Decreto 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento n. 20 /2025 R.G.V.G. promosso con reclamo depositato in data
27/1/2025 da
(COD. FISC.: - elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il difensore in PIAZZA MAMELI N. 6/6 SAVONA - rappresentato e difeso dall'Avv.
BRIN PAOLO avverso il provvedimento in data 14/1/2025 emesso dal Tribunale di Savona, in composizione collegiale, con il quale è stata rigettata l'istanza di esdebitazione formulata da . Parte_1
con la costituzione della resistente
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso i difensori in CP_1 P.IVA_1
VIA CARDUCCI 4 15011 ACQUI TERME - rappresentata e difesa dagli Avv.ti CERVETTI
FEDERICO; ; ; Controparte_2 Controparte_3
Letto il reclamo di cui sopra ed esaminate le note depositate dai Difensori delle parti in relazione all'udienza in data 24/4/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che il P.G., con nota del 16/4/2025, ha dichiarato «Nulla oppone»;
Udito il relatore ed esaminati gli atti;
O S S E R V A
AD AVVISO DELLA CORTE, IL RECLAMO È INFONDATO, ATTESO CHE
1) PRIMO MOTIVO - «1) Nullità del decreto per violazione dell'art. 143 co. 1 L.F. in quanto il Tribunale non ha fissato l'udienza in Camera di Consiglio a seguito della presentazione dell'istanza di esdebitazione da parte del fallito -
1
L'art. 143 L.F. al comma 1 recita che "Il Tribunale, con decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'art. 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata" e al comma 2 recita che "Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'art. 26".
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 30.05.2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso con il quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto con il quale il giudice fissa l'udienza in Camera di Consiglio.
Nel caso di specie, il Tribunale di Savona, a seguito dell'istanza di esdebitazione presentata dal , ha assunto il parere del Curatore e del Comitato, senza, però, CP_4
fissare l'udienza in Camera di Consiglio con conseguente nullità del decreto pregiudizio al diritto di difesa del debitore.
In tale sede il Reclamante avrebbe infatti potuto svolgere ulteriori difese e contraddire alle questioni sollevate dal Tribunale nel Decreto».
LA CORTE OSSERVA.
I) Al riguardo, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: «In tema di esdebitazione, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall., dovendosi ritenere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tali creditori determini l'inesistenza
2 della pronuncia e la necessità di rimettere la controversia al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio al tribunale, il decreto della corte d'appello confermativo del rigetto dell'istanza volta a ottenere il beneficio dell'esdebitazione)». (Cass. Sez. 1, 09/06/2014, n. 12950, Rv. 631363 - 01).
II) Appare pertanto evidente che la fissazione dell'udienza è prevista a garanzia dei creditori concorrenti e quindi nessuna lesione del proprio diritto di difesa può lamentare l'attuale reclamante, che ha potuto rappresentare nella domanda tutte le proprie ragioni.
2) SECONDO MOTIVO - «2) La violazione dell'art. 142 L.F.: la sussistenza delle condizioni di concedibilità del beneficio dell'esdebitazione -
Il Giudice di prime cure ha errato nel rigettare l'istanza di esdebitazione avanzata dal
Reclamante, in quanto, aderendo in toto al parere non favorevole del Curatore Dott.
alla concessione del beneficio, non ha ritenuto sussistere alcune Persona_1
delle condizioni di cui all'art. 142 L.F. evidenziando la presenza di condotte ostative alla concessione del beneficio ed in violazione dei nn. 2) e 5) dell'articolo citato.
A tal riguardo, si tiene evidenziare, in primo luogo, come il parere del Curatore non sia vincolante per il Giudicante e, quindi, la Corte d'Appello – così come avrebbe dovuto fare il
Tribunale – può discostarsene e decidere diversamente.
In secondo luogo, si ritiene che i presupposti di cui ai n. 2 e 5 dell'art. 142 L.F., che il
Tribunale ha ritenuto mancanti per la concessione del beneficio, sono in realtà sussistenti e che, in ogni caso, il Tribunale ne abbia escluso l'esistenza in modo troppo rigoroso senza attribuire, evidentemente, alcun rilievo agli altri requisiti indiscutibilmente presenti e, oltretutto, senza considerare che nel Comitato dei creditori solo la creditrice DR s.r.l. ha espresso parere sfavorevole.
Ma andiamo con ordine.
Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art 142 n. 2) LF va rilevato che il
Reclamante non ha in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura.
