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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1195/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1195/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tassinari Deborah (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Rimini, Viale della Repubblica, 96/A, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] l'[...] (C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall' Avv. Felici Ilaria (C.F. ) dall'Avvocato Stabilito Nicola Bartolucci C.F._4
( ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Riccione, Viale Alfredo Oriani n. C.F._5
35, PEC: ; giuste procure in atti;
Email_2 Email_3 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 6.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Riccione in data Parte_1 Controparte_1
13.10.2018, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2018,
e dalla loro unione è nato una figlia, . Per_1
Con ricorso depositato il 7.05.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, esponendo che CP_1 da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso. La Sig.ra ai sensi dell'art 473 bis 15 c.p.c. e per quanto dedotto e documentato in ricorso, Pt_1 chiedeva, inaudita altera parte, l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed è pertanto stato aperto un sub- procedimento.
Il Giudice Relatore con decreto del 14.05.2025 ha disposto i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare ha ordinato l'allontanamento del Sig. dalla casa coniugale disponendo il divieto di CP_1 avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie per un periodo di tre mesi ordinando la cessazione di ogni condotta violenta nei confronti della moglie e della minore. Ha inoltre autorizzato l'esecuzione del presente decreto con l'ausilio della Forza Pubblica e affidato in via esclusiva la minore alla madre con collocazione presso di lei, fissando per la modifica o la revoca di detto provvedimento l'udienza del 28.05.2025.
Si è costituito nel presente sub-procedimento il resistente Sig. e all'udienza del 28.05.2025, CP_1 il Giudice Relatore, sentite le parti, ha parzialmente modificato il decreto del 14.05.2025 disponendo l'affido condiviso della minore , con collocazione presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa Per_1 coniugale, il divieto di avvicinamento del Sig. alla moglie sino a novembre 2025. Ha inoltre disposto CP_1 il mantenimento a carico del Sig. per la figlia minore, la calendarizzazione degli incontri padre-figlia CP_1
e l'attivazione dei Servizi Sociali per la vigilanza sul nucleo famigliare.
Il Sig. si è inoltre costituito nel procedimento principale, non opponendosi alla richiesta di CP_1 separazione personale, ma formulando condizioni difformi rispetto a quello del ricorrente, come meglio precisate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.09.2025.
Nelle more del procedimento, con istanza congiunta depositata il 15.10.2025, le parti hanno rappresentato l'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione congiunta delle conclusioni. Nella medesima istanza, in via urgente hanno chiesto la revoca del divieto di avvicinamento del Sig. lla Sig.ra la revoca dell'apertura della vigilanza dei Servizi CP_1 Pt_1
Sociali.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 5.11.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni riportandosi all'atto depositato in data 15.10.2025 e rinunciato ai termini per note conclusive. Il Giudice Relatore, pertanto, preso atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
pagina 2 di 5 Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 28.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore , e Per_1 rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1) dichiara la separazione personale dei coniugi e (matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 contratto in Riccione il 13/10/2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27, parte 2, Serie A) e per
l'effetto ordinare all'ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alle necessarie e conseguenti annotazioni;
2) dispone l'affidamento condiviso della minore , confermando quanto già disposto in udienza il Persona_2
28/05/2025 a modifica del Decreto del 14/05/2025;
3) dispone che la minore mantenga la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre e Persona_2 disciplinare il diritto di visita del sig. con le seguenti modalità, salvo miglior accordo tra le parti: CP_1 settimana A) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (anche uscita CP_1 anticipata a scelta del padre) sino al mattino seguente quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e inoltre dal sabato mattina sino alla domenica sera;
settimana B) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (anche uscita CP_1 anticipata a scelta del padre) sino al mattino seguente quando il padre la riaccompagnerà a scuola.
