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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/11/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2348 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] C.F._1
Reggio Calabria il 07/08/1980) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia
Iadicola, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caulonia n. 5b ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Grazia Marra, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Vittorio Veneto n.
20 ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 27.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 23.09.2008;
-considerato che con decreto del 23.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine fino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 23.09.2008; b) dal matrimonio è nato un figlio, (10.03.2017), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.08.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 585 anno 2008, alle seguenti condizioni:
”1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali
597/2A, di proprietà comune ad essi coniugi, viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla con il figlio minore . Parte_2 Per_1
Gli arredi verranno divisi tra i coniugi di comune accordo in base alle rispettive eIGenze abitative.
Il IG. lascerà la casa coniugale, trasferendosi in altra Parte_1
abitazione, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presento atto, portando con sé i propri effetti personali e quanto altro concordato con l'altro coniuge. Nelle more, utilizzerà il piano seminterrato dell'abitazione e, sino al momento del suo trasferimento, concorrerà alle spese per i consumi (luce, gas, condominio), che verranno addebitati sul conto corrente cointestato n. 420976785 in modo da consentirne la CP_1
conoscenza e facile suddivisione tra essi coniugi.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione presso la madre. I genitori intendono assicurare al figlio il mantenimento delle medesime abitudini e la relazione con i rispettivi nonni, materni e paterni, che, in ragione dei reciproci impegni ed orari lavorativi dei genitori, hanno sempre offerto la loro collaborazione nella gestione infrasettimanale di , prendendolo all'uscita di scuola a Per_1
giorni alterni (dal lunedì al venerdì) ed accompagnandolo il pomeriggio alle attività sportive (scuola calcio).
Pertanto, con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, stabiliscono il seguente calendario:
-il padre ha facoltà di incontrare e tenere il figlio presso di sé per tre giorni alla settimana: martedì e giovedì dalla uscita di scuola, dove Per_1
continuerà ad essere preso dai nonni paterni presso i quali si fermerà a pranzare in attesa dell'arrivo del padre, al termine del suo orario lavorativo, con il quale resterà sino alle 19.30 per poi essere riportato dalla madre;
-venerdì dalle 17.00, quando il padre prenderà dalla Per_1
casa dei nonni materni o all'uscita della scuola calcio, dove verrà accompagnato dai nonni materni, sino alle ore 19.30 quando lo riporterà dalla madre.
In aggiunta, a settimane alterne, il figlio resterà con il padre dal venerdì alle ore 15, garantendogli lo svolgimento dell'attività sportiva, fino alle
20.00 della domenica sera, quando verrà riaccompagnato a casa dalla madre. Con il termine delle lezioni scolastiche, continuerà ad essere Per_1
accompagnato dalla madre presso i nonni paterni, la mattina di ogni martedì e giovedì, dove si fermerà in attesa del rientro del padre con il quale resterà sino6alle 19.30 per poi essere riaccompagnato dalla madre.
Il venerdì, verrà preso dal padre all'uscita della scuola calcio o, Per_1
in caso di sospensione dell'attività sportiva, dalla casa dei nonni materni per tenerlo con sé sino alle ore 19.30 quando verrà riportato dalla madre.
4. Durante il periodo di vacanza estivo, il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da individuarsi tra i mesi di luglio ed agosto, tenendo conto del periodo di ferie di ciascun genitore. La cadenza delle due settimane verrà concordata tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione del rispettivo periodo di ferie.
5. Le principali festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, in modo da consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio il giorno del 24 dicembre o del 25 dicembre, il giorno del 31 dicembre o del 1 gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
6. Il compleanno di verrà festeggiato con la presenza di entrambi Per_1
i genitori organizzando congiuntamente una festa in un luogo pubblico gradito al figlio, oppure, scegliendo di festeggiarlo separatamente, a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, anno per anno.
7. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore o in occasione della festa del papà o della mamma, o di altre ricorrenze familiari importanti, il figlio trascorrerà gli eventi con il rispettivo genitore di riferimento.
8. Tenuto conto delle attuali capacità economico-patrimoniali di entrambi i genitori, delle attuali eIGenze del figlio minore e dei tempi e modalità di cura dello stesso, il padre concorrerà al mantenimento ordinario di versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro Per_1
550,00 annualmente rivalutabile secondo Indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
L'Assegno Familiare per il figlio minore verrà richiesto e percepito interamente dalla IG.ra . Parte_2
9. I ricorrenti concordano, altresì, nello scambiarsi reciprocamente per ciascuno di loro, il consenso all'espatrio ed al rilascio o rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti. Diversamente, nel caso in cui occorra ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto o qualunque altro documento o autorizzazione di qualunque natura che riguardi il figlio minore, i genitori si obbligano entrambi ad acquisire il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
10. Il IG. entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto Pt_1
si obbliga a trasferire, tramite atto notarile di compravendita, alla IG.ra la propria quota di proprietà pari al 50% dell'abitazione coniugale Pt_2
sita in Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali 597/2A, dietro il corrispettivo concordato tra le parti pari a € 46.500,00 che verrà versato dalla IG.ra in sede di rogito notarile con assegno circolare non Pt_2
trasferibile. Dalla data del rogito notarile e quindi dall'avvenuto trasferimento della quota di proprietà del IG. , la IG.ra si Pt_1 Pt_2
farà carico dell'importo complessivo del mutuo residuo avente quota mensile di euro 670,56 nonché di tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'abitazione stessa.
