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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3229/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti RITA Parte_1 C.F._1
MALLONE e PAOLO BARTESAGHI, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 20 22100 COMO presso il difensore avv. RITA MALLONE
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CARLO FELICE Controparte_1 P.IVA_1
GIAMPAOLINO, FABIO GUASTADISEGNI, ALESSANDRO SCIARRA, elettivamente domiciliata in VIA DORA, 1 00198 ROMA presso il difensore avv. CARLO FELICE GIAMPAOLINO appellata avente ad oggetto: successione – pagina 1 di 16 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MILANO, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma PARZIALE della sentenza del Tribunale di COMO n. 1146/2023 del
13.10.23 pubbl. il 16/10/2023RG n. 2715/2020R.G. n. 2715/2020 Cont. Civ. Repert. n. 3435/2023 del
16/10/2023 notificata il 16.10.23 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Rigettare tutte le eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Accertata la qualità di , c.f. , di erede testamentario Parte_1 C.F._1 del defunto nato a [...] il [...] e deceduto a Como il 14.10.2014 e accertato e Persona_1 dichiarato pertanto che l'eredità de qua è devoluta al sig. in forza del Parte_2 testamento del 19.06.2014; Accertata e dichiarata la sussistenza dei conti, rapporti e titoli, di cui alla relazione n. 0512-257154-6, già intestati a nato a [...] il [...] e deceduto a Como Persona_1 il 14.10.2014, indicati nella premessa dell' atto di citazione presso;
Condannare CP_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Lugano (CH), via Canova 15 a Controparte_1 consegnare/pagare/trasferire allo stesso , quale unico erede di in Parte_1 Persona_1 forza del testamento del 19.06.2014, i titoli, i rapporti, le somme ed i valori di cui alla relazione n.
0512- 257154-6, già intestati a e detenuti dall'Istituto di Credito medesimo Persona_1 [...]
ammontanti quantomeno a CHF 3.385.485,00 pari a € 3.043.362,09 al 21.9.2016 o alla CP_1 maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi, rivalutazione monetaria dall'8.05.2017 al saldo, disponendo il trasferimento di detti valori all'attore secondo le disposizioni che l'attore preciserà in prosieguo e secondo quanto ritenuto opportuno dal Giudice. SI CHIEDE CHE
L'ON.LE GIUDICE ADITO VOGLIA, EX artt. 670-671 cpc sse 669 sexies co.2 c.p.c.
AUTORIZZARE il sequestro giudiziario e/o conservativo in favore dell'attore della somma ammontante già al 21.9.2016 a CHF € 3.385.485,00.= pari a € 3.043.362,09.= da individuarsi tra le attività bancarie esistenti presso e delle ulteriori attività che dovessero emergere Controparte_1 in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza 210 cpc qui riformulanda SI CHIEDE EMETTERSI
ORDINANZA EX ARTT. 186 TER-642 C.P.C.PER L'IMPORTO DI € CHF 3.385.485,00 pari a €
3.043.362,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'8.05.2017 al saldo per le causali di cui in narrativa. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di COMO per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per pagina 2 di 16 legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per i soli diritti e onorari ed oneri di legge come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado . In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si chiede interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1)Vero che lei conosceva il sig. ? Testi: Via Vitani 26 Persona_1 Testimone_1 Tes_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 2)Vero
[...] che lei conosce il sig. Via Vitani 26 Controparte_2 Tes_1 Tes_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 3)Vero
[...] che il sig. era uomo colto ed informato ed aggiornato? Testi Via Persona_1 Testimone_1
Vitani 26 COMO via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Testimone_2
Chiasso-COMO 4)Vero che conobbe nel 1991 il sig. Parte_1 Persona_1 frequentando la biblioteca comunale di COMO ed in particolare la sala lettura dei quotidiani fino a poco prima della morte del sig. avvenuta il 14.10.14 ? Testi: Commesso/usciere sala Persona_1 lettura dei quotidiani biblioteca comunale di COMO dal 1991 fino a poco prima della morte del sig.
avvenuta il 14.10.14 Via Vitani 26 Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 5)Lei ha visto dal 1991 fino a poco prima della morte del sig. avvenuta il 14.10.14 il sig. ed il Persona_1 Persona_1 sig. insieme in Como via Vitani 16 ? Testi: Via Vitani 26 Parte_1 Testimone_1 via Vitani 16 COMO 6)Lei ha visto dal 1991 fino a poco prima della Testimone_2 morte del sig. avvenuta il 14.10.14 entrare ed uscire dalla propria casa di Persona_1 Persona_1
Como via Vitani 16 in compagnia di ? Testi: Via Vittani Parte_1 Testimone_1
COMO via Vitani 16 COMO 7)Lei è capitato di vedere dal 1991 fino a poco Testimone_2 prima della morte del sig. avvenuta il 14.10.14 EF IC in compagnia di persone Persona_1 diverse da ? Testi: Via Vitani 26 Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 8) Le è capitato di
[...] vedere il sig. ricevere visite nella propria casa di Como via Vitani 16 da parenti e/o l'ha Persona_1 visto in compagnia di parenti che le sono stati presentati dallo stesso? Testi: Via Testimone_1
Vitani 26 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Testimone_2
Chiasso-COMO 9)Dica il teste se sapeva che il sig. considerava Persona_1 Parte_1 come un figlio? Testi: Via Vittani 26 via Vitani 16 Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 10)Dica il teste se sapeva che il sig.
voleva che trasferisse la propria residenza da lui in Como, via Persona_1 Parte_1
Vitani 16? Testi: Via Vitani 26 via Vitani 16 Testimone_1 Testimone_2
COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 11)Dica il teste se è a conoscenza che il sig. aveva le chiavi della abitazione del sig. in Como, via Vitani Parte_1 Persona_1
16 Testi Via Vitani 26 via Vitani 16 COMO Testimone_1 Testimone_2
Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 12)Dica il teste se sapeva che il sig. Per_1
contava e/o si appoggiava e/o faceva affidamento su che era considerato
[...] Parte_1 un punto di riferimento per l'attore? Testi: Via Vitani 26 Testimone_1 Testimone_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 13)Dica il teste se
[...] sapeva che il sig. si adoperava per il sig. facendogli le pulizie in casa, la Parte_1 Per_1 spesa, facendogli compagnia, portandolo fuori casa alla posta, al supermercato IPER di Grandate e dove il aveva bisogno di andare per ogni necessità sino alla fine dei suoi giorni del 14.10.14? Per_1
Testi: Via Vitani 26, via Vitani 16 COMO Testimone_1 Testimone_2
Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 14)Vero che lei ha visto il sig. Persona_1 recarsi sino a poco prima della sua morte del 14.10.2014 a casa del sig. in Ponte Parte_1
Chiasso-COMO via Vela 1? Teste Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 15) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14) che precede il sig. cercava il sig. Persona_1 Parte_1 quando quest'ultimo era impossibilitato a trovarlo e fargli visita ? Teste Zaidane Atike Piazza 24
[...] maggio Ponte Chiasso-COMO 16) Vero che in data 22 ottobre 2015 lei riceveva presso il suo studio in
Lugano via Peri/2° il sig. ? Teste Avv. , via Peri 2/a Lugano 17) Parte_1 Testimone_3
Vero che nell'occasione di cui al capitolo 16) che precede, il sig. sottoscriveva Parte_1 una procura per rappresentarlo nei confronti di qualsiasi persona, ente, autorità in relazione alla qualità di erede nella di come da (doc. 13 ) che si rammostra? Teste Avv. , via Persona_1 Testimone_3
Peri 2/a Lugano 18) Vero che in data 20 giugno 2016 lei riceveva presso il suo studio in Lugano via
Pretorio 19° il sig. ? Testi Avv. via Pretorio 19 Lugano Avv. Parte_1 Testimone_4
Michele Dozio, via Pretorio 19 Lugano 19) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 18) che precede, il sig. sottoscriveva una procura per la tutela dei suoi interessi quale erede nella Parte_1 successione del sig. come da (doc. 14 ) che si rammostra? Testi Avv. Persona_1 Testimone_4 via Pretorio 19 Lugano Avv. Michele Dozio, via Pretorio 19 Lugano 20) Vero che in data 24 dicembre
2016 lei riceveva presso il suo studio in Lugano via Peri/2° il sig. ? Teste Avv. Parte_1
pagina 4 di 16 , via Peri 2/a Lugano 21) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 20) che precede, il sig. Testimone_3
sottoscriveva mandato professionale per il perfezionamento di tutte le pratiche Parte_1 notarili ed amministrative afferenti la qualità del sig. di erede del sig. Parte_1 Per_1
come da doc. 15) che si rammostra? Teste Avv. , via Peri 2/a Lugano 22) Vero
[...] Testimone_3 che lei consegnava nei primi mesi dell'anno 2017 al sig. la documentazione Parte_1 ottenuta da ed in particolare gli estratti conto intestati al sig. indicanti i CP_1 Persona_1 relativi titoli e le azioni nonché una lettera del 11.1.2017 inviata da all'avv. Cosimo CP_1
Andrea Vestuti di COMO come da docc.
