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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Laura Cantore - Giudice dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 2688, vertente tra
(avv. R. Longobardi), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. F. Cardanobile) Controparte_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1 il resistente;
che dall'unione erano nati cinque figli, tutti maggiorenni ed indipendenti;
che l'unione, inizialmente felice, nell'ultimo anno si era incrinata a causa dei comportamenti del , il quale aveva iniziato a mostrarsi insofferente CP_1 nei confronti della moglie, riconoscendo, infine, di intrattenere una relazione extraconiugale;
che, a causa di ciò, era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi;
ciò premesso, ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 30.11.2023 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 4930/2023), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza “a trattazione scritta” del 03.11.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato telematicamente, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione depositata telematicamente il 02.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno stabilito che il CP_1 corrisponderà alla la somma mensile di € 304,20 a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento;
le parti, inoltre, si sono impegnate a vendere la casa familiare in comproprietà e, all'esito, a suddividere il ricavato della vendita, senza null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto statuito nel verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 03.06.2025.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 02.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Laura Cantore - Giudice dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 2688, vertente tra
(avv. R. Longobardi), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. F. Cardanobile) Controparte_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1 il resistente;
che dall'unione erano nati cinque figli, tutti maggiorenni ed indipendenti;
che l'unione, inizialmente felice, nell'ultimo anno si era incrinata a causa dei comportamenti del , il quale aveva iniziato a mostrarsi insofferente CP_1 nei confronti della moglie, riconoscendo, infine, di intrattenere una relazione extraconiugale;
che, a causa di ciò, era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi;
ciò premesso, ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 30.11.2023 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 4930/2023), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza “a trattazione scritta” del 03.11.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato telematicamente, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione depositata telematicamente il 02.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno stabilito che il CP_1 corrisponderà alla la somma mensile di € 304,20 a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento;
le parti, inoltre, si sono impegnate a vendere la casa familiare in comproprietà e, all'esito, a suddividere il ricavato della vendita, senza null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto statuito nel verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 03.06.2025.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 02.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato