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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1025/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033390121 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Resistente/Appellato: il rappr. di AdER si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.2025, Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nata a
Sant'Agata di Militello il 3 marzo 1968 e residente in [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 P.E.C. avv.lucamusmeci@pec. giuffre.it; fax Telefono_1) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Patti, Indirizzo_2, giusta procura in atti, impugnava la cartella di pagamento nr. 29520230033390121000 comunicata il 19 novembre 2024, in riferimento al ruolo n. 00341 del 2024, relativa a “Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali” (cod. tributo 1N01), interessi (cod. tributo 1N02) e sanzioni (cod. tributo 1N03), per l'anno 2007, nonché la cartella di pagamento n. 29520240036535019000 comunicata il 19 novembre 2024, in riferimento al ruolo n. 001768 del 2024, relativa a Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali” (cod. tributo 1N01), interessi (cod. tributo 1N02) e sanzioni (cod. tributo 1N29), per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; si doleva a) della carenza di legittimazione dell'Società_1 S.p.a. in liquidazione ad agire per il recupero del presunto credito e, comunque, la carenza di legittimazione all'utilizzo dello strumento dell'iscrizione a ruolo presso l'agente pubblico di riscossione;
b) della violazione la violazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161 e ss. e, quindi, dell'omessa notifica di un avviso motivato in relazione all'omesso versamento del tributo;
c) della violazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161 essendo intervenuta la decadenza prevista dalla norma;
per le somme relative al 2007 il 31 dicembre 2012, per le somme relative al 2007 il 31 dicembre 2013, per le somme relative al 2009 il 31 dicembre 2014, per le somme relative al
2010 il 31 dicembre 2015, per le somme relative al 2011 il 31 dicembre 2016 e per le somme relative al 2012 il 31 dicembre 2017;
d) la violazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 163 e la decadenza ivi prevista;
per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
e) della intervenuta prescrizione estintiva dei tributi;
f) della carenza di motivazione delle cartelle impugnate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IO già IO Sicilia S.p.A., la quale rivendicava in parte l'estraneità alle doglianze avanzate dal ricorrente, nonché la legittimità dell'azione di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Società d'Ambito “Società_1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello (P.IVA_1) nella Indirizzo_3, P.IVA:02683660837, in persona del Presidente del Collegio di Liquidazione, la quale evidenziava di aver, prima del decorso del termine quinquiennale di prescrizione, notificato in data
20.12.2016 l'intimazione nr. 024823/16, relativa alle fatture nr. 2011018732 (2011-03-14), nr. 2011095538
(2011-11-18), nr. 2012038004 (2012-06-29) e nr. 2012114624 (2012-10-27); in data 02.01.2015 il sollecito nr. 170928; in data 03.01.2018 la fattura nr. 2017047453 del 25.11.2017 (Saldo T.I.A. Anno 2012); in data
17.12.2012 la fattura nr. 2012114624 del 27.10.2012; in data 27.07.2012 la fattura nr. 2012038004 del
29.06.2012; in data 04.05.2011 la fattura nr. 2011018732 del 14.03.2011; chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto e ciò per quanto di ragione.
Il motivo di ricorso indicato su indicato con la lettera e) è fondato nel merito;
invero non v'è prova alcuna in atti della notifica delle tre intimazioni indicate nella memoria di costituzione dall'ente impositore;
dell'intimazione del 5.12.2016 n. 24823 non v'è prova alcuna di compiuta e rituale notifica (almeno non è ricavabile dalla disordinata produzione documentale); correlabile (per data) v'è solo un avviso di ricevimento del 20.12.2016, separatamente prodotto, però privo di riferimento alcuno all'atto in concreto notificato alla contribuente, nonché una raccomandata del dicembre 2016, priva però di relata;
per l'intimazione del 2018, parte resistente ha prodotto una schermata delle poste, da solo insufficiente a documentare la ritualità della notifica, nonché una foto di una busta con dei tagli a penna, priva di relata;
per l'intimazione del luglio 2019,
n. 271209, non v'è prova alcuna di notifica alla contribuente;
v'è una raccomandata per data vagamente riferibile – per la sua data - a detta intimazione, priva però di relata;
v'è anche un avviso di ricevimento vagamente riferibile a detta intimazione solo per la data (settembre 2019), sennonché nel corpo dell'avviso di ricevimento non v'è riferimento alcuno al numero dell'atto notificato;
per converso v' solo una fatture ritualmente comunicata alla ricorrente risalente al 27.10.2012, la n. (…)4624; per le altre la produzione documentale non consente di ricostruire la legittimità della procedura notificatoria o per difetto di relata o per difetto di riferibilità degli esiti all'atto notificato.
Non essendovi prova alcuna della notifica delle tre intimazioni prodromiche indicate nelle due cartelle impugnate, i tributi in contesa devono ritenersi estinti per sopravvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
A ciò va soggiunto che non v'è prova che sia stato rispettato dall'ente impositore resistente il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia;
mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del
2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Deve, allora, ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06.
D'altro canto, il testo dele tre intimazioni non richiama norma alcuna;
ciò che rende impraticabile anche l'inquadramento di tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
In altri termini, le intimazioni in esame sono atti atipici, avente quali unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Assorbite tutte le residue questioni nelle superiori considerazioni, il ricorso va, quindi, accolto;
ne discende l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
I resistenti vanno in solido condannati al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (parametri minimi, sul valore della causa e per le fasi del giudizio tutte con l'eccezione della fase cautelare); spese distratte in favore del Difensore Avv. L. Difensore_1, che ha reso anche all'udienza di discussione del 23.1.2026.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 278,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato;
spese distratte in favore del Difensore Avv. L. Difensore_1.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
dott. U. Scavuzzo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1025/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033390121 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036535019 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Resistente/Appellato: il rappr. di AdER si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.2025, Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nata a
Sant'Agata di Militello il 3 marzo 1968 e residente in [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 P.E.C. avv.lucamusmeci@pec. giuffre.it; fax Telefono_1) ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Patti, Indirizzo_2, giusta procura in atti, impugnava la cartella di pagamento nr. 29520230033390121000 comunicata il 19 novembre 2024, in riferimento al ruolo n. 00341 del 2024, relativa a “Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali” (cod. tributo 1N01), interessi (cod. tributo 1N02) e sanzioni (cod. tributo 1N03), per l'anno 2007, nonché la cartella di pagamento n. 29520240036535019000 comunicata il 19 novembre 2024, in riferimento al ruolo n. 001768 del 2024, relativa a Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali” (cod. tributo 1N01), interessi (cod. tributo 1N02) e sanzioni (cod. tributo 1N29), per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; si doleva a) della carenza di legittimazione dell'Società_1 S.p.a. in liquidazione ad agire per il recupero del presunto credito e, comunque, la carenza di legittimazione all'utilizzo dello strumento dell'iscrizione a ruolo presso l'agente pubblico di riscossione;
b) della violazione la violazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161 e ss. e, quindi, dell'omessa notifica di un avviso motivato in relazione all'omesso versamento del tributo;
c) della violazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161 essendo intervenuta la decadenza prevista dalla norma;
per le somme relative al 2007 il 31 dicembre 2012, per le somme relative al 2007 il 31 dicembre 2013, per le somme relative al 2009 il 31 dicembre 2014, per le somme relative al
2010 il 31 dicembre 2015, per le somme relative al 2011 il 31 dicembre 2016 e per le somme relative al 2012 il 31 dicembre 2017;
d) la violazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 163 e la decadenza ivi prevista;
per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
e) della intervenuta prescrizione estintiva dei tributi;
f) della carenza di motivazione delle cartelle impugnate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IO già IO Sicilia S.p.A., la quale rivendicava in parte l'estraneità alle doglianze avanzate dal ricorrente, nonché la legittimità dell'azione di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Società d'Ambito “Società_1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello (P.IVA_1) nella Indirizzo_3, P.IVA:02683660837, in persona del Presidente del Collegio di Liquidazione, la quale evidenziava di aver, prima del decorso del termine quinquiennale di prescrizione, notificato in data
20.12.2016 l'intimazione nr. 024823/16, relativa alle fatture nr. 2011018732 (2011-03-14), nr. 2011095538
(2011-11-18), nr. 2012038004 (2012-06-29) e nr. 2012114624 (2012-10-27); in data 02.01.2015 il sollecito nr. 170928; in data 03.01.2018 la fattura nr. 2017047453 del 25.11.2017 (Saldo T.I.A. Anno 2012); in data
17.12.2012 la fattura nr. 2012114624 del 27.10.2012; in data 27.07.2012 la fattura nr. 2012038004 del
29.06.2012; in data 04.05.2011 la fattura nr. 2011018732 del 14.03.2011; chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto e ciò per quanto di ragione.
Il motivo di ricorso indicato su indicato con la lettera e) è fondato nel merito;
invero non v'è prova alcuna in atti della notifica delle tre intimazioni indicate nella memoria di costituzione dall'ente impositore;
dell'intimazione del 5.12.2016 n. 24823 non v'è prova alcuna di compiuta e rituale notifica (almeno non è ricavabile dalla disordinata produzione documentale); correlabile (per data) v'è solo un avviso di ricevimento del 20.12.2016, separatamente prodotto, però privo di riferimento alcuno all'atto in concreto notificato alla contribuente, nonché una raccomandata del dicembre 2016, priva però di relata;
per l'intimazione del 2018, parte resistente ha prodotto una schermata delle poste, da solo insufficiente a documentare la ritualità della notifica, nonché una foto di una busta con dei tagli a penna, priva di relata;
per l'intimazione del luglio 2019,
n. 271209, non v'è prova alcuna di notifica alla contribuente;
v'è una raccomandata per data vagamente riferibile – per la sua data - a detta intimazione, priva però di relata;
v'è anche un avviso di ricevimento vagamente riferibile a detta intimazione solo per la data (settembre 2019), sennonché nel corpo dell'avviso di ricevimento non v'è riferimento alcuno al numero dell'atto notificato;
per converso v' solo una fatture ritualmente comunicata alla ricorrente risalente al 27.10.2012, la n. (…)4624; per le altre la produzione documentale non consente di ricostruire la legittimità della procedura notificatoria o per difetto di relata o per difetto di riferibilità degli esiti all'atto notificato.
Non essendovi prova alcuna della notifica delle tre intimazioni prodromiche indicate nelle due cartelle impugnate, i tributi in contesa devono ritenersi estinti per sopravvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
A ciò va soggiunto che non v'è prova che sia stato rispettato dall'ente impositore resistente il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia;
mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del
2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Deve, allora, ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06.
D'altro canto, il testo dele tre intimazioni non richiama norma alcuna;
ciò che rende impraticabile anche l'inquadramento di tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
In altri termini, le intimazioni in esame sono atti atipici, avente quali unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Assorbite tutte le residue questioni nelle superiori considerazioni, il ricorso va, quindi, accolto;
ne discende l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
I resistenti vanno in solido condannati al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (parametri minimi, sul valore della causa e per le fasi del giudizio tutte con l'eccezione della fase cautelare); spese distratte in favore del Difensore Avv. L. Difensore_1, che ha reso anche all'udienza di discussione del 23.1.2026.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 278,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato;
spese distratte in favore del Difensore Avv. L. Difensore_1.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
dott. U. Scavuzzo