TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 2 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Emanuela Cappellacci in sostituzione dell'avv. Antonio Rapolla e dell'avv. Ester De Vita per parte opponente e l'avv. Marco Testa per parte opposta.
L'Avv. Cappellacci, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Testa, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Eccepisce la tardività del deposito in quanto il termine scadeva il giorno 19.09.2025 mentre il deposito delle note difensive di controparte è avvenuto il 20.09.2025.
L'avv. Cappellacci rileva che il termine non era perentorio e comunque la scadenza ricadeva 10 giorni prima dell'udienza e quindi il 20.09.2025.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1557 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 ntonio vv. Ester De Vita, sito in Napoli via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 3, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO (CF , in veste di Custode Giudiziario CP_1 C.F._1
(nominato nella procedura di esecuzione immobiliare del Tribunale di Civitavecchia R.G.E. N. 223/2019, giusto Decreto della Dott.ssa Alessandra Dominici del 29/12/2019), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Testa sito in Civitavecchia viale G. Matteotti n. 19, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. al Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 32.058,61 in favore di -in veste di custode giudiziario nella CP_1 procedura di esecuzio l Tribunale di Civitavecchia R.G.E. n. 223/2019, giusto Decreto della Dott.ssa Alessandra Dominici del 29/12/2019- quale importo per canoni di locazioni non pagati. Deduceva, in particolare: -che TA GR SR (oggi divenuta in Parte_1 virtù di variazione di denominazione sociale) il 20.02.201 in locazione dalla società la porzione Parte_2 immobiliare sita al piano el Comune di ed identificato al foglio 734 particella 279 sub 38 parte e 32 parte, Parte_2 tratto di locazione del 1.01.2018; -che la durata del contratto di affitto veniva convenuta in anni 6 (sei) con decorrenza dal 1.01.2018 al Part 31.12.2023; -che con comunicazione del 24.07.2019 aveva comunicato Cont alla società la volontà di recedere anticipatament contratto in parola a far data 31.07.2019, con esplicita richiesta di deroga all'art. 3 del contratto di locazione in parola, chiedendo la riduzione del periodo di preavviso da sei a due mesi;
-che la richiesta veniva positivamente riscontrata Cont dalla società con pec del 26.07.2019, dichiarando di aderire alle richieste Part della si relazione al recesso anticipato che al riconoscimento della riduz del preavviso, a condizione che i locali venissero riconsegnati entro il 31.07.2019 e che le somme venissero versate;
-che era, dunque, stato concluso un accordo transattivo avente ad oggetto gli accordi già conclusi tra le parti con contestuale riconsegna dei locali locati, come attestato dallo scambio di pec intervenuto tra le parti;
-che, pertanto, i canoni non erano dovuti in forza della transazione e del rilascio dei locali in data 31.07.2019. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Nel merito - revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto e illegittimo. In ogni caso -Condannare la società opposta al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari, da liquidarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, che prevede “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”.
2.Si costituiva in giudizio , in veste di custode giudiziario della CP_1 procedura esecutiva, de posizione era infondata e andava respinta con la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto la transazione era simulata e i locali erano stati rilasciati, in seguito a disdetta di gennaio 2020, solo in data 30.06.2020.
3.La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.Dall'esame della documentazione in atti si evince che TA GR SR -poi divenuta in virtù di variazione di denominazione sociale il Parte_1
20.02.2018- ha preso in locazione da la Parte_2 porzione immobiliare sita al piano 2 d el Comune di ed identificato al foglio 734 particella 279 sub 38 parte Parte_2
e 32 parte, tratto di locazione del 1.01.2018; La durata del contratto di affitto è stata pattuita in anni 6 con decorrenza dal 1.01.2018 sino al 31.12.2023. L'immobile oggetto di locazione, insieme ad altri immobili, è stato attinto da pignoramento del 26.07.2019, notificato il 31.07.2019 e trascritto l'8.10.2019, in danno della locatrice quale debitrice Parte_2 esecutata. Con atto di transazione del 31.07.2019 e verbale di rilascio contestuale nella medesima data le parti del contratto di locazione (ossia e Parte_1 CP_3 hanno pattuito di derogare all'art. 3 del contratto di locazione, stabilendo la riduzione del periodo di preavviso da sei a due mesi, a condizione che il pagamento e il rilascio dell'immobile avvenisse entro la data del 31.07.2019. 6.In tema di simulazione contrattuale, la prova della simulazione assoluta può essere dimostrata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, in particolare quando la relativa domanda è proposta da terzi estranei al negozio. Nel caso di specie, il custode giudiziario è terzo rispetto alla transazione. E' dimostrato documentalmente con il verbale di rilascio del 30.06.2020 che i locali di cui al contratto del 1.01.2018 concessi in locazione a Parte_1
(prima TA GR SR) siti in via delle Arti n. 101, Parte_2 sono stati riconsegnati il 30. roprio dal rappresentante della
[...]
