Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) -Giudice Parte_1 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 521 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 04.04.2025, vertente
TRA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Teresa C.F._1
Messina, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Marsala n. 6/B, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
) C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
1
All'udienza del 04.04.2025 il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni richiamandosi all'atto introduttivo.
L'ufficio del P.M. in data 26.06.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024 chiedeva a questo Parte_2
Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1 che:
-il 24.08.2015 aveva contratto in MP AL (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- con accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita in data 30.06.2020, munito di nulla osta concesso dal
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria in data 07.07.2020, è intervenuta la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi;
- la separazione si era protratta ininterrottamente dalla data della concessione del nulla osta da parte dal Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e tuttora persiste, non essendoci mai stata alcuna riconciliazione né materiale, né spirituale;
- egli è dipendente presso la ditta RO ZO e figli S.r.l.”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio annuo pari ad € 19.731,96;
- ha sempre svolto attività lavorativa e oggi è Controparte_1 dipendente presso la “Farmacia dello Stretto Sas del Dott. Alfredo Romeo
& C.”.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la
2 resistente in MP AL (RC) il 24.08.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto ad alcuno dei coniugi, considerata la loro indipendenza economica e la loro capacità lavorativa ed impiego attuale.
Con vittoria di spese competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza del 04.04.2025 era presente l'Avv. Messina Silvia Teresa per parte ricorrente, mentre non compariva;
il Giudice Controparte_1 delegato rilevava la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e dichiarava la contumacia della resistente.
A questo punto il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni richiamandosi all'atto introduttivo e discuteva la causa. Il Giudice delegato riserva la decisione al Collegio.
Preliminarmente il Collegio, a fronte dell'assenza nel ricorso introduttivo del presente giudizio dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della cittadinanza, della residenza o del domicilio o della dimora e del codice fiscale della convenuta, per come richiesto dall'art. 473 bis 12 c.p.c., ritiene di escludere la nullità dell'atto introduttivo per incertezza del soggetto contro il quale è diretto, potendosi individuare il contraddittore attraverso gli atti processuali collegati al ricorso stesso ossia, nel caso di specie, il certificato di residenza di , versato in atti unitamente Controparte_1 alla prova della notifica perfezionatasi nei confronti della stessa.( Cass. I,
n. 4161/1995)
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da è fondata e appare meritevole di accoglimento, Parte_2 non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
3 Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dall'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita in data 30.06.2020, munito di nulla osta concesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria in data 07.07.2020 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di MP AL (RC) (atto n.8, Parte
II, serie A, anno 2015) con il quale è intervenuta la separazione personale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MP AL (RC) il 24.08.2015, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MP AL (RC) Parte II, serie A, n.8, anno 2015.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dall'unione coniugale non sono nati figli e tenuto conto che non sono state formulate ulteriori richieste non essendo
4 stato neppure contestato che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione nonché alla sostanziale non opposizione della resistente rimasta peraltro contumace, si ritiene di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
, con ricorso depositato il 27.02.2024, nei confronti di Parte_2
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, Controparte_1 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MP AL (RC) il 24.08.2015, da e Parte_2 CP_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di MP AL (RC) Parte II, serie A, n.8, anno 2015;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MP AL (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel. est. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
5