Sino alla data di trasferimento della intera proprietà dell'immobile, la rata mensile di mutuo continuerà ad essere sostenuta da entrambi i coniugi in parti uguali che, entro il 30 di ogni mese, verseranno ciascuno la pari quota di euro 335,28 sul c/c cointestato ove è addebitata. CP_1
11. Il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a Pt_1
trasferire su proprio conto personale la rata di euro 144,67 relativa al prestito personale contratto per l'acquisto della propria autovettura, attualmente addebitata sul medesimo conto corrente CP_1
12. I coniugi procederanno, invece, entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, alla chiusura dell'altro conto corrente cointestato n.4424 acceso presso la BNL di Reggio Calabria che alla data del
21/7/2024 presenta un saldo positivo di euro 74.628,00. Detto saldo, detratta la somma di euro 31.364,13 - che si riconosce appartenere in via esclusiva al IG. in quanto derivata dalla liquidazione di un subito Pt_1
infortunio, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
13. I coniugi procederanno altresì, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, alla suddivisione in misura del 50% ciascuno delle quote degli investimenti eseguiti presso la BNL con danaro comune, presenti sul conto titolo n. 8697, che alla data del 21/7/2024 ammontano ad euro
60.244,49, suddividendo il ricavato in parti uguali o mantenendo ciascuno per la propria quota gli investimenti in atto. I coniugi si impegnano, altresì, alla chiusura del conto Unicredit n 6785 all'atto del passaggio di proprietà dell'abitazione alla IG.ra che provvederà a trasferire Pt_2
l'addebito della rata del mutuo su altro conto personale. 14. Ciascun coniuge manterrà la proprietà della autovettura allo stesso intestata, con ogni tenutezza a suo carico delle relative spese di gestione.
15. Le superiori pattuizioni saranno intese dalle parti come esecutive sin dalla loro sottoscrizione, cui farà seguito il deposito in cancelleria del presente ricorso.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.11.2024
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2348 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] C.F._1
Reggio Calabria il 07/08/1980) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia
Iadicola, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caulonia n. 5b ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Grazia Marra, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Vittorio Veneto n.
20 ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 27.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 23.09.2008;
-considerato che con decreto del 23.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine fino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 23.09.2008; b) dal matrimonio è nato un figlio, (10.03.2017), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.08.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 585 anno 2008, alle seguenti condizioni:
”1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali
597/2A, di proprietà comune ad essi coniugi, viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla con il figlio minore . Parte_2 Per_1
Gli arredi verranno divisi tra i coniugi di comune accordo in base alle rispettive eIGenze abitative.
Il IG. lascerà la casa coniugale, trasferendosi in altra Parte_1
abitazione, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presento atto, portando con sé i propri effetti personali e quanto altro concordato con l'altro coniuge. Nelle more, utilizzerà il piano seminterrato dell'abitazione e, sino al momento del suo trasferimento, concorrerà alle spese per i consumi (luce, gas, condominio), che verranno addebitati sul conto corrente cointestato n. 420976785 in modo da consentirne la CP_1
conoscenza e facile suddivisione tra essi coniugi.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione presso la madre. I genitori intendono assicurare al figlio il mantenimento delle medesime abitudini e la relazione con i rispettivi nonni, materni e paterni, che, in ragione dei reciproci impegni ed orari lavorativi dei genitori, hanno sempre offerto la loro collaborazione nella gestione infrasettimanale di , prendendolo all'uscita di scuola a Per_1
giorni alterni (dal lunedì al venerdì) ed accompagnandolo il pomeriggio alle attività sportive (scuola calcio).
Pertanto, con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, stabiliscono il seguente calendario:
-il padre ha facoltà di incontrare e tenere il figlio presso di sé per tre giorni alla settimana: martedì e giovedì dalla uscita di scuola, dove Per_1
continuerà ad essere preso dai nonni paterni presso i quali si fermerà a pranzare in attesa dell'arrivo del padre, al termine del suo orario lavorativo, con il quale resterà sino alle 19.30 per poi essere riportato dalla madre;
-venerdì dalle 17.00, quando il padre prenderà dalla Per_1
casa dei nonni materni o all'uscita della scuola calcio, dove verrà accompagnato dai nonni materni, sino alle ore 19.30 quando lo riporterà dalla madre.