Sempre salvo miglior accordo tra le parti, la figlia trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, e pertanto ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando di anno in anno i periodi predetti;
vacanze pasquali, in modo che il giorno di Pasqua ed il lunedì
pagina 3 di 5 dell'Angelo siano trascorsi dalla figlia, di anno in anno, alternativamente con ciascun genitore. La figlia minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre almeno dieci giorni consecutivi;
4) dispone l'assegnazione dell'appartamento di proprietà del sig. sito in Riccione, Viale De Amicis Controparte_1
n. 15 interno 2 (distinto nel Catasto dei Fabbricati di Riccione al Foglio 3, Particella 2413, Subalterno 2, VIALE DE
AMICIS EDMONDO n. 15 Piano T, Zona censuaria 1, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 2,5 vani, Totale: 45 mq,
Totale escluse aree scoperte 45 mq, Rendita: Euro 406,71) alla IG , nell'interesse della figlia , Parte_1 Per_1 confermando quanto già disposto sul punto in udienza il 28/05/2025 a modifica del Decreto del 14/05/2025;
5) dispone in capo al sig. l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento a favore della CP_1 figlia - in via anticipata ed entro il giorno 07 di ogni mese a mezzo bonifico bancario - la somma mensile di euro 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come regolate dal protocollo del CNF del 29 novembre 2017;
6) a titolo di ulteriore contributo al mantenimento a favore della figlia , porre ad esclusivo carico del signor Per_1
i costi per le utenze (energia elettrica, acqua e gas), le spese condominiali e la TARI relativi all'immobile assegnato CP_1
(Foglio 3, Particella 2413, Subalterno 2), per tutta la durata dell'assegnazione medesima;
7) dispone che l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla IG con espresso formale consenso, Pt_1 in tal senso, da parte del signor CP_1
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.”
Il Collegio, inoltre, rilevato che, come dichiarato dalle parti, l'apertura della vigilanza dei Servizi Sociali disposta all'udienza del 28.08.2025 non è mai iniziata inquanto gli stessi non sono stati ancora contattati dai
Servizi, e ritenuto che, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il ritrovato equilibrio famigliare, possano considerarsi oramai attenuati i conflitti e le difficoltà comunicative tra i coniugi, dispone la revoca della vigilanza dei Servizi Sociali divenuta oramai superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Riccione in data Controparte_1
13.10.2018, con atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 27, Parte II, Seria A,
Anno 2018, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Revoca l'apertura della vigilanza dei Servizi Sociali sul nucleo famigliare disposta all'udienza del
28.08.2025;
pagina 4 di 5 ➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi LI
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1195/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tassinari Deborah (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Rimini, Viale della Repubblica, 96/A, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] l'[...] (C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall' Avv. Felici Ilaria (C.F. ) dall'Avvocato Stabilito Nicola Bartolucci C.F._4
( ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Riccione, Viale Alfredo Oriani n. C.F._5
35, PEC: ; giuste procure in atti;
Email_2 Email_3 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 6.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Riccione in data Parte_1 Controparte_1
13.10.2018, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2018,
e dalla loro unione è nato una figlia, . Per_1
Con ricorso depositato il 7.05.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, esponendo che CP_1 da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso. La Sig.ra ai sensi dell'art 473 bis 15 c.p.c. e per quanto dedotto e documentato in ricorso, Pt_1 chiedeva, inaudita altera parte, l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed è pertanto stato aperto un sub- procedimento.
Il Giudice Relatore con decreto del 14.05.2025 ha disposto i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare ha ordinato l'allontanamento del Sig. dalla casa coniugale disponendo il divieto di CP_1 avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie per un periodo di tre mesi ordinando la cessazione di ogni condotta violenta nei confronti della moglie e della minore. Ha inoltre autorizzato l'esecuzione del presente decreto con l'ausilio della Forza Pubblica e affidato in via esclusiva la minore alla madre con collocazione presso di lei, fissando per la modifica o la revoca di detto provvedimento l'udienza del 28.05.2025.
Si è costituito nel presente sub-procedimento il resistente Sig. e all'udienza del 28.05.2025, CP_1 il Giudice Relatore, sentite le parti, ha parzialmente modificato il decreto del 14.05.2025 disponendo l'affido condiviso della minore , con collocazione presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa Per_1 coniugale, il divieto di avvicinamento del Sig. alla moglie sino a novembre 2025. Ha inoltre disposto CP_1 il mantenimento a carico del Sig. per la figlia minore, la calendarizzazione degli incontri padre-figlia CP_1
e l'attivazione dei Servizi Sociali per la vigilanza sul nucleo famigliare.