4-4a-5-16) che si rammostrano? Teste Avv. via Testimone_3
Peri 2/a Lugano 23) Vero che lei sottoscriveva ed inviava in data 11.1.2017 per conto di CP_1 all'avv. Cosimo Andrea Vestuti di COMO comunicazione afferente la nomina di Parte_1 quale erede di come da doc. 5) che si rammostra? Testi e Persona_1 Testimone_5 [...]
presso via Canova 15 Lugano 24)Vero che in data 16.2.2017 lei riceveva Testimone_6 CP_1 presso il suo studio in COMO via Magenta 21° il sig. ? Teste Parte_1 Testimone_7
via Magenta 21 COMO 25) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 24) che precede, il sig.
[...]
sottoscriveva procura speciale per agire nei confronti di professionisti, istituti di Parte_1 credito in Italia ed all'estero al fine di rendere disponibile al sig. l'eredità del Parte_1 defunto come da doc. 17)che si rammostra? Teste via Persona_1 Testimone_7
Magenta 21 COMO 26) Vero che sede di Lugano le dichiarava nei primi mesi dell'anno CP_1
2017 la disponibilità a trasferire su un conto corrente svizzero intestato al sig. le Parte_1 somme rinvenienti sui conti intestati al sig. purchè il sig. su un conto corrente svizzero Persona_1 intestato al sig. avesse ivi aperto un conto appositamente? Testi Avv. Parte_1 Tes_3
, via Peri 2/a Lugano presso via Canova 15 Lugano 27)Vero che lei si
[...] Tes_8 CP_1 adoperava per consentire al sig. l'apertura di un conto corrente in svizzera per le Parte_1 finalità di cui al capitolo 26) che precede? Avv. , via Peri 2/a Lugano Avv. Michele Dozio Testimone_3 via Pretorio 19 Lugano 28) Vero che lei indirizzava il sig. presso la filiale di Parte_1
Chiasso della Banca dello Stato del Cantone Ticino per le finalità di cui ai capitoli 26-27) che precedono? Avv. , via Peri 2/a Lugano 29) Vero che per effetto del suo intervento di cui Testimone_3 ai capitoli 25-26-27-28 il sig. otteneva l'apertura di un conto corrente presso la Parte_1
Banca dello Stato del Cantone Ticino filiale di Chiasso? Testi Avv. , via Peri 2/a Lugano Testimone_3
Consulente Private Bankin Banca Stato Cantone Ticino, Corso san Gottardo Chiasso Testimone_9
30) Vero che lei accompagnava il sig. presso la filiale di Chiasso della Banca Parte_1
pagina 5 di 16 dello Stato del Cantone Ticino per sottoscrivere l'apertura di un conto corrente intestato al sig.
[...]
per le finalità di cui ai capitoli 25-26-27-28)? testi Avv. Michele Dozio via Pretorio 19 Parte_1
Lugano Maurizio Brenta Consulente Private Bankin Banca Stato Cantone Ticino, Corso san Gottarddo
Chiasso 31) Vero che per l'attività di cui ai capitoli 25-26-27-28-29-30) lei riceveva un compenso dal sig. ? Teste Avv. Michele Dozio via Pretorio 19 Lugano Avv. , via Parte_1 Testimone_3
Peri 2/a Lugano 32)Vero che in data 8 maggio 2017 lei riceveva dal sig. invito a Parte_1 trasferire tutte le posizioni titoli, fondi, prodotti strutturati e simili, liquidità presenti nella relazione n.
0512-257154-6 intestata al defunto sul conto corrente codice bic BSCTCH22 intestato Persona_1 al sig. a presso la Banca dello Stato del cantone Ticino filiale di Chiasso come da Parte_1 doc 18)che si rammostra ? Testi: presso via Canova 15 Lugano Avv. Tes_8 CP_1
Michele Dozio via Pretorio 19 Lugano Avv. , via Peri 2/a Lugano Testimone_3 Testimone_9
Consulente Private Bankin Banca Stato Cantone Ticino, Corso san Gottardo Chiasso 33) Vero che lei contattava nel maggio 2017 la dr.ssa di Como via Magenta affinché si Testimone_7 occupasse del pagamento da parte del sig. delle tasse della successione Parte_1 Per_1
? Testi Avv. Michele Dozio via Pretorio 19 Lugano Avv. , via Peri 2/a Lugano
[...] Testimone_3
34) Vero che al fine di cui alla circostanza di cui al capitolo 33) che precede lei riceveva nel maggio
2017 presso 12 il suo studio di Lugano via Peri 2/a la dr.ssa ? Teste Avv. Testimone_7
, via Peri 2/a Lugano Marina Alessandra via Magenta 21 COMO 35) Vero che Testimone_3 Tes_7 lei in data 15 dicembre 2017 comunicava alla dr.ssa la estinzione della Testimone_7 relazione codice bic BSCTCH22 intestata a come da doc. 19) che si rammostra? Parte_1
36) Vero che in occasione del ricevimento delle ultime volontà del sig. di cui al Persona_2 testamento pubblico del 19.4.2014 registrato in data 9.4.2015 rep. 100099 raccolta n. 5525 di cui al doc. 2) che si rammostra lei procedeva unicamente alla redazione del prefato atto rifiutandosi di perfezionare un secondo atto di ultima volontà richiestole dal sig. e riguardante le sostanze dello Per_1 stesso in Svizzera che voleva destinare al sig. ? Teste Notaio Parte_1 Persona_3 via XX settembre 36 COMO 37) Vero che in occasione della circostanza di cui al capitolo 36)
[...] che precede lei giustificava al sig. ed al sig. il precitato rifiuto riferendo Per_1 Parte_1 agli stessi che era impossibilitata ad esperire tale operazione finanziaria? Teste Notaio
[...] via XX Settembre 36 COMO Si formula istanza ex art. 210 c.p.c. di ordinare Persona_3 indifferibilmente a l'esibizione in giudizio di tutti i rapporti, i titoli, le somme, i valori Controparte_1 già intestati a e detenuti da nonché di tutte le operazioni svolte sui Persona_1 Controparte_1
pagina 6 di 16 predetti rapporti per le causali di cui alla presente causa. Ci si oppone ai capitoli di prova avversari ed in ogni caso si chiede di essere ammessi a prova contraria, sui capitoli eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art 183 VI co. n. 2 cpc.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dell'appello principale, delle istanze istruttorie, di sequestro ex artt. 670-671 c.p.c., e di condanna ex artt. 186- ter/642 c.p.c., proposte dal sig. ; per l'effetto rigettare integralmente l'appello e confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Como, n. 1146 del 16 ottobre 2023; condannare il sig. , ai sensi Pt_1
Parte dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento del danno in favore di da quantificarsi nella somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari, e rimborso forfettario delle spese generali.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1146/23, decideva la causa introdotta da Parte_1 contro volta ad accertare la propria qualità di erede di
[...] CP_1 Persona_1 deceduto il 14.10.2014 e la titolarità di tutti i conti presso la banca in capo a parte attorea, con conseguente condanna dell'istituto bancario al pagamento della somma di CHF 3.388.485,00 corrispondenti ad € 3.043.362,09.
