TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 656/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARIELLO MARIO e Parte_1 dall'AVV. ANGELA MARIA LORUSSO, giusta procura in atti;
attore contro
AVV. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
EN CO, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
6.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'Avv. deducendo: 1) di essere stato socio Controparte_1
assegnatario di alloggio sociale e Presidente della Coop. Nuova Immagine, avente come oggetto precipuo di statuto la costruzione di alloggi sociali secondo i principi di solidarietà e mutualità; 2) che l'attività di amministratore si è sostanziata, dal 2000 al
2014, nella complessa realizzazione di un vasto programma edilizio di 60 alloggi;
3) che, a fronte dell'attività svolta, con delibera del 19.1.2012 la si è Parte_2
obbligata a trasferire in suo favore la proprietà dell'intero lastrico solare della palazzina contraddistinta dal numero di lotto G23, nonché la proprietà del locale box contrassegnato dal n. 9B e due cantinole;
4) che, a distanza di circa tre anni, con delibera del 29.1.2012, la delibera sul compenso è stata revocata;
5) che detta delibera non è stata impugnata;
6) che l'Avv. , pur in mancanza della CP_1
impugnazione della delibera, ha promosso dinanzi al Tribunale di Trani il giudizio per il pagamento del compenso;
7) che con sentenza del 9.1.2018 il Tribunale di
Trani ha rigettato la domanda promossa in ragione della gratuità della carica di amministratore e della mancata impugnazione della delibera di revoca del compenso.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante la responsabilità professionale del
Difensore, ha dunque concluso chiedendo di condannarlo al risarcimento del danno in misura non inferiore a € 25.000,00, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Vinte le spese.
Si è costituita la convenuta che, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Disposto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita (cfr. ord. del
10.2.2021), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del pagina 2 di 8 6.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
L'eccezione è fondata.
Come noto, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, stabilisce che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, nella fattispecie in esame la domanda spiegata dall'attore ha ad oggetto il pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento danni: essa dunque rientra nell'ambito applicativo del D. L. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00.
Per tale ragione, il precedente G.U., in prima udienza, rilevato il mancato esperimento, sino a quel momento, della negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice il termine di legge per la sua instaurazione.
Senonché risulta dagli atti e dai documenti di causa che l'attore ha provveduto, in data 16.2.2021, ad inviare alla convenuta l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Successivamente, ricevuto positivo riscontro all'invito da parte della convenuta (come attesta la pec di adesione inviata dall'avv. Rocco per la convenuta), l'attore ha omesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione assistita, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di pagina 3 di 8 negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti.
Orbene, come sopra già evidenziato, l'art. 3 cit. prevede che “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Il comma 2 del citato art. 3 dispone altresì che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett.
a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.
Nello specifico, l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone: 1) dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
2) della risposta
(positiva o negativa) all'invito; 3) della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
4) dello svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.
Dunque, in sintesi, possono verificarsi le seguenti ipotesi: (a) che la parte attrice, onerata, non comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel quale caso la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile;
(b) che la parte attrice trasmetta tempestivamente l'invito alla controparte, che potrebbe però non aderire espressamente o rifiutare tacitamente;
in tale ipotesi, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda proposta in giudizio diventa automaticamente procedibile;
(c) che la parte attrice comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che la parte invitata aderisca;
a quel punto, l'attrice, pagina 4 di 8 interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene parimenti improcedibile, indipendentemente dal fatto che l'onerata abbia inoltrato l'invito entro il termine fissato dal Giudice;
(d) che la parte attrice, comunicato l'invito e ricevuta l'adesione di parte convenuta, si attivi per dare ulteriore corso al procedimento che, poi, potrà concludersi o con la sottoscrizione dell'accordo delle parti, che vanifica la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato e il mancato raggiungimento dell'accordo entro detto termine, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
Se ne ricava che “ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche
l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte”.