Dal verbale in esame si trae la dimostrazione che sino al 30.06. Parte_1
è rimasta nella disponibilità e detenzione dei locali tanto che il Parte_1 società interveniva “al fine di consegnare le chiavi in n. 1 esemplare“. Nello stesso verbale sempre il custode attesta “La società (ex Parte_1 gruppo TA) occupava in forza del contratto di locazione d ali identificati al NCEU del Comune di Fg 734, Pt 279 sub 38 parte e Sub Parte_2
32 parte. Ad oggi la sopra identific riconsegna i locali”. Il verbale è stato sottoscritto poi sia dal custode sia dallo stesso CP_1 delegato intervenuto in rappresentanza Parte_1
Dal tenore, pertanto, delle dichiarazioni del custode, confermate anche dalla sottoscrizione dello stesso rappresentante della si evince che Parte_1 la transazione conclusa il 31.07.2019 e il verba e riconsegna sottoscritto costituiva volontà simulata e non rispondente ai reali accordi delle parti. Infatti, il custode giudiziario attestava che a distanza di quasi un anno i locali erano rimasti nella detenzione sempre di Parte_1
Il custode, in quanto ausiliario del giudi di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto fa fede fino a querela di falso in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza e da lui attestati. Inoltre, non vi è evidenza neppure documentale dei pagamenti avvenuti delle due mensilità (per mancato preavviso) indicati nella transazione del 31.07.2019. Il contratto di locazione del 1.12.2014, oltre ad essere oggetto di produzione tardiva ed inutilizzabile, non risulta dirimente in quanto nel verbale redatto dal custode viene riportato espressamente che il rilascio del 30.06.2020 fa riferimento ai locali indicati ed oggetto del contratto dell'1.01.2018 per cui vi è il giudizio.
7.Pertanto, essendo stato l'immobile rilasciato da l 30.06.2020 Parte_1 ed in mancanza della prova, di cui era one te, di avere corrisposto i canoni sottesi al decreto ingiuntivo (ossia dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020), è fondata la pretesa creditoria del custode in relazione alle citate mensilità, in particolare per ciò che concerne l'importo di euro 12.736,14 (per i mesi di dicembre 2020 e per gennaio, febbraio e marzo 2020), nonché l'importo di euro 9.322,47 (per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020). L'ulteriore importo di euro 10.000,00 per ulteriore indennità di occupazione per mancato preavviso per 4 mesi, invece, non è dovuto in quanto la disdetta è intervenuta, per quanto affermato dal custode, nel gennaio 2020 dunque, i 6 mesi di preavviso risultano assicurati già mediante il pagamento dei canoni sino al 30.06.2020. 8.In conclusione, l'opposizione va accolta parzialmente con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, nella veste di cust ura esecutiva, della somma
[...]
,61 oltre interessi come da ricorso monitorio.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente e della somma riconosciuta all'opposta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 372/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO
[...] al pagamento in favore di , quale cu Parte_1 CP_1 ella procedura esecutiva n. il Tribunale di Civitavecchia, della somma di euro 22.058,61 oltre gli interessi come da ricorso monitorio;
-CONDANNA al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 quale custod procedura esecutiva n. 2 Tribunale di Civitavecchia, delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 2 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Emanuela Cappellacci in sostituzione dell'avv. Antonio Rapolla e dell'avv. Ester De Vita per parte opponente e l'avv. Marco Testa per parte opposta.
