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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 339/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
a Caltagirone al Viale P.pe Umberto n. 49 presso lo studio dell'Avv. Carlo Foschea del foro di
Caltagirone che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 3 Curatela (c.f./p.iva n. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Aurelio Mirone per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Catania, via F. Crispi 225
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.2.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 378/23 emessa dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, in data 20.1.2023.
Si costituiva in giudizio la curatela del contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza, sempre celebrata, nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 12.11.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
19.11.2025.
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 339/23 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 339/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
a Caltagirone al Viale P.pe Umberto n. 49 presso lo studio dell'Avv. Carlo Foschea del foro di
Caltagirone che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 3 Curatela (c.f./p.iva n. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Aurelio Mirone per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Catania, via F. Crispi 225
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.2.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 378/23 emessa dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, in data 20.1.2023.
Si costituiva in giudizio la curatela del contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza, sempre celebrata, nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 12.11.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
19.11.2025.
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 339/23 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3