Invero, “la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui
l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo” (in questi termini, cfr. Trib. Parma, 31/07/2021).
Alla luce di tali principi, deve concludersi per il mancato avveramento, nella fattispecie in esame, della condizione di procedibilità. L'odierno giudizio, infatti, ricade perfettamente nell'ipotesi, sopra descritta, di cui alla lettera c): parte attrice ha ottemperato all'ordine del Tribunale di invitare la controparte a stipulare la pagina 5 di 8 convenzione di negoziazione assistita;
tuttavia, ricevuta la comunicazione di adesione della controparte, è rimasta completamente inerte, omettendo persino di documentare in sede processuale di aver adempiuto all'incombente. Ciò comporta che l'iter procedimentale della negoziazione, concepito dal legislatore per essere diretto ad instaurare un'effettiva discussione tra le parti sulle questioni controverse, non può nel caso concreto dirsi portato a compimento dall'attore.
Né, come sostenuto genericamente dall'attore, può ritenersi priva di effetto l'adesione all'invito espressa dal procuratore della convenuta per difetto di sottoscrizione della parte sostanziale.
Orbene, al riguardo va osservato che l'art. 4 D.L. cit. così recita: “L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.”
Nulla dunque la norma prescrive in merito all'adesione all'invito che non è definita né nella forma né nel contenuto. Non prevede nemmeno la sottoscrizione della parte, richiesta invece per l'invito (art. 4 co. 2) e per la successiva convenzione (art. 2 co.
6).
Conseguentemente deve ritenersi la validità dell'adesione, in qualunque forma espressa, purché la manifestazione di volontà sia riconducibile alla parte, il che va senz'altro affermato laddove l'adesione provenga, come nel caso in esame, dal suo procuratore, destinatario dell'invito (cfr. Trib. Modena, 1540/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in pagina 6 di 8 quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: pagina 7 di 8 1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda;
2) ON l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Foggia, 7.10.2025
IL GIUDICE
TO CE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARIELLO MARIO e Parte_1 dall'AVV. ANGELA MARIA LORUSSO, giusta procura in atti;
attore contro
AVV. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
EN CO, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
6.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'Avv. deducendo: 1) di essere stato socio Controparte_1
assegnatario di alloggio sociale e Presidente della Coop. Nuova Immagine, avente come oggetto precipuo di statuto la costruzione di alloggi sociali secondo i principi di solidarietà e mutualità; 2) che l'attività di amministratore si è sostanziata, dal 2000 al
2014, nella complessa realizzazione di un vasto programma edilizio di 60 alloggi;
3) che, a fronte dell'attività svolta, con delibera del 19.1.2012 la si è Parte_2
obbligata a trasferire in suo favore la proprietà dell'intero lastrico solare della palazzina contraddistinta dal numero di lotto G23, nonché la proprietà del locale box contrassegnato dal n. 9B e due cantinole;
4) che, a distanza di circa tre anni, con delibera del 29.1.2012, la delibera sul compenso è stata revocata;
5) che detta delibera non è stata impugnata;
6) che l'Avv. , pur in mancanza della CP_1
impugnazione della delibera, ha promosso dinanzi al Tribunale di Trani il giudizio per il pagamento del compenso;
7) che con sentenza del 9.1.2018 il Tribunale di
Trani ha rigettato la domanda promossa in ragione della gratuità della carica di amministratore e della mancata impugnazione della delibera di revoca del compenso.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante la responsabilità professionale del
Difensore, ha dunque concluso chiedendo di condannarlo al risarcimento del danno in misura non inferiore a € 25.000,00, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Vinte le spese.
Si è costituita la convenuta che, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Disposto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita (cfr. ord. del
10.2.2021), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del pagina 2 di 8 6.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
L'eccezione è fondata.
Come noto, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, stabilisce che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, nella fattispecie in esame la domanda spiegata dall'attore ha ad oggetto il pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento danni: essa dunque rientra nell'ambito applicativo del D. L. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00.
