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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 72/24 Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 11,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Silvia Panico, nota all'Ufficio per la parte attrice e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati da CP_1
remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato Panico insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv.
Autieri sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,05 alle ore
13,43 per discussione in causa R.G. 783/24 e cause R.G. 1147/24 e 1202/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,05).
Alle ore 14,18 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 14,19
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 72 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a Siena, elettivamente domiciliata in Siena –Via Montanini n. 92 Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Silvia Panico dalla quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Autieri, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA anche
contro
:
CP_3
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso avviso di addebito n. 404 2023 00006167 83 000 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' e la in persona dei rispettivi legali Parte_1 CP_1 CP_3 rappresentanti pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “ Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c.:
IN VIA PRINCIPALE Previa DECLARATORIA di SOSPENSIONE dell'esecuzione dell'AVVISO DI
ADDEBITO N. 404 2023 00006167 83 000Formato il 24 novembre 2023, Notificato in data CP_1
19 dicembre 2023a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di Euro 10.840,92= per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti dal 06/2020 al 12/2022 1) ACCERTARE E
DICHIARARE l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Parte_1
Commercianti 2) ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza della pretesa CP_1 contributivo/sanzionatoria dell' contenuta nell' AVVISO DI ADDEBITO N. Controparte_4 CP_1
404 2023 00006167 83 000 Formato il 24 novembre 2023, Notificato in data 19 dicembre 2023 e di ogni eventuale ulteriore pretesa ad esso connessa;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto e di ogni eventuale ulteriore pretesa ad esso connessa;
4) ORDINARE la CANCELLAZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO della signora dalla “Gestione Commercianti” poiché carente dei requisiti essenziali Parte_1
di fatto e di diritto richiesti per l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali con ogni conseguenza di legge. Con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese. ”.
Si è costituto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena - sezione Lavoro : - nel merito : respingere tutte le domande promosse da parte ricorrente;
- in ogni caso: condannare controparte al pagamento delle spese di lite.”
Nessuno si è costituito per in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il CP_3 giudice all'udienza del 13 marzo 2024 ne ha dichiarato la contumacia, ed ha sospeso la provvisoria esecutività dell'atto impugnato come ivi motivato, rinviando per la discussione e decisone.
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 12 febbraio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il presente contenzioso trova origine nell'opposizione ad avviso di addebito n. 404 2023 00006167 83 000 con cui l' ha richiesto alla ricorrente il pagamento di €. 10.840,92= CP_1 asseritamente dovuti e conseguenti all'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti operata dall' per il periodo giugno 2020- dicembre 2022. CP_1
In particolare, la ricorrente ha eccepito di non essere titolare di alcuna ditta individuale, di non esercitare alcuna attività commerciale e che non esiste alcuna Impresa Commerciale con denominazione > ed intestata alla ricorrente;
come invece comunicato Parte_1 dall' con nota racc. a.r. datata 26/11/2021 (61808403145-7) ove si rendeva edotta la ricorrente CP_1 che era stata iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti quel titolare dell'impresa
[...] avente codice fiscale codice azienda 21686138 jp con Parte_1 CodiceFiscale_1 inizio dell'attività dal 17/06/2020 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 17/06/2020. A fronte dell'inesistenza dei detti presupposti ha lamentato l'assoluta illegittimità dell'iscrizione effettuata e della pretesa oggi impugnata.
Fermo ciò e per la denegata ipotesi che tale richiesta fosse giustificata dal fatto che
[...] ricopre dal 17/06/2020, con iscrizione del 26/06/2020 la carica di Amministratore Parte_1
Delegato della con relativa retribuzione evidenziando di non svolgere alcuna altra CP_5 attività lavorativa all'interno dell'azienda se non quella di Amministratore Delegato, per cui risulta già iscritta alla Gestione Separata con regolare versamento dei relativi contributi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, nulla deducendo in CP_1 ordine all'esistenza o meno della ditta individuale TI BE, mentre ha rilevato che quale Amministratore Unico della l'iscrizione oltre che alla Gestione Separata anche a quella CP_5 dei Commercianti è giustificata dal fatto che oltre ad avere la piena responsabilità dell'impresa assumendone tutti gli oneri ed i rischi di gestione parteciperebbe personalmente al lavoro aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza, insistendo per la reiezione del ricorso.
La è rimasta contumace. CP_3
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla inesistenza ella Impresa Individuale Parte_1
Va evidenziato come non sia stata minimamente contestata la circostanza dell'inesistenza della suddetta impresa individuale, circostanza che pertanto deve ritenersi pacifica ed ammessa con conseguente fondatezza del ricorso in parte qua.
A fronte di ciò risulta illegittima sia l'iscrizione d'ufficio effettuata alla gestione commercianti che la pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato.
Sulla iscrizione alla gestione commercianti quale Amministratore Unico
Prima di procedere alla decisione sul punto preme effettuare alcune premesse in diritto.
Va, infatti, in primo luogo rammentato, in punto di diritto, che con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore, introducendo un mutamento nel precedente assetto disciplinare, ha, sostanzialmente, esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986
n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966,
n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”. La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione è comunque richiesta anche la condizione di cui alla lettera c), cioé è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ciò vale anche rispetto a coloro che siano amministratori di s.r.l., avendo la Cassazione in diverse recenti pronunce statuito che: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)”
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. E' opportuno chiarire, altresì, che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità CP_ e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione è a carico dell' essendo l'Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del
2009).
I requisiti della abitualità e prevalenza, infine, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Orbene, nel caso che ci occupa l'unico elemento di cui l' ha fornito prova in questo CP_1 giudizio, e che dovrebbe costituire il dato fondante il provvedimento di iscrizione d'ufficio di cui si discute risulta essere la qualità, in capo al ricorrente di socio unico ed amministratore della società
mentre nulla risulta provato in ordine all'espletamento di attività lavorativa abituale e CP_5 prevalente all'interno dell'azienda da parte della ricorrente. Di alcun rilievo le dichiarazioni della dipendente e depositate in atti dall' , Tes_1 CP_1 poiché la stessa conferma che la ricorrente dal giugno 2020 svolge esclusivamente la carica di
Amministratore Delegato, che secondo quanto previsto dallo Statuto depositato in atti ha i seguenti mansioni e poteri “Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
In particolare, ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci per il compimento dei seguenti atti: - l'acquisto e
l'alienazione di beni immobili;
- l'accensione di mutui e finanziamenti bancari, il rilascio di fideiussioni a favore di terzi;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- l'acquisto di beni strumentali di importo superiore ad €. 30.000,00 (trentamila).”
La mera lettura dello Statuto esclude in radice che possa ravvisarsi in capo alla ricorrente il presupposto soggettivo richiesto ai fini della disposta iscrizione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato ed ordine all' di cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti. CP_1
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da nota spese depositata da parte ricorrente, verificatane la congruità alla luce dei parametri ex D.M. 147/22 in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 3.799,50, di cui €. 3.727,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA a CAP se dovuti
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. n. 404 2023 00006167 83 000, dichiarando insussistente, per il periodo preso in considerazione dal titolo esecutivo opposto
(giugno 2020-dicembre 2022), l'obbligo della ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti dell' CP_1
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi €. 3.799,50, di cui €. 3.727,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA a CAP se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 12/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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