Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 55/2020 vertente
TRA
), con l'avv. PAOLO Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLUCCI e VITTORIA CUOCO
Appellante
E
( , con l'avv. FABRIZIO DI Controparte_1 C.F._2
GIANNATALE
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n.9871/2019 resa in data 11.5.2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, non notificata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello notificato in data 27 dicembre 2019,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 9871/2019 con cui il Tribunale ordinario di Parte_1
Roma ha rigettato la sua domanda nei confronti della sorella per Controparte_1
l'accertamento della simulazione assoluta e la nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita dell'11.5.1999 con il quale i genitori e avevano Controparte_2 Controparte_3 trasferito la proprietà alla figlia dell'immobile in Roma, via Patrica 10, ritenuta lesiva della sua quota di legittimario, ed ha rigettato la domanda in via subordinata di simulazione relativa per donazione indiretta, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della
1
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “La controversia è stata introdotta da nei confronti della sorella per sentire Parte_1 Controparte_1 accertare la simulazione dell'atto di compravendita, per notaio dell' 11.05.1999 Per_1 con il quale i genitori delle parti e , deceduti Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente il 4.02.2000 ed l' 11/01/2012, avevano trasferito alla figlia la proprietà dell'immobile in Roma, viá Patrica n.10 (doc.1 prod. attore). Ha dedotto l'attore la simulazione assoluta del negozio, non avendo la contraenti voluto alcun trasferimento, essendo l'atto finalizzato a sottrarre il bene alla disponibilità del padre CP_2
ed alla garanzia dei creditori del medesimo. Ha chiesto pertanto dichiarare la
[...] simulazione assoluta dell'atto di compravendita, in ogni caso la nullità e l'inefficacia di esso e per l'effetto dichiarare che l'unità immobiliare, mai uscita dal patrimonio dei genitori, è caduta nella successione di essi. Ha proseguito chiedendo, all'esito dell'accertamento della natura simulata dell'atto, lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione paterna;
accertare la rinuncia alla eredità materna da parte della sorella e per l'effetto che egli risulta titolare, a seguito della successione paterna e materna, della quota pari a 2/3 della proprietà dell' immobile. In via subordinata ha articolato domande volte ad accertare che l'atto di compravendita abbia costituito una donazione diretta o indiretta a favore della sorella, lesiva della quota a lui riservata quale figlio legittimario, con condanna della convenuta alla restituzione ai patrimoni ereditari dell'immobile descritto. La convenuta ha contestato, con articolati argomenti, la fondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto”.
3-A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:
“l'attore articola in via principale una domanda volta ad accertare la simulazione assoluta dell'atto con il quale i genitori hanno trasferito alla figlia l'immobile di loro CP_1 proprietà, nel quale abitavano e che hanno continuato ad abitare fino al decesso;
in via subordinata ha articolato una domanda di simulazione relativa, facendo riferimento ad una donazione indiretta (così nell'atto introduttivo), in funzione della riduzione delle disposizioni lesive dei propri diritti di legittimario. La domanda principale va rigettata.
Nell'azione di simulazione assoluta incombe sull'acquirente la prova dell'effettività del pagamento del prezzo della vendita di cui si intende provare la natura simulata (cfr Cass.
12955/2014), derivandone che non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, mentre possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto anche su basi presuntive non operando il limite di prova previsto dall'art. 1417 c.c. (Cass. 4 aprile 2013, n. 8215; Cass.
13 novembre 2009, n. 24134) - dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass.
25/06/2010 n. 15346; Cass. 22/10/2014 n.22454). Ciò chiarito in punto di diritto, ritiene il
Tribunale che con l'atto di vendita della proprietà stipulato in data 11/5/1999 le contraenti abbiano voluto il negozio espresso, risultando che la figlia ha acquistato l'immobile CP_1 mediante il versamento del prezzo e l'accollo del mutuo residuo, dalla stessa ha estinto nei mesi successivi. L'art. 3 del suddetto contratto indicava il prezzo della compravendita in lire
210.000.000, da pagarsi quanto a lire 100.000.000 mediante il rilascio di due assegni circolari, quanto a lire 77.933.285, mediante l'accollo della quota capitale dell'originario
2 mutuo di lire 150.000.000 e quanto alle residue lire 32.066.715, mediante il saldo delle rate di mutuo scadute e rimaste insolute. Ora, all'atto del rogito notarile la convenuta consegnò ai propri genitori due assegni circolari, ciascuno di lire 50.000.000, tratti l'uno, sul proprio conto corrente presso la Banca del Fucino - Agenzia 1 Roma, in data 6/5/1999 (docc. 2 e 3),
l'altro, sul conto del marito, , presso ICCREA – Banca di Credito Controparte_4
Cooperativo S. Barnaba – Marino ed estinse, nei mesi successivi, il mutuo gravante sull'immobile. La prova del pagamento del prezzo è data dall'emissione da parte dell'acquirente dei due assegni circolari di euro 50.000,00, con addebito della Banca del
Fucino in data 6.05.1999, consegnati ai venditori in sede di compravendita. A fronte della esposizione dei fatti da parte dell'attore, la convenuta ha dedotto e provato di avere effettivamente pagato il prezzo della vendita (Cass. 12955/2014); si osserva che la parte onerata ha prodotto gli assegni circolari e gli estratti conto rappresentativi del trasferimento del denaro;
viene in evidenza inoltre la circostanza che , marito di Controparte_4
, ha trasferito alla moglie la somma di lire 87.980.000 dalla Banca Controparte_1 di Credito Cooperativo - filiale di Cava dei Selci con addebito del 3.06.1999 ed accredito sul conto corrente della moglie in data 7 giugno 1999; risulta che in Controparte_1 data 8.06.1999 ha effettuato un bonifico di lire 44.255.455 con la causale riferita al mutuo nr 20563000c1.08 a favore della banca mutuante;
la parte ha prodotto (doc. n.4) i dati di riferimento del mutuo contratto da per l'acquisto dell'immobile, che Controparte_2 ammontava, a lire 150.000.00 e la comunicazione della banca al mutuatario ed all'acquirente del 27. luglio 1999 che riporta le condizioni per Controparte_1
l'estinzione anticipata del mutuo (cfr comunicazione di Banca Popolare di Novara del 27 luglio 1999 - doc. 4 prod. convenuta); la prova del versamento degli assegni circolari è data dall'emissione dei medesimi e dalla consegna di essi in sede di stipula dell'atto; la prova dell'estinzione del mutuo è data dal trasferimento del denaro dal conto corrente del marito a quello della moglie e dal pagamento della Controparte_4 Controparte_1 parte di mutuo residua con il bonifico di cui si è detto;
risulta infine, in data 21.09.1999, la disposizione di lire 89.104.319 a favore della banca mutuante Banca Popolare di le Novara da parte di per l'estinzione del mutuo nr 20563000C1.08. Provato il Controparte_1 pagamento del mutuo da parte della convenuta mediante la documentazione bancaria, la cui produzione è stata integrata nei termini dell'art. 183 comma 2 c.p.c. (cfr docc 4,5,6 prod. attrice ), nessun elemento probatorio depone nel senso di ritenere che il mutuo sia stato estinto con denaro dei genitori, considerando altresì che è stato lo stesso attore ad affermare che il padre versasse in precarie condizioni economiche a causa di debiti di gioco e che la compravendita apparente era volta ad eludere i creditori dello stesso;
d'altra parte risulta che le risorse economiche della madre erano limitate alla pensione sociale della quale la stessa era titolare. La incontestata documentazione proveniente dalla banca evidenzia altresì che si rendeva ripetutamente inadempiente al pagamento del Controparte_2 mutuo, non provvedendo a pagare le semestralità scadute, tanto da subire un pignoramento già nell'anno 1994 (cfr doc. n.23 24 prod. convenuta) ed un successivo atto di precetto nell'anno 1996 (cfr doc. 25) e che lo stesso al 1° ottobre 1996 era debitore della somma di lire 14.440.475 (cfr doc. n.26) e di complessive lire 28.111.095 al 1° marzo 1997 (doc 27); risulta che a fronte di tali debiti la banca accettava una proposta di rientro (doc. 27) e che ha provveduto al pagamento delle rate di rientro a favore della banca Controparte_1 mutuante (doc. 29) con bonifici ordinati in data 11.11.1997, 31.10.1997, 11.02.1998, 3 giugno 1998 e 25 luglio 1997, a favore del padre e della banca (rispettivamente di lire
13.500,000, di lire 4.500.000, di lire 10.000.000, 11.130.000 e di lire 18.000.000). In
3 definitiva l'attrice ha provato di avere pagato il mediante l'emissione degli assegni circolari e l'estratto conto dal prezzo, quale si evince il trasferimento in uscita del denaro. Appare evidente che la figlia abbia acquistato l'immobile dai genitori, ormai nell'impossibilità di sostenere le rate di mutuo, assicurando loro di continuare ad abitarlo. Rileva il Tribunale che non vi è prova dell' allegata discrasia tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato del cespite;
d'altro canto la circostanza che i genitori abbiano continuato ad abitare l'immobile fino al decesso giustificherebbe un prezzo di vendita più vantaggioso per la figlia acquirente di quello di mercato, a fronte vieppiù del pregresso pagamento dei ratei di mutuo scaduti.