In aggiunta, a settimane alterne, il figlio resterà con il padre dal venerdì alle ore 15, garantendogli lo svolgimento dell'attività sportiva, fino alle
20.00 della domenica sera, quando verrà riaccompagnato a casa dalla madre. Con il termine delle lezioni scolastiche, continuerà ad essere Per_1
accompagnato dalla madre presso i nonni paterni, la mattina di ogni martedì e giovedì, dove si fermerà in attesa del rientro del padre con il quale resterà sino6alle 19.30 per poi essere riaccompagnato dalla madre.
Il venerdì, verrà preso dal padre all'uscita della scuola calcio o, Per_1
in caso di sospensione dell'attività sportiva, dalla casa dei nonni materni per tenerlo con sé sino alle ore 19.30 quando verrà riportato dalla madre.
4. Durante il periodo di vacanza estivo, il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da individuarsi tra i mesi di luglio ed agosto, tenendo conto del periodo di ferie di ciascun genitore. La cadenza delle due settimane verrà concordata tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione del rispettivo periodo di ferie.
5. Le principali festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, in modo da consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio il giorno del 24 dicembre o del 25 dicembre, il giorno del 31 dicembre o del 1 gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
6. Il compleanno di verrà festeggiato con la presenza di entrambi Per_1
i genitori organizzando congiuntamente una festa in un luogo pubblico gradito al figlio, oppure, scegliendo di festeggiarlo separatamente, a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, anno per anno.
7. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore o in occasione della festa del papà o della mamma, o di altre ricorrenze familiari importanti, il figlio trascorrerà gli eventi con il rispettivo genitore di riferimento.
8. Tenuto conto delle attuali capacità economico-patrimoniali di entrambi i genitori, delle attuali eIGenze del figlio minore e dei tempi e modalità di cura dello stesso, il padre concorrerà al mantenimento ordinario di versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro Per_1
550,00 annualmente rivalutabile secondo Indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
L'Assegno Familiare per il figlio minore verrà richiesto e percepito interamente dalla IG.ra . Parte_2
9. I ricorrenti concordano, altresì, nello scambiarsi reciprocamente per ciascuno di loro, il consenso all'espatrio ed al rilascio o rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti. Diversamente, nel caso in cui occorra ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto o qualunque altro documento o autorizzazione di qualunque natura che riguardi il figlio minore, i genitori si obbligano entrambi ad acquisire il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
10. Il IG. entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto Pt_1
si obbliga a trasferire, tramite atto notarile di compravendita, alla IG.ra la propria quota di proprietà pari al 50% dell'abitazione coniugale Pt_2
sita in Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali 597/2A, dietro il corrispettivo concordato tra le parti pari a € 46.500,00 che verrà versato dalla IG.ra in sede di rogito notarile con assegno circolare non Pt_2
trasferibile. Dalla data del rogito notarile e quindi dall'avvenuto trasferimento della quota di proprietà del IG. , la IG.ra si Pt_1 Pt_2
farà carico dell'importo complessivo del mutuo residuo avente quota mensile di euro 670,56 nonché di tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'abitazione stessa.
Sino alla data di trasferimento della intera proprietà dell'immobile, la rata mensile di mutuo continuerà ad essere sostenuta da entrambi i coniugi in parti uguali che, entro il 30 di ogni mese, verseranno ciascuno la pari quota di euro 335,28 sul c/c cointestato ove è addebitata. CP_1
11. Il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a Pt_1
trasferire su proprio conto personale la rata di euro 144,67 relativa al prestito personale contratto per l'acquisto della propria autovettura, attualmente addebitata sul medesimo conto corrente CP_1
12. I coniugi procederanno, invece, entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, alla chiusura dell'altro conto corrente cointestato n.4424 acceso presso la BNL di Reggio Calabria che alla data del
21/7/2024 presenta un saldo positivo di euro 74.628,00. Detto saldo, detratta la somma di euro 31.364,13 - che si riconosce appartenere in via esclusiva al IG. in quanto derivata dalla liquidazione di un subito Pt_1
infortunio, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
13. I coniugi procederanno altresì, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, alla suddivisione in misura del 50% ciascuno delle quote degli investimenti eseguiti presso la BNL con danaro comune, presenti sul conto titolo n. 8697, che alla data del 21/7/2024 ammontano ad euro
60.244,49, suddividendo il ricavato in parti uguali o mantenendo ciascuno per la propria quota gli investimenti in atto. I coniugi si impegnano, altresì, alla chiusura del conto Unicredit n 6785 all'atto del passaggio di proprietà dell'abitazione alla IG.ra che provvederà a trasferire Pt_2
l'addebito della rata del mutuo su altro conto personale. 14. Ciascun coniuge manterrà la proprietà della autovettura allo stesso intestata, con ogni tenutezza a suo carico delle relative spese di gestione.
15. Le superiori pattuizioni saranno intese dalle parti come esecutive sin dalla loro sottoscrizione, cui farà seguito il deposito in cancelleria del presente ricorso.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.11.2024
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna