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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2005/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOMMESANI TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv.TORELLI CHIARA e dell'avv. SCARPETTI CP_1 P.IVA_2 LUISA
APPELLATA
Avverso la ordinanza 10259 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, nel merito in via principale
- in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 Tribunale Civile di Bologna - Giudice Dott. Antonio Costanzo – resa in causa civile n. 3166/2023 R.G.:
. respingere le domande formulate da nei confronti di Hera Comm s.p.a.; CP_1
- condannare alla restituzione ad Hera Comm s.p.a. delle somme di danaro dovute da Hera CP_1 Comm s.p.a. a per effetto dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 CP_1 Tribunale Civile di Bologna – Giudice Dott. Antonio Costanzo –, e cioè euro 15.963,36, oltre interessi al tasso legale dalla data di versamento da parte di Hera Comm s.p.a. al saldo;
pagina 1 di 5 - condannare alla rifusione di spese e compensi professionali del come da D.M. CP_1 13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (nella percentuale da applicare al momento del pagamento) del doppio grado di giudizio e successivi occorrendi;
in via subordinata (e salvo gravame)
- in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 Tribunale Civile di Bologna - Giudice Dott. Antonio Costanzo – resa in causa civile n. 3166/2023 R.G.:
. rigettare la domanda di condanna di Hera Comm s.p.a. alla restituzione dell'iva su euro CP_1 12.015,64 e la domanda di condanna di Hera Comm s.p.a. alla corresponsione di interessi CP_1 ex artt. 1224 comma 1 e 1284 comma 4 cod. civ.;
- condannare alla restituzione ad Hera Comm s.p.a. delle somme di danaro dovute da Hera CP_1 Comm s.p.a. a per iva su euro 12.015,64 e per interessi ex artt. 1224 comma 1 e 1284 CP_1 comma 4 cod. civ., per effetto dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 Tribunale Civile di Bologna – Giudice Dott. Antonio Costanzo –, e cioè euro 3.947,72;
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. 13.08.2022 n. CP_1 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (nella percentuale da applicare al momento del pagamento) del doppio grado di giudizio e successivi occorrendi.
L'appellato ha concluso come segue: In via preliminare, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna dichiarare l'inammissibilità ex art. 348-bis CpC dell'appello proposto dalla società ER CO SP (già , cod. Parte_1 fisc.: e P.Iva: , avverso l'ordinanza ex art. 702-ter CpC n. cronol. P.IVA_1 P.IVA_3 10259/2023 del 16/08-16/11/2023, repertorio n. 4427/2023 del 17/11/2023, resa dal Tribunale di Bologna – Giudice Dott.Antonio Costanzo, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis CpC n.3166/2023 RG, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito, in via principale, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna rigettare l'appello proposto dalla società ER CO SP (già , cod. fisc.: e P.Iva: (pec: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3
, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter CpC n. cronol. 10259/2023 del Email_1 16/08-16/11/2023, repertorio n. 4427/2023 del 17/11/2023, resa dal Tribunale di Bologna – Giudice Dott. Antonio Costanzo, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis CpC n. 3166/2023 RG, per i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma dell'ordinanza ex adverso impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc la adiva il Tribunale di Bologna al fine di ottenere da CP_1 poi incorporata in ER CO S.p.A. quanto già richiesto stragiudizialmente, Parte_1 ovvero la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale sulle accise dovute da marzo 2010 a dicembre 2011, per complessivi euro 12.015,64.
Si costituiva ER CO S.p.A., eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale, per essere la competenza delle Commissioni Tributarie, e deducendo la infondatezza della domanda, nel merito.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Bologna, in esito ad istruttoria documentale, ha accolto la domanda;
rilevava che i fatti non erano contestati, ed escludeva in via preliminare la giurisdizione delle Commissioni Tributarie perché nella fattispecie la società ricorrente aveva avanzato una domanda di mera ripetizione di indebito, e non era in contestazione il rapporto tributario con l'amministrazione finanziaria, che intercorre solo tra il fornitore e l'amministrazione.
Quanto al merito, ripercorreva la normativa della Unione (direttiva 2008/118/CE del Consiglio), e la disciplina interna contenuta all'art.52 Dlgsvo 504 del 1995, che prevedeva la addizionale, ed era stata abrogata dall'art.18 c.5 del Dlgsvo 68 del 2011 a decorrere dal 1° 12 2012. Affermava che le disposizioni di diritto interno in forza delle quali sono state richieste e pagate le addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica vanno disapplicate perché in contrasto con il diritto della Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, tra cui in particolare Cass.22343 del 2020, secondo la quale neppure si pone una questione in ordine al carattere self esecuting o meno della direttiva sopra richiamata, in ossequio al principio per cui la interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE va condivisa dal giudice nazionale.
