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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 867/2021 R.G..
Sono comparsi g l i A v v . t i M o n i c a I n t e r d o n a t o e M a r c o G a l i a per parte attrice, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di , che Parte_4 Persona_1 precisano le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, , l'Avv. Angela Controparte_1
Rubuano che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv.ti e Galia insistono nella richiesta di integrazione o rinnovo Parte_2 della ctu anche con sostituzione dei consulenti già nominati per le ragioni già evidenziate negli scritti difensivi.
Avv. Rubuano si oppone alla predetta richiesta evidenziando la completezza dell'elaborato tecnico.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 867/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti in proprio e nella qualità Parte_4 C.F._4 di eredi di , tutti rappresentati e difesi, unitamente e Persona_1 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marco Galia e Monica Interdonato, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 243, Via S. Sebastiano n. 19, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Rubuano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, c.da Cuccubello n. 45, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA Oggetto: responsabilità medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 [...]
, convenivano in giudizio l' al Persona_1 Controparte_2 fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in ragione della prematura scomparsa del congiunto . Persona_1 Nello specifico, a sostegno della domanda, parte attrice deduceva che
[...]
, nella primavera del 2018, avvertendo disturbi digestivi e notando un Persona_1 marcato dimagrimento corporeo (circa 10Kg), si sottoponeva presso l'
[...]
ad esame EGDS, all'esito del quale Controparte_3 emergeva la comparsa di nodulo gastrico, rilevatosi dall'esame bioptico eseguito K gastrico, quindi si recava presso l'IRCCS San Raffaele di Milano per ulteriori approfondimenti diagnostici, dai quali veniva confermata la precedente diagnosi di
K gastrico con carcinosi peritoneale e, conseguentemente, veniva avviato trattamento chemioterapico presso il reparto di oncologia medica dell' CP_4
Nel Dicembre 2018, lo stesso accusava stato febbrile e tosse, disturbi
[...] curati al domicilio seguendo le prescrizioni del reparto di oncologia presso cui era in cura, tuttavia, a causa del persistere di detta sintomatologia, in data 02.01.2019, si recava presso il nosocomio di Messina, ove veniva ricoverato per CP_4 ulteriori accertamenti. In particolare, veniva eseguita una TAC toracica, la quale accertava la sussistenza di una polmonite interstiziale, cagionata, probabilmente, dalla marcata immunodepressione in atto. Durante il ricovero, nonostante il paziente avesse sviluppato una grave ipossiemia (paO2 53 mmHg), questa veniva, inizialmente, trattata con ossigenoterapia somministrata attraverso delle cannule nasali, salvo poi, non risultando la suddetta terapia efficace, procedere con la somministrazione di ossigeno attraverso una maschera di “venturi”, che si rivelava inefficace, tanto che il GN continuava ad essere dispnoico, Parte_2 malgrado la somministrazione di ossigeno, peggiorando, progressivamente, sino alle ore 23:50 del 04.01.2019, giorno del decesso.
A seguito del decesso, ritenuta la responsabilità dei sanitari, gli attori, con lettera
13.11.2019, chiedevano il risarcimento dei danni subiti per la prematura scomparsa del marito e padre, , imputata alla condotta del Persona_1 personale dell' , per non essersi attenuti alle Linee Guida mediche, non CP_4 somministrando e/o applicato le terapie necessarie nel caso di un paziente gravemente immunodepresso e dispnoico. A riscontro della superiore missiva, con lettera 18.11.2019 l' comunicava di avere avviato la fase istruttoria CP_4 del sinistro e chiedeva agli odierni ricorrenti la sottoscrizione del modulo di autorizzazione di trattamento dati sensibili. Non avendo ulteriori comunicazioni in merito, conformemente alla vigente normativa prevista in materia di mediazione obbligatoria, gli attori presentavano in data 14.02.2020 istanza di mediazione presso l'Organismo di mediazione “ADR Center”, tuttavia, stante l'impossibilità di trovare una pacifica soluzione della controversia, la mediazione si concludeva negativamente. Quindi, gli attori agivano nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dei sanitari, ritenuti responsabili, alla luce della perizia di parte, del fatto che l'ipossia non fosse stata trattata in modo adeguato, seguendo quanto prescritto dalle linee guida (il paziente veniva trattato, inizialmente, solo con ossigenoterapia somministrata attraverso delle semplici cannule nasali, risultate inefficaci e poi, piuttosto che con ventilazione meccanica, come previsto dalle linee guida, il paziente veniva trattato con la somministrazione di ossigeno a mezzo maschera di venturi, risultata inadeguata tanto da portare alla morte) e del fatto che la terapia messa in atto per il trattamento della polmonite interstiziale non avesse garantito una copertura contro i virus (in paziente veniva trattato solo con due antibiotici, rifadin e bactrim forte, validi contro i batteri, ma inefficaci contro i virus, e non, piuttosto, con un antivirale).
Evidenziavano, altresì, che i sanitari, consapevoli della natura virulenta e non batterica della polmonite, nonostante l'aggravarsi delle condizioni di salute, avrebbero eseguito un prelievo per il pattern dei virus respiratori, il cui risultato arrivava solo a decesso avvenuto, piuttosto che utilizzare una tecnologia tipo filmarray che avrebbe consentito di ottenere una risposta in due ore.
Pertanto, imputata la responsabilità della prematura scomparsa di Persona_1
alla struttura ospedaliera convenuta, inadempiente al contratto di spedalità
[...]
(posto che il GN , seppur affetto da carcinoma gastrico, decedeva Parte_2 prematuramente per il negligente trattamento della polmonite bilaterale, che ha ridotto di molto la sua aspettativa di vita), gli attori chiedevano il risarcimento dei danni provocati dalla prematura scomparsa del congiunto e la perdita di chance, sia in proprio che quali eredi, con richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 28.06.2021, si costituiva l' Controparte_2
, la quale deduceva l'infondatezza della domanda di parte attrice,
[...] assumendo che il paziente, fin dalla data di ingresso in nosocomio veniva trattato secondo il protocollo previsto per la patologia riscontratagli con effettuazione di tutte le cure mediche previste per il gravissimo caso di carcinoma di cui soffriva e contestando, altresì, la mancata prova dei presupposti richiesti per l'addebito di responsabilità, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nel corso del giudizio, a seguito di rinvii e del deposito di memorie ex art. 183 co.
6 c.p.c. e note scritte delle parti, con articolazione delle varie istanze istruttorie, il
Giudice, con provvedimento del 25.01.2024, disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; a seguito dell'intervenuto deposito della relazione peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 24.06.2015 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
La domanda va rigettata per quanto appresso motivato.
Analizzando il caso clinico sottoposto alla sua attenzione, sulla base dei documenti agli atti e dei referti specialistici, il Collegio tecnico inquadrava le condizioni del paziente “affetto da carcinoma gastrico di tipo diffuso con componente a cellule ad anello con castone, con associato riscontro TAC di plurime linfoadenopatie lungo la piccola curvatura gastrica, in sede paraortica, inter-aortocavale, nel ventaglio mesenteriale ed in sede iliaco-otturatoria bilaterale e carcinosi peritoneale diffusa.
Presente, inoltre, polmonite interstiziale, da verosimile deficit immunitario indotto dalla praticata chemioterapia... Dal Giugno al Settembre 2018 l' eseguì Parte_2 sei cicli di trattamento chemioterapico secondo lo schema FO (Platinante +
Fluoropirimidina. Dopo rivalutazione clinica, dall'Ottobre al Dicembre 2018 furono effettuati ulteriori sei cicli di chemioterapia sempre secondo lo schema FO”.
Ancora i CCTTUU evidenziavano che “il prolungato trattamento chemioterapico
FO determinò una interstiziopatia polmonare caratterizzata da distress respiratorio (dispnea lieve o da sforzo, tosse, ecc), con evoluzione infausta, una riduzione della produzione di cellule ematiche da parte del midollo osseo, la diminuzione dei globuli rossi con diminuzione della emoglobina e quindi anemia, che si manifestò principalmente con sensazione di spossatezza fisica, la diminuzione dei globuli bianchi che facilitò l'insorgere di infezioni (vedi polmonite interstiziale) e la diminuzione delle piastrine con comparsa di ecchimosi, emorragie;
intorpidimento o formicolio a mani e piedi, una neuropatia periferica, con danno cronico, spossatezza, diarrea severa e una complessa sindrome “cancerRelated fatigue”.