2. Il giudice di prime cure, rigettate le questioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale, evidenziava:
a. che il testamento pubblico ricevuto dal notaio il 19.6.2014 era del seguente tenore: “lascio tutto quanto è contenuto nell'appartamento di mia residenza posto in Como, via Vitani 16 e il libretto di risparmio postale tenuto presso le poste italiane filiale di Como via Gallio al signor
[…]”; Parte_1
b. da tali espressioni, in base all'interpretazione letterale, non era ricavabile la volontà di lasciare nella disponibilità dell'attore il conto corrente ed il conto deposito presso , essendo CP_1 evidente, invece, la volontà di attribuire la qualità di legatario ex art. 588 c.c. quanto ai beni espressamente indicati;
pagina 7 di 16 c. dal precedente testamento olografo del 22.2.2012 pubblicato il 16.2.2016 emergeva chiara la volontà del di lasciare il conto corrente aperto in Svizzera ad enti di beneficenza;
Per_1
d. irrilevanti erano le dichiarazioni di notorietà rilasciate davanti al notaio da due amici dell'attore, che dichiararono che costui era il solo erede del Per_1
e. nessuna valenza confessoria poteva essere attribuita alla missiva inviata dalla banca in data
11.1.2017 con la quale le funzionarie di scrivevano: “come d'accordo con la CP_1 presente le confermiamo che il 01.07.2016 è stato presentato un testamento pubblico redatto dal de cuius in data 19.6.2014, con il quale veniva revocata ogni precedente disposizione testamentaria e nominato un erede. Detto testamento è stato registrato in data 9.4.2016 dal notaio di Como. Il 03.05.2016 è infine stato redatto – sulla base Persona_3 del suddetto testamento – un atto notorio a cura del notaio in Milano”; Persona_4
f. non vi era alcuna prova, neppure indiziaria, da cui potesse desumersi che la documentazione bancaria relativa a fosse stata rinvenuta nell'immobile lasciato a CP_1 Parte_1
in Como, via Vitani, 16; ciò anche perché lo stesso attore aveva chiesto la predetta
[...] documentazione bancaria ad un avvocato e ciò dimostrava che egli non ne era affatto in possesso.
3. Le domande attoree erano, di conseguenza, respinte e, tenuto conto del rigetto delle due eccezioni pregiudiziali della convenuta, le spese venivano compensate per 1/3, di tal ché l'attore era condannato a rifondere i 2/3 delle spese processuali del giudizio ordinario e dei cautelari espletati in corso di causa, oltre che la somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, I comma,
c.p.c..
4. Avverso la decisione di prime cure ha interposto appello , che ha chiesto Parte_1 la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma di CHF 3.388.485,00 corrispondenti ad € 3.043.362,09 – oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'8.5.2017 al saldo.
5. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, nel merito, il rigetto Controparte_1 dello stesso.
6. All'udienza di prima comparizione del 5.3.2024, la difesa dell'appellante insisteva nella richiesta di sequestro “conservativo e/o giudiziario" che la Corte, con ordinanza riservata, rigettava, in difetto dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La causa era, dunque, trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del pagina 8 di 16 29.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi e decisa nella relativa camera di consiglio.
Motivi della decisione
7. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. manifestazione della volontà del de cuius Persona_1
b. qualità di erede dell'appellante riconosciuta da;
CP_1
c. regolazione delle spese processuali del primo grado.
8. Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erronea interpretazione della volontà del de cuius che lo avrebbe istituito erede e non legatario in ragione dei pregressi rapporti. In particolare, assume che, nonostante l'età senile di ( nato nel 1924), lo stesso aveva Persona_1 chiaramente manifestato la volontà di istituire quale erede a cui era legato da un Pt_1 amore come verso un figlio o un amico. Tanto che solo per motivi fiscali il non era Per_1 riuscito in vita a formalizzare l'attribuzione di tali beni all'attore. Per tali ragioni in sede di memorie istruttorie e di comparsa conclusionale di primo grado l'attore aveva chiesto che la causa fosse rimessa in istruttoria per assumere le relative prove testimoniali. Deduce inoltre che, con la dicitura “beni mobili” contenuta nel testamento del 19.6.2014 tutto doveva intendersi compreso e, quindi, anche la documentazione bancaria reperita all'interno dell'immobile sito in Como, via Vitani, n. 16.
9. Con il secondo motivo, la difesa dell'appellante censura la motivazione della decisione di prime cure, nella parte in cui il Tribunale di Como non ha riconosciuto la qualità di erede dell'attore, come, invece, riconosciuta nella missiva della banca in data 11.1.2017. Ebbene, tenuto conto di quanto issa scritto, ad avviso dell'impugnante, tale missiva denota la consapevolezza, in capo all'istituto bancario, della qualità di erede di Parte_1 rispetto a Persona_1
10. Con il terzo motivo, l'appellante sottolinea l'erronea regolazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti considerazioni. In primo luogo, la banca era rimasta soccombente, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione. In secondo luogo, la vertenza rivestiva carattere di significativa complessità. Tali ragioni ben avrebbero giustificato l'esclusione della relativa condanna.
11. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a) e b). I motivi, intrinsecamente connessi, debbono essere trattati congiuntamente. E' necessario, in via preliminare, riportare il pagina 9 di 16 contenuto del testamento del 19.6.2014: “lascio tutto quanto è contenuti nell'appartamento di mia residenza posto in Como, via Vitani, n. 16 e il libretto di risparmio postale tenuto presso le Poste Italiane - filiale di Como, via Galileo al signor , nato Beirut il Parte_1
15 settembre 1969LZD ”. C.F._2
12. Secondo la narrativa dello stesso attore, il reperimento nell'alloggio del della Per_1 documentazione bancaria relativa ad un conto privato di quest'ultimo, contraddistinto dal n.
0512257154-60.1 e ad un deposito contraddistinto dal n. 0512-257154-65 presenti presso
[...]
filiale di Chiasso fonderebbe il ragionevole affidamento in ordine alla qualità di CP_1 erede dell'attore. Sempre lo stesso attore, ancora in secondo grado, con il capitolo di prova testimoniale n. 22 richiedeva a tale avv. se fosse vero che gli aveva consegnato Testimone_3 nei primi mesi dell'anno 2017 la documentazione ottenuta da ed in particolare gli CP_1 estratti conto intestati a indicanti i relativi titoli e le azioni. Persona_1
13. Con lettera datata 8 maggio 2017 (doc. 6 in primo grado), l'odierno appellante Pt_1 chiedeva a la chiusura della relazione n. 0512-257154-6 e il trasferimento in CP_1 proprio favore di tutti gli attivi a questa relativi. Con lettera del 29 maggio 2017 (doc. 7 Pt_1 in primo grado), rigettava la richiesta di e replicava che la disposizione in CP_1 Pt_1 favore dello stesso si configura chiaramente quale legato avente per oggetto 'tutto quanto contenuto nell'appartamento di Como ed il libretto di risparmio postale', e non quale istituzione di erede.
14. Orbene, in secondo grado la difesa dell'appellante si è limitata a riproporre le questioni in fatto ed in diritto già esposte davanti al Tribunale di Como, senza proporre la necessaria critica al percorso motivazionale della sentenza.
15. E', infatti, di tutta evidenza che il testamento de quo non contiene un'istituzione di erede, in quanto in base alla mera interpretazione letterale, dispone che esclusivamente determinati beni siano destinati a . Né emergono indici per superare la presunzione che la Pt_1 disposizione testamentaria sia a titolo particolare. In proposito, i giudici di legittimità hanno osservato che “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di
pagina 10 di 16 conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni”. ( v. Cass. n. 23393/17); ed, ancora, “in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato”(v. Cass. civ. 24163/2013; v. anche Cass. civ. n. 23278/2013).
Più di recente Cass. civ. n. 1149/2024 ha rilevato che “la distinzione tra erede e legatario va individuata attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche. In particolare può ravvisarsi
l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato, tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni. Peraltro, mentre in base al primo comma dell'articolo 588 del Cc l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'articolo 588 del Cc, anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non
pagina 11 di 16 esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto” ( con richiamo di Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800).
16. Trasfondendo tali principi nel caso di specie, la difesa dell'appellante non ha minimamente indicato quali sarebbero gli altri elementi a carattere soggettivo, idonei a dimostrare la qualità di erede e, quindi, in grado di scalfire il ragionamento esposto dal Tribunale di Como e fondato sull'interpretazione letterale del testamento. In particolare, le allegazioni circa il rapporto amicale del tutto straordinario tra l'odierno appellante ed il sono generiche e non Per_1 impingono sul contenuto volontaristico della disposizione. A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno osservato che “nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" ( cfr. Cass. civ. n. 10075/2018); ed, ancora, hanno evidenziato che “in tema d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche” ( v. Cass. civ. n. 25521/2023). Come è evidente, quindi, solo in via sussidiaria, laddove l'effettiva intenzione del testatore non possa dirsi chiara, soccorrono in via sussidiaria elementi estrinseci. Ebbene, nel caso in esame – anche laddove la disposizione non fosse chiara, come, invece, è - non è rinvenibile alcun accenno ad ulteriori elementi a carattere estrinseco, in grado di travolgere il piano significato desumibile dalla mera interpretazione letterale.
17. Né è minimamente condivisibile la tesi prospettata in primo grado e riproposta in appello secondo cui i documenti relativi al conto corrente bancario svizzero sarebbero sussumibili nel novero dei beni mobili rintracciati all'interno dell'alloggio pacificamente lasciato nella disponibilità dell'odierno impugnante. Ad avviso dell'appellante, così ragionando, tali documenti reperiti all'interno dell'alloggio in questione dimostrerebbero la volontà del IC di istituirlo erede. Ed, invero, la documentazione bancaria non può essere inclusa nel concetto pagina 12 di 16 di beni mobili di cui all'art. 812 c.c. per la semplice ragione che – a prescindere dal carattere estremamente generico con cui l'appellante l'ha indicata – non ha un valore in sé, ma racchiude rapporti contrattuali complessi, facenti capo al de cuius. Quindi, non si tratta di beni mobili, quali ad esempio un arredo, un dipinto, bensì di documenti costituenti la prova di rapporti contrattuali con un terzo. Le considerazioni di cui sopra sono ulteriormente inficiate dal fatto che, in modo del tutto contraddittorio, la difesa dell'appellante, da un lato, assume che avrebbe reperito documentazione – non meglio precisata – afferente il più volte citato Pt_1 conto corrente svizzero;
dall'altro, deduce di aver chiesto a tale avvocato estratti Testimone_3 del conto corrente in questione, “titoli” “azioni”, “nonché una lettera del 11.1.2017 inviata da
all'avv. Cosimo Andrea Vestuti di Como”, circostanze che pretenderebbe di CP_1 provare per testi, al fine di dimostrare la propria qualità di erede. Ebbene, la non condivisibile tesi dell'appellante è, come evidente, inficiata nelle sue stesse fondamenta, non essendo neppure provato il reperimento della predetta documentazione all'interno dell'alloggio; ed, invero, ove così fosse stato, non si giustificherebbe la richiesta di documentazione all'avv. Tes_
se non per differenza, ossia con la puntuale indicazione degli estratti conto e dei documenti negoziali eventualmente mancanti;
circostanze fattuali minimamente presenti in atti.
18. Con riguardo alla lettera avente contenuto confessorio, secondo l'appellante (doc. n. 5 dello stesso), è utile riportarne il contenuto. Tale missiva, datata 11.1.2017, proveniente dall'odierna appellata e indirizzata a tale avvocato Cosimo Andrea Vestuti, riportava nell'oggetto
“successione fu e proseguiva nei seguenti termini: “ egregio avvocato, Persona_1 facciamo riferimento alla pratica citata a margine, al suo scritto del 19 dicembre 2016, qui pervenuto il 9 gennaio 2017, nonché all'odierno colloquio telefonico intervenuto con la firmataria di destra. Come d'accordo, con la presente le confermiamo che il 01.07.1026 è stato presentato un testamento pubblico, redatto dal cuius in data 19.06.2014,con il quale veniva revocata ogni precedete disposizione testamentaria e nominato un erede. Detto testamento è stato registrato in data 09.04.2015 dal notaio in Como. Il Persona_5
3.5.2016è infine stato redatto – sulla base del suddetto testamento – un atto notorio a cura del notaio in Milano. L'occasione ci è gradita per porgerle i migliori saluti. Persona_4
. . ”. Ora, secondo la prospettazione CP_3 Testimone_5 Email_1 dell'appellante, detta missiva era stata funzionale a respingere pretese successorie di terzi e pagina 13 di 16 dalla stessa era desumibile in via confessoria la qualità di erede di . La tesi è da Pt_1 respingere per le seguenti ragioni. In primo luogo, nessuna valenza confessoria può ricavarsi da detta missiva, posto che la confessione, per sua struttura ontologica, riguarda un fatto sfavorevole alla parte che lo afferma ex art. 2730 c.c.; laddove la qualità di teste non è minimamente sovrapponibile al perimetro codicistico dell'art. 2730 c.c.. In secondo luogo, è ulteriormente dirimente osservare che la qualità di erede, frutto dell'applicazione dei criteri ermeneutici come sopra esposti, non può desumersi da una missiva di terzi. Missiva che, se in riposta a pretese di altri eventuali eredi, avrebbe dovuto essere ben più circostanziata nei fatti: sarebbe stato, infatti, necessario comprendere quali persone erano difese dall'avvocato destinatario della missiva e quali fossero eventualmente i temi della contrapposizione. In un tanto carente panorama documentale, pertanto, la contestazione de qua va integralmente disattesa.
19. Infine, la Corte rileva che i capitoli di prova, introdotti da solo con la memoria Pt_1 istruttoria in primo grado, non sono stati richiesti in prime cure, come risulta dalle conclusioni riportate in sentenze ( e sulle quali non è sorta contestazione alcuna).bDetti capitoli sono stati rinunciati e non possono pertanto essere richiesti in secondo grado. E ciò senza considerare che in ogni caso detti capi di prova hanno riguardo a circostanze estrinseche, coinvolgenti il rapporto di amicizia tra il de cuius ed , tratteggiato in modo generico, in un arco Pt_1 temporale di circa un ventennio. Per le stesse ragioni oltre che per la genericità delle richieste
(richieste di tutta la documentazione bancaria) va respinto l'ordine ex art. 210 c.p.c. rivolto verso la parte appellata.
20. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). Quanto alle spese di lite del primo grado, la
Corte rileva come già il giudice di prime cure abbia proceduto alla compensazione nella misura di 1/3, tenuto conto della reiezione della questione pregiudiziale della giurisdizione.
Non sussistono, pertanto, motivi per procedere all'integrale compensazione, in quanto al fine della regolazione delle spese processuali si deve avere riguardo all'esito complessivo della vertenza, esito che, nel caso in esame, è stato accuratamente soppesato, con la disposta compensazione. Né merita accoglimento la tesi incentrata sulla particolare complessità del contenzioso, complessità assente, stante la questione interpretativa involgente ben pochi documenti e non potendo la stessa sic et simpliciter essere integrata dalla materia successoria.
Nessuna censura concerne, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c..
pagina 14 di 16 21. Per le sopra esposte motivazioni, l'appello va respinto, con integrale conferma della decisione di prime cure.
22. L'esito del gravame comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata, nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto anche della trattazione relativa alla reiterazione delle istanze cautelari.
23. Non deve essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellata in secondo grado, in difetto di qualsivoglia allegazione sul punto.
