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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
220/25 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 21.10.25, avanti al Giudice dott.ssa IA IS, sono presenti l'avv. Gianpaolo
AL in sostituzione dell'avv. CO FR per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per
. CP_1
L'avv. Gianpaolo AL contesta le memorie e insiste per l'accoglimento del ricorso. CP_1
L'avv. Luca Iero si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa IA IS
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA
IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 220/2025
Promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
CO FR
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: “fondo elettrici”
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale:
1. DISAPPLICATE le circolari in materia, con particolare riguardo alle circolari 41/97, 94/97, 190/97 200/98, RILIQUIDARE la pensione all'origine del ricorrente secondo i criteri visti in narrativa e per l'effetto: a. riliquidare la pensione virtuale inserendo nella base pensionabile tutte le voci e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile del fondo elettrici;
b. riliquidare il tetto ago da utilizzare per il raffronto con la pensione virtuale inserendo tutte le voci per tutto il periodo di riferimento e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile del fondo elettrici;
2. così riliquidata la pensione all'origine, condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione futuri conformemente a tale riliquidazione;
3. CP_1 condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente la differenza tra ratei dovuti e ratei CP_1 effettivamente percepiti oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo. Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
CP_1
In via pregiudiziale: -accertare e dichiarare l'improponibilità del ricorso per carenza di una valida domanda amministrativa;
-accertare e dichiarare la carenza d'interesse ad agire del ricorrente;
- accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
Nel merito, in via principale: -rigettare, in ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.25 , premesso di essere stato dipendente Parte_1 CP_3
e di fruire di pensione di vecchiaia n. EL 178819 dal mese di giugno 1998 presso il Fondo Elettrici CP_ CP_
ha convenuto in giudizio l' lamentando che lo stesso, nell'effettuare il calcolo della pensione a lui corrisposta, non avesse correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 3 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 562/96.
In particolare, il ricorrente deduceva che l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione CP_2 imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 L. n. 153/63 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione.
Parte ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, eccepito in via pregiudiziale l'improponibilità del ricorso per CP_1 carenza di idonea domanda amministrativa, posto che la domanda era stata presentata in forma cartacea e non telematica, per una pluralità di pensionati tramite l'Associazione nazionale assistenza pensionati, senza tuttavia allegare alcuna procura, ed era priva di elementi che consentissero l'esatta identificazione dei richiedenti.
L' eccepiva poi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non avendo CP_2 parte ricorrente nemmeno allegato che la pensione a lui liquidata sia inferiore a quella dovuta, nonché la decadenza triennale ex art. 47 del DPR n. 639/70 o, quanto meno, la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati. L' ha ribadito inoltre nel merito la piena correttezza del proprio operato, insistendo per il CP_2 rigetto del ricorso.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/10/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione pregiudiziale di improponibilità del ricorso sollevata dall' . CP_2
L' deduce infatti che, per effetto del disposto dell'art. 38, comma 5°, D.L. n.789/2010 CP_1
CP_ (convertito con modificazioni nella L. n.122/2010) e della Determinazione Presidenziale n. 75 CP_ del 30 luglio 2010, l'inoltro telematico delle domande di prestazioni è stato stabilito come esclusivo, lamentando altresì che la domanda non è stata presentata direttamente dal ricorrente e che non conteneva tutti gli elementi necessari per identificare lo stesso, non essendo allegato alcun documento di identità.
Quanto al mancato inoltro telematico della domanda, osserva il Giudice che il fatto che la legge consenta all'Ente di definire i termini e le modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici o della posta elettronica certificata non comporta, in caso di inosservanza, l'improponibilità del ricorso.
Si deve, infatti, distinguere l'ipotesi di carenza assoluta della preventiva domanda amministrativa che, in quanto presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali, comporta l'improponibilità del ricorso, dal caso in cui una domanda amministrativa sia stata presentata, rispetto al quale si può discutere solo di mera improcedibilità (v. Cass. n. 14412/2019).
In caso di mera improcedibilità del ricorso viene in rilievo l'art. 443 c.p.c., che dispone che: “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nel caso di specie, l' ha contestato la mancanza di “un'idonea domanda amministrativa” (v. CP_1 pag. 4 della memoria) e non una sua carenza assoluta.
La Suprema Corte ha, di recente e a tal proposito, evidenziato che “alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. Coglie, dunque, nel segno la censura, nell'evidenziare che la legge non sancisce ex professo l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e
a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare”
(Cass. n. 17159/2024 che si riferisce ad un caso di inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c.
e non attraverso il canale telematico prescritto dall' ). CP_1
Nel caso di specie, inoltre, nemmeno la mancata allegazione alla domanda del documento di identità del ricorrente e della procura conferita all'Associazione nazionale assistenza pensionati costituiscono carenze tali da non consentire di identificare in modo univoco la prestazione richiesta.
Si ritiene, quindi, che la domanda sia stata presentata in forma idonea a garantire la sua piena conoscenza da parte dell' , che l'ha ricevuta, come si ricava dall'avviso di ricevimento della CP_2 relativa raccomandata (v. doc. 2 allegato al ricorso), così come risulta ricevuto in data 18.07.24 il successivo ricorso amministrativo, presentato con le medesime modalità, dovendo pertanto ritenersi il presente ricorso non solo proponibile ma anche procedibile, essendo decorsi i 180 giorni previsti CP_ dall'art. 443 c.p.c., con conseguente essere rigetto dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'
Appare, viceversa, fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.R.P. n. 639/70.
Infatti, l'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) L. n. 98/11 conv. in L.
n. 111/11, prevede che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla CP_2 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...” e che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte… Le Disposizioni di cui al co.1 lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, affermando altresì che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (v. in tal senso anche Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022 e Cass. n. 24772/2022).
Ciò posto, deve pertanto trovare applicazione la decadenza mobile citata per i ratei già maturati per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel rispetto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, risultando così assorbito anche l'esame della ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dall' in via subordinata. CP_1
Passando, quindi, oltre nella trattazione del ricorso, è opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa e, in particolare, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 562/1996, che dispone:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto
1995, n.335”.
Ebbene, parte ricorrente lamenta che l' abbia computato, al fine di determinare la retribuzione CP_1 imponibile ai fini pensionistici, solo le voci contemplate dalle norme del Fondo Elettrici – il cd.
“imponibile fondo” – e che, se tale modo di procedere era corretto fino al 31.12.96 alla luce dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 562/96, diversamente, a partire dall'1.01.97, l'imponibile fondo doveva essere sostituito, ex art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal cd. “imponibile AGO”, dovendo quindi applicarsi le norme vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che ricomprendono tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze di Enel s.p.a. ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69. Parte ricorrente, quindi, agisce specificamente e chiaramente per la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una base contributiva maggiore, calcolata invero alla stregua del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione.
Sul punto è, invece, l' che non ha formulato contestazioni specifiche (era onere dell' CP_1 CP_2 allegare e provare di aver rispettato il modus procedendi previsto dal dettato normativo), avendo solamente contestato che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta.
In questo quadro, si ritiene, pertanto, che, la descrizione formulata dal ricorrente sulle modalità di calcolo effettuate dall'Ente sia pacifica.
D'altra parte, deve ritersi pacifico, in quanto non contestato, che, effettivamente, l' abbia CP_2 calcolato il considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo a far data Parte_2 dall'1.01.97 ed abbia valutato, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo CP_ il Fondo Elettrici, come peraltro si evince dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del
1998, che suggerisce, per il , una commistione proporzionale delle retribuzioni rilevanti Parte_2 secondo entrambi i fondi.
Il ricorrente ha anche chiarito il proprio interesse a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione, potendosi di conseguenza considerare implicita la presenza di un effettivo beneficio nella determinazione di una base pensionabile maggiore.
Quindi, sussiste pure l'interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della scorrettezza del criterio in forza del quale l' ha provveduto a determinare e calcolare il trattamento CP_2 pensionistico, non potendo assumere rilievo nemmeno la mancata determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali (in particolare dallo stesso Tribunale di Udine) e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità, che hanno CP_ chiarito la non correttezza dell'operato dell'
Infatti, secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 4888/2017, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.
562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. CP_1
3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra
i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” (nello stesso senso, più di recente, anche Cass. n. 12161/2019 e n.
32734/2021).
La Corte ha, quindi, ritenuto di continuare a condividere l'iter motivazionale posto a fondamento di tale principio, evidenziando che “il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. CP_4
a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l'AGO.
Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso CP_ Parte i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l' ”.
La Corte ha ribadito, poi, che il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, CP_ D.Lgs. n. 562/96 “non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.” (Cass. n. 4888/2017).
Pertanto, in conclusione, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, il ricorso è fondato, dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97. CP_ Dunque, in definitiva, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso. CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' quest'ultimo deve essere condannato a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M.
55/14, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
IA IS, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Enel s.p.a. e, per l'effetto, CP_
2. condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. condanna l' all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1 ricorrente, spese che liquida in €. 43,00 per contributo unificato ed in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 21/10/25
Il Giudice
dott.ssa IA IS
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 21.10.25, avanti al Giudice dott.ssa IA IS, sono presenti l'avv. Gianpaolo
AL in sostituzione dell'avv. CO FR per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per
. CP_1
L'avv. Gianpaolo AL contesta le memorie e insiste per l'accoglimento del ricorso. CP_1
L'avv. Luca Iero si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa IA IS
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA
IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 220/2025
Promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
CO FR
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: “fondo elettrici”
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale:
1. DISAPPLICATE le circolari in materia, con particolare riguardo alle circolari 41/97, 94/97, 190/97 200/98, RILIQUIDARE la pensione all'origine del ricorrente secondo i criteri visti in narrativa e per l'effetto: a. riliquidare la pensione virtuale inserendo nella base pensionabile tutte le voci e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile del fondo elettrici;
b. riliquidare il tetto ago da utilizzare per il raffronto con la pensione virtuale inserendo tutte le voci per tutto il periodo di riferimento e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile del fondo elettrici;
2. così riliquidata la pensione all'origine, condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione futuri conformemente a tale riliquidazione;
3. CP_1 condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente la differenza tra ratei dovuti e ratei CP_1 effettivamente percepiti oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo. Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
CP_1
In via pregiudiziale: -accertare e dichiarare l'improponibilità del ricorso per carenza di una valida domanda amministrativa;
-accertare e dichiarare la carenza d'interesse ad agire del ricorrente;
- accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
Nel merito, in via principale: -rigettare, in ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.25 , premesso di essere stato dipendente Parte_1 CP_3
e di fruire di pensione di vecchiaia n. EL 178819 dal mese di giugno 1998 presso il Fondo Elettrici CP_ CP_
ha convenuto in giudizio l' lamentando che lo stesso, nell'effettuare il calcolo della pensione a lui corrisposta, non avesse correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 3 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 562/96.
In particolare, il ricorrente deduceva che l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione CP_2 imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 L. n. 153/63 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione.
Parte ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, eccepito in via pregiudiziale l'improponibilità del ricorso per CP_1 carenza di idonea domanda amministrativa, posto che la domanda era stata presentata in forma cartacea e non telematica, per una pluralità di pensionati tramite l'Associazione nazionale assistenza pensionati, senza tuttavia allegare alcuna procura, ed era priva di elementi che consentissero l'esatta identificazione dei richiedenti.
L' eccepiva poi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non avendo CP_2 parte ricorrente nemmeno allegato che la pensione a lui liquidata sia inferiore a quella dovuta, nonché la decadenza triennale ex art. 47 del DPR n. 639/70 o, quanto meno, la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati. L' ha ribadito inoltre nel merito la piena correttezza del proprio operato, insistendo per il CP_2 rigetto del ricorso.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/10/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione pregiudiziale di improponibilità del ricorso sollevata dall' . CP_2
L' deduce infatti che, per effetto del disposto dell'art. 38, comma 5°, D.L. n.789/2010 CP_1
CP_ (convertito con modificazioni nella L. n.122/2010) e della Determinazione Presidenziale n. 75 CP_ del 30 luglio 2010, l'inoltro telematico delle domande di prestazioni è stato stabilito come esclusivo, lamentando altresì che la domanda non è stata presentata direttamente dal ricorrente e che non conteneva tutti gli elementi necessari per identificare lo stesso, non essendo allegato alcun documento di identità.
Quanto al mancato inoltro telematico della domanda, osserva il Giudice che il fatto che la legge consenta all'Ente di definire i termini e le modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici o della posta elettronica certificata non comporta, in caso di inosservanza, l'improponibilità del ricorso.
Si deve, infatti, distinguere l'ipotesi di carenza assoluta della preventiva domanda amministrativa che, in quanto presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali, comporta l'improponibilità del ricorso, dal caso in cui una domanda amministrativa sia stata presentata, rispetto al quale si può discutere solo di mera improcedibilità (v. Cass. n. 14412/2019).
In caso di mera improcedibilità del ricorso viene in rilievo l'art. 443 c.p.c., che dispone che: “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nel caso di specie, l' ha contestato la mancanza di “un'idonea domanda amministrativa” (v. CP_1 pag. 4 della memoria) e non una sua carenza assoluta.
La Suprema Corte ha, di recente e a tal proposito, evidenziato che “alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. Coglie, dunque, nel segno la censura, nell'evidenziare che la legge non sancisce ex professo l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e
a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare”
(Cass. n. 17159/2024 che si riferisce ad un caso di inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c.
e non attraverso il canale telematico prescritto dall' ). CP_1
Nel caso di specie, inoltre, nemmeno la mancata allegazione alla domanda del documento di identità del ricorrente e della procura conferita all'Associazione nazionale assistenza pensionati costituiscono carenze tali da non consentire di identificare in modo univoco la prestazione richiesta.
Si ritiene, quindi, che la domanda sia stata presentata in forma idonea a garantire la sua piena conoscenza da parte dell' , che l'ha ricevuta, come si ricava dall'avviso di ricevimento della CP_2 relativa raccomandata (v. doc. 2 allegato al ricorso), così come risulta ricevuto in data 18.07.24 il successivo ricorso amministrativo, presentato con le medesime modalità, dovendo pertanto ritenersi il presente ricorso non solo proponibile ma anche procedibile, essendo decorsi i 180 giorni previsti CP_ dall'art. 443 c.p.c., con conseguente essere rigetto dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'
Appare, viceversa, fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.R.P. n. 639/70.
Infatti, l'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) L. n. 98/11 conv. in L.
n. 111/11, prevede che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla CP_2 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...” e che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte… Le Disposizioni di cui al co.1 lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, affermando altresì che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (v. in tal senso anche Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022 e Cass. n. 24772/2022).
Ciò posto, deve pertanto trovare applicazione la decadenza mobile citata per i ratei già maturati per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel rispetto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, risultando così assorbito anche l'esame della ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dall' in via subordinata. CP_1
Passando, quindi, oltre nella trattazione del ricorso, è opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa e, in particolare, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 562/1996, che dispone:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto
1995, n.335”.
Ebbene, parte ricorrente lamenta che l' abbia computato, al fine di determinare la retribuzione CP_1 imponibile ai fini pensionistici, solo le voci contemplate dalle norme del Fondo Elettrici – il cd.
“imponibile fondo” – e che, se tale modo di procedere era corretto fino al 31.12.96 alla luce dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 562/96, diversamente, a partire dall'1.01.97, l'imponibile fondo doveva essere sostituito, ex art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal cd. “imponibile AGO”, dovendo quindi applicarsi le norme vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che ricomprendono tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze di Enel s.p.a. ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69. Parte ricorrente, quindi, agisce specificamente e chiaramente per la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una base contributiva maggiore, calcolata invero alla stregua del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione.
Sul punto è, invece, l' che non ha formulato contestazioni specifiche (era onere dell' CP_1 CP_2 allegare e provare di aver rispettato il modus procedendi previsto dal dettato normativo), avendo solamente contestato che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta.
In questo quadro, si ritiene, pertanto, che, la descrizione formulata dal ricorrente sulle modalità di calcolo effettuate dall'Ente sia pacifica.
D'altra parte, deve ritersi pacifico, in quanto non contestato, che, effettivamente, l' abbia CP_2 calcolato il considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo a far data Parte_2 dall'1.01.97 ed abbia valutato, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo CP_ il Fondo Elettrici, come peraltro si evince dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del
1998, che suggerisce, per il , una commistione proporzionale delle retribuzioni rilevanti Parte_2 secondo entrambi i fondi.
Il ricorrente ha anche chiarito il proprio interesse a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione, potendosi di conseguenza considerare implicita la presenza di un effettivo beneficio nella determinazione di una base pensionabile maggiore.
Quindi, sussiste pure l'interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della scorrettezza del criterio in forza del quale l' ha provveduto a determinare e calcolare il trattamento CP_2 pensionistico, non potendo assumere rilievo nemmeno la mancata determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali (in particolare dallo stesso Tribunale di Udine) e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità, che hanno CP_ chiarito la non correttezza dell'operato dell'
Infatti, secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 4888/2017, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.
562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. CP_1
3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra
i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” (nello stesso senso, più di recente, anche Cass. n. 12161/2019 e n.
32734/2021).
La Corte ha, quindi, ritenuto di continuare a condividere l'iter motivazionale posto a fondamento di tale principio, evidenziando che “il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. CP_4
a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l'AGO.
Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso CP_ Parte i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l' ”.
La Corte ha ribadito, poi, che il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, CP_ D.Lgs. n. 562/96 “non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.” (Cass. n. 4888/2017).
Pertanto, in conclusione, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, il ricorso è fondato, dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97. CP_ Dunque, in definitiva, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso. CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' quest'ultimo deve essere condannato a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M.
55/14, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
IA IS, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Enel s.p.a. e, per l'effetto, CP_
2. condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. condanna l' all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1 ricorrente, spese che liquida in €. 43,00 per contributo unificato ed in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 21/10/25
Il Giudice
dott.ssa IA IS