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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa SA CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.07.24 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero, alla via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n° 71, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Antonio Spano (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
( ) e CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
( ) difesi dall'avv. Raffaele Salvatore (C.F. ) nel cui CodiceFiscale_4 C.F._5
studio, in Alghero invia XX Settembre n° 46 eleggono domicilio, che le rappresenta e difende per delega separata ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.24, , premesso che l'intestato Tribunale: Parte_1
- in data 14.02.2010, aveva pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n° 871/2010, ponendo a carico del ricorrente un contributo di mantenimento di € 212,50 per l'ex coniuge e di € 212,50 per la figlia minore SA, nata ad [...] il CP_1
26.09.1992,
pagina 1 di 4 - che lo stesso Tribunale in data 27.03.2014 (procedura R.G.V.G. 146/2014) ed in data
22.02.2018 (procedura R.G.V.G. 3739/2017), aveva rideterminato l'assegno di mantenimento a favore della ex moglie in € 200,00 mensili ed a favore della figlia in € 100,00, ha dedotto che la corresponsione mensile del suddetto assegno all'ex coniuge ed alla figlia SA, in entrambe le pronunce del Tribunale, era subordinata allo stato di parziale disoccupazione della prima ed alla condizione di non autosufficienza della seconda.
Ha quindi allegato che nelle more la signora era divenuta autosufficiente con redditi CP_1
propri, conviveva con altra persona, deteneva la casa di civile abitazione del ricorrente e percepiva l'assegno di mantenimento dall'ex marito e che la figlia SA, 32enne, lavorava con regolarità ed era economicamente indipendente, aveva abbandonato la residenza materna trasferendosi presso altra abitazione ove conviveva con il proprio attuale compagno.
Ha riferito di essere pensionato, con un reddito mensile di € 1.050,00 col quale doveva far fronte ad un canone di locazione mensile di € 332,00, al pagamento delle spese condominiali, bollette di luce e gas, degli ordinari tributi (TARI, ENEL, Servizio Idrico Integrato), residuandogli così una piccola somma, variabile tra i € 200,00/300,00, con cui doveva provvedere alle sue esigenze alimentari e necessarie, tanto da dover richiedere l'aiuto economico dei parenti in casi di esigenze particolari.
Ha aggiunto che da qualche tempo era affetto da una grave patologia che comportava l'assunzione di farmaci salvavita, particolarmente costosi, che incidevano pesantemente sulle sue finanze.
Ha concluso chiedendo:
“In via principale 1) Previo accertamento del mutamento delle condizioni reddituali delle parti ritenute idonee a variare i termini della situazione di fatto ed il loro equilibrio economico, denegare la somma di € 200,00 alla signora e di € 100,00 alla figlia , disposte a titolo di CP_1 Controparte_2 mantenimento nella procedura R.G.V.G. 3739/2017, con esonero del ricorrente dall'obbligo di mantenimento;
In subordine 2) Previo accertamento del mutamento delle condizioni reddituali delle parti ritenute idonee a variare i termini della situazione di fatto e l'equilibrio economico, ridurre gli assegni di mantenimento alle stesse nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. Col favore dei compensi professionali e salvo ed impregiudicato ogni altro diritto”.
Si sono costituite e la quale ultima ha dichiarato di rinunciare CP_1 Controparte_2 all'assegno di mantenimento in suo favore.
Hanno allegato che la , per contro, versava in stato di estremo stato di bisogno, che aveva CP_2
cercato, ripetutamente un qualsiasi lavoro che le consentisse delle entrate aggiuntive, che l'unico lavoro che era riuscita a trovare, a suo tempo, è stato quello di collaboratrice domestica per alcuni mesi nel periodo estivo del 2017 e che da quel momento non aveva più reperito attività lavorativa in pagina 2 di 4 considerazione dell'età e soprattutto dello stato di salute che si era aggravato ad un punto tale da precluderle ogni lavoro che richiedesse uno sforzo fisico, tanto che con decorrenza da aprile 2024 le era stato riconosciuto il reddito d'inclusione nella misura di euro 630,00 al mese per 18 mesi.
La ha poi contestato di vivere con il nuovo compagno ed ha rappresentato che viveva da sola CP_2 nell'appartamento che le era stato concesso in locazione dalla Regione Sardegna con contratto del
16.05,2024, rep. n. 47 – prot. n. 24507, per la durata di quattro anni, dal 15.05.2024 al 14.05.2028, e con un contratto annuo di euro 3.828,00 (euro tremilaottocentoventotto/00), da rivalutarsi annualmente nella misura del 100% della variazione ISTAT, da corrispondersi con rate mensili pari ad euro 319,00.
Ha anche contestato che la situazione reddituale del ricorrente fosse mutata in peius.
Ha concluso chiedendo:
“in via principale disporre a carico di ed a favore della , l'obbligo di Parte_1 CP_1 corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente nella misura corrispondente al 100% della variazione ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
In via Subordinata: confermare, in tal modo le attuali condizioni stabilite da Tribunale di
Sassari con il provvedimento del 22.02.2018, che dispone a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a l'assegno di mantenimento nelle misura di euro 200,00 mensili da CP_1
rivalutarsi annualmente nella misura corrispondente al 100% della variazione ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre forfettario, ed accessori di legge, a favore dello Stato, per quanto riguarda la sigra , in quanto ammessa al CP_1
Gratuito Patrocinio”
Alla udienza del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore: “preso atto che la figlia di anni 32 ha raggiunto l'indipendenza Controparte_2
economica chiedono la revoca del mantenimento in favore della stessa a carico del padre e che il ricorrente continui a versare l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabili a titolo di assegno divorzile da versarsi con le modalità già stabilite. Spese compensate”.
Preso atto dell'accordo delle parti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti e dispone in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
pagina 3 di 4 Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa SA Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa SA CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.07.24 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero, alla via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n° 71, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Antonio Spano (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
( ) e CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
( ) difesi dall'avv. Raffaele Salvatore (C.F. ) nel cui CodiceFiscale_4 C.F._5
studio, in Alghero invia XX Settembre n° 46 eleggono domicilio, che le rappresenta e difende per delega separata ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.24, , premesso che l'intestato Tribunale: Parte_1
- in data 14.02.2010, aveva pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n° 871/2010, ponendo a carico del ricorrente un contributo di mantenimento di € 212,50 per l'ex coniuge e di € 212,50 per la figlia minore SA, nata ad [...] il CP_1
26.09.1992,
pagina 1 di 4 - che lo stesso Tribunale in data 27.03.2014 (procedura R.G.V.G. 146/2014) ed in data
22.02.2018 (procedura R.G.V.G. 3739/2017), aveva rideterminato l'assegno di mantenimento a favore della ex moglie in € 200,00 mensili ed a favore della figlia in € 100,00, ha dedotto che la corresponsione mensile del suddetto assegno all'ex coniuge ed alla figlia SA, in entrambe le pronunce del Tribunale, era subordinata allo stato di parziale disoccupazione della prima ed alla condizione di non autosufficienza della seconda.
Ha quindi allegato che nelle more la signora era divenuta autosufficiente con redditi CP_1
propri, conviveva con altra persona, deteneva la casa di civile abitazione del ricorrente e percepiva l'assegno di mantenimento dall'ex marito e che la figlia SA, 32enne, lavorava con regolarità ed era economicamente indipendente, aveva abbandonato la residenza materna trasferendosi presso altra abitazione ove conviveva con il proprio attuale compagno.