Avverso la decisione proponeva appello Hera Comm S.p.A., articolando tre motivi: si costituiva la resistendo all'appello; la causa senza ulteriore attività veniva trattenuta in decisione CP_1 sulle conclusioni precisate in epigrafe dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
***
L'appellante con il primo motivo deduce la violazione del principio espresso nel preambolo al d.l. 28.11.1988 n. 511, nonché dell'art. 2 comma 2 bis d.l. 29.12.2010 n. 225 e degli artt. 288 TFUE 26.10.2012 e 1 paragrafo 2 direttiva 2008/118/CE, ed inoltre contrasto con gli artt. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e 41 comma 1 Cost.
Sostiene che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non costituisce un'altra imposta indiretta e comunque presenta una finalità specifica ai sensi della Direttiva;
deduce che il primo giudice ha comunque errato, ritenendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia idonea a consentire la disapplicazione della norma interna, e allega anche la violazione del principio di libertà d'impresa. Richiama l'art.288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per escludere l'efficacia orizzontale delle direttive.
Il primo motivo, in tutte le sue articolazioni, va respinto, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Parte_2 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale pagina 3 di 5 provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate alla CP_1 ER a titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, il rigetto del motivo: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
L'appellante deduce poi con il secondo motivo la violazione degli artt.17 e 19 del dpr 633 del 1972, nella parte in cui il primo giudice riconosce il diritto di alla restituzione anche dell'Iva a suo CP_1 tempo calcolata sull'addizionale provinciale.
Anche il secondo motivo è infondato. L'addizionale, nel rapporto commerciale tra fornitore di energia e cliente, era evidenziata in fattura come un costo del fornitore, oggetto di rivalsa, e diveniva così a tutti gli effetti una componente del corrispettivo finale, su cui andava quindi calcolata l'IVA. L'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa, detta: «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme». Dunque è evidente che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e, in assenza, anche il pagamento dell'IVA sull'importo indebitamente pagato diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore. Sul punto è in effetti consolidato l'orientamento della Suprema Corte (per cui vedi, tra le altre, Cass.8652 del 2020, 15536 del 2018): “In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ….. , non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi …. per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e
pagina 4 di 5 l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
L'appellante con il terzo motivo deduce la violazione dell'art.10 della legge 212 del 2010, nonché 1284 comma 1 e 4 e 2033 cc, contestando la decisione nella parte in cui ha condannato ER CO S.p.A. al pagamento degli interessi ex art.1284 1° comma dalla data della mora stragiudiziale e 4° comma dalla data della domanda, senza tenere conto del disposto dell'art.2033 cc, che per l'accipiens di buona fede prevede la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale. Rileva che il fornitore può rivalersi nei confronti dell'erario del solo capitale, il che comporta un evidente squilibrio.
Il motivo è infondato: il diritto vivente ha invero chiarito, con orientamento consolidato, che laddove l'art.2033 cc in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo fa riferimento alla “domanda”, per stabilire la decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, tale termine non va inteso restrittivamente, come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (vedi Cass.S.U.15895 del 2019, già citata dal giudice di primo grado, seguita da pronunce conformi). Dunque è corretta la prima decisione, nella parte in cui riconosce gli interessi di cui al 1° comma dell'art.1284 cc dalla messa in mora, e di cui al 4° comma dalla data della domanda giudiziale.
L'appello va quindi respinto, con integrale conferma della decisione di primo grado;
la dubbiezza della questione principale di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'erario o dall'ente territoriale giustificano in parte la resistenza strenuamente opposta da ER CO S.p.A. soccombente nel giudizio: pertanto metà delle spese del grado si compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, si pone a carico di ER CO S.p.A.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-respinge l'appello avverso l'ordinanza 10259 del 2023 del Tribunale di Bologna, (R.G. 3166/2023), che conferma, seppure con diversa motivazione;
-compensa tra le parti per la metà le spese del grado, e condanna ER CO S.p.A. a rifondere alla la restante metà delle spese, che liquida, per l'intero, ed € 4.000,00, a titolo di CP_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2005/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOMMESANI TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv.TORELLI CHIARA e dell'avv. SCARPETTI CP_1 P.IVA_2 LUISA
APPELLATA
Avverso la ordinanza 10259 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, nel merito in via principale
- in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 Tribunale Civile di Bologna - Giudice Dott. Antonio Costanzo – resa in causa civile n. 3166/2023 R.G.:
. respingere le domande formulate da nei confronti di Hera Comm s.p.a.; CP_1
- condannare alla restituzione ad Hera Comm s.p.a. delle somme di danaro dovute da Hera CP_1 Comm s.p.a. a per effetto dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 CP_1 Tribunale Civile di Bologna – Giudice Dott. Antonio Costanzo –, e cioè euro 15.963,36, oltre interessi al tasso legale dalla data di versamento da parte di Hera Comm s.p.a. al saldo;
pagina 1 di 5 - condannare alla rifusione di spese e compensi professionali del come da D.M. CP_1 13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (nella percentuale da applicare al momento del pagamento) del doppio grado di giudizio e successivi occorrendi;
in via subordinata (e salvo gravame)
- in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 Tribunale Civile di Bologna - Giudice Dott. Antonio Costanzo – resa in causa civile n. 3166/2023 R.G.:
. rigettare la domanda di condanna di Hera Comm s.p.a. alla restituzione dell'iva su euro CP_1 12.015,64 e la domanda di condanna di Hera Comm s.p.a. alla corresponsione di interessi CP_1 ex artt. 1224 comma 1 e 1284 comma 4 cod. civ.;
- condannare alla restituzione ad Hera Comm s.p.a. delle somme di danaro dovute da Hera CP_1 Comm s.p.a. a per iva su euro 12.015,64 e per interessi ex artt. 1224 comma 1 e 1284 CP_1 comma 4 cod. civ., per effetto dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 16.08 / 17.11.2023 Tribunale Civile di Bologna – Giudice Dott. Antonio Costanzo –, e cioè euro 3.947,72;
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. 13.08.2022 n. CP_1 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (nella percentuale da applicare al momento del pagamento) del doppio grado di giudizio e successivi occorrendi.
L'appellato ha concluso come segue: In via preliminare, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna dichiarare l'inammissibilità ex art. 348-bis CpC dell'appello proposto dalla società ER CO SP (già , cod. Parte_1 fisc.: e P.Iva: , avverso l'ordinanza ex art. 702-ter CpC n. cronol. P.IVA_1 P.IVA_3 10259/2023 del 16/08-16/11/2023, repertorio n. 4427/2023 del 17/11/2023, resa dal Tribunale di Bologna – Giudice Dott.Antonio Costanzo, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis CpC n.3166/2023 RG, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito, in via principale, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna rigettare l'appello proposto dalla società ER CO SP (già , cod. fisc.: e P.Iva: (pec: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3
, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter CpC n. cronol. 10259/2023 del Email_1 16/08-16/11/2023, repertorio n. 4427/2023 del 17/11/2023, resa dal Tribunale di Bologna – Giudice Dott. Antonio Costanzo, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis CpC n. 3166/2023 RG, per i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma dell'ordinanza ex adverso impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc la adiva il Tribunale di Bologna al fine di ottenere da CP_1 poi incorporata in ER CO S.p.A. quanto già richiesto stragiudizialmente, Parte_1 ovvero la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale sulle accise dovute da marzo 2010 a dicembre 2011, per complessivi euro 12.015,64.
Si costituiva ER CO S.p.A., eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale, per essere la competenza delle Commissioni Tributarie, e deducendo la infondatezza della domanda, nel merito.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Bologna, in esito ad istruttoria documentale, ha accolto la domanda;
rilevava che i fatti non erano contestati, ed escludeva in via preliminare la giurisdizione delle Commissioni Tributarie perché nella fattispecie la società ricorrente aveva avanzato una domanda di mera ripetizione di indebito, e non era in contestazione il rapporto tributario con l'amministrazione finanziaria, che intercorre solo tra il fornitore e l'amministrazione.
Quanto al merito, ripercorreva la normativa della Unione (direttiva 2008/118/CE del Consiglio), e la disciplina interna contenuta all'art.52 Dlgsvo 504 del 1995, che prevedeva la addizionale, ed era stata abrogata dall'art.18 c.5 del Dlgsvo 68 del 2011 a decorrere dal 1° 12 2012. Affermava che le disposizioni di diritto interno in forza delle quali sono state richieste e pagate le addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica vanno disapplicate perché in contrasto con il diritto della Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, tra cui in particolare Cass.22343 del 2020, secondo la quale neppure si pone una questione in ordine al carattere self esecuting o meno della direttiva sopra richiamata, in ossequio al principio per cui la interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE va condivisa dal giudice nazionale.