L'Avv. Cappellacci, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Testa, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Eccepisce la tardività del deposito in quanto il termine scadeva il giorno 19.09.2025 mentre il deposito delle note difensive di controparte è avvenuto il 20.09.2025.
L'avv. Cappellacci rileva che il termine non era perentorio e comunque la scadenza ricadeva 10 giorni prima dell'udienza e quindi il 20.09.2025.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1557 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 ntonio vv. Ester De Vita, sito in Napoli via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 3, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO (CF , in veste di Custode Giudiziario CP_1 C.F._1
(nominato nella procedura di esecuzione immobiliare del Tribunale di Civitavecchia R.G.E. N. 223/2019, giusto Decreto della Dott.ssa Alessandra Dominici del 29/12/2019), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Testa sito in Civitavecchia viale G. Matteotti n. 19, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. al Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 32.058,61 in favore di -in veste di custode giudiziario nella CP_1 procedura di esecuzio l Tribunale di Civitavecchia R.G.E. n. 223/2019, giusto Decreto della Dott.ssa Alessandra Dominici del 29/12/2019- quale importo per canoni di locazioni non pagati. Deduceva, in particolare: -che TA GR SR (oggi divenuta in Parte_1 virtù di variazione di denominazione sociale) il 20.02.201 in locazione dalla società la porzione Parte_2 immobiliare sita al piano el Comune di ed identificato al foglio 734 particella 279 sub 38 parte e 32 parte, Parte_2 tratto di locazione del 1.01.2018; -che la durata del contratto di affitto veniva convenuta in anni 6 (sei) con decorrenza dal 1.01.2018 al Part 31.12.2023; -che con comunicazione del 24.07.2019 aveva comunicato Cont alla società la volontà di recedere anticipatament contratto in parola a far data 31.07.2019, con esplicita richiesta di deroga all'art. 3 del contratto di locazione in parola, chiedendo la riduzione del periodo di preavviso da sei a due mesi;
-che la richiesta veniva positivamente riscontrata Cont dalla società con pec del 26.07.2019, dichiarando di aderire alle richieste Part della si relazione al recesso anticipato che al riconoscimento della riduz del preavviso, a condizione che i locali venissero riconsegnati entro il 31.07.2019 e che le somme venissero versate;
-che era, dunque, stato concluso un accordo transattivo avente ad oggetto gli accordi già conclusi tra le parti con contestuale riconsegna dei locali locati, come attestato dallo scambio di pec intervenuto tra le parti;
-che, pertanto, i canoni non erano dovuti in forza della transazione e del rilascio dei locali in data 31.07.2019. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Nel merito - revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto e illegittimo. In ogni caso -Condannare la società opposta al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari, da liquidarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, che prevede “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”.
2.Si costituiva in giudizio , in veste di custode giudiziario della CP_1 procedura esecutiva, de posizione era infondata e andava respinta con la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto la transazione era simulata e i locali erano stati rilasciati, in seguito a disdetta di gennaio 2020, solo in data 30.06.2020.
3.La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.Dall'esame della documentazione in atti si evince che TA GR SR -poi divenuta in virtù di variazione di denominazione sociale il Parte_1
20.02.2018- ha preso in locazione da la Parte_2 porzione immobiliare sita al piano 2 d el Comune di ed identificato al foglio 734 particella 279 sub 38 parte Parte_2
e 32 parte, tratto di locazione del 1.01.2018; La durata del contratto di affitto è stata pattuita in anni 6 con decorrenza dal 1.01.2018 sino al 31.12.2023. L'immobile oggetto di locazione, insieme ad altri immobili, è stato attinto da pignoramento del 26.07.2019, notificato il 31.07.2019 e trascritto l'8.10.2019, in danno della locatrice quale debitrice Parte_2 esecutata. Con atto di transazione del 31.07.2019 e verbale di rilascio contestuale nella medesima data le parti del contratto di locazione (ossia e Parte_1 CP_3 hanno pattuito di derogare all'art. 3 del contratto di locazione, stabilendo la riduzione del periodo di preavviso da sei a due mesi, a condizione che il pagamento e il rilascio dell'immobile avvenisse entro la data del 31.07.2019. 6.In tema di simulazione contrattuale, la prova della simulazione assoluta può essere dimostrata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, in particolare quando la relativa domanda è proposta da terzi estranei al negozio. Nel caso di specie, il custode giudiziario è terzo rispetto alla transazione. E' dimostrato documentalmente con il verbale di rilascio del 30.06.2020 che i locali di cui al contratto del 1.01.2018 concessi in locazione a Parte_1
(prima TA GR SR) siti in via delle Arti n. 101, Parte_2 sono stati riconsegnati il 30. roprio dal rappresentante della
[...]