Per tale ragione, il precedente G.U., in prima udienza, rilevato il mancato esperimento, sino a quel momento, della negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice il termine di legge per la sua instaurazione.
Senonché risulta dagli atti e dai documenti di causa che l'attore ha provveduto, in data 16.2.2021, ad inviare alla convenuta l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Successivamente, ricevuto positivo riscontro all'invito da parte della convenuta (come attesta la pec di adesione inviata dall'avv. Rocco per la convenuta), l'attore ha omesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione assistita, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di pagina 3 di 8 negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti.
Orbene, come sopra già evidenziato, l'art. 3 cit. prevede che “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Il comma 2 del citato art. 3 dispone altresì che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett.
a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.
Nello specifico, l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone: 1) dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
2) della risposta
(positiva o negativa) all'invito; 3) della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
4) dello svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.
Dunque, in sintesi, possono verificarsi le seguenti ipotesi: (a) che la parte attrice, onerata, non comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel quale caso la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile;
(b) che la parte attrice trasmetta tempestivamente l'invito alla controparte, che potrebbe però non aderire espressamente o rifiutare tacitamente;
in tale ipotesi, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda proposta in giudizio diventa automaticamente procedibile;
(c) che la parte attrice comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che la parte invitata aderisca;
a quel punto, l'attrice, pagina 4 di 8 interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene parimenti improcedibile, indipendentemente dal fatto che l'onerata abbia inoltrato l'invito entro il termine fissato dal Giudice;
(d) che la parte attrice, comunicato l'invito e ricevuta l'adesione di parte convenuta, si attivi per dare ulteriore corso al procedimento che, poi, potrà concludersi o con la sottoscrizione dell'accordo delle parti, che vanifica la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato e il mancato raggiungimento dell'accordo entro detto termine, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
Se ne ricava che “ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche
l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte”.
Invero, “la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui
l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo” (in questi termini, cfr. Trib. Parma, 31/07/2021).
Alla luce di tali principi, deve concludersi per il mancato avveramento, nella fattispecie in esame, della condizione di procedibilità. L'odierno giudizio, infatti, ricade perfettamente nell'ipotesi, sopra descritta, di cui alla lettera c): parte attrice ha ottemperato all'ordine del Tribunale di invitare la controparte a stipulare la pagina 5 di 8 convenzione di negoziazione assistita;
tuttavia, ricevuta la comunicazione di adesione della controparte, è rimasta completamente inerte, omettendo persino di documentare in sede processuale di aver adempiuto all'incombente. Ciò comporta che l'iter procedimentale della negoziazione, concepito dal legislatore per essere diretto ad instaurare un'effettiva discussione tra le parti sulle questioni controverse, non può nel caso concreto dirsi portato a compimento dall'attore.
Né, come sostenuto genericamente dall'attore, può ritenersi priva di effetto l'adesione all'invito espressa dal procuratore della convenuta per difetto di sottoscrizione della parte sostanziale.
Orbene, al riguardo va osservato che l'art. 4 D.L. cit. così recita: “L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.”
Nulla dunque la norma prescrive in merito all'adesione all'invito che non è definita né nella forma né nel contenuto. Non prevede nemmeno la sottoscrizione della parte, richiesta invece per l'invito (art. 4 co. 2) e per la successiva convenzione (art. 2 co.
6).
Conseguentemente deve ritenersi la validità dell'adesione, in qualunque forma espressa, purché la manifestazione di volontà sia riconducibile alla parte, il che va senz'altro affermato laddove l'adesione provenga, come nel caso in esame, dal suo procuratore, destinatario dell'invito (cfr. Trib. Modena, 1540/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in pagina 6 di 8 quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: pagina 7 di 8 1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda;
2) ON l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Foggia, 7.10.2025
IL GIUDICE
TO CE
pagina 8 di 8