La documentazione versata in atti smentisce vieppiù l'asserzione attorea secondo la quale la convenuta non avesse la disponibilità economica derivante dalla percezione del reddito, per contro risultando che la stessa abbia stabilmente lavorato sin dall'aprile 1990 presso la fino all'aprile 2002 percependo una retribuzione mensile all'inizio di oltre lire Parte_2
1.400.000 e nel tempo aumentata ( cfr emolumenti mensili risultanti dagli estratti conto prodotti). Il rigetto della domanda principale assorbe ogni altro profilo, l'effettività della causa del trasferimento immobiliare escludendo la configurabilità di una simulazione relativa soggettiva od oggettiva. Appare appena il caso di evidenziare che nessun elemento probatorio induce a ritenere che la compravendita abbia dissimulato una donazione a favore della figlia - diretta od indiretta - come dedotto dalla parte attrice. Deve ritenersi alla luce delle acquisizioni processuali, che il negozio impugnato lungi dall'essere simulato o da integrare una "causa donandi", radicava la sua causa nella volontà delle parti di trasferire l'immobile a titolo oneroso alla figlia. La domanda con cui l'attore ha chiesto accertarsi la simulazione relativa del contratto di vendita, in realtà, è funzionale ad ottenere la riduzione e/o la collazione della dissimulata donazione, siccome l'elargizione del diritto di proprietà avrebbe leso la quota di legittimità spettante al coerede. Al riguardo, preme evidenziare che la giurisprudenza abbia da tempo stabilito che i legittimari, nell'ambito dell'azione di simulazione assumono la qualità di terzi se instano per la realizzazione di un diritto proprio, per il cui conseguimento occorrerà agire in riduzione, dopo avere vittoriosamente sperimentato l'azione di simulazione (Cass n. 6031/95; Cass n. 20868/04; Cass n. 9956/07).
In particolare, "L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, diretta a dissimulare una donazione agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a fare dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso”(tra molte Cass., 22 settembre 2014, n. 19912). Gli elementi probatori acquisiti non consentono di accedere all' alternativa ricostruzione dell'attore, che ha dedotto, nelle conclusioni dell'atto di citazione, che la compravendita costituisse una donazione diretta od indiretta dei genitori a favore della figlia. Al riguardo, come evidenziato, la prova del pagamento del prezzo esclude di ravvisare una donazione;
in ogni caso l'attore non ha fornito alcuna prova diretta od indiretta da cui inferire che i genitori abbiano donato alla figlia l'immobile, ovvero il denaro per acquistarlo. Al riguardo si osserva che l'attore ha asserito che l'operazione negoziale di compravendita fu accompagnata dalla redazione di una scrittura privata sottoscritta da lui stesso e dalla sorella - finalizzata ad approntare una tutela a suo favore nella quale si precisava CP_1 che l'intestazione dell'immobile era da intendersi per il 50% a ciascuno dei fratelli. La descritta scrittura privata - della quale non vi è traccia e della cui esistenza non è stata
4 fornita la prova -, asseritamente conservata dalla madre per il figlio - non potrebbe avere valore di controdichiarazione rappresentativa dell'accordo simulatorio;
invero l'attore dapprima afferma che il negozio fosse simulato e che nessun trasferimento le parti vollero realizzare;
poi che l'intestazione doveva intendersi al 50% a favore di entrambi i figli. Rileva il tribunale che il documento, per come descritto, non potrebbe integrare una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente, in quanto l'accordo simulatorio avrebbe dovuto intervenire tra le parti contraenti e non tra soggetti estranei all'atto simulato: nel contesto della simulazione, infatti, la
