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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 760/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2020 promossa da:
, nata il [...] a [...], residente a Parte_1
LEONFORTE (EN), corso Umberto n. 560/A, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in LEONFORTE (EN), corso Umberto n. 396, presso lo studio dell'avv. Antonio PISTONE
( ) che, in uno e disgiuntamente all'avv. Mario FALLICA ( CodiceFiscale_2 C.F._3
), la rappresenta e difende, giusta procura in atti
[...]
-OPPONENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carabinieri n. 9, cod. fis. rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Zangara (cod. fis. ) e C.F._5
pagina 1 di 20 dall'Avv. Angela Maria Zangara (cod. fis. ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso il di loro studio in Catania, via Conte Ruggero, 4.
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09 gennaio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
Parte opposta ha così concluso: “Con provvedimento del 04.09.2024, l'udienza del 17.09.2024
sostituita è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 24 settembre 2024 nel rispetto del
disposto del vigente art. 127 ter c.p.c. è stato disposto il deposito telematico di note scritte contenenti
le conclusioni delle parti. I procuratori e difensori del sig. con le odierne note Controparte_1
precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle spiegate nella comparsa di costituzione e nei
precedenti scritti difensivi, che qui devono ritenersi integralmente ripetute e trascritte, ed insistono nel
rigetto della proposta opposizione e nella conferma in toto ed in ogni sua parte dell'opposto decreto
ingiuntivo, conseguentemente nella condanna della al pagamento in Parte_1
favore del concludente della somma di Euro 400.000,00, oltre accessori, interessi di mora ai sensi del
d.lgs 231/2002, dalle singole scadenze, e le spese di giudizio sia della fase monitoria che della presente
opposizione. Si è ampiamente esposto sui rapporti intrattenuti dai fratelli e Parte_2 CP_1
ed il sorgere del credito di Incontestati - oltre che documentalmente
[...] Controparte_1
provati dalla copiosa documentazione in atti – sono i fatti costitutivi posti a base della pretesa
creditoria avanzata dall'opposto, le doglianze dell'opponente appaiono del tutto generiche, non
suffragate da idonea prova e destituite di fondamento. Parte opponente contesta l'entità della pretesa
pagina 2 di 20 creditoria che vanta sulla base degli assegni bancari in atti, deducendone Controparte_1
l'estinzione in forza di circostanze generiche e
labiali, senza fornire alcuna prova del fatto solutorio addotto, come invece è suo onere ai sensi
dell'art. 2697 c.c.. In diritto, per giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità, il creditore deve
solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, incombe sul debitore l'onere di
dimostrare la prova del fatto estintivo del diritto e/o l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741). Per quanto riguarda il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo: < … grava sul l'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di
fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte> (Trib. DE (Del
Borrello), 4/9/17, n. 1490); Trib. DE (Del Borrello), 18/9/17, n. 1603; Trib. DE (Del
Borrello), 16/2/18, n. 277; Trib. DE (Del Borrello), 16/2/18, n. 278; Trib. DE (Pagliani),
18/9/18, n. 1544; Trib. DE (Pagliani), 17/1/19, n. 89; Trib. DE (Pagliani), 22/1/19, n. 121;
Trib. DE (Pagliani), 22/3/19, n. 412) <> (Trib. DE (Del Borrello), 4/9/17, n. 1490); Trib.
DE (Del Borrello), 18/9/17, n. 1603; Trib. DE (Del Borrello), 16/2/18, n. 277; Trib. DE
(Del Borrello), 16/2/18, n. 278; Trib. DE (Pagliani), 18/9/18, n. 1544; Trib. DE (Pagliani),
17/1/19, n. 89; Trib. DE (Pagliani), 22/1/19, n. 121; Trib. DE (Pagliani), 22/3/19, n. 412).
Dalla documentazione prodotta è evidente l'inadempimento di alle obbligazioni di Parte_2
cui agli assegni richiamati nell'opposto decreto ingiuntivo. Sicchè le eccezioni formulate
dall'opponente per paralizzare l'avversa pretesa non sono meritevoli di accoglimento. Priva di
fondamento giuridico è, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente;
la Suprema
Corte ha ribadito che l'assegno bancario, dopo la prescrizione dell'azione cartolare, acquista valore
ipso iure di promessa di pagamento, pertanto grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale
pagina 3 di 20 inesistenza di tale rapporto ovvero l'eventuale estinzione dell'obbligazioni da esso nascenti. Nel caso
di specie - nella proposizione della domanda (ricorso monitorio) parte opposta ha ampiamente
documentato il rapporto sottostante l'emissione degli assegni a suo favore, reclamandone il pagamento
e, quindi, scegliendo di avvalersi degli assegni quale mezzi di prova ex art. 1988 c.c. L'opponente in
corso di causa non ha fornito la prova in ordine alla inesistenza di tale rapporto o di estinzione delle
obbligazioni da esso nascenti. Anche le ulteriori eccezioni di inesistenza della pretesa fatta valere e di
estinzione del credito per compensazione sono destituite di ogni fondamento, così come analiticamente
dimostrato in comparsa di risposta. Anche l'asserzione che le firme apposte nei due assegni posti a
fondamento del chiesto decreto ingiuntivo non siano attribuibili a sono state Parte_2
smentite dalla perizia redatta dalla Dott.ssa , grafologa, che conclude la sua Persona_1
relazione affermando che gli assegni nelle parti compilative relative l'area dell'importo in lettere, cifre
e sottoscrizione sono riconducibili con certezza al . Ve chi non veda il diritto di Parte_2
al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto;
l'opposizione Controparte_1
proposta non può che essere rigettata per assoluto difetto di prova di infondatezza della pretesa
creditoria dell'opposto. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.Mo Decidente ritenesse necessario accertare
la paternità della sottoscrizione apposta nei richiamati documenti al signor , stante il Parte_2
disconoscimento della documentazione di cui ai n.ri 1,2,3,4 del procedimento monitorio, si insiste
nell'ammissione di C.T.U. grafologica, richiesta sin dai primi atti difensivi, affinchè il nominando
consulente possa porre gli assegni in comparazione con i documenti di cui agli allegati da 28 a 35,
nonché con gli atti pubblici allegati da entrambe le parti ove risulta la firma di . In Parte_2
accoglimento delle rassegnate e precisate conclusioni, si chiede che la causa sia assegnata a sentenza
con i termini di legge, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese ed onorario dell'odierno
pagina 4 di 20 giudizio e della fase monitoria. Si dichiara che ha partecipato all'attività di redazione delle note a
trattazione scritta ai fini della pratica forense il Dott. , iscritto al n°2018004198 Persona_2
registro praticanti dal 12.01.2024”.
L'opponente ha così concluso: “Con ordinanza del 29.06.2024 l'Ill.mo Decidente rinviava la causa per
la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024. Successivamente, con provvedimento del
03.09.2024, l'udienza del 17.09.2024 veniva differita al 24.09.2024 per gli stessi incombenti. I
sottoscritti avv. Antonio PISTONE e avv. Mario FALLICA procuratori e difensori della dott.ssa
[...]
