'esecuzione, il Commissario Giudiziale presenti al G.D. una relazione finale;
viii. dichiara chiusa la procedura in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari 02/12/2025
Il Giudice designato
BR LA
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