24. Va, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3229/23, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 1146/2023 del Tribunale di Como;
II. condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 26.155,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;
III. respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Controparte_1 confronti di;
Parte_1
IV. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Milano, 6.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3229/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti RITA Parte_1 C.F._1
MALLONE e PAOLO BARTESAGHI, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 20 22100 COMO presso il difensore avv. RITA MALLONE
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CARLO FELICE Controparte_1 P.IVA_1
GIAMPAOLINO, FABIO GUASTADISEGNI, ALESSANDRO SCIARRA, elettivamente domiciliata in VIA DORA, 1 00198 ROMA presso il difensore avv. CARLO FELICE GIAMPAOLINO appellata avente ad oggetto: successione – pagina 1 di 16 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MILANO, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma PARZIALE della sentenza del Tribunale di COMO n. 1146/2023 del
13.10.23 pubbl. il 16/10/2023RG n. 2715/2020R.G. n. 2715/2020 Cont. Civ. Repert. n. 3435/2023 del
16/10/2023 notificata il 16.10.23 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Rigettare tutte le eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Accertata la qualità di , c.f. , di erede testamentario Parte_1 C.F._1 del defunto nato a [...] il [...] e deceduto a Como il 14.10.2014 e accertato e Persona_1 dichiarato pertanto che l'eredità de qua è devoluta al sig. in forza del Parte_2 testamento del 19.06.2014; Accertata e dichiarata la sussistenza dei conti, rapporti e titoli, di cui alla relazione n. 0512-257154-6, già intestati a nato a [...] il [...] e deceduto a Como Persona_1 il 14.10.2014, indicati nella premessa dell' atto di citazione presso;
Condannare CP_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Lugano (CH), via Canova 15 a Controparte_1 consegnare/pagare/trasferire allo stesso , quale unico erede di in Parte_1 Persona_1 forza del testamento del 19.06.2014, i titoli, i rapporti, le somme ed i valori di cui alla relazione n.
0512- 257154-6, già intestati a e detenuti dall'Istituto di Credito medesimo Persona_1 [...]
ammontanti quantomeno a CHF 3.385.485,00 pari a € 3.043.362,09 al 21.9.2016 o alla CP_1 maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi, rivalutazione monetaria dall'8.05.2017 al saldo, disponendo il trasferimento di detti valori all'attore secondo le disposizioni che l'attore preciserà in prosieguo e secondo quanto ritenuto opportuno dal Giudice. SI CHIEDE CHE
L'ON.LE GIUDICE ADITO VOGLIA, EX artt. 670-671 cpc sse 669 sexies co.2 c.p.c.
AUTORIZZARE il sequestro giudiziario e/o conservativo in favore dell'attore della somma ammontante già al 21.9.2016 a CHF € 3.385.485,00.= pari a € 3.043.362,09.= da individuarsi tra le attività bancarie esistenti presso e delle ulteriori attività che dovessero emergere Controparte_1 in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza 210 cpc qui riformulanda SI CHIEDE EMETTERSI
ORDINANZA EX ARTT. 186 TER-642 C.P.C.PER L'IMPORTO DI € CHF 3.385.485,00 pari a €
3.043.362,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'8.05.2017 al saldo per le causali di cui in narrativa. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di COMO per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per pagina 2 di 16 legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per i soli diritti e onorari ed oneri di legge come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado . In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si chiede interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1)Vero che lei conosceva il sig. ? Testi: Via Vitani 26 Persona_1 Testimone_1 Tes_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 2)Vero
[...] che lei conosce il sig. Via Vitani 26 Controparte_2 Tes_1 Tes_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 3)Vero
[...] che il sig. era uomo colto ed informato ed aggiornato? Testi Via Persona_1 Testimone_1
Vitani 26 COMO via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Testimone_2
Chiasso-COMO 4)Vero che conobbe nel 1991 il sig. Parte_1 Persona_1 frequentando la biblioteca comunale di COMO ed in particolare la sala lettura dei quotidiani fino a poco prima della morte del sig. avvenuta il 14.10.14 ? Testi: Commesso/usciere sala Persona_1 lettura dei quotidiani biblioteca comunale di COMO dal 1991 fino a poco prima della morte del sig.
avvenuta il 14.10.14 Via Vitani 26 Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 5)Lei ha visto dal 1991 fino a poco prima della morte del sig. avvenuta il 14.10.14 il sig. ed il Persona_1 Persona_1 sig. insieme in Como via Vitani 16 ? Testi: Via Vitani 26 Parte_1 Testimone_1 via Vitani 16 COMO 6)Lei ha visto dal 1991 fino a poco prima della Testimone_2 morte del sig. avvenuta il 14.10.14 entrare ed uscire dalla propria casa di Persona_1 Persona_1
Como via Vitani 16 in compagnia di ? Testi: Via Vittani Parte_1 Testimone_1
COMO via Vitani 16 COMO 7)Lei è capitato di vedere dal 1991 fino a poco Testimone_2 prima della morte del sig. avvenuta il 14.10.14 EF IC in compagnia di persone Persona_1 diverse da ? Testi: Via Vitani 26 Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 8) Le è capitato di
[...] vedere il sig. ricevere visite nella propria casa di Como via Vitani 16 da parenti e/o l'ha Persona_1 visto in compagnia di parenti che le sono stati presentati dallo stesso? Testi: Via Testimone_1
Vitani 26 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Testimone_2
Chiasso-COMO 9)Dica il teste se sapeva che il sig. considerava Persona_1 Parte_1 come un figlio? Testi: Via Vittani 26 via Vitani 16 Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 10)Dica il teste se sapeva che il sig.
voleva che trasferisse la propria residenza da lui in Como, via Persona_1 Parte_1
Vitani 16? Testi: Via Vitani 26 via Vitani 16 Testimone_1 Testimone_2
COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 11)Dica il teste se è a conoscenza che il sig. aveva le chiavi della abitazione del sig. in Como, via Vitani Parte_1 Persona_1
16 Testi Via Vitani 26 via Vitani 16 COMO Testimone_1 Testimone_2
Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 12)Dica il teste se sapeva che il sig. Per_1
contava e/o si appoggiava e/o faceva affidamento su che era considerato
[...] Parte_1 un punto di riferimento per l'attore? Testi: Via Vitani 26 Testimone_1 Testimone_2 via Vitani 16 COMO Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 13)Dica il teste se
[...] sapeva che il sig. si adoperava per il sig. facendogli le pulizie in casa, la Parte_1 Per_1 spesa, facendogli compagnia, portandolo fuori casa alla posta, al supermercato IPER di Grandate e dove il aveva bisogno di andare per ogni necessità sino alla fine dei suoi giorni del 14.10.14? Per_1
Testi: Via Vitani 26, via Vitani 16 COMO Testimone_1 Testimone_2
Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 14)Vero che lei ha visto il sig. Persona_1 recarsi sino a poco prima della sua morte del 14.10.2014 a casa del sig. in Ponte Parte_1
Chiasso-COMO via Vela 1? Teste Zaidane Atike Piazza 24 maggio Ponte Chiasso-COMO 15) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14) che precede il sig. cercava il sig. Persona_1 Parte_1 quando quest'ultimo era impossibilitato a trovarlo e fargli visita ? Teste Zaidane Atike Piazza 24
[...] maggio Ponte Chiasso-COMO 16) Vero che in data 22 ottobre 2015 lei riceveva presso il suo studio in
Lugano via Peri/2° il sig. ? Teste Avv. , via Peri 2/a Lugano 17) Parte_1 Testimone_3
Vero che nell'occasione di cui al capitolo 16) che precede, il sig. sottoscriveva Parte_1 una procura per rappresentarlo nei confronti di qualsiasi persona, ente, autorità in relazione alla qualità di erede nella di come da (doc. 13 ) che si rammostra? Teste Avv. , via Persona_1 Testimone_3
Peri 2/a Lugano 18) Vero che in data 20 giugno 2016 lei riceveva presso il suo studio in Lugano via
Pretorio 19° il sig. ? Testi Avv. via Pretorio 19 Lugano Avv. Parte_1 Testimone_4
Michele Dozio, via Pretorio 19 Lugano 19) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 18) che precede, il sig. sottoscriveva una procura per la tutela dei suoi interessi quale erede nella Parte_1 successione del sig. come da (doc. 14 ) che si rammostra? Testi Avv. Persona_1 Testimone_4 via Pretorio 19 Lugano Avv. Michele Dozio, via Pretorio 19 Lugano 20) Vero che in data 24 dicembre
2016 lei riceveva presso il suo studio in Lugano via Peri/2° il sig. ? Teste Avv. Parte_1
pagina 4 di 16 , via Peri 2/a Lugano 21) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 20) che precede, il sig. Testimone_3
sottoscriveva mandato professionale per il perfezionamento di tutte le pratiche Parte_1 notarili ed amministrative afferenti la qualità del sig. di erede del sig. Parte_1 Per_1
come da doc. 15) che si rammostra? Teste Avv. , via Peri 2/a Lugano 22) Vero
[...] Testimone_3 che lei consegnava nei primi mesi dell'anno 2017 al sig. la documentazione Parte_1 ottenuta da ed in particolare gli estratti conto intestati al sig. indicanti i CP_1 Persona_1 relativi titoli e le azioni nonché una lettera del 11.1.2017 inviata da all'avv. Cosimo CP_1
Andrea Vestuti di COMO come da docc.