Ancora “in data 02.01.2019 si rese necessario procedere al ricovero in oncologia al
Papardo di Messina per astenia, febbre, melena. Nella stessa giornata fu sottoposto ad esame TC “diffusa velatura a chiazze del parenchima polmonare prevalentemente
a carico dei lobi superiori come da marcata alterazione del rapporto V/P. Coesistono plurimi addensamenti parechimali, con morfologia pseudonodulare ed aspetto in parte confluente che interessano, prevalentemente, i segmenti dorsali dei lobi superiori ed inferiori specie a destra, fu disposta consulenza infettivologica e disposti esame culturale sull' escreato ed esami virologici. Eseguita, inoltre, consulenza pneumologica ed EGA 02/01/2019 “Paziente affetto da K gastrico in IV stadio. Da circa 10 giorni riferisce insorgenza di febbre e tosse che ha trattato con CP_5 fino ad oggi senza beneficio. Ricoverato in data odierna per severa insufficienza respiratoria. Eseguita TC torace che mostrava diffusa velatura a chiazze del parenchima polmonare prevalentemente a carico dei lobi superiori come da marcata alterazione del rapporto V/P. Coesistono plurimi addensamenti parechimali, con morfologia pseudonodulare ed aspetto in parte confluenteche interessano, prevalentemente, i segmenti dorsali dei lobi superiori ed inferiori specie a destra” e che “Durante la degenza l'Interdonato eseguì ossigenoterapia, terapia idropinica, antipiretica, antibiotica e cortisonica come da relazione infettivologica, pneumologica
e cardiologica”.
A fronte delle doglianze attoree si rileva che il Collegio peritale ha, di converso, evidenziato l'adeguatezza delle cure prestate, rilevando che “I che ebbero in CP_6 cura l' gestirono in maniera corretta tutte le procedure oncologiche messe Parte_2 in atto secondo le vigenti Linee Guida. Alla luce di quanto fin qui esposto riteniamo che l'aggravarsi delle condizioni di salute del GN , culminate nel suo Parte_2 decesso, sono esclusivamente imputabili all'evoluzione (progressione di malattia>) del Carcinoma Gastrico IV° stadio con carcinosi peritoneale e sospetto di secondarismi polmonari”.
Infatti, all'interno della relazione, alla luce della condivisibile ed attenta analisi riportata dagli esperti incaricati, secondo la letteratura scientifica ivi indicata, ciò che si evidenzia è che “Le prestazioni erogate dall'istituto furono del tutto adeguate alle esigenze del caso in esame, in quanto tempestive e specifiche per le singole problematiche cliniche presenti nel paziente, ricordiamo affetto da patologia oncologica avanzata ed in fase terminale. In tal senso, quindi, non sussisto elementi di identificazione per responsabilità professionale medica a carico di chi gestì
l' nei due giorni di ricovero sino all'avvenuto decesso. Come già accennato Parte_2 la morte fu conseguenza della naturale evoluzione del carcinoma gastrico e delle sue correlate manifestazioni metastatiche peritoneali e verosimilmente anche polmonari”. Concludono i CCTTUU che “Del tutto ininfluente, sotto il profilo patogenetico fu la scelta di somministrare l'ossigeno con maschera di rispetto alla ventilazione CP_7 meccanica, atteso che il danno polmonare era di fatto assai rilevante per la sussistenza di concomitanti fattori infiammatori – infettivi e diffusi che non avrebbero consentito di raggiungere con un diverso sistema di ventilazione un grado desaturazione del 92-96%, come invece ritenuto nell'atto di comparsa. Né, tantomeno, era possibile somministrare ossigeno in alta percentuale (oltre il 40%) che, come tale si sarebbe rilevato dannoso per le stesse strutture alveolari….. In ordine alla pretesa somministrazione di antivirali per la riscontrata polmonite interstiziale, va rappresentato che, nel caso di specie, erano state avviate le indagini di laboratorio mirate alla ricerca di eventuali virus, la cui conferma di laboratorio, tuttavia, avrebbe richiesto diversi giorni dal campionamento effettuato, sottolineando
, comunque, che un eventuale terapia antivirale avrebbe avuto i suoi effetti farmacologici solo dopo diversi giorni dalla sua somministrazione. E' ultroneo, in ultimo sottolineare che il paziente decedeva dopo solo due giorni dal ricovero e che le sue condizioni in reparto denunciavano un quadro di malnutrizione secondaria alla progressione di malattia, alla carcinosi peritoneale, al trattamento chemioterapico, sfociato in uno stato di cachessia neoplastica caratterizzata da quadro infiammatorio, anemia, riduzione delle difese immunitarie, riduzione della massa muscolare, tutti elementi prognostici per esito infausto a breve medio periodo”.
