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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7950/2024 R.G. promossa da
n. il 08/08/1950 a PRATA SANNITA Parte_1
(CE), rappresentato e difeso dall'avv. SORIANO CESARE come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 22.05.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 14.06.2024 e l'opposizione depositata in data 20.06.2024.
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU nominata in fase di atp, esaminata la documentazione medica prodotta nel corso del presente giudizio, ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza depositata in data 25.03.2025).
3 In particolare, il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da “esiti di cistectomia totale (04/2018) per carcinoma uroteliale papellare (pt1pn0g2) con successivo confezionamento di ureterocutaneostomia bilaterale in follow-up negativo per ripresa di malattia, artrosi polidistrettuale in soggetto con obesità di III grado, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo ii, esiti di tiroidectomia totale per gozzo in attuale terapia sostitutiva”.
Già in sede di risposta alle controdeduzioni formulate da parte ricorrente, il CTU aveva posto in risalto gli esiti dell'esame obiettivo evidenziando: “il ricorrente, sebbene fosse affetto da obesità con artrosi polidistrettuale ed ureterostomia, mostrava buona collaborazione alla raccolta anamnestica, senza presentare alcun deficit cognitivo
(concetto ribadito anche nella diagnosi geriatrica dell'ottobre 2023), rispondendo in maniera congrua alle domande postegli, in assenza di rallentamento ideo-motorio, utilizzando un vocabolario sufficientemente articolato in relazione al grado scolastico acquisito. In tale occasione, nonostante si presentasse alla visita con deambulatore unicamente ai fini cautelativi, approntava una deambulazione autonoma con passaggi posturali autosufficienti anche se avvenivano con difficoltà.”
Sempre in sede di risposta alle note controdeduttive formulate dal ricorrente, il
CTU, ha altresì precisato: “Le relazioni inerenti la visita geriatrica, effettuata presso
l'ASL di Caserta in data 19.10.23, e quella ortopedica, in data 07.12.23, non consentono al lettore di estrapolare gli elementi funzionali indispensabili al riconoscimento del diritto di accompagnamento. In particolare, si è evidenziato che tali atti documentali hanno descritto il paziente in grado di deambulare e di svolgere i cambi posturali autonomamente anche se con necessità di aiuto e/o con l'uso di deambulatore. Dunque, entrambe le certificazioni, a cui fa riferimento il legale di parte, non soddisfano il concetto dell'impossibilità alla deambulazione autonoma a cui fa riferimento la normativa vigente.
Infine, si rammenta al legale di parte che il beneficio della legge 104/92 comma 3 art. 3 non è assolutamente sovrapponibile a quello dell'accompagnamento in quanto, come è ben noto, esse presentano requisiti, diritti e prestazioni diverse. Pertanto, le due condizioni, anche se a volte coesistono devono essere tenute ben distinte. In definitiva, il quadro clinico dell'istante inficia le capacità attitudinali dello stesso ma non nella misura prevista dalla legge, poiché tale quadro clinico, benché severo, non realizza il requisito sanitario
4 della necessità di assistenza per la deambulazione e/o per il compimento degli atti quotidiani in autonomia. Infatti, ribadendo lo stato clinico del ricorrente, Egli è persona ultrasessantacinquenne che seppur con difficoltà gravi riesce a svolgere detti atti in modo autonomo. Pertanto, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che del resoconto fatto durante la visita medica precedentemente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente, Parte_1 non è impossibilitato a compiere, o meglio a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”.
Sul requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo costante i seguenti principi:
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr.
Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n.
7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli
5 atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass. n.8557/18; Cass.,
7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003);
Il CTU, riguardo alla documentazione successiva depositata in questa fase
(certificato rilasciato da ASL Caserta in data 20.12.2024”), ha evidenziato: “il nuovo atto documentale non ha descritto il paziente non in grado di deambulare autonomamente, né tanto meno bisognevole di assistenza continuativa. Dalla nuova documentazione, non si evince che il ricorrente presenta un peggioramento clinico tale da inficiare la sua autonomia. Si evidenzia, nello specifico, che tale certificazione si limita ad elencare le varie patologie di cui è affetto il ricorrente, senza rilevare né il tipo né l'entità del deficit motorio, che attingerebbe l'istante; esso, inoltre, non contiene un esame clinico del sig. ma si limita a ribadire che il ricorrente è affetto da grave Parte_1 compromissione dell'equilibrio e dell'andatura con necessita di assistenza permanente o accompagnatore senza specificarne il motivo.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
6 In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 23.05.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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