Dal verbale in esame si trae la dimostrazione che sino al 30.06. Parte_1
è rimasta nella disponibilità e detenzione dei locali tanto che il Parte_1 società interveniva “al fine di consegnare le chiavi in n. 1 esemplare“. Nello stesso verbale sempre il custode attesta “La società (ex Parte_1 gruppo TA) occupava in forza del contratto di locazione d ali identificati al NCEU del Comune di Fg 734, Pt 279 sub 38 parte e Sub Parte_2
32 parte. Ad oggi la sopra identific riconsegna i locali”. Il verbale è stato sottoscritto poi sia dal custode sia dallo stesso CP_1 delegato intervenuto in rappresentanza Parte_1
Dal tenore, pertanto, delle dichiarazioni del custode, confermate anche dalla sottoscrizione dello stesso rappresentante della si evince che Parte_1 la transazione conclusa il 31.07.2019 e il verba e riconsegna sottoscritto costituiva volontà simulata e non rispondente ai reali accordi delle parti. Infatti, il custode giudiziario attestava che a distanza di quasi un anno i locali erano rimasti nella detenzione sempre di Parte_1
Il custode, in quanto ausiliario del giudi di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto fa fede fino a querela di falso in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza e da lui attestati. Inoltre, non vi è evidenza neppure documentale dei pagamenti avvenuti delle due mensilità (per mancato preavviso) indicati nella transazione del 31.07.2019. Il contratto di locazione del 1.12.2014, oltre ad essere oggetto di produzione tardiva ed inutilizzabile, non risulta dirimente in quanto nel verbale redatto dal custode viene riportato espressamente che il rilascio del 30.06.2020 fa riferimento ai locali indicati ed oggetto del contratto dell'1.01.2018 per cui vi è il giudizio.
7.Pertanto, essendo stato l'immobile rilasciato da l 30.06.2020 Parte_1 ed in mancanza della prova, di cui era one te, di avere corrisposto i canoni sottesi al decreto ingiuntivo (ossia dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020), è fondata la pretesa creditoria del custode in relazione alle citate mensilità, in particolare per ciò che concerne l'importo di euro 12.736,14 (per i mesi di dicembre 2020 e per gennaio, febbraio e marzo 2020), nonché l'importo di euro 9.322,47 (per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020). L'ulteriore importo di euro 10.000,00 per ulteriore indennità di occupazione per mancato preavviso per 4 mesi, invece, non è dovuto in quanto la disdetta è intervenuta, per quanto affermato dal custode, nel gennaio 2020 dunque, i 6 mesi di preavviso risultano assicurati già mediante il pagamento dei canoni sino al 30.06.2020. 8.In conclusione, l'opposizione va accolta parzialmente con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, nella veste di cust ura esecutiva, della somma
[...]
,61 oltre interessi come da ricorso monitorio.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente e della somma riconosciuta all'opposta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 372/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO
[...] al pagamento in favore di , quale cu Parte_1 CP_1 ella procedura esecutiva n. il Tribunale di Civitavecchia, della somma di euro 22.058,61 oltre gli interessi come da ricorso monitorio;
-CONDANNA al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 quale custod procedura esecutiva n. 2 Tribunale di Civitavecchia, delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani