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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LAGANA' DI ON e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._2 Parte_1 C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv. LAGANA' DI ON LAVINIA (C.F. ), con il patrocinio CP_2 Controparte_1 C.F._4 dell'avv. LAGANA' DI ON e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._2 Parte_1 C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv. LAGANA' DI ON LUAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_1 C.F._5 LAGANA' DI ON e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ( ) C.F._2
; ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il Parte_1 C.F._3 difensore avv. LAGANA' DI ON
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ CH
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze disattesa ogni
pagina 1 di 4 contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri in proprio e Controparte_1 nell'interesse dei figli minorenni di lei conviventi e Parte_2 Controparte_4
per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del
[...]
Convenuto, ovvero Il , (C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Firenze alla Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 (C.F. che ex P.IVA_3 lege lo rappresenta e difende procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei
diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Controparte_5
nato a [...] A Mozzano (LU), Italia, il 22.07.1897, quindi cittadino italiano per nascita il quale nel corso della propria vita, emigrò in Brasile, dove visse stabilmente fino alla propria morte. il sig. conobbe una cittadina brasiliana, la sig.ra dalla quale Controparte_5 Persona_1
ebbe poi una figlia a nome nata il [...] , a [...]-SP , Brasile (all.n.9). I Per_2
sig.ri decisero di formalizzare la propria unione, convolando a nozze (all.n.10). Il Controparte_6
sig. morì poi in il 29.11.1975 a Jacarei-SP, Brasile (all.n.11) dove trascorse tutta la propria vita CP_5
senza essersi mai naturalizzato come cittadino brasiliano, potendo pertanto trasmettere il proprio status a tutti i propri discendenti. (all.n.12) La discendenza della famiglia de qua proseguì con il matrimonio della Sig.ra con il sig. celebrato in data 26.10.1939, a Jacarei-SP, Parte_3 CP_7
Brasile (all.n.13) e con la nascita del figlio della coppia, a nome nato il [...] a Persona_3
Jacarei-SP, Brasile (all. n.14). Quest'ultimo, nel corso della propria vita, convolò a nozze con la sig.ra in data 25.09.1976, a Jacarei.SP, Brasile (all.n.15), dalla quale ebbe poi una figlia, Persona_4
l'odierna ricorrente nata il [...], a [...]-SP., Brasile (all.n.16). Controparte_1
La sig.ra conobbe e sposò il sig. in data 11.12.2010 a Jacarei- CP_1 Persona_5
SP, Brasile (all.n.17), dal quale ebbe due figli, ricorrenti minorenni, i sig.ri Controparte_8
nata il [...], a [...]-SP, Brasile (all.n.18) e
[...] Controparte_4
nato il [...] a [...] -SP, Brasile. (all.n.19).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
pagina 2 di 4 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato a [...] A Mozzano (LU), Italia, il Controparte_5
22.07.1897 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
pagina 3 di 4 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig., nato a [...] A Mozzano (LU), Italia, il 22.07.1897 cittadino italiano, con definitivo Controparte_5
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg (N. Passaporto: nata il Controparte_1 Numer_1
10/11/1982 a Jacarei/SP, Brasile CPF: in proprio e quale esercente la potestà C.F._6 genitoriale anche nell'interesse dei figli minorenni di lei conviventi Lavinia/ Controparte_4
(N. Passaporto: GH048903) nata il [...] a [...]/SP, Brasile CPF: e C.F._7
nato il [...] a [...]/SP, Brasile CPF Controparte_4 C.F._8
16 tutti residenti in [...], n. 111, Qd13, LT 04, Rio Acima, Mogi Da Cruzes/SP
CEP: , Brasile sono tutti cittadini italiani . C.F._9
-Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LAGANA' DI ON e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._2 Parte_1 C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv. LAGANA' DI ON LAVINIA (C.F. ), con il patrocinio CP_2 Controparte_1 C.F._4 dell'avv. LAGANA' DI ON e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._2 Parte_1 C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv. LAGANA' DI ON LUAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_1 C.F._5 LAGANA' DI ON e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ( ) C.F._2
; ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il Parte_1 C.F._3 difensore avv. LAGANA' DI ON
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ CH
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze disattesa ogni
pagina 1 di 4 contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri in proprio e Controparte_1 nell'interesse dei figli minorenni di lei conviventi e Parte_2 Controparte_4
per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del
[...]
Convenuto, ovvero Il , (C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Firenze alla Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 (C.F. che ex P.IVA_3 lege lo rappresenta e difende procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei
diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Controparte_5
nato a [...] A Mozzano (LU), Italia, il 22.07.1897, quindi cittadino italiano per nascita il quale nel corso della propria vita, emigrò in Brasile, dove visse stabilmente fino alla propria morte. il sig. conobbe una cittadina brasiliana, la sig.ra dalla quale Controparte_5 Persona_1
ebbe poi una figlia a nome nata il [...] , a [...]-SP , Brasile (all.n.9). I Per_2
sig.ri decisero di formalizzare la propria unione, convolando a nozze (all.n.10). Il Controparte_6
sig. morì poi in il 29.11.1975 a Jacarei-SP, Brasile (all.n.11) dove trascorse tutta la propria vita CP_5
senza essersi mai naturalizzato come cittadino brasiliano, potendo pertanto trasmettere il proprio status a tutti i propri discendenti. (all.n.12) La discendenza della famiglia de qua proseguì con il matrimonio della Sig.ra con il sig. celebrato in data 26.10.1939, a Jacarei-SP, Parte_3 CP_7
Brasile (all.n.13) e con la nascita del figlio della coppia, a nome nato il [...] a Persona_3
Jacarei-SP, Brasile (all. n.14). Quest'ultimo, nel corso della propria vita, convolò a nozze con la sig.ra in data 25.09.1976, a Jacarei.SP, Brasile (all.n.15), dalla quale ebbe poi una figlia, Persona_4
l'odierna ricorrente nata il [...], a [...]-SP., Brasile (all.n.16). Controparte_1
La sig.ra conobbe e sposò il sig. in data 11.12.2010 a Jacarei- CP_1 Persona_5
SP, Brasile (all.n.17), dal quale ebbe due figli, ricorrenti minorenni, i sig.ri Controparte_8
nata il [...], a [...]-SP, Brasile (all.n.18) e
[...] Controparte_4
nato il [...] a [...] -SP, Brasile. (all.n.19).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
pagina 2 di 4 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato a [...] A Mozzano (LU), Italia, il Controparte_5
22.07.1897 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
pagina 3 di 4 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig., nato a [...] A Mozzano (LU), Italia, il 22.07.1897 cittadino italiano, con definitivo Controparte_5
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg (N. Passaporto: nata il Controparte_1 Numer_1
10/11/1982 a Jacarei/SP, Brasile CPF: in proprio e quale esercente la potestà C.F._6 genitoriale anche nell'interesse dei figli minorenni di lei conviventi Lavinia/ Controparte_4
(N. Passaporto: GH048903) nata il [...] a [...]/SP, Brasile CPF: e C.F._7
nato il [...] a [...]/SP, Brasile CPF Controparte_4 C.F._8
16 tutti residenti in [...], n. 111, Qd13, LT 04, Rio Acima, Mogi Da Cruzes/SP
CEP: , Brasile sono tutti cittadini italiani . C.F._9
-Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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