4-4a-5-16) che si rammostrano? Teste Avv. via Testimone_3
Peri 2/a Lugano 23) Vero che lei sottoscriveva ed inviava in data 11.1.2017 per conto di CP_1 all'avv. Cosimo Andrea Vestuti di COMO comunicazione afferente la nomina di Parte_1 quale erede di come da doc. 5) che si rammostra? Testi e Persona_1 Testimone_5 [...]
presso via Canova 15 Lugano 24)Vero che in data 16.2.2017 lei riceveva Testimone_6 CP_1 presso il suo studio in COMO via Magenta 21° il sig. ? Teste Parte_1 Testimone_7
via Magenta 21 COMO 25) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 24) che precede, il sig.
[...]
sottoscriveva procura speciale per agire nei confronti di professionisti, istituti di Parte_1 credito in Italia ed all'estero al fine di rendere disponibile al sig. l'eredità del Parte_1 defunto come da doc. 17)che si rammostra? Teste via Persona_1 Testimone_7
Magenta 21 COMO 26) Vero che sede di Lugano le dichiarava nei primi mesi dell'anno CP_1
2017 la disponibilità a trasferire su un conto corrente svizzero intestato al sig. le Parte_1 somme rinvenienti sui conti intestati al sig. purchè il sig. su un conto corrente svizzero Persona_1 intestato al sig. avesse ivi aperto un conto appositamente? Testi Avv. Parte_1 Tes_3
, via Peri 2/a Lugano presso via Canova 15 Lugano 27)Vero che lei si
[...] Tes_8 CP_1 adoperava per consentire al sig. l'apertura di un conto corrente in svizzera per le Parte_1 finalità di cui al capitolo 26) che precede? Avv. , via Peri 2/a Lugano Avv. Michele Dozio Testimone_3 via Pretorio 19 Lugano 28) Vero che lei indirizzava il sig. presso la filiale di Parte_1
Chiasso della Banca dello Stato del Cantone Ticino per le finalità di cui ai capitoli 26-27) che precedono? Avv. , via Peri 2/a Lugano 29) Vero che per effetto del suo intervento di cui Testimone_3 ai capitoli 25-26-27-28 il sig. otteneva l'apertura di un conto corrente presso la Parte_1
Banca dello Stato del Cantone Ticino filiale di Chiasso? Testi Avv. , via Peri 2/a Lugano Testimone_3
Consulente Private Bankin Banca Stato Cantone Ticino, Corso san Gottardo Chiasso Testimone_9
30) Vero che lei accompagnava il sig. presso la filiale di Chiasso della Banca Parte_1
pagina 5 di 16 dello Stato del Cantone Ticino per sottoscrivere l'apertura di un conto corrente intestato al sig.
[...]
per le finalità di cui ai capitoli 25-26-27-28)? testi Avv. Michele Dozio via Pretorio 19 Parte_1
Lugano Maurizio Brenta Consulente Private Bankin Banca Stato Cantone Ticino, Corso san Gottarddo
Chiasso 31) Vero che per l'attività di cui ai capitoli 25-26-27-28-29-30) lei riceveva un compenso dal sig. ? Teste Avv. Michele Dozio via Pretorio 19 Lugano Avv. , via Parte_1 Testimone_3
Peri 2/a Lugano 32)Vero che in data 8 maggio 2017 lei riceveva dal sig. invito a Parte_1 trasferire tutte le posizioni titoli, fondi, prodotti strutturati e simili, liquidità presenti nella relazione n.
0512-257154-6 intestata al defunto sul conto corrente codice bic BSCTCH22 intestato Persona_1 al sig. a presso la Banca dello Stato del cantone Ticino filiale di Chiasso come da Parte_1 doc 18)che si rammostra ? Testi: presso via Canova 15 Lugano Avv. Tes_8 CP_1
Michele Dozio via Pretorio 19 Lugano Avv. , via Peri 2/a Lugano Testimone_3 Testimone_9
Consulente Private Bankin Banca Stato Cantone Ticino, Corso san Gottardo Chiasso 33) Vero che lei contattava nel maggio 2017 la dr.ssa di Como via Magenta affinché si Testimone_7 occupasse del pagamento da parte del sig. delle tasse della successione Parte_1 Per_1
? Testi Avv. Michele Dozio via Pretorio 19 Lugano Avv. , via Peri 2/a Lugano
[...] Testimone_3
34) Vero che al fine di cui alla circostanza di cui al capitolo 33) che precede lei riceveva nel maggio
2017 presso 12 il suo studio di Lugano via Peri 2/a la dr.ssa ? Teste Avv. Testimone_7
, via Peri 2/a Lugano Marina Alessandra via Magenta 21 COMO 35) Vero che Testimone_3 Tes_7 lei in data 15 dicembre 2017 comunicava alla dr.ssa la estinzione della Testimone_7 relazione codice bic BSCTCH22 intestata a come da doc. 19) che si rammostra? Parte_1
36) Vero che in occasione del ricevimento delle ultime volontà del sig. di cui al Persona_2 testamento pubblico del 19.4.2014 registrato in data 9.4.2015 rep. 100099 raccolta n. 5525 di cui al doc. 2) che si rammostra lei procedeva unicamente alla redazione del prefato atto rifiutandosi di perfezionare un secondo atto di ultima volontà richiestole dal sig. e riguardante le sostanze dello Per_1 stesso in Svizzera che voleva destinare al sig. ? Teste Notaio Parte_1 Persona_3 via XX settembre 36 COMO 37) Vero che in occasione della circostanza di cui al capitolo 36)
[...] che precede lei giustificava al sig. ed al sig. il precitato rifiuto riferendo Per_1 Parte_1 agli stessi che era impossibilitata ad esperire tale operazione finanziaria? Teste Notaio
[...] via XX Settembre 36 COMO Si formula istanza ex art. 210 c.p.c. di ordinare Persona_3 indifferibilmente a l'esibizione in giudizio di tutti i rapporti, i titoli, le somme, i valori Controparte_1 già intestati a e detenuti da nonché di tutte le operazioni svolte sui Persona_1 Controparte_1
pagina 6 di 16 predetti rapporti per le causali di cui alla presente causa. Ci si oppone ai capitoli di prova avversari ed in ogni caso si chiede di essere ammessi a prova contraria, sui capitoli eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art 183 VI co. n. 2 cpc.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dell'appello principale, delle istanze istruttorie, di sequestro ex artt. 670-671 c.p.c., e di condanna ex artt. 186- ter/642 c.p.c., proposte dal sig. ; per l'effetto rigettare integralmente l'appello e confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Como, n. 1146 del 16 ottobre 2023; condannare il sig. , ai sensi Pt_1
Parte dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento del danno in favore di da quantificarsi nella somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari, e rimborso forfettario delle spese generali.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1146/23, decideva la causa introdotta da Parte_1 contro volta ad accertare la propria qualità di erede di
[...] CP_1 Persona_1 deceduto il 14.10.2014 e la titolarità di tutti i conti presso la banca in capo a parte attorea, con conseguente condanna dell'istituto bancario al pagamento della somma di CHF 3.388.485,00 corrispondenti ad € 3.043.362,09.
2. Il giudice di prime cure, rigettate le questioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale, evidenziava:
a. che il testamento pubblico ricevuto dal notaio il 19.6.2014 era del seguente tenore: “lascio tutto quanto è contenuto nell'appartamento di mia residenza posto in Como, via Vitani 16 e il libretto di risparmio postale tenuto presso le poste italiane filiale di Como via Gallio al signor
[…]”; Parte_1
b. da tali espressioni, in base all'interpretazione letterale, non era ricavabile la volontà di lasciare nella disponibilità dell'attore il conto corrente ed il conto deposito presso , essendo CP_1 evidente, invece, la volontà di attribuire la qualità di legatario ex art. 588 c.c. quanto ai beni espressamente indicati;
pagina 7 di 16 c. dal precedente testamento olografo del 22.2.2012 pubblicato il 16.2.2016 emergeva chiara la volontà del di lasciare il conto corrente aperto in Svizzera ad enti di beneficenza;
Per_1
d. irrilevanti erano le dichiarazioni di notorietà rilasciate davanti al notaio da due amici dell'attore, che dichiararono che costui era il solo erede del Per_1
e. nessuna valenza confessoria poteva essere attribuita alla missiva inviata dalla banca in data
11.1.2017 con la quale le funzionarie di scrivevano: “come d'accordo con la CP_1 presente le confermiamo che il 01.07.2016 è stato presentato un testamento pubblico redatto dal de cuius in data 19.6.2014, con il quale veniva revocata ogni precedente disposizione testamentaria e nominato un erede. Detto testamento è stato registrato in data 9.4.2016 dal notaio di Como. Il 03.05.2016 è infine stato redatto – sulla base Persona_3 del suddetto testamento – un atto notorio a cura del notaio in Milano”; Persona_4
f. non vi era alcuna prova, neppure indiziaria, da cui potesse desumersi che la documentazione bancaria relativa a fosse stata rinvenuta nell'immobile lasciato a CP_1 Parte_1
in Como, via Vitani, 16; ciò anche perché lo stesso attore aveva chiesto la predetta
[...] documentazione bancaria ad un avvocato e ciò dimostrava che egli non ne era affatto in possesso.
3. Le domande attoree erano, di conseguenza, respinte e, tenuto conto del rigetto delle due eccezioni pregiudiziali della convenuta, le spese venivano compensate per 1/3, di tal ché l'attore era condannato a rifondere i 2/3 delle spese processuali del giudizio ordinario e dei cautelari espletati in corso di causa, oltre che la somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, I comma,
c.p.c..
4. Avverso la decisione di prime cure ha interposto appello , che ha chiesto Parte_1 la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma di CHF 3.388.485,00 corrispondenti ad € 3.043.362,09 – oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'8.5.2017 al saldo.
5. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, nel merito, il rigetto Controparte_1 dello stesso.
6. All'udienza di prima comparizione del 5.3.2024, la difesa dell'appellante insisteva nella richiesta di sequestro “conservativo e/o giudiziario" che la Corte, con ordinanza riservata, rigettava, in difetto dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La causa era, dunque, trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del pagina 8 di 16 29.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi e decisa nella relativa camera di consiglio.
Motivi della decisione
7. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. manifestazione della volontà del de cuius Persona_1
b. qualità di erede dell'appellante riconosciuta da;
CP_1
c. regolazione delle spese processuali del primo grado.
8. Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erronea interpretazione della volontà del de cuius che lo avrebbe istituito erede e non legatario in ragione dei pregressi rapporti. In particolare, assume che, nonostante l'età senile di ( nato nel 1924), lo stesso aveva Persona_1 chiaramente manifestato la volontà di istituire quale erede a cui era legato da un Pt_1 amore come verso un figlio o un amico. Tanto che solo per motivi fiscali il non era Per_1 riuscito in vita a formalizzare l'attribuzione di tali beni all'attore. Per tali ragioni in sede di memorie istruttorie e di comparsa conclusionale di primo grado l'attore aveva chiesto che la causa fosse rimessa in istruttoria per assumere le relative prove testimoniali. Deduce inoltre che, con la dicitura “beni mobili” contenuta nel testamento del 19.6.2014 tutto doveva intendersi compreso e, quindi, anche la documentazione bancaria reperita all'interno dell'immobile sito in Como, via Vitani, n. 16.
9. Con il secondo motivo, la difesa dell'appellante censura la motivazione della decisione di prime cure, nella parte in cui il Tribunale di Como non ha riconosciuto la qualità di erede dell'attore, come, invece, riconosciuta nella missiva della banca in data 11.1.2017. Ebbene, tenuto conto di quanto issa scritto, ad avviso dell'impugnante, tale missiva denota la consapevolezza, in capo all'istituto bancario, della qualità di erede di Parte_1 rispetto a Persona_1
10. Con il terzo motivo, l'appellante sottolinea l'erronea regolazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti considerazioni. In primo luogo, la banca era rimasta soccombente, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione. In secondo luogo, la vertenza rivestiva carattere di significativa complessità. Tali ragioni ben avrebbero giustificato l'esclusione della relativa condanna.
11. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a) e b). I motivi, intrinsecamente connessi, debbono essere trattati congiuntamente. E' necessario, in via preliminare, riportare il pagina 9 di 16 contenuto del testamento del 19.6.2014: “lascio tutto quanto è contenuti nell'appartamento di mia residenza posto in Como, via Vitani, n. 16 e il libretto di risparmio postale tenuto presso le Poste Italiane - filiale di Como, via Galileo al signor , nato Beirut il Parte_1
15 settembre 1969LZD ”. C.F._2
12. Secondo la narrativa dello stesso attore, il reperimento nell'alloggio del della Per_1 documentazione bancaria relativa ad un conto privato di quest'ultimo, contraddistinto dal n.
0512257154-60.1 e ad un deposito contraddistinto dal n. 0512-257154-65 presenti presso
[...]
filiale di Chiasso fonderebbe il ragionevole affidamento in ordine alla qualità di CP_1 erede dell'attore. Sempre lo stesso attore, ancora in secondo grado, con il capitolo di prova testimoniale n. 22 richiedeva a tale avv. se fosse vero che gli aveva consegnato Testimone_3 nei primi mesi dell'anno 2017 la documentazione ottenuta da ed in particolare gli CP_1 estratti conto intestati a indicanti i relativi titoli e le azioni. Persona_1
13. Con lettera datata 8 maggio 2017 (doc. 6 in primo grado), l'odierno appellante Pt_1 chiedeva a la chiusura della relazione n. 0512-257154-6 e il trasferimento in CP_1 proprio favore di tutti gli attivi a questa relativi. Con lettera del 29 maggio 2017 (doc. 7 Pt_1 in primo grado), rigettava la richiesta di e replicava che la disposizione in CP_1 Pt_1 favore dello stesso si configura chiaramente quale legato avente per oggetto 'tutto quanto contenuto nell'appartamento di Como ed il libretto di risparmio postale', e non quale istituzione di erede.
14. Orbene, in secondo grado la difesa dell'appellante si è limitata a riproporre le questioni in fatto ed in diritto già esposte davanti al Tribunale di Como, senza proporre la necessaria critica al percorso motivazionale della sentenza.
15. E', infatti, di tutta evidenza che il testamento de quo non contiene un'istituzione di erede, in quanto in base alla mera interpretazione letterale, dispone che esclusivamente determinati beni siano destinati a . Né emergono indici per superare la presunzione che la Pt_1 disposizione testamentaria sia a titolo particolare. In proposito, i giudici di legittimità hanno osservato che “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di
pagina 10 di 16 conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni”. ( v. Cass. n. 23393/17); ed, ancora, “in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato”(v. Cass. civ. 24163/2013; v. anche Cass. civ. n. 23278/2013).
