Accoglimento
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02082/2025REG.PROV.COLL.
N. 08782/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8782 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Trimarco, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Costantino Morin n.1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso avverso il decreto del Ministero della giustizia del 21 maggio 2014, n. 01819/2014/cs, che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità « -OMISSIS- » da cui è affetto, ha disposto l’annullamento del precedente riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della stessa, già comunicato con ratifica ministeriale del 16 gennaio 1996, e ha rigettato la sua istanza, datata 8 aprile 2013, di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità medesima.
2. – Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere all’appello e ha depositato memoria per chiederne la reiezione il 15 dicembre 2022.
3. – Il 27 gennaio 2025 l’appellante ha prodotto uno scritto difensivo qualificandolo come memoria di replica e il successivo 12 febbraio un’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
4. – Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Preliminarmente, dev’essere rilevata la tardività della “memoria di replica” prodotta dall’appellante dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie per l’udienza di discussione e in assenza di memoria di discussione avversaria a cui replicare, della quale, perciò, non può tenersi conto.
Difatti l’art. 73, co. 1, c.p.a, per il quale “ le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi ”, ammette chiaramente replica solo alle memorie depositate dalle controparti per l’udienza di discussione, nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2025, n. 1116; sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534).
6. – Nel merito, l’appello è fondato.
7. – L’appellante, assistente capo in congedo del Corpo di polizia penitenziaria, è affetto da « -OMISSIS- » già riconosciuta dipendente da causa di servizio con verbale AB 730/6-N/92 del 20 maggio 1994 della competente Commissione medica ospedaliera e successivo decreto del Ministero della giustizia del 27 giugno 1995, n. 2156.
8. – Con istanza datata 8 aprile 2013 - dopo essere stato valutato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella polizia penitenziaria in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dal 4 aprile 2013 (per giudizio espresso, con riferimento alla patologia prevalente « -OMISSIS- », giusta verbale n. A11300460 del 4 aprile 2013 della C.M.O. di Roma) – egli aveva chiesto che gli fosse concesso l’equo indennizzo per l’infermità « -OMISSIS-; riconosciuta dipendente da causa di servizio con verbale nr. AB 730 del 20/05/1994 della CMO di Perugia, non classificata al momento dell’emissione del verbale in quanto con verbale nr. A11300460 del 04/04/2013 della CMO di Roma la predetta infermità è stata ascritta alla Tabella A, categoria 6^ ».
9. – Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con delibera del 25 settembre 2013, ha ritenuto la patologia qualificata « -OMISSIS- » non dipendente da causa di servizio.
10. – Il Ministero della giustizia, con il decreto del 21 maggio 2014 impugnato in primo grado, visto il parere del CVCS, ha dichiarato « l’infermità “-OMISSIS-” da cui è stato riconosciuto affetto --OMISSIS-… non dipendente da causa di servizio », ha respinto « l’istanza datata 08/04/2013, con la quale è stata richiesta la concessione dell’equo indennizzo per la menomazione dell’integrità fisica riportata a causa della/e predetta/e infermità » e ha annullato « il precedente riconoscimento di dipendenza da causa dell’infermità “-OMISSIS-” comunicato con ratifica ministeriale n. 163069/23211 ** del 16/01/1996 ** ».
11. – Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso promosso dal sig. -OMISSIS- avverso il decreto ministeriale e il silenzio asseritamente serbato dall’amministrazione sull’istanza di concessione dell’equo indennizzo.
12. – In particolare, il T.a.r. ha ritenuto « evidente che con il provvedimento gravato l’amministrazione ha dato pieno e integrale riscontro (seppure negativo) alla domanda avanzata in data 8 aprile 2013 dal ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento dell’equo indennizzo per la patologia di cui al verbale CMO di Perugia del 20 maggio 1994, poi classificata con verbale CMO di Roma 4 aprile 2013, sulla base di un parere che il Comitato di Verifica ha espresso (e non poteva che esprimere) considerando la patologia sofferta dal ricorrente così come classificata dalla CMO con il verbale del 4 aprile 2013 »; e, dunque, sarebbe « [d]el tutto irrilevante … il fatto che il provvedimento di rigetto faccia riferimento alla patologia sofferta dal ricorrente con la definizione utilizzata da quest’ultimo nell’istanza dell’8 aprile 2013 (ovvero quella di cui al verbale CMO del 20 maggio 1994) mentre il Comitato di Verifica si riferisca alla stessa così come ridefinita (e classificata) dalla CMO nel verbale del 4 aprile 2013 ».
La motivazione offerta dal Comitato sulla non dipendenza dell’infermità da fatti di servizio supererebbe le (e prevarrebbe sulle) valutazioni compiute dalla CMO, perché, alla luce dei principi affermati in caso analogo da questo Consiglio (sez. II, 2 aprile 2012, n. 1664), anche nella vigenza dell’art. 5 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472, poi abrogato dall’art. 20 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il giudizio reso dalla CMO nel corso del procedimento diretto al mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità costituiva soltanto un elemento di conoscenza e di giudizio di cui il Comitato doveva tenere conto, unitamente agli altri elementi forniti dall’amministrazione e dal richiedente, onde poter esprimere la propria conclusiva valutazione sulla ricorrenza di tutti i presupposti di legge per la liquidazione della prestazione richiesta.
Sotto altro profilo, la censurata violazione dei termini procedurali previsti dal d.P.R. n. 461/2001 non avrebbe potuto determinare l’illegittimità del provvedimento gravato, in considerazione della natura non perentoria, ma sollecitatoria od ordinatoria di quei termini, né lo stesso sarebbe stato affetto dai denunciati vizi di difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento dei fatti, essendo il provvedimento motivato per relationem al parere del Comitato di verifica (« il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente accolte ») nel quale erano dettagliatamente illustrate le ragioni che avevano indotto al rigetto dell’istanza.