, insistono in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in seno all'atto Parte_1
di opposizione nonché in memorie ex art. 183, VI comma, in verbali di causa e altri scritti difensivi, da
intendersi qui interamente richiamati. Codesto On.le Giudice Istruttore, dott. Rosario Vacirca, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2022, ha pronunciato ordinanza con la quale
sono state ritenuto le richieste istruttorie complessivamente irrilevanti al fine della decisione della
causa. L'opponente insiste nelle richieste istruttorie formulate, poiché rilevanti ai fini del decidere in
ragione anche dell'attività difensiva promossa da controparte. In particolare, si insiste nella formulata
richiesta di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di cui a memoria 183 c.p.c., VI comma, II e
III termine, tenuto conto del fatto che la specifica richiesta [ALL. 60] formulata nei confronti di Banca
Carige da parte opponente sul punto è rimasta ad oggi del tutto inevasa. L'opponente chiede ancora
ammettersi interrogatorio formale e prova per testimoni sui capitoli di prova indicati in memoria 183
c.p.c., VI comma, II termine, poiché attinenti circostanza la cui valutazione si rende opportuna, anche
al semplice fine di chiarire equivoci profili dell'azione temerariamente promossa dal sig. CP_1
L'opponente insiste, altresì, nella chiesta disposizione di C.T.U. di cui a memoria 183 c.p.c.,
[...]
VI comma, II termine, al fine di individuare il valore degli immobili siti in Nissoria, c.da Cannolo, al
pagina 5 di 20 catasto dei fabbricati e dei terreni individuati in visura prodotta in atti [ALL. 36] ed atti di vendita
allegati [ALL. 56 e 57], onde descrivere gli stessi e verificare se sufficienti a giustificare la pretesa
dedotta con assegni n. 235835202-05 e n. 235835201-4, presuntivamente datati 29.03.2012, tratti su
C/C 45789/80 di Banca Carige, Filiale di OR, intestato a per cui è giudizio, Parte_2
tenendo anche conto di quanto sostenuto con scrittura privata del 02 maggio 2006. Nessuna altra
richiesta o istanza istruttoria da ritenere, in ogni caso, rinunciata, nemmeno tacitamente, o non
ammissibile in giudizio. Contestata ogni avversa pretesa e richiesta, anche in via istruttoria. Poste le
superiori premesse, parte opponente precisa le conclusioni come da memoria 183 c.p.c., VI comma, II
termine, e che vengono di seguito ritrascritte: CONCLUSIONI Piaccia all'On.le Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - preliminarmente dichiarare il difetto di
legittimazione passiva della dott.ssa per sopravvenuta carenza Parte_1
della stessa in ragione della intervenuta assunzione della qualità di erede del defunto Pt_2
da parte del sig. - accogliere la presente opposizione e per l'effetto
[...] Controparte_1
ritenere e dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo 120 del 06 marzo 2020 reso
dal Tribunale Ordinario di ENNA, notificato il 06 aprile 2020, per i motivi di cui in atti, e di
conseguenza revocarlo e/o, con qualunque formula, renderlo inefficace;
- accogliere la presente
opposizione anche nel merito, tenuto comunque conto delle difese formulate da parte opposta, da
ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate, nonché delle conclusioni formulate con memoria ex
art. 183, VI comma, I termine, c.p.c. e per l'effetto dichiarare non dovuto il richiesto pagamento della
somma di € 400.000,00, oltre interessi ed accessori, da parte della dott.ssa Parte_1
- condannare l'opposto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c. da
[...]
determinarsi in via equitativa da parte del Decidente;
- riconoscere il favore di spese e compensi del
pagina 6 di 20 presente giudizio. Si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge
ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.06.2020, la signora Parte_1
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 120/2020, reso in data 06.03.2020 dal Tribunale di
[...]
Enna in favore di all'esito del procedimento monitorio n. 405/2020 R.G., decreto Controparte_1
notificatole in data 06/04/2020, e col quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
400.000,00, oltre gli interessi di mora al saggio legale dalla domanda fino all'effettivo pagamento,
nonché spese e compensi della procedura monitoria.
Segnatamente, con il ricorso monitorio, il sig. premesso che egli e il di lui fratello Controparte_1
(deceduto in data 28.02.2016) erano stati soci e amministratori di società operanti Parte_2
nel settore dell'edilizia pubblica, ha dedotto che, negli anni, quest'ultimo avrebbe assunto posizioni debitorie nei propri confronti, come potrebbe evincersi dalla scrittura privata del 2/5/2006, nonché dalla scrittura del 5/7/1968, debiti per onorare i quali – sempre in tesi attorea – consegnò Parte_2
al fratello due assegni bancari, ciascuno dell'importo di € 200.000,00, e precisamente l'assegno n.
23583202-05 tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012 e l'assegno n.
235835201-04, tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012, assegni,
peraltro, non portati all'incasso alla scadenza, poiché così era stato richiesto a dal Controparte_1
fratello . Pt_2
Deceduto quest'ultimo, peraltro, vane si sono rivelate le richieste di pagamento avanzate nei confronti della di lui figlia, ossia l'odierna opponente , rimasta l'unica erede di Parte_1
dopo il decesso del coniuge di questi, Pt_2 Persona_3
pagina 7 di 20 L'opponente ha dedotto, a fondamento dell'opposizione: I) la violazione dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, atteso, anzitutto, che “Il decreto ingiuntivo si
fonda, … su quattro documenti [ALL.
1-4 del fascicolo monitorio] prodotti in copia fotostatica
semplice senza attestazione di conformità all'originale analogico e senza che sia stato dichiarato
neanche il mero possesso dell'originale di detti documenti”; II) inoltre, “[…] le firme apposte sulle
scritture private sono evidentemente differenti da quelle apposte sugli assegni. Differenti, invero,
appaiono anche le due firme apposte sui due assegni fra loro posto che la vergatura di alcune lettere è
palesemente differente. È poi evidente che gli assegni sono stati compilati da più persone con
l'apposizione di un timbro al posto della data, circostanza che da sola è sufficiente a far perdere
qualsiasi valore all'assegno, abusivamente riempito, e di conseguenza al decreto ingiuntivo che
meriterebbe di essere revocato”; III) in ogni caso, ha eccepito la prescrizione del presunto credito,
atteso che “il credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto avrebbe origine da una presunta
scrittura privata del 05 luglio 1968 [ALL. 2 del fascicolo del procedimento monitorio] dimenticata per
oltre 50 anni dai MA , tanto da non essere mai stata presa in considerazione nelle CP_1
innumerevoli attività negoziali poste in essere per dividere il patrimonio comune. Se così fosse la
pretesa creditoria del sig. sarebbe prescritta per il decorso di oltre 50 anni. Allo Controparte_1
scopo non giova neanche il richiamo alla presunta scrittura privata autenticata del 02 maggio 2006
[ALL. 1 del fascicolo del procedimento monitorio, ALL. 41] che nei contenuti, sempre se realmente
esistente e autentica, è del tutto estranea al giudizio in oggetto e che, comunque, essendo riferibile a 14
anni addietro, … non scalfirebbe per nulla l'eccezione di prescrizione. … Dichiarazione che nel caso
di specie è del tutto assente e che, comunque, quanto meno in ordine alla riferibilità alla scrittura del
1968, abbiamo visto essere contraddittoria. La prescrizione è, pertanto, ineluttabile”; IV) ancora, ha pagina 8 di 20 eccepito che: “[…] parte opposta è, comunque, ormai decaduta anche dalla possibilità di promuovere
azione in virtù del credito asseritamente vantato […] non essendo stata esercitata tale facoltà entro i
termini di legge”; V) infine, ha eccepito che: “il valore del bene richiamato dalla scrittura privata del
1968, richiamata a fondamento della pretesa creditoria del sig. , fosse Controparte_1
macroscopicamente inferiore rispetto al presunto credito che avrebbe fatto sorgere”, donde la contraddittorietà, nel merito, della pretesa di parte opposta che avrebbe inteso collegare la scrittura privata del 1968 ad un bene il cui valore è di molto inferiore, rispetto a quello del credito asseritamente vantato, essendo, piuttosto, maggiormente verosimile, alla luce dei plurimi rapporti negoziali tra le stesse parti (i MA e intercorsi dopo la suddetta risalente data, che Parte_2 CP_1
detti MA intesero definitivamente comporre il loro patrimonio in modo “[…] tale da soddisfare gli
interessi di entrambi”; VI) in subordine, ha eccepito l'estinzione per compensazione del presunto credito.
Alla luce delle superiori deduzioni, l'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che il comportamento serbato dal sig. sarebbe palesemente contrario ai doveri di Controparte_1
lealtà e probità previsti agli artt. 88 e 92 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.10.2020, si è costituito in giudizio il sig.
il quale ha contestato tutte le deduzioni attoree, evidenziando, preliminarmente, che Controparte_1
“[…] tutte le circostanze ricondotte da parte avversa ai rapporti tra i fratelli, nulla rilevano o provano
(inesistenza e/o estinzione) in ordine al credito che vanta sulla base dei predetti Controparte_1
assegni bancari. Deve escludersi qualsivoglia tipo di collegamento tra il credito portato dai due
assegni bancari e le vicende che parte avversa parlando di “definizione tombale dei rapporti” riporta
pagina 9 di 20 nel maldestro tentativo di provare l'inesistenza/estinzione del credito” (pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta).
Quanto all'eccezione di apocrifia delle firme apposte sugli assegni, ha allegato che la loro riferibilità a
, è stata confermata dal perito di parte grafologo, dott.ssa , e ha Parte_2 Persona_1
chiesto, in ogni caso, al fine di avvalersi della documentazione disconosciuta da Parte_1
, la verificazione giudiziale della autenticità delle sottoscrizioni stesse.
[...]
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, parte opposta ne ha dedotto l'infondatezza, atteso che, trovando il credito per cui si è agito in fase monitoria il proprio fondamento nei due assegni bancari datati 29.03.2012 e considerato che, per giurisprudenza di legittimità, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'opposizione avverso quel decreto non può
trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare e spetta all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c., per cui graverebbe sul creditore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto, ovvero l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Orbene, sempre secondo la prospettazione di parte opposta, nel caso di specie nessuna prova sarebbe stata fornita dall'opponente in ordine alla inesistenza di tale rapporto, ovvero alla eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Alla luce delle predette eccezioni e dell'ulteriore documentazione allegata, l'opposto ha chiesto, quindi,
il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma della pretesa creditoria azionata.
pagina 10 di 20 Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 06.04.2021, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4 della legge n. 77/2020 ratione temporis vigente, parte opponente, per la prima volta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, a fronte della dichiarazione di controparte di essere erede universale del sig. , dal che discenderebbe il sopravvenuto difetto Parte_2
di legittimazione passiva dell'opponente, essendo stata essa destinataria del provvedimento di ingiunzione non in proprio ma quale erede del sig. ; per il resto, ha insistito in Parte_2
opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposto.
Quest'ultimo, dal canto suo, ha insistito nella richiesta di provvisoria esecuzione e chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale e, con l'ordinanza riservata del
27.08.2022, sul presupposto della complessiva irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti e della sua maturità per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.09.2024, sostituita dal deposito di note ai sensi del nuovo art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione
temporis.
Entrambe le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale, sia la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, per il principio della ragione più liquida (Cass. Civ.
Sez. U, Sentenze n. 26242 e 26243 del 12/12/2014, ma già Cass. Civ. 11356/2006), la causa può essere pagina 11 di 20 decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., delle quali disposizioni normative, in definitiva,
occorre fare interpretazione costituzionalmente conforme agli artt. 24 e 111 della Costituzione,
privilegiando le esigenze di celerità e speditezza dell'attività giurisdizionale, sul presupposto che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è
oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
Orbene, nella fattispecie all'esame, la causa può essere decisa sulla base della fondatezza nel merito dell'opposizione, non avendo l'opposto dato prova del credito azionato con il ricorso monitorio.
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti -
avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
pagina 12 di 20 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Si aggiunga che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In punto di riparto dell'onere della prova, invero, parte opposta ha dedotto che, nella fattispecie a mani,
un tale onere incomberebbe in capo all'opponente, anche con riferimento al rapporto dedotto a fondamento della domanda di ingiunzione, pur essendo questi convenuto in senso sostanziale, e ciò in quanto la pretesa creditoria trova fondamento, nella specie, sui due titoli di credito richiamati nella superiore esposizione in fatto, ossia i due assegni bancari, ciascuno dell'importo di € 200.000,00, (il n.
23583202-05 tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012 e il n.
235835201-04, tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012).
Da tale ultima circostanza, secondo la tesi dell'opposto, discenderebbe che, essendo nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto implicita la proposizione anche dell'azione pagina 13 di 20 causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'opposizione avverso quel decreto non potrebbe trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, per cui spetterebbe all'opponente, altresì, fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, presunzione fissata in favore del creditore dall'art. 1988 c.c.
Tale principio, dedotto come pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso,
ad esempio, si è espressa Cass. civ. 4804/06 citata dall'opposto), non può, peraltro, trovare piana applicazione nel presente giudizio.
Nel caso di specie, invero, come messo in evidenza nella superiore ricostruzione in fatto dell'iter
processuale, è emerso che, nel procedimento monitorio all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, a fondamento della propria pretesa creditoria ha dedotto, non Controparte_1
soltanto gli assegni sopra richiamati, bensì principalmente e a monte degli stessi, il rapporto causale in adempimento del quale gli assegni stessi furono (asseritamente) emessi.
In quella sede, infatti, l'odierno opposto ha espressamente dedotto, quale fondamento dell'asserito credito di € 400.000,00, un presunto accordo transattivo che dovrebbe evincersi dalle scritture private redatte e sottoscritte rispettivamente in data 2.5.2006 e 5.7.1968 (prodotto a fine probatorio sub All. 1 e
All. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo) che, appunto, attesterebbero – sempre secondo la prospettazione attorea – l'esistenza del credito ed il connesso accordo di restituzione, in adempimento del quale furono emessi i due assegni sopra richiamati.
Orbene, deve, a questo punto, evidenziarsi che la medesima giurisprudenza di legittimità ha statuito che la praesumptio iuris invocata, nella presente sede, dall'opposto, e dalla quale discenderebbe l'inversione dell'onere della prova in ordine al rapporto causale che giustifica l'emissione dei titoli di pagina 14 di 20 credito, viene meno proprio laddove sia il creditore stesso a rinunciarvi, ciò che può avvenire, anche
implicitamente, nel caso in cui egli, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo sua sponte di provarlo (in tal senso, Cass. civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 14773 del 30/05/2019 ma, con argomentazioni sostanzialmente analoghe, la più recente
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023).
Nella fattispecie all'odierno esame, a ben vedere, , in sede monitoria, ha preteso di Controparte_1
provare il proprio credito, allegando che esso dovrebbe evincersi dalle scritture private sopra menzionate e prodotte proprio a dimostrazione della sussistenza del credito medesimo, mentre gli assegni sono stati prodotti quali strumenti di pagamento, emessi da parte del defunto , Parte_2
ad estinzione del debito così sorto (e giustificato).
