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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
con l'avv. ZANARDO ALI CARMEN
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 11/02/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 02/06/1964 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 15/12/2001 e trascritto al n. 32, Parte I, Ufficio 1, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA alle seguenti condizioni:
1) la signora continuerà a risiedere presso l'attuale casa familiare sita a Parte_1
Montebelluna in Corso Mazzini n. 169 i. 10;
2) il signor abbandonerà l'attuale casa familiare e si trasferirà altrove Parte_2
provvedendo conseguentemente ad ivi trasferire la propria residenza anche anagrafica con oneri e spese a suo esclusivo carico;
3) il canone di locazione dell'immobile in cui la signora continuerà a Parte_1
risiedere sarà versato interamente dalla stessa;
4) il figlio maggiorenne potrà continuare a risiedere presso l'attuale casa familiare con la madre;
Parte_1
5) il signor verserà la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento del figlio;
tale somma mensile sarà versata direttamente al Per_1
figlio entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo Per_1
all'omologa della separazione personale dei genitori;
6) le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso e comunque, di carattere medico (non mutuabili), scolastico (rette di istruzione, libri, eventuali corsi) necessarie per il figlio , fino a quando quest'ultimo non Per_1
avrà raggiunto l'autosufficienza economica, saranno a carico della signora e Parte_1
del signor in egual misura, ossia per il 50% ciascuno, e comunque Parte_2
dovranno essere previamente concordate, fatti salvi i casi di indifferibilità e/o urgenza e quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso per le spese
2 straordinarie “obbligatorie”;
7) la signora si impegna a trasferire gratuitamente, entro tre mesi Parte_1
dall'omologa della separazione personale oggetto del presente procedimento, le quote dalla medesima attualmente detenute in via fiduciaria delle sopra elencate società:
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) ed
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) al signor , quale effettivo e reale intestatario delle P.IVA_3 Parte_2
medesime;
8) il signor si obbliga ad accettare l'intestazione a se medesimo delle Parte_2
quote societarie di cui al punto che precede e si obbliga altresì a perfezionare e a formalizzare definitivamente il relativo trasferimento in capo a se medesimo nelle forme di legge entro tre mesi dall'omologa della separazione;
9) la signora si obbliga a restituire al signor la somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 35.500,00 entro sei mesi dalla data dell'omologa della separazione personale oggetto del presente procedimento.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
con l'avv. ZANARDO ALI CARMEN
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 11/02/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(TV) il 02/06/1964 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 15/12/2001 e trascritto al n. 32, Parte I, Ufficio 1, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA alle seguenti condizioni:
1) la signora continuerà a risiedere presso l'attuale casa familiare sita a Parte_1
Montebelluna in Corso Mazzini n. 169 i. 10;
2) il signor abbandonerà l'attuale casa familiare e si trasferirà altrove Parte_2
provvedendo conseguentemente ad ivi trasferire la propria residenza anche anagrafica con oneri e spese a suo esclusivo carico;
3) il canone di locazione dell'immobile in cui la signora continuerà a Parte_1
risiedere sarà versato interamente dalla stessa;
4) il figlio maggiorenne potrà continuare a risiedere presso l'attuale casa familiare con la madre;
Parte_1
5) il signor verserà la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento del figlio;
tale somma mensile sarà versata direttamente al Per_1
figlio entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo Per_1
all'omologa della separazione personale dei genitori;
6) le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso e comunque, di carattere medico (non mutuabili), scolastico (rette di istruzione, libri, eventuali corsi) necessarie per il figlio , fino a quando quest'ultimo non Per_1
avrà raggiunto l'autosufficienza economica, saranno a carico della signora e Parte_1
del signor in egual misura, ossia per il 50% ciascuno, e comunque Parte_2
dovranno essere previamente concordate, fatti salvi i casi di indifferibilità e/o urgenza e quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso per le spese
2 straordinarie “obbligatorie”;
7) la signora si impegna a trasferire gratuitamente, entro tre mesi Parte_1
dall'omologa della separazione personale oggetto del presente procedimento, le quote dalla medesima attualmente detenute in via fiduciaria delle sopra elencate società:
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) ed
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) al signor , quale effettivo e reale intestatario delle P.IVA_3 Parte_2
medesime;
8) il signor si obbliga ad accettare l'intestazione a se medesimo delle Parte_2
quote societarie di cui al punto che precede e si obbliga altresì a perfezionare e a formalizzare definitivamente il relativo trasferimento in capo a se medesimo nelle forme di legge entro tre mesi dall'omologa della separazione;
9) la signora si obbliga a restituire al signor la somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 35.500,00 entro sei mesi dalla data dell'omologa della separazione personale oggetto del presente procedimento.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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