Avverso la decisione proponeva appello Hera Comm S.p.A., articolando tre motivi: si costituiva la resistendo all'appello; la causa senza ulteriore attività veniva trattenuta in decisione CP_1 sulle conclusioni precisate in epigrafe dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
***
L'appellante con il primo motivo deduce la violazione del principio espresso nel preambolo al d.l. 28.11.1988 n. 511, nonché dell'art. 2 comma 2 bis d.l. 29.12.2010 n. 225 e degli artt. 288 TFUE 26.10.2012 e 1 paragrafo 2 direttiva 2008/118/CE, ed inoltre contrasto con gli artt. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e 41 comma 1 Cost.
Sostiene che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non costituisce un'altra imposta indiretta e comunque presenta una finalità specifica ai sensi della Direttiva;
deduce che il primo giudice ha comunque errato, ritenendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia idonea a consentire la disapplicazione della norma interna, e allega anche la violazione del principio di libertà d'impresa. Richiama l'art.288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per escludere l'efficacia orizzontale delle direttive.
Il primo motivo, in tutte le sue articolazioni, va respinto, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Parte_2 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale pagina 3 di 5 provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate alla CP_1 ER a titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, il rigetto del motivo: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
L'appellante deduce poi con il secondo motivo la violazione degli artt.17 e 19 del dpr 633 del 1972, nella parte in cui il primo giudice riconosce il diritto di alla restituzione anche dell'Iva a suo CP_1 tempo calcolata sull'addizionale provinciale.
Anche il secondo motivo è infondato. L'addizionale, nel rapporto commerciale tra fornitore di energia e cliente, era evidenziata in fattura come un costo del fornitore, oggetto di rivalsa, e diveniva così a tutti gli effetti una componente del corrispettivo finale, su cui andava quindi calcolata l'IVA. L'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa, detta: «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme». Dunque è evidente che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e, in assenza, anche il pagamento dell'IVA sull'importo indebitamente pagato diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore. Sul punto è in effetti consolidato l'orientamento della Suprema Corte (per cui vedi, tra le altre, Cass.8652 del 2020, 15536 del 2018): “In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ….. , non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi …. per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e
pagina 4 di 5 l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
L'appellante con il terzo motivo deduce la violazione dell'art.10 della legge 212 del 2010, nonché 1284 comma 1 e 4 e 2033 cc, contestando la decisione nella parte in cui ha condannato ER CO S.p.A. al pagamento degli interessi ex art.1284 1° comma dalla data della mora stragiudiziale e 4° comma dalla data della domanda, senza tenere conto del disposto dell'art.2033 cc, che per l'accipiens di buona fede prevede la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale. Rileva che il fornitore può rivalersi nei confronti dell'erario del solo capitale, il che comporta un evidente squilibrio.
Il motivo è infondato: il diritto vivente ha invero chiarito, con orientamento consolidato, che laddove l'art.2033 cc in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo fa riferimento alla “domanda”, per stabilire la decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, tale termine non va inteso restrittivamente, come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (vedi Cass.S.U.15895 del 2019, già citata dal giudice di primo grado, seguita da pronunce conformi). Dunque è corretta la prima decisione, nella parte in cui riconosce gli interessi di cui al 1° comma dell'art.1284 cc dalla messa in mora, e di cui al 4° comma dalla data della domanda giudiziale.
L'appello va quindi respinto, con integrale conferma della decisione di primo grado;
la dubbiezza della questione principale di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'erario o dall'ente territoriale giustificano in parte la resistenza strenuamente opposta da ER CO S.p.A. soccombente nel giudizio: pertanto metà delle spese del grado si compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, si pone a carico di ER CO S.p.A.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-respinge l'appello avverso l'ordinanza 10259 del 2023 del Tribunale di Bologna, (R.G. 3166/2023), che conferma, seppure con diversa motivazione;
-compensa tra le parti per la metà le spese del grado, e condanna ER CO S.p.A. a rifondere alla la restante metà delle spese, che liquida, per l'intero, ed € 4.000,00, a titolo di CP_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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