13. – Con un unico complesso motivo di appello, il sig. -OMISSIS- critica la decisione di prime cure sostenendo, in sintesi, che, poiché la nomenclatura della patologia psichiatrica è appannaggio medico-legale, il T.a.r. non poteva ritenere che quella oggetto del procedimento de quo avesse una denominazione, anziché un’altra, senza neanche porsi il problema dell’eventuale qualificazione dei rapporti tra le due patologie in termini di interdipendenza e/o aggravamento, e invoca i principi affermati dalla Corte dei conti, in un provvedimento che avrebbe adottato tra le stesse parti in relazione al parallelo procedimento pensionistico (ord. n. 33/2017, di cui non è prodotta copia in giudizio, ma la cui esistenza e contenuto non sono contestati dal Ministero), nel senso che « il decreto ministeriale del 21 maggio 2014, di annullamento del precedente riconoscimento di dipendenza della infermità psichica da causa di servizio, non poteva legittimamente disporre tale annullamento solo sulla base del diverso parere del CVCS del 2013, pure se questo si è pronunziato sull’infermità in senso del tutto opposto al parere espresso dalla CMO nel ‘94 (verbale n° 730/94). L’accertamento della dipendenza dal servizio delle infermità del 1994, infatti, era stato a suo tempo definitivamente recepito dal Ministero con la nota del 16/01/1996, la quale, pertanto, radica un accertamento definitivo, sul quale non è consentito, in base alla vigenti disposizioni (ivi comprese quelle del DPR 461/2001) revocare un accertamento di dipendenza da causa di servizio formalizzato in un provvedimento definitivo dell’amministrazione emesso in seguito al giudizio dell’organo medico legale competente al tempo; del resto, il parere del CVCS è stato espresso sulla dipendenza dell’infermità come diagnosticata alla data in cui esso è stato emesso, ed in altra occasione ».
14. – Le censure sono fondate.
15. – Il provvedimento impugnato in primo grado, a distanza di diciannove anni dall’accertamento, nell’anno 1994, in via definitiva della dipendenza da causa di servizio dell’infermità « -OMISSIS- » da cui era affetto l’odierno appellante, è intervenuto a negarne la dipendenza da fatti di servizio e ad annullarne il precedente riconoscimento, con conseguente reiezione della domanda di concessione dell’equo indennizzo proposta per l’infermità medesima, sulla base del parere reso nell’anno 2013 dal CVCS con riferimento alla patologia « -OMISSIS- » e al relativo processo verbale n. A11300460 del 4 aprile 2013 della CMO di Roma.
Sennonché, come più volte ribadito (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2024 n. 6864; 27 ottobre 2021, n. 7187; 12 ottobre 2021, n. 6860), prima che il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, entrato in vigore il 22 gennaio 2002, innovasse le competenze in materia di accertamento clinico e verifica della dipendenza da causa di servizio demandando quest’ultima al giudizio tecnico-discrezionale del Comitato di verifica per le cause di servizio (con conseguente dequotazione del giudizio della C.M.O. ad atto endoprocedimentale: Cons. Stato, sez. II 27 agosto 2021, n. 6055), il giudizio della C.M.O. sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità del personale militare (art. 11 r.d. 15 aprile 1928 n. 1024), fatta eccezione per le materie dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, era considerato per legge definitivo (art. 5-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. con l. 20 novembre 1987, n. 472) e rappresentava il provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2006 n. 2710; sez. IV, 22 aprile 1996, n. 525), non disapplicabile dall’amministrazione in difetto di un valido annullamento di ufficio (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 1995, n. 359).
Corrisponde al vero, dunque, che l’accertamento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità « -OMISSIS- » era ormai formalizzato - da quasi due decenni - in un provvedimento definitivo emesso dall’amministrazione in seguito al giudizio dell’organo medico legale all’epoca competente.
Una volta circoscritta la competenza del CVCS a esprimersi soltanto sulla ricorrenza dei presupposti di legge per la liquidazione della richiesta prestazione di equo indennizzo, risulta chiaro che l’accertamento definitivo di dipendenza da causa di servizio della « -OMISSIS- » non poteva essere sovvertito (e, quindi, neppure annullato il relativo provvedimento di riconoscimento) sulla base del parere reso da organo competente (in base al predetto quadro normativo) a esprimersi per una finalità diversa, con conseguente illegittimità, in parte qua , del provvedimento ministeriale impugnato in primo grado.
Inoltre, il parere del CVCS risulta formulato con riferimento a un inquadramento nosografico della malattia in termini di « -OMISSIS- » che è coerente con il giudizio diagnostico della CMO del 4 aprile 2013, ma esso non contiene alcuna spiegazione in merito alla sovrapponibilità o meno delle due diagnosi ( i.e. quella formulata dalla CMO nel 1994 e quella formulata dalla CMO nel 2013), per vero neppure affermata dall’organo tecnico, il che ridonda in un vizio di motivazione del decreto ministeriale nella parte in cui ha respinto la domanda di equo indennizzo presentata per l’infermità « -OMISSIS- ».
16. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere accolto.
Per l’effetto, in conseguente riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e annullato integralmente il decreto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, a cui spetta di provvedere nuovamente sull’istanza illegittimamente respinta, alla luce dei principi statuiti nella presente sentenza e in esecuzione della medesima.
17. – Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore della parte appellante, che liquida nella somma complessiva di € 5000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.