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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/04/2024, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. 4297/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4297/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'AVV. DAMASO C.F._1
PATTUMELLI (codice fiscale ) e dall'AVV. DANIELE DI BELLA C.F._2
(codice fiscale ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
1 (c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in Roma via Ciro il Grande,
21, rappresentato e difeso dal funzionario ) - c.f.: ; CP_2 C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/8/2023, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1
all'intestazione di:“-ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 il diritto di alla pensione d'inabilità di cui alla suddetta norma, in Parte_1
misura di legge e a decorrere dal 01-06-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1
maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/2/2024 per chiedere di dichiarare: CP_1
“l'inammissibilità del ricorso e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto;
SPESE come per legge.”
La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 20/2/2024 con rinvio su richiesta dell' all'udienza del 23/4/2024; a tale udienza parte ricorrente dichiarava che il CP_1
pagamento era intervenuto il 20/4/2024 e chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale.
* * *
2 Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto il ripristino della pensione di inabilità ex art
12 L 188/1971 dalla revoca del 1/6/2022. Il ricorso è stato notificato all' in data CP_1
4/9/2023
La liquidazione della prestazione e degli arretrati è intervenuta con il modello TE 08 in data
2/4/2024 (v. doc. in atti).
Parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento in data 20/4/2024.
L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data
2/4/2024 successivamente alla notifica del ricorso del 4/9/23, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di CP_1
tempo trascorso tra la domanda amministrativa del 26/1/023 e la liquidazione del 2/4/2024, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale che liquida nella misura di € 1863,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, il 23 aprile 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4297/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'AVV. DAMASO C.F._1
PATTUMELLI (codice fiscale ) e dall'AVV. DANIELE DI BELLA C.F._2
(codice fiscale ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
1 (c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in Roma via Ciro il Grande,
21, rappresentato e difeso dal funzionario ) - c.f.: ; CP_2 C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/8/2023, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1
all'intestazione di:“-ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 il diritto di alla pensione d'inabilità di cui alla suddetta norma, in Parte_1
misura di legge e a decorrere dal 01-06-2022, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1
maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/2/2024 per chiedere di dichiarare: CP_1
“l'inammissibilità del ricorso e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto;
SPESE come per legge.”
La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 20/2/2024 con rinvio su richiesta dell' all'udienza del 23/4/2024; a tale udienza parte ricorrente dichiarava che il CP_1
pagamento era intervenuto il 20/4/2024 e chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale.
* * *
2 Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto il ripristino della pensione di inabilità ex art
12 L 188/1971 dalla revoca del 1/6/2022. Il ricorso è stato notificato all' in data CP_1
4/9/2023
La liquidazione della prestazione e degli arretrati è intervenuta con il modello TE 08 in data
2/4/2024 (v. doc. in atti).
Parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento in data 20/4/2024.
L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data
2/4/2024 successivamente alla notifica del ricorso del 4/9/23, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di CP_1
tempo trascorso tra la domanda amministrativa del 26/1/023 e la liquidazione del 2/4/2024, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale che liquida nella misura di € 1863,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, il 23 aprile 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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