Come previsto dalla normativa all'epoca vigente, e senza in alcun modo abusare di essa, il reclamante - nel tentativo di “salvare” la propria azienda - ha ritenuto di presentare una domanda di concordato “in bianco”.
La vendita dell'ingente patrimonio immobiliare della società fallita e del Reclamante avrebbe infatti potuto fornire la liquidità necessaria per sostenere il progetto liquidatorio.
Solo all'esito di una più approfondita valutazione e, preso atto della impossibilità di soddisfare tutti i creditori sociali privilegiati il Reclamante ha - suo malgrado - abbandonato l'ipotesi di concordato e presentato istanza di fallimento in proprio.
3 Alcuna condotta ostativa è stata quindi posta in essere dal Reclamante che, invero, ha richiesto il fallimento in proprio agevolando l'apertura della procedura.
Per quanto riguarda, invece la violazione dei requisiti di cui all'art 142 n. 5 LF va rilevato che il Tribunale ha errato nell'attribuire rilevanza alle condotte del Reclamante
In particolar modo il Reclamante non ha in alcun modo distratto l'attivo o aggravato il dissesto della società.
Per quanto emerso dalle indagini svolte dalla GdF di Savona tra la società fallita, la società San Giorgio S.r.l. ed altri soggetti imprenditoriali di volta in volta coinvolti venivano
“scambiate” fatture per prestazioni inesistenti che andavano a compensarsi senza creare maggiori imposte.
A titolo esemplificativo la società Edilmercato emetteva una fattura di vendita dell'importo di €. 1.000,00 alla società San Giorgio S.r.l. che, a sua volta emetteva una fattura di vendita di pari importo a favore di un soggetto terzo che, a sua volta emetteva fattura di vendita di pari importo ad Edilmercato.
Tale complesso sistema di triangolazione era utilizzato esclusivamente per rappresentare una situazione finanziaria buona e continuare a beneficiare dei fidi bancari ed anticipazioni di fatture.
Trattandosi di crediti e movimenti del tutto fittizi non hanno arrecato alcun danno ai creditori.
Del pari le cessioni di beni mobili ed immobili effettuate dal Reclamante a favore della moglie non hanno permesso di distrarre alcunché all'attivo fallimentare: CP_5
come risulta dagli atti della procedura tali operazioni hanno comunque permesso al fallimento di alienare tutti i beni immobili appartenuti al Reclamante personalmente e/o alla e/o in comproprietà con la moglie e di distribuire le Controparte_6 CP_5
somme ricavate ai creditori.
Anche in questo caso non vi è stato alcun depauperamento per il ceto creditorio.
Del pari, ed in ultima istanza, la documentazione contabile della società fallita è stata tenuta in maniera corretta ed ha permesso al Curatore di ricostruire il reale movimento degli affari.
Sul punto non va trascurato che il Reclamante ha da subito tenuto una condotta collaborativa sia con la GdF che con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire le complesse dinamiche sociali.
A tal proposito si rimanda alla lettura dei documenti allegati al presente reclamo».
LA CORTE OSSERVA.
4 I) Quanto al presupposto ostativo di cui all'art. 142 n. 2 LF, la circostanza che la presentazione di istanza di “concordato in bianco” fosse consentita dalla normativa in vigore non esclude la possibilità di valutare che la presentazione della stessa abbia avuto, in concreto, finalità meramente dilatorie, in modo tale da essere atto riconducibile alla previsione della norma citata, quale condotta idonea a ritardare lo svolgimento della procedura , come correttamente ritenuto dal Tribunale («che in particolare dalla relazione redatta dal Curatore in data 17.11.2018 ai sensi dell'art. 33 L. Fall. – richiamata nel parere dianzi menzionato - risulta che l'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della poco tempo prima dell'instaurazione della procedura Parte_2 fallimentare ha avanzato una proposta di concordato preventivo “in bianco” avente finalità meramente dilatorie, ritardando l'inizio della procedura fallimentare e contravvenendo in tal modo al disposto dell'art. 142 n° 2 L. Fall. (cfr la relazione ex art. 33 L. Fall. in atti, ove tra l'altro si legge: “la società n.d.r.] ha presentato in Parte_2
data 9.1.2018 un ricorso per concordato preventivo, dichiarato ammissibile con decreto del
Tribunale in data 16.1.2018 con il quale…..sono stati disposti obblighi informativi periodici a carico dell'istante; detti adempimenti non sono stati rispettati e con ricorso in data
7.5.2018 è stata richiesta la dichiarazione di fallimento in proprio, in presenza di un'istanza di fallimento presentata da un creditore, di numerose procedure esecutive mobiliari nei confronti della società, e di un'azione esecutiva immobiliare relativa a numerosi immobili di proprietà dell'accomandatario ”);». Parte_1
II) Quanto esposto al punto che precede sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto del reclamo in quanto “In tema di esdebitazione, il beneficio della liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma 1, n. 2 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il fallito "non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura", assumendo cioè un comportamento antigiuridico di ostacolo alla sua ragionevole durata, prescritta dagli artt. 6 CEDU e 111 Cost., in tale comportamento dovendosi far rientrare tanto il promuovimento di qualsiasi iniziativa giudiziaria che si sia rivelata infondata e pretestuosa, tale da ritenersi proposta con l'unica finalità del citato ritardo, quanto gli atti di disposizione del proprio patrimonio, anche posti in essere prima del fallimento, già nella consapevolezza della irreversibilità del dissesto ed alternativi alla tempestiva domanda di fallimento in proprio. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al reclamo ex art. 26 legge fall., poi dichiarato inammissibile nella sede di legittimità, proposto dai falliti avverso il decreto di trasferimento di immobile acquisito alla
5 procedura e all'impugnativa, poi rinunciata, del rendiconto del curatore, da un lato, e, dall'altro, all'affitto d'azienda, concesso per canoni inadeguati, a società terza costituita da un familiare e senza che all'apertura della procedura seguisse l'immediato rilascio del bene, per il quale si erano quindi rese necessarie azioni recuperatorie da parte del curatore)”. (Cass. Sez. 1, 23/05/2011, n. 11279, Rv. 617877 - 01).
III) Quanto al presupposto ostativo di cui art. 142 n. 5 LF, nel decreto impugnato si legge:
«che inoltre dalla medesima relazione redatta dal Curatore in data 17.11.2018 ai sensi dell'art. 33 L. Fall. risulta che l'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della ha commesso gravi irregolarità contabili nella Parte_2
redazione dei bilanci della società, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari societari e contravvenendo in tal modo al disposto dell'art. 142 n° 5 L. Fall. (cfr la relazione ex art. 33 L. Fall., ove tra l'altro si legge “i bilanci degli anni precedenti sono viziati da gravi irregolarità in quanto a seguito di una verifica della Guardia di Finanza di Savona, conclusa in data 5.12.2017 con la redazione del relativo PVC, l'Agenzia delle Entrate di Savona ha emesso n° 4 avvisi di accertamento che sono stati notificati al curatore in data 20.9.2018. Le maggiori imposte accertate e le sanzioni irrogate con detti avvisi di accertamento (in materia di IVA, IRAP e IRPEF) sono riepilogate in calce. – Accertamenti nei confronti della Società: totale € 258.383,00.
Accertamenti nei confronti dell'accomandatario totale € 451.294,00. I Parte_1 rilievi dell'Agenzia sono motivati da: - indebita contabilizzazione di “elementi negativi fittizi”, ovvero fatture relative a operazioni inesistenti (probabilmente finalizzate ad un ricorso abusivo al credito…..); - indebita deduzione di costi e di perdite su crediti non di competenza;
- mancati versamenti di IVA, effettivamente dovuta e risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dalla Società”); che inoltre, sulla base del contenuto della richiesta di rinvio a giudizio redatta in data 30.9.2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona – richiamata dal Curatore nella propria relazione del
3.10.2024 -, va ritenuto verosimile che l'odierno ricorrente, nel corso dell'attività imprenditoriale svolta in qualità di amministratore della Parte_2 Parte_2
, si sia reso responsabile della commissione dei gravi reati di bancarotta fraudolenta
[...]
previsti e puniti dagli artt. 216 nn. 1 e 2 e 223 L. cagionando ed aggravando il Pt_3
dissesto del patrimonio sia societario che personale, e contravvenendo nuovamente, anche sotto tale aspetto, al disposto dell'art. 142 n° 5 L. Fall.; che a sostegno di tale ultimo assunto va anche evidenziato che dalle stesse difese del ricorrente risulta che esso, in relazione ai capi di imputazione contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, ha
6 recentemente provveduto a presentare richiesta di patteggiamento, e che tale richiesta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, integra un sostanziale riconoscimento del fatto di reato … che in relazione alle deduzioni difensive svolte dal Sig. nel Pt_1 proprio ricorso introduttivo va evidenziato che secondo l'orientamento già in passato espresso da questo Tribunale, l'emissione della sentenza di patteggiamento non preclude la possibilità per il Giudice Civile di valutare la rilevanza e la gravità dei fatti ascritti all'imputato (e sanzionati mediante l'applicazione della pena su richiesta) ai fini del diniego del beneficio dell'esdebitazione … che il fatto che le condotte descritte al punto n° 5 dell'art. 142 L. Fall. debbano considerarsi rilevanti ai fini del diniego del beneficio dell'esdebitazione anche a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state sanzionate da una sentenza di condanna penale è stato condivisibilmente affermato anche dalle corti di merito …».
IV) Quanto all'affermazione secondo la quale, a proposito delle fatturazioni per operazioni inesistenti: «Tale complesso sistema di triangolazione era utilizzato esclusivamente per rappresentare una situazione finanziaria buona e continuare a beneficiare dei fidi bancari ed anticipazioni di fatture. Trattandosi di crediti e movimenti del tutto fittizi non hanno arrecato alcun danno ai creditori», è sufficiente richiamare le risultanze della relazione del curatore, dalle quale si evince che le violazioni commesse hanno comportato l'emissione si avvisi di accertamento per importi ingenti [“Le maggiori imposte accertate e le sanzioni irrogate con detti avvisi di accertamento (in materia di IVA, IRAP e IRPEF) sono riepilogate in calce. – Accertamenti nei confronti della Società: totale € 258.383,00.
Accertamenti nei confronti dell'accomandatario : totale € 451.294,00”)]. A Parte_1
prescindere da ogni considerazione in merito al fatto che la presentazione di fatture per operazioni inesistenti “per rappresentare una situazione finanziaria buona e continuare a beneficiare dei fidi bancari ed anticipazioni di fatture” è idoneo a integrare una forma di ricorso abusivo al credito, previsto come presupposto ostativo dall'art. 142 n. 5 L.F.. e a determinare l'aggravamento del dissesto, mediante la prosecuzione di un'attività d'impresa che, senza tali metodi fraudolenti, non avrebbe potuto essere proseguita.
V) Quanto all'affermazione secondo la quale: «Del pari le cessioni di beni mobili ed immobili effettuate dal a favore della moglie non hanno CP_4 CP_5 permesso di distrarre alcunché all'attivo fallimentare: come risulta dagli atti della procedura tali operazioni hanno comunque permesso al fallimento di alienare tutti i beni immobili appartenuti al personalmente e/o alla e/o in comproprietà CP_4 Controparte_6
con la moglie e di distribuire le somme ricavate ai creditori. Anche in CP_5
7 questo caso non vi è stato alcun depauperamento per il ceto creditorio», il fatto che nel corso della procedura si sia riusciti a recuperare in tutto o in parte i cespiti patrimoniali oggetto delle cessioni, alienarli e distribuire ai creditori, nulla toglie al pregresso compimento dell'attività distrattiva e/o di aggravamento del dissesto.
VI) Allo stesso modo, quanto all'affermazione secondo la quale: «Del pari, ed in ultima istanza, la documentazione contabile della società fallita è stata tenuta in maniera corretta ed ha permesso al Curatore di ricostruire il reale movimento degli affari. Sul punto non va trascurato che il Reclamante ha da subito tenuto una condotta collaborativa sia con la GdF che con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire le complesse dinamiche sociali», anche ammettendo che nel corso della procedura si sia riusciti a “ricostruire il reale movimento degli affari”, nulla toglie al pregresso compimento di “gravi irregolarità contabili nella redazione dei bilanci della società, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”, quali attestate dal Curatore nella sua relazione.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RECLAMO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico del reclamante Pt_1
le spese del procedimento di reclamo, liquidate come di seguito, in applicazione
[...]
delle Tabelle allegate al DM 55/2014, in base ai valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite (valore indeterminabile, complessità bassa).
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo proposto da avverso lo specificato Parte_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Savona in composizione collegiale, confermando integralmente il provvedimento impugnato.
2) Condanna il reclamante al pagamento delle spese del Parte_1 procedimento di reclamo, liquidate in € 4.996,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), in favore della resistente
. CP_1
8 3) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228, dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova, 04/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
9