contro
- dichiarazione costituisce un atto di accertamento del reale programma negoziale. L'attore invero ha mirato a provare l'esistenza di un atto sottoscritto dalla sorella e da lui, nel quale la sorella, che avrebbe tratto vantaggio dal negozio simulato, con la
contro
- dichiarazione avrebbe assunto obblighi diversi rispetto a quelli risultanti dal contratto. Le risultanze processali non avvalorano la circostanza che la scrittura sia stata sottoscritta tra i fratelli, né consentono di ricostruire quale fosse il contenuto di essa. In ogni caso non vi è prova della controdichiarazione dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto diverso soggettivamente da quello apparente. La convenuta ha disconosciuto le registrazioni fonografiche prodotte dall'attore, dalle quali secondo la parte, si desumerebbe l'esistenza della scrittura - e la riferibilità alla propria persona. La giurisprudenza della
Suprema Corte, prevalentemente di matrice lavoristica, ha inquadrato le registrazioni fonografiche di conversazione tra presenti nel genus delle riproduzioni meccaniche disciplinato dall'art. 2712 c.c., la cui efficacia probatoria, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, è rimessa alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione non soggetta ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c. - che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex plurimis, Cass. 08/03/1996, n. 1862; Cass. 03/07/2001, n. 8998; Cass. 22/04/2010, n. 9526;
Cass. 28/01/2011, n. 2117; Cass. 19/01/2018, n. 1250; Cass. 14/05/2018, n. 11606
Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, n. 1220). Nel caso in esame la registrazione è stata ammessa e trascritta dal Tribunale a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio. In disparte i profili circa la riferibilità delle dichiarazioni oggetto della registrazione alla convenuta, si evidenzia che il consulente ha accertato che molte parti di esse sono state manipolate ed estrapolate: esse non assurgono pertanto a prova della ricostruzione offerta dall'attore, in ragione della dubbia genuinità della captazione e dei confusi segmenti di conversazioni riportati. In relazione alla formulazione della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal 'de cuius?." (Cass. civ., sez. II, 30.6.2011, n.
5 14473, ivi, Rv. 618614-01; conf. Cass. sent. n. 3661 del 29.10.1975; n. 13310 del 12.9.2002;
n. 2617 del 9.2.2005; n. 20830 del 14.10.2016; n. 1357 del 19.1.2017).Nel caso in esame deve evidenziarsi che l'attore ha omesso del tutto di enunciare tali ineludibili elementi costitutivi della domanda. L'azione di riduzione si palesa pertanto inammissibile”.
4.- ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati:
4.1-Con il primo motivo, rubricato:
“1. RINVENIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA STIPULATA TRA I GERMANI E IN DATA MARTEDI' 11 CP_1 Parte_1
MAGGIO 1999 E CONSEGUENTE RICONOSCMENTO DEI DIRTTI DOMINICALI IN CAPO ALL'APPELLANTE. CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDITO MOTIVATORIO. OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI DA PARTE ATTRICE, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU DI UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ELABORATO PERITALE ED ACCERTAMENTO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LE REGISTRAZIONI AUDIO PRODOTTE DALL'ATTORE IN PRIMO GRADO”, l'appellante deduce di aver rinvenuto all'interno della propria abitazione familiare di via Anzio 18, dopo la pubblicazione della sentenza, un documento decisivo (controdichiarazione sottoscritta dalla parte appellata
[...]