Ha riferito di essere pensionato, con un reddito mensile di € 1.050,00 col quale doveva far fronte ad un canone di locazione mensile di € 332,00, al pagamento delle spese condominiali, bollette di luce e gas, degli ordinari tributi (TARI, ENEL, Servizio Idrico Integrato), residuandogli così una piccola somma, variabile tra i € 200,00/300,00, con cui doveva provvedere alle sue esigenze alimentari e necessarie, tanto da dover richiedere l'aiuto economico dei parenti in casi di esigenze particolari.
Ha aggiunto che da qualche tempo era affetto da una grave patologia che comportava l'assunzione di farmaci salvavita, particolarmente costosi, che incidevano pesantemente sulle sue finanze.
Ha concluso chiedendo:
“In via principale 1) Previo accertamento del mutamento delle condizioni reddituali delle parti ritenute idonee a variare i termini della situazione di fatto ed il loro equilibrio economico, denegare la somma di € 200,00 alla signora e di € 100,00 alla figlia , disposte a titolo di CP_1 Controparte_2 mantenimento nella procedura R.G.V.G. 3739/2017, con esonero del ricorrente dall'obbligo di mantenimento;
In subordine 2) Previo accertamento del mutamento delle condizioni reddituali delle parti ritenute idonee a variare i termini della situazione di fatto e l'equilibrio economico, ridurre gli assegni di mantenimento alle stesse nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. Col favore dei compensi professionali e salvo ed impregiudicato ogni altro diritto”.
Si sono costituite e la quale ultima ha dichiarato di rinunciare CP_1 Controparte_2 all'assegno di mantenimento in suo favore.
Hanno allegato che la , per contro, versava in stato di estremo stato di bisogno, che aveva CP_2
cercato, ripetutamente un qualsiasi lavoro che le consentisse delle entrate aggiuntive, che l'unico lavoro che era riuscita a trovare, a suo tempo, è stato quello di collaboratrice domestica per alcuni mesi nel periodo estivo del 2017 e che da quel momento non aveva più reperito attività lavorativa in pagina 2 di 4 considerazione dell'età e soprattutto dello stato di salute che si era aggravato ad un punto tale da precluderle ogni lavoro che richiedesse uno sforzo fisico, tanto che con decorrenza da aprile 2024 le era stato riconosciuto il reddito d'inclusione nella misura di euro 630,00 al mese per 18 mesi.
La ha poi contestato di vivere con il nuovo compagno ed ha rappresentato che viveva da sola CP_2 nell'appartamento che le era stato concesso in locazione dalla Regione Sardegna con contratto del
16.05,2024, rep. n. 47 – prot. n. 24507, per la durata di quattro anni, dal 15.05.2024 al 14.05.2028, e con un contratto annuo di euro 3.828,00 (euro tremilaottocentoventotto/00), da rivalutarsi annualmente nella misura del 100% della variazione ISTAT, da corrispondersi con rate mensili pari ad euro 319,00.
Ha anche contestato che la situazione reddituale del ricorrente fosse mutata in peius.
Ha concluso chiedendo:
“in via principale disporre a carico di ed a favore della , l'obbligo di Parte_1 CP_1 corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente nella misura corrispondente al 100% della variazione ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
In via Subordinata: confermare, in tal modo le attuali condizioni stabilite da Tribunale di
Sassari con il provvedimento del 22.02.2018, che dispone a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a l'assegno di mantenimento nelle misura di euro 200,00 mensili da CP_1
rivalutarsi annualmente nella misura corrispondente al 100% della variazione ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre forfettario, ed accessori di legge, a favore dello Stato, per quanto riguarda la sigra , in quanto ammessa al CP_1
Gratuito Patrocinio”
Alla udienza del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore: “preso atto che la figlia di anni 32 ha raggiunto l'indipendenza Controparte_2
economica chiedono la revoca del mantenimento in favore della stessa a carico del padre e che il ricorrente continui a versare l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabili a titolo di assegno divorzile da versarsi con le modalità già stabilite. Spese compensate”.
Preso atto dell'accordo delle parti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti e dispone in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
pagina 3 di 4 Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa SA Carta
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