Il Sig. si è inoltre costituito nel procedimento principale, non opponendosi alla richiesta di CP_1 separazione personale, ma formulando condizioni difformi rispetto a quello del ricorrente, come meglio precisate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.09.2025.
Nelle more del procedimento, con istanza congiunta depositata il 15.10.2025, le parti hanno rappresentato l'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione congiunta delle conclusioni. Nella medesima istanza, in via urgente hanno chiesto la revoca del divieto di avvicinamento del Sig. lla Sig.ra la revoca dell'apertura della vigilanza dei Servizi CP_1 Pt_1
Sociali.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 5.11.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni riportandosi all'atto depositato in data 15.10.2025 e rinunciato ai termini per note conclusive. Il Giudice Relatore, pertanto, preso atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
pagina 2 di 5 Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 28.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore , e Per_1 rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1) dichiara la separazione personale dei coniugi e (matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 contratto in Riccione il 13/10/2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27, parte 2, Serie A) e per
l'effetto ordinare all'ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alle necessarie e conseguenti annotazioni;
2) dispone l'affidamento condiviso della minore , confermando quanto già disposto in udienza il Persona_2
28/05/2025 a modifica del Decreto del 14/05/2025;
3) dispone che la minore mantenga la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre e Persona_2 disciplinare il diritto di visita del sig. con le seguenti modalità, salvo miglior accordo tra le parti: CP_1 settimana A) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (anche uscita CP_1 anticipata a scelta del padre) sino al mattino seguente quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e inoltre dal sabato mattina sino alla domenica sera;
settimana B) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (anche uscita CP_1 anticipata a scelta del padre) sino al mattino seguente quando il padre la riaccompagnerà a scuola.
Sempre salvo miglior accordo tra le parti, la figlia trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, e pertanto ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando di anno in anno i periodi predetti;
vacanze pasquali, in modo che il giorno di Pasqua ed il lunedì
pagina 3 di 5 dell'Angelo siano trascorsi dalla figlia, di anno in anno, alternativamente con ciascun genitore. La figlia minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre almeno dieci giorni consecutivi;
4) dispone l'assegnazione dell'appartamento di proprietà del sig. sito in Riccione, Viale De Amicis Controparte_1
n. 15 interno 2 (distinto nel Catasto dei Fabbricati di Riccione al Foglio 3, Particella 2413, Subalterno 2, VIALE DE
AMICIS EDMONDO n. 15 Piano T, Zona censuaria 1, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 2,5 vani, Totale: 45 mq,
Totale escluse aree scoperte 45 mq, Rendita: Euro 406,71) alla IG , nell'interesse della figlia , Parte_1 Per_1 confermando quanto già disposto sul punto in udienza il 28/05/2025 a modifica del Decreto del 14/05/2025;
5) dispone in capo al sig. l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento a favore della CP_1 figlia - in via anticipata ed entro il giorno 07 di ogni mese a mezzo bonifico bancario - la somma mensile di euro 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come regolate dal protocollo del CNF del 29 novembre 2017;
6) a titolo di ulteriore contributo al mantenimento a favore della figlia , porre ad esclusivo carico del signor Per_1
i costi per le utenze (energia elettrica, acqua e gas), le spese condominiali e la TARI relativi all'immobile assegnato CP_1
(Foglio 3, Particella 2413, Subalterno 2), per tutta la durata dell'assegnazione medesima;
7) dispone che l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla IG con espresso formale consenso, Pt_1 in tal senso, da parte del signor CP_1
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.”
Il Collegio, inoltre, rilevato che, come dichiarato dalle parti, l'apertura della vigilanza dei Servizi Sociali disposta all'udienza del 28.08.2025 non è mai iniziata inquanto gli stessi non sono stati ancora contattati dai
Servizi, e ritenuto che, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il ritrovato equilibrio famigliare, possano considerarsi oramai attenuati i conflitti e le difficoltà comunicative tra i coniugi, dispone la revoca della vigilanza dei Servizi Sociali divenuta oramai superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Riccione in data Controparte_1
13.10.2018, con atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 27, Parte II, Seria A,
Anno 2018, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Revoca l'apertura della vigilanza dei Servizi Sociali sul nucleo famigliare disposta all'udienza del
28.08.2025;
pagina 4 di 5 ➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi LI
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