Sennonché dalla richiamata documentazione non è in alcun modo evincibile né l'esistenza di un debito in capo a nei confronti del fratello né, tanto meno, la conclusione di un Parte_2 CP_1
accordo teso a definire tali presunte pendenze mediante il pagamento dell'importo di € 400.000,00,
complessivamente portato dai due assegni.
Invero, il primo documento, ossia la scrittura privata del 2.5.2006, altro non è che un mandato conferito da al fratello più giovane (e, pertanto, destinato presumibilmente a sopravvivergli) a Parte_2
prelevare dal conto corrente cointestato ad entrambi e intrattenuto presso Banca Carige, la metà al medesimo spettante di tutte le somme “che vi si potranno trovare” e la metà di tutti i titoli ivi Pt_2
depositati, al fine di distribuirli ai nipoti. Dunque, nessuna indicazione e, tanto meno, quantificazione dell'asserito debito di nei confronti del fratello. Parte_2
Quanto all'altra scrittura, ossia quella datata addirittura 5/7/1968, trattasi verosimilmente di una controdichiarazione relativa ad un contratto di compravendita relativamente simulato, mediante pagina 15 di 20 interposizione di nella intestazione dell'intero, dalla quale peraltro non è in alcun modo dato Pt_2
evincere più specifici dati (catastali, confini etc.) al fine di una esatta individuazione del bene e che, in ogni caso, non presenta in alcun modo il tenore di un riconoscimento di debito ovvero di un accordo teso al ripianamento di un debito nei confronti dell'odierno opposto da parte del fratello defunto.
In definitiva, il ricorrente ed odierno opposto, con l'indicare il presunto rapporto causale, si è fatto carico della prova della fonte del credito asseritamente vantato nei confronti del defunto fratello
, così, peraltro, rinunciando implicitamente al vantaggio della dispensa dell'onere della prova Pt_2
del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., nel caso di specie integrata dai due assegni bancari di per sé non autonomamente azionabili, essendo prescritta la relativa azione cartolare;
invero, per quanto concerne l'assegno, bancario o postale, il termine di prescrizione dell'azione cartolare è fissato dalla legge in sei mesi dalla data di emissione (art. 75 r.d. 21/12/1933, n. 1736), emissione, nel caso a mani,
pacificamente avvenuta nel lontano 29/03/2012, mentre il presente giudizio è stato instaurato nel 2020,
ossia ben otto anni dopo.
Al netto di ogni considerazione circa l'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione dell'opposto laddove afferma che i ridetti assegni vennero emessi (nel 2012) per onorare un debito che affonderebbe le sue radici, tra l'altro, in un riconoscimento di debito fatto nel lontano 1968, gli è che, contrariamente a quanto preteso dall'opposto medesimo, nel caso in esame, l'onere della prova del rapporto causale sottostante all'emissione di tali assegni incombeva su di lui che, tuttavia, non lo ha adempiuto, non avendo prodotto alcun documento attestante il credito come liquido ed esigibile e, come tale,
potenzialmente idoneo a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
pagina 16 di 20 Sotto il diverso profilo della corretta instaurazione del giudizio di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c., deve rilevarsi, ad abundantiam, che, in ogni caso, la contestazione in ordine alla riferibilità delle sottoscrizioni al defunto , è stata sollevata dall'opponente anche con riferimento a Parte_2
quelle apposte in calce alle prodotte scritture private del 2006 e del 1968 senza che, peraltro, l'opposto abbia preso inequivoca posizione su tale ultima contestazione, limitandosi a chiedere la verificazione delle sottoscrizioni recate dagli assegni.
Invero, in seno all'atto si opposizione, la ricorrente ha contestato la Parte_1
“apocrificità” di tutta la “documentazione prodotta a sostegno del provvedimento monitorio [ALL. 1-4
del fascicolo del procedimento monitorio]” e pertanto anche delle scritture private destinate a provare la causa del credito.
Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, l'opposto ha preso posizione, per lo meno in modo inequivoco,
avanzando la relativa istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., soltanto (ed espressamente)
“In ordine alle eccezioni che riguardano specificatamente i due assegni prodotti nel giudizio monitorio
(all.3 e 4) […]” così come con riferimento ai soli assegni ha prodotto consulenza tecnica di parte a firma della grafologa dott.ssa (pag. 26 comparsa di costituzione e risposta). Persona_1
Anche in seno alla memoria ex art. 183, comma VI n. 1) c.p.c., il medesimo opposto, al netto delle domande retoriche di cui a pagina 10 della medesima memoria, alle quali egli stesso avrebbe dovuto dare risposta, essendo, come detto, suo l'onere di dimostrare il rapporto causale fondante l'emissione dei due assegni, peraltro, ormai prescritti, nulla ha precisato in ordine alla volontà di estendere la verificazione, oltre che alle sottoscrizioni recate dagli assegni, anche alla scrittura privata del 1968,
concentrandosi, ancora una volta, soltanto sulle sottoscrizioni degli assegni e sulle risultanze della pagina 17 di 20 perizia a firma della dott.ssa e ciò, come espressamente riconosciuto “[…] al fine di fugare il Per_1
ben minimo dubbio sull'autenticità delle firme apposte da sugli assegni […]”. Parte_2
Ne discende che non può evincersi quella inequivoca volontà di estendere la verificazione altresì
(quanto meno) alla scrittura privata (non autenticata nella sottoscrizione) costituente, in tesi, il rapporto causale;
verificazione, in ogni caso – è d'uopo ribadirlo – non ritenuta conducente dal giudice istruttore, proprio in considerazione della sostanziale irrilevanza, al fine della decisione della causa,
non solo della veridicità delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, essendosi ormai prescritta l'azione cartolare, ma anche delle scritture private, non essendo queste ultime, anche qualora verificate, idonee a comprovare l'esistenza dell'asserito credito e, in definitiva, a giustificare l'emissione stessa degli assegni, così come preteso dall'opposto, sebbene nella portata minima di promessa di pagamento.
Del pari irrilevanti sono state ritenute dal giudice istruttore, alla luce di quanto sopra argomentato in relazione alla mancanza di prova dell'asserito credito, le prove richieste in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. e, per vero, insistite financo in seno agli scritti conclusionali, da parte dell'opponente.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Non meritevole di accoglimento è, invece, la domanda di risarcimento avanzata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, con riferimento all'elemento della temerarietà della lite, è stato più volte affermato, che essa dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n.
13071/2003; Cass. n. 3993/2011).
pagina 18 di 20 Di contro, invece, la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
Con riferimento all'elemento del danno, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, il danneggiato deve allegare gli elementi di fatto necessari all'identificazione dello stesso, suscettibile di essere liquidato anche sulla base di nozioni di comune esperienza.
Orbene, alla luce dei suesposti principi, nel caso che ci occupa, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento, atteso che la parte istante non ha assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(Cass. n. 21798/2015; Cass.S.U., n. 7583/2004).
Nella fattispecie a mani, non trova applicazione nemmeno il comma 3 della medesima norma, che
“configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di
responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità
deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua
applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro
dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile
alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n.
27623/2017).
Non è ravvisabile, invero, alcun abuso del processo nel comportamento di parte opposta.
pagina 19 di 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, e con riduzione della fase istruttoria, non essendosi svolta istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
n. 760/2020:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 120/2020, reso in data 06.03.2020 dal Tribunale di Enna, all'esito del procedimento monitorio n. 405/2020 R.G.;
- CONDANNA l'opposto, alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'opponente , spese che liquida in € 6.500,00, oltre rimborso spese Parte_1
generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2020 promossa da:
, nata il [...] a [...], residente a Parte_1
LEONFORTE (EN), corso Umberto n. 560/A, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in LEONFORTE (EN), corso Umberto n. 396, presso lo studio dell'avv. Antonio PISTONE
( ) che, in uno e disgiuntamente all'avv. Mario FALLICA ( CodiceFiscale_2 C.F._3
), la rappresenta e difende, giusta procura in atti
[...]
-OPPONENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carabinieri n. 9, cod. fis. rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Zangara (cod. fis. ) e C.F._5
pagina 1 di 20 dall'Avv. Angela Maria Zangara (cod. fis. ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso il di loro studio in Catania, via Conte Ruggero, 4.
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09 gennaio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
Parte opposta ha così concluso: “Con provvedimento del 04.09.2024, l'udienza del 17.09.2024
sostituita è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 24 settembre 2024 nel rispetto del
disposto del vigente art. 127 ter c.p.c. è stato disposto il deposito telematico di note scritte contenenti
le conclusioni delle parti. I procuratori e difensori del sig. con le odierne note Controparte_1
precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle spiegate nella comparsa di costituzione e nei
precedenti scritti difensivi, che qui devono ritenersi integralmente ripetute e trascritte, ed insistono nel
rigetto della proposta opposizione e nella conferma in toto ed in ogni sua parte dell'opposto decreto
ingiuntivo, conseguentemente nella condanna della al pagamento in Parte_1
favore del concludente della somma di Euro 400.000,00, oltre accessori, interessi di mora ai sensi del
d.lgs 231/2002, dalle singole scadenze, e le spese di giudizio sia della fase monitoria che della presente
opposizione. Si è ampiamente esposto sui rapporti intrattenuti dai fratelli e Parte_2 CP_1
ed il sorgere del credito di Incontestati - oltre che documentalmente
[...] Controparte_1
provati dalla copiosa documentazione in atti – sono i fatti costitutivi posti a base della pretesa
creditoria avanzata dall'opposto, le doglianze dell'opponente appaiono del tutto generiche, non
suffragate da idonea prova e destituite di fondamento. Parte opponente contesta l'entità della pretesa
pagina 2 di 20 creditoria che vanta sulla base degli assegni bancari in atti, deducendone Controparte_1
l'estinzione in forza di circostanze generiche e
labiali, senza fornire alcuna prova del fatto solutorio addotto, come invece è suo onere ai sensi
dell'art. 2697 c.c.. In diritto, per giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità, il creditore deve
solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, incombe sul debitore l'onere di
dimostrare la prova del fatto estintivo del diritto e/o l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741). Per quanto riguarda il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo: < … grava sul l'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di
fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte> (Trib. DE (Del
Borrello), 4/9/17, n. 1490); Trib. DE (Del Borrello), 18/9/17, n. 1603; Trib. DE (Del
Borrello), 16/2/18, n. 277; Trib. DE (Del Borrello), 16/2/18, n. 278; Trib. DE (Pagliani),
18/9/18, n. 1544; Trib. DE (Pagliani), 17/1/19, n. 89; Trib. DE (Pagliani), 22/1/19, n. 121;
Trib. DE (Pagliani), 22/3/19, n. 412) <> (Trib. DE (Del Borrello), 4/9/17, n. 1490); Trib.
DE (Del Borrello), 18/9/17, n. 1603; Trib. DE (Del Borrello), 16/2/18, n. 277; Trib. DE
(Del Borrello), 16/2/18, n. 278; Trib. DE (Pagliani), 18/9/18, n. 1544; Trib. DE (Pagliani),
17/1/19, n. 89; Trib. DE (Pagliani), 22/1/19, n. 121; Trib. DE (Pagliani), 22/3/19, n. 412).
Dalla documentazione prodotta è evidente l'inadempimento di alle obbligazioni di Parte_2
cui agli assegni richiamati nell'opposto decreto ingiuntivo. Sicchè le eccezioni formulate
dall'opponente per paralizzare l'avversa pretesa non sono meritevoli di accoglimento. Priva di
fondamento giuridico è, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente;
la Suprema
Corte ha ribadito che l'assegno bancario, dopo la prescrizione dell'azione cartolare, acquista valore
ipso iure di promessa di pagamento, pertanto grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale
pagina 3 di 20 inesistenza di tale rapporto ovvero l'eventuale estinzione dell'obbligazioni da esso nascenti. Nel caso
di specie - nella proposizione della domanda (ricorso monitorio) parte opposta ha ampiamente
documentato il rapporto sottostante l'emissione degli assegni a suo favore, reclamandone il pagamento
e, quindi, scegliendo di avvalersi degli assegni quale mezzi di prova ex art. 1988 c.c. L'opponente in
corso di causa non ha fornito la prova in ordine alla inesistenza di tale rapporto o di estinzione delle
obbligazioni da esso nascenti. Anche le ulteriori eccezioni di inesistenza della pretesa fatta valere e di
estinzione del credito per compensazione sono destituite di ogni fondamento, così come analiticamente
dimostrato in comparsa di risposta. Anche l'asserzione che le firme apposte nei due assegni posti a
fondamento del chiesto decreto ingiuntivo non siano attribuibili a sono state Parte_2
smentite dalla perizia redatta dalla Dott.ssa , grafologa, che conclude la sua Persona_1
relazione affermando che gli assegni nelle parti compilative relative l'area dell'importo in lettere, cifre
e sottoscrizione sono riconducibili con certezza al . Ve chi non veda il diritto di Parte_2
al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto;
l'opposizione Controparte_1
proposta non può che essere rigettata per assoluto difetto di prova di infondatezza della pretesa
creditoria dell'opposto. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.Mo Decidente ritenesse necessario accertare
la paternità della sottoscrizione apposta nei richiamati documenti al signor , stante il Parte_2
disconoscimento della documentazione di cui ai n.ri 1,2,3,4 del procedimento monitorio, si insiste
nell'ammissione di C.T.U. grafologica, richiesta sin dai primi atti difensivi, affinchè il nominando
consulente possa porre gli assegni in comparazione con i documenti di cui agli allegati da 28 a 35,
nonché con gli atti pubblici allegati da entrambe le parti ove risulta la firma di . In Parte_2
accoglimento delle rassegnate e precisate conclusioni, si chiede che la causa sia assegnata a sentenza
con i termini di legge, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese ed onorario dell'odierno
pagina 4 di 20 giudizio e della fase monitoria. Si dichiara che ha partecipato all'attività di redazione delle note a
trattazione scritta ai fini della pratica forense il Dott. , iscritto al n°2018004198 Persona_2
registro praticanti dal 12.01.2024”.
L'opponente ha così concluso: “Con ordinanza del 29.06.2024 l'Ill.mo Decidente rinviava la causa per
la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024. Successivamente, con provvedimento del
03.09.2024, l'udienza del 17.09.2024 veniva differita al 24.09.2024 per gli stessi incombenti. I
sottoscritti avv. Antonio PISTONE e avv. Mario FALLICA procuratori e difensori della dott.ssa
[...]
, insistono in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in seno all'atto Parte_1
di opposizione nonché in memorie ex art. 183, VI comma, in verbali di causa e altri scritti difensivi, da
intendersi qui interamente richiamati. Codesto On.le Giudice Istruttore, dott. Rosario Vacirca, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2022, ha pronunciato ordinanza con la quale
sono state ritenuto le richieste istruttorie complessivamente irrilevanti al fine della decisione della
causa. L'opponente insiste nelle richieste istruttorie formulate, poiché rilevanti ai fini del decidere in
ragione anche dell'attività difensiva promossa da controparte. In particolare, si insiste nella formulata
richiesta di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di cui a memoria 183 c.p.c., VI comma, II e
III termine, tenuto conto del fatto che la specifica richiesta [ALL. 60] formulata nei confronti di Banca
Carige da parte opponente sul punto è rimasta ad oggi del tutto inevasa. L'opponente chiede ancora
ammettersi interrogatorio formale e prova per testimoni sui capitoli di prova indicati in memoria 183
c.p.c., VI comma, II termine, poiché attinenti circostanza la cui valutazione si rende opportuna, anche
al semplice fine di chiarire equivoci profili dell'azione temerariamente promossa dal sig. CP_1
L'opponente insiste, altresì, nella chiesta disposizione di C.T.U. di cui a memoria 183 c.p.c.,
[...]
VI comma, II termine, al fine di individuare il valore degli immobili siti in Nissoria, c.da Cannolo, al
pagina 5 di 20 catasto dei fabbricati e dei terreni individuati in visura prodotta in atti [ALL. 36] ed atti di vendita
allegati [ALL. 56 e 57], onde descrivere gli stessi e verificare se sufficienti a giustificare la pretesa
dedotta con assegni n. 235835202-05 e n. 235835201-4, presuntivamente datati 29.03.2012, tratti su
C/C 45789/80 di Banca Carige, Filiale di OR, intestato a per cui è giudizio, Parte_2
tenendo anche conto di quanto sostenuto con scrittura privata del 02 maggio 2006. Nessuna altra
richiesta o istanza istruttoria da ritenere, in ogni caso, rinunciata, nemmeno tacitamente, o non
ammissibile in giudizio. Contestata ogni avversa pretesa e richiesta, anche in via istruttoria. Poste le
superiori premesse, parte opponente precisa le conclusioni come da memoria 183 c.p.c., VI comma, II
termine, e che vengono di seguito ritrascritte: CONCLUSIONI Piaccia all'On.le Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - preliminarmente dichiarare il difetto di
legittimazione passiva della dott.ssa per sopravvenuta carenza Parte_1
della stessa in ragione della intervenuta assunzione della qualità di erede del defunto Pt_2
da parte del sig. - accogliere la presente opposizione e per l'effetto
[...] Controparte_1
ritenere e dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo 120 del 06 marzo 2020 reso
dal Tribunale Ordinario di ENNA, notificato il 06 aprile 2020, per i motivi di cui in atti, e di
conseguenza revocarlo e/o, con qualunque formula, renderlo inefficace;
- accogliere la presente
opposizione anche nel merito, tenuto comunque conto delle difese formulate da parte opposta, da
ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate, nonché delle conclusioni formulate con memoria ex
art. 183, VI comma, I termine, c.p.c. e per l'effetto dichiarare non dovuto il richiesto pagamento della
somma di € 400.000,00, oltre interessi ed accessori, da parte della dott.ssa Parte_1
- condannare l'opposto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c. da
[...]
determinarsi in via equitativa da parte del Decidente;
- riconoscere il favore di spese e compensi del
pagina 6 di 20 presente giudizio. Si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge
ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.06.2020, la signora Parte_1
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 120/2020, reso in data 06.03.2020 dal Tribunale di
[...]
Enna in favore di all'esito del procedimento monitorio n. 405/2020 R.G., decreto Controparte_1
notificatole in data 06/04/2020, e col quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
400.000,00, oltre gli interessi di mora al saggio legale dalla domanda fino all'effettivo pagamento,
nonché spese e compensi della procedura monitoria.
Segnatamente, con il ricorso monitorio, il sig. premesso che egli e il di lui fratello Controparte_1
(deceduto in data 28.02.2016) erano stati soci e amministratori di società operanti Parte_2
nel settore dell'edilizia pubblica, ha dedotto che, negli anni, quest'ultimo avrebbe assunto posizioni debitorie nei propri confronti, come potrebbe evincersi dalla scrittura privata del 2/5/2006, nonché dalla scrittura del 5/7/1968, debiti per onorare i quali – sempre in tesi attorea – consegnò Parte_2
al fratello due assegni bancari, ciascuno dell'importo di € 200.000,00, e precisamente l'assegno n.
23583202-05 tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012 e l'assegno n.
235835201-04, tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012, assegni,
peraltro, non portati all'incasso alla scadenza, poiché così era stato richiesto a dal Controparte_1
fratello . Pt_2
Deceduto quest'ultimo, peraltro, vane si sono rivelate le richieste di pagamento avanzate nei confronti della di lui figlia, ossia l'odierna opponente , rimasta l'unica erede di Parte_1
dopo il decesso del coniuge di questi, Pt_2 Persona_3
pagina 7 di 20 L'opponente ha dedotto, a fondamento dell'opposizione: I) la violazione dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, atteso, anzitutto, che “Il decreto ingiuntivo si
fonda, … su quattro documenti [ALL.
1-4 del fascicolo monitorio] prodotti in copia fotostatica
semplice senza attestazione di conformità all'originale analogico e senza che sia stato dichiarato
neanche il mero possesso dell'originale di detti documenti”; II) inoltre, “[…] le firme apposte sulle
scritture private sono evidentemente differenti da quelle apposte sugli assegni. Differenti, invero,
appaiono anche le due firme apposte sui due assegni fra loro posto che la vergatura di alcune lettere è
palesemente differente. È poi evidente che gli assegni sono stati compilati da più persone con
l'apposizione di un timbro al posto della data, circostanza che da sola è sufficiente a far perdere
qualsiasi valore all'assegno, abusivamente riempito, e di conseguenza al decreto ingiuntivo che
meriterebbe di essere revocato”; III) in ogni caso, ha eccepito la prescrizione del presunto credito,
atteso che “il credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto avrebbe origine da una presunta
scrittura privata del 05 luglio 1968 [ALL. 2 del fascicolo del procedimento monitorio] dimenticata per
oltre 50 anni dai MA , tanto da non essere mai stata presa in considerazione nelle CP_1
innumerevoli attività negoziali poste in essere per dividere il patrimonio comune. Se così fosse la
pretesa creditoria del sig. sarebbe prescritta per il decorso di oltre 50 anni. Allo Controparte_1
scopo non giova neanche il richiamo alla presunta scrittura privata autenticata del 02 maggio 2006
[ALL. 1 del fascicolo del procedimento monitorio, ALL. 41] che nei contenuti, sempre se realmente
esistente e autentica, è del tutto estranea al giudizio in oggetto e che, comunque, essendo riferibile a 14
anni addietro, … non scalfirebbe per nulla l'eccezione di prescrizione. … Dichiarazione che nel caso
di specie è del tutto assente e che, comunque, quanto meno in ordine alla riferibilità alla scrittura del
1968, abbiamo visto essere contraddittoria. La prescrizione è, pertanto, ineluttabile”; IV) ancora, ha pagina 8 di 20 eccepito che: “[…] parte opposta è, comunque, ormai decaduta anche dalla possibilità di promuovere
azione in virtù del credito asseritamente vantato […] non essendo stata esercitata tale facoltà entro i
termini di legge”; V) infine, ha eccepito che: “il valore del bene richiamato dalla scrittura privata del
1968, richiamata a fondamento della pretesa creditoria del sig. , fosse Controparte_1
macroscopicamente inferiore rispetto al presunto credito che avrebbe fatto sorgere”, donde la contraddittorietà, nel merito, della pretesa di parte opposta che avrebbe inteso collegare la scrittura privata del 1968 ad un bene il cui valore è di molto inferiore, rispetto a quello del credito asseritamente vantato, essendo, piuttosto, maggiormente verosimile, alla luce dei plurimi rapporti negoziali tra le stesse parti (i MA e intercorsi dopo la suddetta risalente data, che Parte_2 CP_1
detti MA intesero definitivamente comporre il loro patrimonio in modo “[…] tale da soddisfare gli
interessi di entrambi”; VI) in subordine, ha eccepito l'estinzione per compensazione del presunto credito.
Alla luce delle superiori deduzioni, l'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che il comportamento serbato dal sig. sarebbe palesemente contrario ai doveri di Controparte_1
lealtà e probità previsti agli artt. 88 e 92 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.10.2020, si è costituito in giudizio il sig.
il quale ha contestato tutte le deduzioni attoree, evidenziando, preliminarmente, che Controparte_1
“[…] tutte le circostanze ricondotte da parte avversa ai rapporti tra i fratelli, nulla rilevano o provano
(inesistenza e/o estinzione) in ordine al credito che vanta sulla base dei predetti Controparte_1
assegni bancari. Deve escludersi qualsivoglia tipo di collegamento tra il credito portato dai due
assegni bancari e le vicende che parte avversa parlando di “definizione tombale dei rapporti” riporta
pagina 9 di 20 nel maldestro tentativo di provare l'inesistenza/estinzione del credito” (pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta).
Quanto all'eccezione di apocrifia delle firme apposte sugli assegni, ha allegato che la loro riferibilità a
, è stata confermata dal perito di parte grafologo, dott.ssa , e ha Parte_2 Persona_1
chiesto, in ogni caso, al fine di avvalersi della documentazione disconosciuta da Parte_1
, la verificazione giudiziale della autenticità delle sottoscrizioni stesse.
[...]
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, parte opposta ne ha dedotto l'infondatezza, atteso che, trovando il credito per cui si è agito in fase monitoria il proprio fondamento nei due assegni bancari datati 29.03.2012 e considerato che, per giurisprudenza di legittimità, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'opposizione avverso quel decreto non può
trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare e spetta all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c., per cui graverebbe sul creditore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto, ovvero l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Orbene, sempre secondo la prospettazione di parte opposta, nel caso di specie nessuna prova sarebbe stata fornita dall'opponente in ordine alla inesistenza di tale rapporto, ovvero alla eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Alla luce delle predette eccezioni e dell'ulteriore documentazione allegata, l'opposto ha chiesto, quindi,
il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma della pretesa creditoria azionata.
pagina 10 di 20 Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 06.04.2021, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4 della legge n. 77/2020 ratione temporis vigente, parte opponente, per la prima volta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, a fronte della dichiarazione di controparte di essere erede universale del sig. , dal che discenderebbe il sopravvenuto difetto Parte_2
di legittimazione passiva dell'opponente, essendo stata essa destinataria del provvedimento di ingiunzione non in proprio ma quale erede del sig. ; per il resto, ha insistito in Parte_2
opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposto.
Quest'ultimo, dal canto suo, ha insistito nella richiesta di provvisoria esecuzione e chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale e, con l'ordinanza riservata del
27.08.2022, sul presupposto della complessiva irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti e della sua maturità per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.09.2024, sostituita dal deposito di note ai sensi del nuovo art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione
temporis.
Entrambe le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale, sia la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, per il principio della ragione più liquida (Cass. Civ.
Sez. U, Sentenze n. 26242 e 26243 del 12/12/2014, ma già Cass. Civ. 11356/2006), la causa può essere pagina 11 di 20 decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., delle quali disposizioni normative, in definitiva,
occorre fare interpretazione costituzionalmente conforme agli artt. 24 e 111 della Costituzione,
privilegiando le esigenze di celerità e speditezza dell'attività giurisdizionale, sul presupposto che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è
oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
Orbene, nella fattispecie all'esame, la causa può essere decisa sulla base della fondatezza nel merito dell'opposizione, non avendo l'opposto dato prova del credito azionato con il ricorso monitorio.
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti -
avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
pagina 12 di 20 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Si aggiunga che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In punto di riparto dell'onere della prova, invero, parte opposta ha dedotto che, nella fattispecie a mani,
un tale onere incomberebbe in capo all'opponente, anche con riferimento al rapporto dedotto a fondamento della domanda di ingiunzione, pur essendo questi convenuto in senso sostanziale, e ciò in quanto la pretesa creditoria trova fondamento, nella specie, sui due titoli di credito richiamati nella superiore esposizione in fatto, ossia i due assegni bancari, ciascuno dell'importo di € 200.000,00, (il n.
23583202-05 tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012 e il n.
235835201-04, tratto su Banca Carige, filiale di OR (EN), con scadenza 29/03/2012).
Da tale ultima circostanza, secondo la tesi dell'opposto, discenderebbe che, essendo nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto implicita la proposizione anche dell'azione pagina 13 di 20 causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'opposizione avverso quel decreto non potrebbe trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, per cui spetterebbe all'opponente, altresì, fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, presunzione fissata in favore del creditore dall'art. 1988 c.c.
Tale principio, dedotto come pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso,
ad esempio, si è espressa Cass. civ. 4804/06 citata dall'opposto), non può, peraltro, trovare piana applicazione nel presente giudizio.
Nel caso di specie, invero, come messo in evidenza nella superiore ricostruzione in fatto dell'iter
processuale, è emerso che, nel procedimento monitorio all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, a fondamento della propria pretesa creditoria ha dedotto, non Controparte_1
soltanto gli assegni sopra richiamati, bensì principalmente e a monte degli stessi, il rapporto causale in adempimento del quale gli assegni stessi furono (asseritamente) emessi.
In quella sede, infatti, l'odierno opposto ha espressamente dedotto, quale fondamento dell'asserito credito di € 400.000,00, un presunto accordo transattivo che dovrebbe evincersi dalle scritture private redatte e sottoscritte rispettivamente in data 2.5.2006 e 5.7.1968 (prodotto a fine probatorio sub All. 1 e
All. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo) che, appunto, attesterebbero – sempre secondo la prospettazione attorea – l'esistenza del credito ed il connesso accordo di restituzione, in adempimento del quale furono emessi i due assegni sopra richiamati.
Orbene, deve, a questo punto, evidenziarsi che la medesima giurisprudenza di legittimità ha statuito che la praesumptio iuris invocata, nella presente sede, dall'opposto, e dalla quale discenderebbe l'inversione dell'onere della prova in ordine al rapporto causale che giustifica l'emissione dei titoli di pagina 14 di 20 credito, viene meno proprio laddove sia il creditore stesso a rinunciarvi, ciò che può avvenire, anche
implicitamente, nel caso in cui egli, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo sua sponte di provarlo (in tal senso, Cass. civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 14773 del 30/05/2019 ma, con argomentazioni sostanzialmente analoghe, la più recente
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023).
Nella fattispecie all'odierno esame, a ben vedere, , in sede monitoria, ha preteso di Controparte_1
provare il proprio credito, allegando che esso dovrebbe evincersi dalle scritture private sopra menzionate e prodotte proprio a dimostrazione della sussistenza del credito medesimo, mentre gli assegni sono stati prodotti quali strumenti di pagamento, emessi da parte del defunto , Parte_2
ad estinzione del debito così sorto (e giustificato).
Sennonché dalla richiamata documentazione non è in alcun modo evincibile né l'esistenza di un debito in capo a nei confronti del fratello né, tanto meno, la conclusione di un Parte_2 CP_1
accordo teso a definire tali presunte pendenze mediante il pagamento dell'importo di € 400.000,00,
complessivamente portato dai due assegni.
Invero, il primo documento, ossia la scrittura privata del 2.5.2006, altro non è che un mandato conferito da al fratello più giovane (e, pertanto, destinato presumibilmente a sopravvivergli) a Parte_2
prelevare dal conto corrente cointestato ad entrambi e intrattenuto presso Banca Carige, la metà al medesimo spettante di tutte le somme “che vi si potranno trovare” e la metà di tutti i titoli ivi Pt_2
depositati, al fine di distribuirli ai nipoti. Dunque, nessuna indicazione e, tanto meno, quantificazione dell'asserito debito di nei confronti del fratello. Parte_2
Quanto all'altra scrittura, ossia quella datata addirittura 5/7/1968, trattasi verosimilmente di una controdichiarazione relativa ad un contratto di compravendita relativamente simulato, mediante pagina 15 di 20 interposizione di nella intestazione dell'intero, dalla quale peraltro non è in alcun modo dato Pt_2
evincere più specifici dati (catastali, confini etc.) al fine di una esatta individuazione del bene e che, in ogni caso, non presenta in alcun modo il tenore di un riconoscimento di debito ovvero di un accordo teso al ripianamento di un debito nei confronti dell'odierno opposto da parte del fratello defunto.
In definitiva, il ricorrente ed odierno opposto, con l'indicare il presunto rapporto causale, si è fatto carico della prova della fonte del credito asseritamente vantato nei confronti del defunto fratello
, così, peraltro, rinunciando implicitamente al vantaggio della dispensa dell'onere della prova Pt_2
del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., nel caso di specie integrata dai due assegni bancari di per sé non autonomamente azionabili, essendo prescritta la relativa azione cartolare;
invero, per quanto concerne l'assegno, bancario o postale, il termine di prescrizione dell'azione cartolare è fissato dalla legge in sei mesi dalla data di emissione (art. 75 r.d. 21/12/1933, n. 1736), emissione, nel caso a mani,
pacificamente avvenuta nel lontano 29/03/2012, mentre il presente giudizio è stato instaurato nel 2020,
ossia ben otto anni dopo.
Al netto di ogni considerazione circa l'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione dell'opposto laddove afferma che i ridetti assegni vennero emessi (nel 2012) per onorare un debito che affonderebbe le sue radici, tra l'altro, in un riconoscimento di debito fatto nel lontano 1968, gli è che, contrariamente a quanto preteso dall'opposto medesimo, nel caso in esame, l'onere della prova del rapporto causale sottostante all'emissione di tali assegni incombeva su di lui che, tuttavia, non lo ha adempiuto, non avendo prodotto alcun documento attestante il credito come liquido ed esigibile e, come tale,
potenzialmente idoneo a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
pagina 16 di 20 Sotto il diverso profilo della corretta instaurazione del giudizio di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c., deve rilevarsi, ad abundantiam, che, in ogni caso, la contestazione in ordine alla riferibilità delle sottoscrizioni al defunto , è stata sollevata dall'opponente anche con riferimento a Parte_2
quelle apposte in calce alle prodotte scritture private del 2006 e del 1968 senza che, peraltro, l'opposto abbia preso inequivoca posizione su tale ultima contestazione, limitandosi a chiedere la verificazione delle sottoscrizioni recate dagli assegni.
Invero, in seno all'atto si opposizione, la ricorrente ha contestato la Parte_1
“apocrificità” di tutta la “documentazione prodotta a sostegno del provvedimento monitorio [ALL. 1-4
del fascicolo del procedimento monitorio]” e pertanto anche delle scritture private destinate a provare la causa del credito.
Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, l'opposto ha preso posizione, per lo meno in modo inequivoco,
avanzando la relativa istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., soltanto (ed espressamente)
“In ordine alle eccezioni che riguardano specificatamente i due assegni prodotti nel giudizio monitorio
(all.3 e 4) […]” così come con riferimento ai soli assegni ha prodotto consulenza tecnica di parte a firma della grafologa dott.ssa (pag. 26 comparsa di costituzione e risposta). Persona_1
Anche in seno alla memoria ex art. 183, comma VI n. 1) c.p.c., il medesimo opposto, al netto delle domande retoriche di cui a pagina 10 della medesima memoria, alle quali egli stesso avrebbe dovuto dare risposta, essendo, come detto, suo l'onere di dimostrare il rapporto causale fondante l'emissione dei due assegni, peraltro, ormai prescritti, nulla ha precisato in ordine alla volontà di estendere la verificazione, oltre che alle sottoscrizioni recate dagli assegni, anche alla scrittura privata del 1968,
concentrandosi, ancora una volta, soltanto sulle sottoscrizioni degli assegni e sulle risultanze della pagina 17 di 20 perizia a firma della dott.ssa e ciò, come espressamente riconosciuto “[…] al fine di fugare il Per_1
ben minimo dubbio sull'autenticità delle firme apposte da sugli assegni […]”. Parte_2
Ne discende che non può evincersi quella inequivoca volontà di estendere la verificazione altresì
(quanto meno) alla scrittura privata (non autenticata nella sottoscrizione) costituente, in tesi, il rapporto causale;
verificazione, in ogni caso – è d'uopo ribadirlo – non ritenuta conducente dal giudice istruttore, proprio in considerazione della sostanziale irrilevanza, al fine della decisione della causa,
non solo della veridicità delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, essendosi ormai prescritta l'azione cartolare, ma anche delle scritture private, non essendo queste ultime, anche qualora verificate, idonee a comprovare l'esistenza dell'asserito credito e, in definitiva, a giustificare l'emissione stessa degli assegni, così come preteso dall'opposto, sebbene nella portata minima di promessa di pagamento.
Del pari irrilevanti sono state ritenute dal giudice istruttore, alla luce di quanto sopra argomentato in relazione alla mancanza di prova dell'asserito credito, le prove richieste in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. e, per vero, insistite financo in seno agli scritti conclusionali, da parte dell'opponente.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Non meritevole di accoglimento è, invece, la domanda di risarcimento avanzata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, con riferimento all'elemento della temerarietà della lite, è stato più volte affermato, che essa dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n.
13071/2003; Cass. n. 3993/2011).
pagina 18 di 20 Di contro, invece, la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
Con riferimento all'elemento del danno, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, il danneggiato deve allegare gli elementi di fatto necessari all'identificazione dello stesso, suscettibile di essere liquidato anche sulla base di nozioni di comune esperienza.
Orbene, alla luce dei suesposti principi, nel caso che ci occupa, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento, atteso che la parte istante non ha assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(Cass. n. 21798/2015; Cass.S.U., n. 7583/2004).
Nella fattispecie a mani, non trova applicazione nemmeno il comma 3 della medesima norma, che
“configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di
responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità
deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua
applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro
dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile
alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n.
27623/2017).
Non è ravvisabile, invero, alcun abuso del processo nel comportamento di parte opposta.
pagina 19 di 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, e con riduzione della fase istruttoria, non essendosi svolta istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
n. 760/2020:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 120/2020, reso in data 06.03.2020 dal Tribunale di Enna, all'esito del procedimento monitorio n. 405/2020 R.G.;
- CONDANNA l'opposto, alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'opponente , spese che liquida in € 6.500,00, oltre rimborso spese Parte_1
generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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