Articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 86
Articolo 9Articolo 11
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17 aprile 2001
Art. 10. (Mobilita' del personale della Polizia di Stato) 1. Al fine di consentire la mobilita' del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288 , si applica con riferimento al periodo 1999-2003. 2. La validita' delle graduatorie dei concorsi gia' espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288 , e' prorogata al 31 dicembre 2002. 3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 10:
- La legge 17 agosto 1999, n. 288 , recante "Disposizioni per l'espletamento dei compiti amministrativo-contabili da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell' articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1999, n. 195.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1.
"Art. 1. Provvidenze per l'amministrazione civile dell'interno.
1. Per soddisfare le esigenze di cui all'art. 36, primo comma 1), della legge 1o aprile 1981, n. 121 , al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell' articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unita', nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell' art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 . Alle assunzioni si da' corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalita', ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:
a) riserva, in deroga alle disposizioni dell' articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 , fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno cinquanta anni di eta' che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalita' e' disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale e' attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole;
b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilita' secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall' art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalita' di cui alle lettere a) e b), mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonche', ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, la validita' di tutte le graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della presente legge e' prorogata sino a quest'ultima data."
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi 2 e 3, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzione di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)
(Omissis).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all' articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 .
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
(Omissis).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.".
Entrata in vigore il 17 aprile 2001