Articolo 14 della Legge 12 marzo 1968, n. 442
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 maggio 1968
Art. 14.
Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie e' destinata, a carico degli stanziamenti previsti dall' art. 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 19°/0, 19/1, di cui una quota sara' impiegata per la realizzazione degli edifici del centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti dall'art. 33, quinto e sesto comma della legge medesima.
Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'universita' sia del centro residenziale e' destinata, a carico dei fondi concernenti provvedimenti straordinari per la Calabria, la somma di 15 miliardi di lire complessivamente. In detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del centro residenziale.
La somma di cui al comma che precede sara' ripartita su proposta del comitato di cui all'art. 6, dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, in armonia con i criteri e le modalita' stabilite dal comitato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 maggio 1968