Ed infin, in risposta ai rilievi critici formulati, il Collegio confermava le conclusioni inerenti all'assenza di responsabilità, evidenziando che “la morte del paziente fu avulsa da condotte professionali colpose, produttive di nesso causale, anche nell'ambito di una ipotetica anticipazione dell'evento infausto, dovendosi rapportare
l'exitus solo ed esclusivamente alla naturale evoluzione della malattia neoplastica già in fase terminale e complicata dall'esistenza di secondarismi metastatici”.
Nel caso de quo, le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi, risultano prive di vizi logici e vanno condivise, anche e soprattutto alla luce dell'assoluto difetto di prova tanto requisiti richiesti dalla legge per l'addebito di qualsivoglia tipo di responsabilità alla struttura sanitaria convenuta, quanto dei presupposti fondativi la richiesta di risarcimento, così come genericamente formulata in atti dagli attori. Invero, si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche
e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato, la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014, con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale (valore indeterminabile-complessità bassa), ai valori medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, per un importo pari a
€ 5.810,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono rimanere definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta che liquida nella misura complessiva di € 5.810,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- dispone che le spese della CTU restino definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 867/2021 R.G..
Sono comparsi g l i A v v . t i M o n i c a I n t e r d o n a t o e M a r c o G a l i a per parte attrice, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di , che Parte_4 Persona_1 precisano le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, , l'Avv. Angela Controparte_1
Rubuano che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv.ti e Galia insistono nella richiesta di integrazione o rinnovo Parte_2 della ctu anche con sostituzione dei consulenti già nominati per le ragioni già evidenziate negli scritti difensivi.
Avv. Rubuano si oppone alla predetta richiesta evidenziando la completezza dell'elaborato tecnico.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 867/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti in proprio e nella qualità Parte_4 C.F._4 di eredi di , tutti rappresentati e difesi, unitamente e Persona_1 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marco Galia e Monica Interdonato, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 243, Via S. Sebastiano n. 19, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Rubuano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, c.da Cuccubello n. 45, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA Oggetto: responsabilità medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 [...]
, convenivano in giudizio l' al Persona_1 Controparte_2 fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in ragione della prematura scomparsa del congiunto . Persona_1 Nello specifico, a sostegno della domanda, parte attrice deduceva che
[...]
, nella primavera del 2018, avvertendo disturbi digestivi e notando un Persona_1 marcato dimagrimento corporeo (circa 10Kg), si sottoponeva presso l'
[...]
ad esame EGDS, all'esito del quale Controparte_3 emergeva la comparsa di nodulo gastrico, rilevatosi dall'esame bioptico eseguito K gastrico, quindi si recava presso l'IRCCS San Raffaele di Milano per ulteriori approfondimenti diagnostici, dai quali veniva confermata la precedente diagnosi di
K gastrico con carcinosi peritoneale e, conseguentemente, veniva avviato trattamento chemioterapico presso il reparto di oncologia medica dell' CP_4
Nel Dicembre 2018, lo stesso accusava stato febbrile e tosse, disturbi
[...] curati al domicilio seguendo le prescrizioni del reparto di oncologia presso cui era in cura, tuttavia, a causa del persistere di detta sintomatologia, in data 02.01.2019, si recava presso il nosocomio di Messina, ove veniva ricoverato per CP_4 ulteriori accertamenti. In particolare, veniva eseguita una TAC toracica, la quale accertava la sussistenza di una polmonite interstiziale, cagionata, probabilmente, dalla marcata immunodepressione in atto. Durante il ricovero, nonostante il paziente avesse sviluppato una grave ipossiemia (paO2 53 mmHg), questa veniva, inizialmente, trattata con ossigenoterapia somministrata attraverso delle cannule nasali, salvo poi, non risultando la suddetta terapia efficace, procedere con la somministrazione di ossigeno attraverso una maschera di “venturi”, che si rivelava inefficace, tanto che il GN continuava ad essere dispnoico, Parte_2 malgrado la somministrazione di ossigeno, peggiorando, progressivamente, sino alle ore 23:50 del 04.01.2019, giorno del decesso.
A seguito del decesso, ritenuta la responsabilità dei sanitari, gli attori, con lettera
13.11.2019, chiedevano il risarcimento dei danni subiti per la prematura scomparsa del marito e padre, , imputata alla condotta del Persona_1 personale dell' , per non essersi attenuti alle Linee Guida mediche, non CP_4 somministrando e/o applicato le terapie necessarie nel caso di un paziente gravemente immunodepresso e dispnoico. A riscontro della superiore missiva, con lettera 18.11.2019 l' comunicava di avere avviato la fase istruttoria CP_4 del sinistro e chiedeva agli odierni ricorrenti la sottoscrizione del modulo di autorizzazione di trattamento dati sensibili. Non avendo ulteriori comunicazioni in merito, conformemente alla vigente normativa prevista in materia di mediazione obbligatoria, gli attori presentavano in data 14.02.2020 istanza di mediazione presso l'Organismo di mediazione “ADR Center”, tuttavia, stante l'impossibilità di trovare una pacifica soluzione della controversia, la mediazione si concludeva negativamente. Quindi, gli attori agivano nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dei sanitari, ritenuti responsabili, alla luce della perizia di parte, del fatto che l'ipossia non fosse stata trattata in modo adeguato, seguendo quanto prescritto dalle linee guida (il paziente veniva trattato, inizialmente, solo con ossigenoterapia somministrata attraverso delle semplici cannule nasali, risultate inefficaci e poi, piuttosto che con ventilazione meccanica, come previsto dalle linee guida, il paziente veniva trattato con la somministrazione di ossigeno a mezzo maschera di venturi, risultata inadeguata tanto da portare alla morte) e del fatto che la terapia messa in atto per il trattamento della polmonite interstiziale non avesse garantito una copertura contro i virus (in paziente veniva trattato solo con due antibiotici, rifadin e bactrim forte, validi contro i batteri, ma inefficaci contro i virus, e non, piuttosto, con un antivirale).
Evidenziavano, altresì, che i sanitari, consapevoli della natura virulenta e non batterica della polmonite, nonostante l'aggravarsi delle condizioni di salute, avrebbero eseguito un prelievo per il pattern dei virus respiratori, il cui risultato arrivava solo a decesso avvenuto, piuttosto che utilizzare una tecnologia tipo filmarray che avrebbe consentito di ottenere una risposta in due ore.
Pertanto, imputata la responsabilità della prematura scomparsa di Persona_1
alla struttura ospedaliera convenuta, inadempiente al contratto di spedalità
[...]
(posto che il GN , seppur affetto da carcinoma gastrico, decedeva Parte_2 prematuramente per il negligente trattamento della polmonite bilaterale, che ha ridotto di molto la sua aspettativa di vita), gli attori chiedevano il risarcimento dei danni provocati dalla prematura scomparsa del congiunto e la perdita di chance, sia in proprio che quali eredi, con richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 28.06.2021, si costituiva l' Controparte_2
, la quale deduceva l'infondatezza della domanda di parte attrice,
[...] assumendo che il paziente, fin dalla data di ingresso in nosocomio veniva trattato secondo il protocollo previsto per la patologia riscontratagli con effettuazione di tutte le cure mediche previste per il gravissimo caso di carcinoma di cui soffriva e contestando, altresì, la mancata prova dei presupposti richiesti per l'addebito di responsabilità, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nel corso del giudizio, a seguito di rinvii e del deposito di memorie ex art. 183 co.
6 c.p.c. e note scritte delle parti, con articolazione delle varie istanze istruttorie, il
Giudice, con provvedimento del 25.01.2024, disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; a seguito dell'intervenuto deposito della relazione peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 24.06.2015 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
La domanda va rigettata per quanto appresso motivato.
Analizzando il caso clinico sottoposto alla sua attenzione, sulla base dei documenti agli atti e dei referti specialistici, il Collegio tecnico inquadrava le condizioni del paziente “affetto da carcinoma gastrico di tipo diffuso con componente a cellule ad anello con castone, con associato riscontro TAC di plurime linfoadenopatie lungo la piccola curvatura gastrica, in sede paraortica, inter-aortocavale, nel ventaglio mesenteriale ed in sede iliaco-otturatoria bilaterale e carcinosi peritoneale diffusa.
Presente, inoltre, polmonite interstiziale, da verosimile deficit immunitario indotto dalla praticata chemioterapia... Dal Giugno al Settembre 2018 l' eseguì Parte_2 sei cicli di trattamento chemioterapico secondo lo schema FO (Platinante +
Fluoropirimidina. Dopo rivalutazione clinica, dall'Ottobre al Dicembre 2018 furono effettuati ulteriori sei cicli di chemioterapia sempre secondo lo schema FO”.
Ancora i CCTTUU evidenziavano che “il prolungato trattamento chemioterapico
FO determinò una interstiziopatia polmonare caratterizzata da distress respiratorio (dispnea lieve o da sforzo, tosse, ecc), con evoluzione infausta, una riduzione della produzione di cellule ematiche da parte del midollo osseo, la diminuzione dei globuli rossi con diminuzione della emoglobina e quindi anemia, che si manifestò principalmente con sensazione di spossatezza fisica, la diminuzione dei globuli bianchi che facilitò l'insorgere di infezioni (vedi polmonite interstiziale) e la diminuzione delle piastrine con comparsa di ecchimosi, emorragie;
intorpidimento o formicolio a mani e piedi, una neuropatia periferica, con danno cronico, spossatezza, diarrea severa e una complessa sindrome “cancerRelated fatigue”.
Ancora “in data 02.01.2019 si rese necessario procedere al ricovero in oncologia al
Papardo di Messina per astenia, febbre, melena. Nella stessa giornata fu sottoposto ad esame TC “diffusa velatura a chiazze del parenchima polmonare prevalentemente
a carico dei lobi superiori come da marcata alterazione del rapporto V/P. Coesistono plurimi addensamenti parechimali, con morfologia pseudonodulare ed aspetto in parte confluente che interessano, prevalentemente, i segmenti dorsali dei lobi superiori ed inferiori specie a destra, fu disposta consulenza infettivologica e disposti esame culturale sull' escreato ed esami virologici. Eseguita, inoltre, consulenza pneumologica ed EGA 02/01/2019 “Paziente affetto da K gastrico in IV stadio. Da circa 10 giorni riferisce insorgenza di febbre e tosse che ha trattato con CP_5 fino ad oggi senza beneficio. Ricoverato in data odierna per severa insufficienza respiratoria. Eseguita TC torace che mostrava diffusa velatura a chiazze del parenchima polmonare prevalentemente a carico dei lobi superiori come da marcata alterazione del rapporto V/P. Coesistono plurimi addensamenti parechimali, con morfologia pseudonodulare ed aspetto in parte confluenteche interessano, prevalentemente, i segmenti dorsali dei lobi superiori ed inferiori specie a destra” e che “Durante la degenza l'Interdonato eseguì ossigenoterapia, terapia idropinica, antipiretica, antibiotica e cortisonica come da relazione infettivologica, pneumologica
e cardiologica”.
A fronte delle doglianze attoree si rileva che il Collegio peritale ha, di converso, evidenziato l'adeguatezza delle cure prestate, rilevando che “I che ebbero in CP_6 cura l' gestirono in maniera corretta tutte le procedure oncologiche messe Parte_2 in atto secondo le vigenti Linee Guida. Alla luce di quanto fin qui esposto riteniamo che l'aggravarsi delle condizioni di salute del GN , culminate nel suo Parte_2 decesso, sono esclusivamente imputabili all'evoluzione (progressione di malattia>) del Carcinoma Gastrico IV° stadio con carcinosi peritoneale e sospetto di secondarismi polmonari”.
Infatti, all'interno della relazione, alla luce della condivisibile ed attenta analisi riportata dagli esperti incaricati, secondo la letteratura scientifica ivi indicata, ciò che si evidenzia è che “Le prestazioni erogate dall'istituto furono del tutto adeguate alle esigenze del caso in esame, in quanto tempestive e specifiche per le singole problematiche cliniche presenti nel paziente, ricordiamo affetto da patologia oncologica avanzata ed in fase terminale. In tal senso, quindi, non sussisto elementi di identificazione per responsabilità professionale medica a carico di chi gestì
l' nei due giorni di ricovero sino all'avvenuto decesso. Come già accennato Parte_2 la morte fu conseguenza della naturale evoluzione del carcinoma gastrico e delle sue correlate manifestazioni metastatiche peritoneali e verosimilmente anche polmonari”. Concludono i CCTTUU che “Del tutto ininfluente, sotto il profilo patogenetico fu la scelta di somministrare l'ossigeno con maschera di rispetto alla ventilazione CP_7 meccanica, atteso che il danno polmonare era di fatto assai rilevante per la sussistenza di concomitanti fattori infiammatori – infettivi e diffusi che non avrebbero consentito di raggiungere con un diverso sistema di ventilazione un grado desaturazione del 92-96%, come invece ritenuto nell'atto di comparsa. Né, tantomeno, era possibile somministrare ossigeno in alta percentuale (oltre il 40%) che, come tale si sarebbe rilevato dannoso per le stesse strutture alveolari….. In ordine alla pretesa somministrazione di antivirali per la riscontrata polmonite interstiziale, va rappresentato che, nel caso di specie, erano state avviate le indagini di laboratorio mirate alla ricerca di eventuali virus, la cui conferma di laboratorio, tuttavia, avrebbe richiesto diversi giorni dal campionamento effettuato, sottolineando
, comunque, che un eventuale terapia antivirale avrebbe avuto i suoi effetti farmacologici solo dopo diversi giorni dalla sua somministrazione. E' ultroneo, in ultimo sottolineare che il paziente decedeva dopo solo due giorni dal ricovero e che le sue condizioni in reparto denunciavano un quadro di malnutrizione secondaria alla progressione di malattia, alla carcinosi peritoneale, al trattamento chemioterapico, sfociato in uno stato di cachessia neoplastica caratterizzata da quadro infiammatorio, anemia, riduzione delle difese immunitarie, riduzione della massa muscolare, tutti elementi prognostici per esito infausto a breve medio periodo”.
Ed infin, in risposta ai rilievi critici formulati, il Collegio confermava le conclusioni inerenti all'assenza di responsabilità, evidenziando che “la morte del paziente fu avulsa da condotte professionali colpose, produttive di nesso causale, anche nell'ambito di una ipotetica anticipazione dell'evento infausto, dovendosi rapportare
l'exitus solo ed esclusivamente alla naturale evoluzione della malattia neoplastica già in fase terminale e complicata dall'esistenza di secondarismi metastatici”.
Nel caso de quo, le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi, risultano prive di vizi logici e vanno condivise, anche e soprattutto alla luce dell'assoluto difetto di prova tanto requisiti richiesti dalla legge per l'addebito di qualsivoglia tipo di responsabilità alla struttura sanitaria convenuta, quanto dei presupposti fondativi la richiesta di risarcimento, così come genericamente formulata in atti dagli attori. Invero, si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche
e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato, la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014, con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale (valore indeterminabile-complessità bassa), ai valori medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, per un importo pari a
€ 5.810,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono rimanere definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta che liquida nella misura complessiva di € 5.810,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- dispone che le spese della CTU restino definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo