Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2892 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. SCORZA GENNARO
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
CP 2
Controparte_3
Controparte_4
OGGETTO: ricostruzione di carriera
Conclusioni: "1) annullare e disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 385 del 15/02/17, emesso dal a firma del Controparte_5
CP_6 ", sede di dirigente scolastico dell' Controparte_4
titolarità e, per l'effetto: 2)ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi preruolo prestati dal ricorrente prima dell'assunzione a tempo determinato;
3)ordinare al CP_5 di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato dal prof. Parte 1 alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo;
4) ordinare al CP_5 di considerare ai fini della ricostruzione di carriera il servizio svolto negli anni scolastici dal 1992-1993 al
2014-2015, ritenuti non valutabili in palese violazione del disposto di cui al comma 14 dell'articolo 11 della legge 124/99; 5)conseguentemente, ordinare al
Controparte_5 di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio del prof. Parte 1 sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della
corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente, assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
6)condannare il CP_5 a corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dal giorno della domanda, quantificati in Euro 28.382,98, come risulta dalla consulenza tecnica contabile che si deposita oltre ovviamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalla varie singole scadenze fino al soddisfo;
7)condannare il CP_5 a corrispondere al ricorrente -
a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine,
a titolo di mero debito retributivo - tutte le differenze retributive spettanti, nella misura di Euro 28.382,98, o l'ulteriore quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente all CP 7 (ex Gestione CP 8 , oltre ovviamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalla varie singole scadenze fino al soddisfo;
8) condannare il CP_5 al risarcimento del danno per mancata,
e/o irregolare contribuzione, nella misura che sarà quantificata (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative somme in favore dell'CP_7 (ex Gestione CP 8 ; 9)riconoscere al ricorrente il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna
(d'istituto), nelle misura e secondo le modalità specificate in premessa;
10)ordinare al CP_5, e/o agli Uffici periferici di competenza, di modificare la posizione del ricorrente nella graduatoria provinciale e d'istituto; 11) condannare il CP_5, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.".
ESPOSIZIONE IN FATTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva: di essere un docente, con un contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Istituto di istruzione superiore "E. Majorana" di Via Nestore Mazzei di CP 4 di scienze '
e tecnologie informatiche, classe di concorso A041, come da attestazione in atti
(doc. 1); di avere svolto insegnamento come docente a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 1992/93 al 2014/15, in diverse istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado, maturando negli anni scolastici 1992-93, 1993-94, 97-
98, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-
10, 10-11,11-12, 12-13, 13-14 e 14-15 il diritto al riconoscimento degli stessi;
che, a decorrere dal 01/09/15, veniva immesso in ruolo, ai sensi della legge n.
107/15, scuola secondaria di 2° grado classe di concorso A041: Scienze e tecnologie informatiche;
che avendo superato il periodo di prova in data
31/08/16 presentava istanza di ricostruzione carriera, che in data 15/02/17, il
Dirigente Scolastico dell' Controparte_4 di CP 4 CP_6 sede di attuale titolarità, emanava apposito decreto prot. n. 385 di ricostruzione di carriera (doc. 2); che l'amministrazione scolastica riconosceva al ricorrente un'anzianità complessiva pre ruolo pari ad anni 13 e mesi 4 giorni 0 e un'anzianità di ruolo pari ad anni 2 mesi 3 e giorni 1 e dunque complessiva di anni 15 mesi 7 e giorni 1 ai fini giuridici ed economici, mentre ai soli fini economici un'anzianità complessiva pre ruolo pari ad anni 4 mesi 8 e giorni 0 non contemplando per intero, ai fini economici e di anzianità di carriera, il servizio prestato a tempo determinato;
che l'anno scolastico 2015-16 non veniva riconosciuto "perché tutti i servizi associati risultano non valutabili”, mentre l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato per l'anno 2013, pari ad anni 1, non veniva ritenuto utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b DPR
122/13; che tale ricostruzione di carriera non valutava integralmente, per come avrebbe dovuto, il periodo di lavoro prestato nella scuola statale precedentemente all'immissione in ruolo e, pertanto, risultava illegittima ponendosi in netta violazione della normativa comunitaria oltre che nazionale sul punto.
I resistenti, regolarmente evocati in giudizio, restavano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16710) nell'indicare i principi per la ricostruzione della carriera del docente, facendo riferimento a quelli sanciti dalla Corte UE, ha ritenuto che:
- L'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, insieme a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, c. 14, legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza ex art. 489;
l'anzianità da riconoscere al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs.
n.297/1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Si è inoltre precisato che:
- l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un iter logico secondo cui occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;
nel rispetto di tali fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore (art. 485) e di favore (art. 489), deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare pure l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;
un problema di trattamento discriminatorio può porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene a essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato;
nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo
-
prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi ove l'assenza
è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo e aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni ex art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
se, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri ex art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata e al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto UE. Il Collegio ha dato continuità all'orientamento già espresso, conforme a quanto ritenuto anche dalla Corte UE che, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 col diritto dell'UE, con la pronuncia del 30 novembre 2023 ha affermato che "la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio".
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente, il dovrà effettuare la corretta Controparte_5
valutazione dell'anzianità di servizio del ricorrente, sia ai fini della ricostruzione di carriera, sia ai fini della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL comparto scuola al personale docente, assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge e dunque corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dal giorno della domanda, quantificati in Euro 28.382,98, come risulta dalla consulenza tecnica contabile in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla varie singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese sono a carico del CP 1 soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disapplicando il decreto di ricostruzione di carriera prot. n.
385 del 15/02/17, emesso dal Controparte_5 così provvede: ' riconosce la validità, ai fini giuridici ed economici, dei servizi pre-ruolo prestati dal ricorrente prima dell'assunzione a tempo determinato;
ordina al CP 5 di rivalutare, ai fini giuridici che economici, alla stessa
-
stregua e nella stessa misura di quello di ruolo, il servizio svolto dal ricorrente negli anni scolastici dal A.S. 1992/1993 all'A.S. 2014/2015, con ogni conseguenza di legge;
condanna il CP_5 a corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali quantificate in € 28.382,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle varie singole scadenze fino al soddisfo;
condanna il CP_5, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Castrovillari, 25/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO