Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 14/07/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Masciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, via Aldo Moro n.17;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il divieto di detenzione armi e munizioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente insorge avverso il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia gli ha vietato di detenere armi, munizioni ed esplosivi, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1.1. “ Violazione degli artt.7 e 8 legge 241/1990 e s.m. e i. – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – manifesta ingiustizia – manifesta irragionevolezza ”;
1.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.39 TULPS – eccesso di potere per difetto di motivazione – difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – illogicità manifesta – ingiustizia manifesta ”;
1.3. “ Eccesso di potere evidenziato dal travisamento dei fatti ”.
Segnatamente, il ricorrente si duole, sotto il profilo procedimentale, della mancata comunicazione di avvio del procedimento e lamenta, nel merito, il difetto di presupposti e la illogicità del provvedimento, fondato su “ un mero diverbio per futili questioni di vicinato ”, e in assenza di una autonoma valutazione dei fatti e della personalità dell’interessato da parte dell’amministrazione procedente.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, instando per il rigetto del ricorso.
3. All’esito dell’udienza pubblica del 5 febbraio 2025, questo Tribunale ha disposto che la parte più diligente provvedesse al deposito di copia integrale della querela proposta nei confronti del ricorrente e posta a fondamento del provvedimento gravato.
4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, il ricorso è stato, infine, trattenuto per la decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Va in primo luogo disattesa la censura, formulata con il primo motivo, relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato.
In disparte l’intrinseca urgenza di provvedere, come affermato a più riprese dal Consiglio di Stato, anche di recente (cfr. sez. III, 4.11.2024, n. 8765), deve precisarsi che il ricorrente non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Il motivo è, quindi, infondato alla luce di quanto previsto dall’art.21-octies, comma 2, secondo alinea, a mente del quale “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
La norma, correttamente intesa, esclude sia sufficiente, per il ricorrente, allegare la sola mancata comunicazione di avvio del procedimento, come avvenuto nella vicenda in esame.
L’articolo, invero, “ va interpretato nel senso che, onde evitare di gravare la pubblica amministrazione di una probatio diabolica , il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma deve quantomeno indicare o allegare anche gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione e, solo dopo che abbia adempiuto a questo onere di allegazione, che la norma pone implicitamente a suo carico, l'amministrazione risulta gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che è, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato ” (Consiglio di Stato, 20 agosto 2013, n.4192).
Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi di fatto a riferire, in termini generali, che l’attivazione del contraddittorio gli avrebbe consentito di fornire all’Amministrazione procedente elementi utili in ordine all’esatta ricostruzione ed interpretazione dei fatti.
5.2. Il secondo ed il terzo motivo, coi quali il ricorrente contesta la legittimità, nel merito, del provvedimento, possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione logica.
5.2.1. Il provvedimento prefettizio si fonda sulla nota con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia ha riferito che nei confronti del ricorrente era stata presentata querela per i reati di cui agli artt.582 e 612 c.p. e proposto conseguentemente che venisse disposto a suo carico il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi.
Il Prefetto, valutati i fatti riferiti, ha ritenuto sussistente un pericolo di abuso delle armi e quindi aderito alla proposta formulatagli, con ciò facendo applicazione dell’art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne" .
5.2.2. Con i motivi in esame, il ricorrente contesta la erroneità del provvedimento, giacché fondato su un unico episodio – che definisce “ mero diverbio per futili questioni di vicinato ” – senza che l’amministrazione abbia operato alcuna autonoma valutazione dell’episodio e, soprattutto, della propria personalità, nonostante sia sempre stato persona retta, “ titolare di porto d’armi in maniera ininterrotta da oltre vent’anni, senza aver mai subito mende di nessun genere ”.
5.2.3. Le censure sono infondate.
In materia di armi, deve ritenersi giustificato il ritiro della licenza allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza possa verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui è in possesso.
Alla amministrazione, in particolare, è riconosciuto un potere ampiamente discrezionale di valutazione dell'affidabilità e del pericolo di abuso, che è sindacabile da parte del giudice amministrativo solo ove trasmodi in irragionevolezza e contraddittorietà, o presenti carenza di istruttoria o motivazione (Cons. di Stato, Sez. III, 14 novembre 2022, n.9971).
Nella vicenda in esame, la valutazione dell’amministrazione non appare illogica o contraddittoria, e nemmeno risulta esservi carenza istruttoria o motivazionale, avendo il Prefetto – nell’esercizio del proprio potere discrezionale – ragionevolmente ritenuto sussistente un pericolo di abuso in un soggetto destinatario di una denuncia per i reati di lesioni personali (art.582 c.p.) e minaccia (art.612 c.p.).
L’esame della denuncia sporta nei confronti del ricorrente – depositata da questi in adempimento della riferita ordinanza istruttoria – ha, peraltro, consentito di apprezzare la effettiva consistenza delle condotte penali attribuitegli, le quali, a prescindere dalla fondatezza delle accuse (questione riservata alle valutazioni del giudice penale), appaiono di gravità tale da sostenere appieno le valutazioni operate dal Prefetto nell’adozione del provvedimento gravato, ove solo si consideri che il ricorrente è stato accusato di aver aggredito fisicamente il denunciante, con calci e pugni, e di averlo finanche minacciato di morte.
5.2.4. In merito agli esiti della vicenda penale, il ricorrente, in data 4 febbraio 2025, ha, invero, depositato il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Vibo Valentia ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a proprio carico.
Rispetto al rilievo di tale circostanza nel procedimento amministrativo in esame, occorre, tuttavia, ricordare, su un piano generale, che i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essi o, per l’appunto, dall’esito dei procedimenti penali (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 13 maggio 2022, n.3795).
Nella vicenda in esame, poi, l’archiviazione è intervenuta in epoca successiva alla adozione del divieto impugnato, e pertanto, considerato che, come noto, la legittimità di un provvedimento va valutata al momento della sua adozione, la circostanza sopravvenuta potrà eventualmente rilevare ai fini di un riesame del provvedimento o del riesercizio del potere.
Ferma restando, pertanto, la legittimità del provvedimento prefettizio, resta salva la possibilità per l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, di rivalutare eventualmente l’attualità del pericolo posto a fondamento del provvedimento, in considerazione della intervenuta archiviazione.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.