Più di recente Cass. civ. n. 1149/2024 ha rilevato che “la distinzione tra erede e legatario va individuata attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche. In particolare può ravvisarsi
l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato, tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni. Peraltro, mentre in base al primo comma dell'articolo 588 del Cc l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'articolo 588 del Cc, anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non
pagina 11 di 16 esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto” ( con richiamo di Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800).
16. Trasfondendo tali principi nel caso di specie, la difesa dell'appellante non ha minimamente indicato quali sarebbero gli altri elementi a carattere soggettivo, idonei a dimostrare la qualità di erede e, quindi, in grado di scalfire il ragionamento esposto dal Tribunale di Como e fondato sull'interpretazione letterale del testamento. In particolare, le allegazioni circa il rapporto amicale del tutto straordinario tra l'odierno appellante ed il sono generiche e non Per_1 impingono sul contenuto volontaristico della disposizione. A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno osservato che “nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" ( cfr. Cass. civ. n. 10075/2018); ed, ancora, hanno evidenziato che “in tema d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche” ( v. Cass. civ. n. 25521/2023). Come è evidente, quindi, solo in via sussidiaria, laddove l'effettiva intenzione del testatore non possa dirsi chiara, soccorrono in via sussidiaria elementi estrinseci. Ebbene, nel caso in esame – anche laddove la disposizione non fosse chiara, come, invece, è - non è rinvenibile alcun accenno ad ulteriori elementi a carattere estrinseco, in grado di travolgere il piano significato desumibile dalla mera interpretazione letterale.
17. Né è minimamente condivisibile la tesi prospettata in primo grado e riproposta in appello secondo cui i documenti relativi al conto corrente bancario svizzero sarebbero sussumibili nel novero dei beni mobili rintracciati all'interno dell'alloggio pacificamente lasciato nella disponibilità dell'odierno impugnante. Ad avviso dell'appellante, così ragionando, tali documenti reperiti all'interno dell'alloggio in questione dimostrerebbero la volontà del IC di istituirlo erede. Ed, invero, la documentazione bancaria non può essere inclusa nel concetto pagina 12 di 16 di beni mobili di cui all'art. 812 c.c. per la semplice ragione che – a prescindere dal carattere estremamente generico con cui l'appellante l'ha indicata – non ha un valore in sé, ma racchiude rapporti contrattuali complessi, facenti capo al de cuius. Quindi, non si tratta di beni mobili, quali ad esempio un arredo, un dipinto, bensì di documenti costituenti la prova di rapporti contrattuali con un terzo. Le considerazioni di cui sopra sono ulteriormente inficiate dal fatto che, in modo del tutto contraddittorio, la difesa dell'appellante, da un lato, assume che avrebbe reperito documentazione – non meglio precisata – afferente il più volte citato Pt_1 conto corrente svizzero;
dall'altro, deduce di aver chiesto a tale avvocato estratti Testimone_3 del conto corrente in questione, “titoli” “azioni”, “nonché una lettera del 11.1.2017 inviata da
all'avv. Cosimo Andrea Vestuti di Como”, circostanze che pretenderebbe di CP_1 provare per testi, al fine di dimostrare la propria qualità di erede. Ebbene, la non condivisibile tesi dell'appellante è, come evidente, inficiata nelle sue stesse fondamenta, non essendo neppure provato il reperimento della predetta documentazione all'interno dell'alloggio; ed, invero, ove così fosse stato, non si giustificherebbe la richiesta di documentazione all'avv. Tes_
se non per differenza, ossia con la puntuale indicazione degli estratti conto e dei documenti negoziali eventualmente mancanti;
circostanze fattuali minimamente presenti in atti.
18. Con riguardo alla lettera avente contenuto confessorio, secondo l'appellante (doc. n. 5 dello stesso), è utile riportarne il contenuto. Tale missiva, datata 11.1.2017, proveniente dall'odierna appellata e indirizzata a tale avvocato Cosimo Andrea Vestuti, riportava nell'oggetto
“successione fu e proseguiva nei seguenti termini: “ egregio avvocato, Persona_1 facciamo riferimento alla pratica citata a margine, al suo scritto del 19 dicembre 2016, qui pervenuto il 9 gennaio 2017, nonché all'odierno colloquio telefonico intervenuto con la firmataria di destra. Come d'accordo, con la presente le confermiamo che il 01.07.1026 è stato presentato un testamento pubblico, redatto dal cuius in data 19.06.2014,con il quale veniva revocata ogni precedete disposizione testamentaria e nominato un erede. Detto testamento è stato registrato in data 09.04.2015 dal notaio in Como. Il Persona_5
3.5.2016è infine stato redatto – sulla base del suddetto testamento – un atto notorio a cura del notaio in Milano. L'occasione ci è gradita per porgerle i migliori saluti. Persona_4
. . ”. Ora, secondo la prospettazione CP_3 Testimone_5 Email_1 dell'appellante, detta missiva era stata funzionale a respingere pretese successorie di terzi e pagina 13 di 16 dalla stessa era desumibile in via confessoria la qualità di erede di . La tesi è da Pt_1 respingere per le seguenti ragioni. In primo luogo, nessuna valenza confessoria può ricavarsi da detta missiva, posto che la confessione, per sua struttura ontologica, riguarda un fatto sfavorevole alla parte che lo afferma ex art. 2730 c.c.; laddove la qualità di teste non è minimamente sovrapponibile al perimetro codicistico dell'art. 2730 c.c.. In secondo luogo, è ulteriormente dirimente osservare che la qualità di erede, frutto dell'applicazione dei criteri ermeneutici come sopra esposti, non può desumersi da una missiva di terzi. Missiva che, se in riposta a pretese di altri eventuali eredi, avrebbe dovuto essere ben più circostanziata nei fatti: sarebbe stato, infatti, necessario comprendere quali persone erano difese dall'avvocato destinatario della missiva e quali fossero eventualmente i temi della contrapposizione. In un tanto carente panorama documentale, pertanto, la contestazione de qua va integralmente disattesa.
19. Infine, la Corte rileva che i capitoli di prova, introdotti da solo con la memoria Pt_1 istruttoria in primo grado, non sono stati richiesti in prime cure, come risulta dalle conclusioni riportate in sentenze ( e sulle quali non è sorta contestazione alcuna).bDetti capitoli sono stati rinunciati e non possono pertanto essere richiesti in secondo grado. E ciò senza considerare che in ogni caso detti capi di prova hanno riguardo a circostanze estrinseche, coinvolgenti il rapporto di amicizia tra il de cuius ed , tratteggiato in modo generico, in un arco Pt_1 temporale di circa un ventennio. Per le stesse ragioni oltre che per la genericità delle richieste
(richieste di tutta la documentazione bancaria) va respinto l'ordine ex art. 210 c.p.c. rivolto verso la parte appellata.
20. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). Quanto alle spese di lite del primo grado, la
Corte rileva come già il giudice di prime cure abbia proceduto alla compensazione nella misura di 1/3, tenuto conto della reiezione della questione pregiudiziale della giurisdizione.
Non sussistono, pertanto, motivi per procedere all'integrale compensazione, in quanto al fine della regolazione delle spese processuali si deve avere riguardo all'esito complessivo della vertenza, esito che, nel caso in esame, è stato accuratamente soppesato, con la disposta compensazione. Né merita accoglimento la tesi incentrata sulla particolare complessità del contenzioso, complessità assente, stante la questione interpretativa involgente ben pochi documenti e non potendo la stessa sic et simpliciter essere integrata dalla materia successoria.
Nessuna censura concerne, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c..
pagina 14 di 16 21. Per le sopra esposte motivazioni, l'appello va respinto, con integrale conferma della decisione di prime cure.
22. L'esito del gravame comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata, nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto anche della trattazione relativa alla reiterazione delle istanze cautelari.
23. Non deve essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellata in secondo grado, in difetto di qualsivoglia allegazione sul punto.
24. Va, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3229/23, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 1146/2023 del Tribunale di Como;
II. condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 26.155,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;
III. respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Controparte_1 confronti di;
Parte_1
IV. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Milano, 6.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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