ratificata dal germano ) che il quale attesterebbe Parte_3 Parte_1 l'accordo tra i due fratelli. L'appellante afferma che il documento che assume rilevante sarebbe stato rinvenuto casualmente dalla figlia maggiorenne all'interno Persona_2 di una cartellina contenente altra rilevante documentazione proveniente dalla anziana madre consistente nei buoni fruttiferi postali negoziati e posti all'incasso dai fratelli Controparte_3 Per_ e dopo la morte dei genitori. L'appellante deduce che dalla scrittura si Pt_1 evincerebbe la volontà della appellata di voler acquistare simulatamente l'immobile di via Patrica 10, non mediante denaro appartenente alla stessa ma proveniente dai genitori e che sarebbero poi transitate anche sul conto corrente del coniuge della convenuta CP_4
Assume che la volontà di simulazione della compravendita sarebbe stata confermata
[...] dal fatto che dopo la stipula dell'atto di compravendita presso il Notaio i Per_3 genitori erano rimasti stabilmente nell'immobile sino al giorno del loro decesso. Lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le prove documentali offerte nonché l'esito della CTU dai quali, a suo dire, si sarebbe potuto evincere che l'atto di compravendita impugnato avrebbe dovuto considerarsi nullo per l'illiceità della causa e per l'assenza della forma prescritta ad substantiam, in quanto lo stesso avrebbe simulato in realtà una donazione che avrebbe dovuto essere rogata alla presenza di due testimoni. Il motivo è infondato e non merita accoglimento. Premesso che è necessario valutare in primo luogo, il comportamento dell'attore che ha rilevanza, sia in termini sostanziali che processuali, avendo l'onere e l'obbligo di allegare tempestivamente la documentazione a corredo della propria domanda nei termini prescritti dalla legge. Nella fattispecie, si deve considerare che parte appellante ha notificato l'atto Parte_1 di appello al procuratore della controparte costituita in data 27 dicembre 2019 e, quindi, oltre i termini di legge previsti a pena di decadenza dall'art. 327 del c.p.c. a pena di inammissibilità. La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata in data 11 maggio 2019 per cui il termine semestrale per proporre l'appello (in mancanza della notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine abbreviato di gg.30) doveva considerarsi spirato alla data del 12 dicembre 2019. Parte appellante, tuttavia, ha dedotto a motivo principale
6 dell'appello (notificato alla controparte oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c.) il rinvenimento casuale da presso l'abitazione di famiglia di via Anzio 18 da parte della figlia Per_ maggiorenne della scrittura privata stipulata tra i germani e CP_1 [...]
in data martedì 11 maggio 1999. Detta scrittura privata, che al momento Parte_1 dell'iscrizione a ruolo dell'appello la parte ha depositato nel fascicolo telematico senza l'attestazione di conformità, gli riconoscerebbe il diritto ad ottenere dalla sorella Parte_3 la sua quota parte di proprietà dell'immobile sito in Roma via Patrica n.10, in Catasto al Foglio 914, particella 969, in seguito della morte dei genitori e Controparte_2
. Controparte_5
4.2. Con il secondo motivo, rubricato:
“II. ABNORMITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DEL CAPO CONDANNATORIO DELLA SENTENZA DI PRIME CURE E DELLA
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI NELLA MEDESIMA STATUIZIONE CONTENUTA”, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite tenendo conto della qualità delle parti e della natura del contendere.
4.3. Per tali motivi, l'appellante conclude invocando la nullità dell'atto di compravendita stipulato in data 11 maggio 1999 per atto del Notaio tra i genitori e Persona_4 Controparte_2 Controparte_5 e la sorella germana relativamente all'immobile di via Patrica n.10, Parte_3
(in Catasto al Foglio 914, particella 969), ed il proprio diritto a ritenersi legittimo comproprietario dell'unità immobiliare nella quota e nella misura ritenuta di Giustizia. In via gradata ed in caso di parziale accoglimento, chiede la riforma della sentenza impugnata con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Spese dei gradi di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario
4.4. Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto: In Parte_3 via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la tardiva proposizione dello stesso, per la mancata proposizione dei motivi specifici e per la proposizione di una domanda nuova scollegata dalle precedenti per i motivi esposti, ex art. 342 e 348 cpc e per violazione dell'art. 395 – 396 cpc e 345 cpc. In via gradata, in caso di ammissibilità e procedibilità del giudizio, ordinare il deposito dell'originale della scrittura privata datata 11 maggio 1999 al fine di esaminare il documento e depositare il disconoscimento formale della sottoscrizione o presentare istanza per la sospensione del giudizio e la proposizione di querela di falso. Ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con la condanna alle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura non inferiore ad €.10.000,00.
5.- Deve esaminarsi, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata in quanto notificato oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.
L'eccezione è fondata.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 9871 del 2019, oggetto del presente giudizio in appello, è stata pubblicata in data 11 maggio 2019 e non è stata notificata. Conseguentemente i termini per l'impugnativa, considerata la sospensione feriale, sono scaduti il 12 dicembre 2019, mentre l'appello è stato notificato il 27 dicembre 2019.
7 D'altronde, una possibile qualificazione dell'impugnazione come valida revocazione ex art. 396, secondo comma, cod. proc. civ. – in disparte la considerazione della violazione della competenza funzionale del giudice di primo grado – è esclusa dall'assenza di procura speciale richiesta all'uopo dall'art. 398, terzo comma, cod. proc. civ.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
9871 del 2019:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_3 iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il giorno 21 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
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