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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/05/2024, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ______________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia
Gentile, nella causa civile iscritta al n° 8724/2023 R.G.L. promossa
D A Addì _____________
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Catalano Parte_1
Rilasciata spedizione in ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, forma esecutiva all'Avv.
Via Del Bersagliere n°8, giusta procura in atti.
_____________________
- ricorrente -
_
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - CP_1 Per
___________________
- convenuto contumace -
OGGETTO: corresponsione ratei maturati e non riscossi (assegno mensile di assistenza)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127
ter cpc, sostitutive dell'udienza del 29 maggio 2024 ha emesso
S E N T E N Z A
Il Cancelliere avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la contumacia dell' . CP_1
❖ Condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente della CP_1
somma netta di euro 2.296,72 a titolo di ratei non riscossi relativi all'assegno mensile di assistenza Cat. INVCIV n. 07163718, oltre accessori come per legge.
1 ❖ Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA come legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Catalano dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.7.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere titolare della prestazione cat. INVCIV n. 07163718;
- d'aver ricevuto provvedimento datato 24 gennaio 2021 con cui l' , sulla base delle dichiarazioni reddituali presentate, CP_1
comunicava di avere erogato sulla predetta prestazione, per il periodo da luglio 2019 a febbraio 2021, somme superiori al dovuto per il complessivo importo di euro di cui 6.302,33 (e precisamente: € 1.999,62 per il 2019, € 3.728,53 per il 2020 ed €
574,18 per il 2021) di cui chiedeva la restituzione;
- d'aver, inizialmente, richiesto di poter beneficiare della rateizzazione ma con successiva pec del 14.04.2021, contestava la debenza dell'importo richiesto;
- d'aver introdotto il giudizio recante n. RGL 3802/2021 innanzi a questo tribunale che veniva definito con sentenza di accoglimento n. 1585/2023 del 10 maggio 2023 che annullava l'indebito contestato;
- che, a decorrere dal mese di marzo 2021, non veniva più erogato l'assegno mensile di assistenza;
- di essere stata sottoposta a visita di revisione solamente in data
13.10.2021, all'esito della quale, stante il miglioramento della patologia oncologica, le veniva riconosciuto un inferiore grado invalidante nella misura del 46%;
- di avere, tuttavia, diritto a percepire i ratei dell'assegno mensile di assistenza per il periodo intercorrente tra la sospensione della
2 prestazione e la visita di revisione e precisamente dal mese di marzo 2021 al mese di ottobre 2021; conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti domande: “Ritenere e CP_1
dichiarare che la ricorrente ha diritto ai ratei arretrati di assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di marzo 2021 e fino al mese di ottobre
2021. Ritenere e dichiarare che la ricorrente è creditrice dell'istituto della somma di € 2.296,72 oltre gli interessi dalla data di costituzione in mora e fino all'effettivo pagamento. Condannare l'istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
2.229,72 oltre gli interessi dalla data di costituzione in mora e fino all'effettivo pagamento”, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' . CP_1
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 29 maggio 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell Controparte_2
non costituitosi in giudizio nonostante la rituale vocatio in ius.
Il ricorso va accolto.
Dalla documentazione in atti emerge che:
- solamente a decorrere dalla visita di revisione del 12.10.2021 alla
è stato riconosciuto un grado invalidante inferiore al 74% e, Parte_1
pertanto, per i mesi intercorrente da marzo 2021 (epoca in cui è stata sospesa l'erogazione della prestazione fino al mese di ottobre 2021) presentava il requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'assegno mensile di assistenza;
- la sentenza ha accertato l'illegittimità dell'indebito contestato giacché negli anni che le erano stati contestati, la non aveva superato Parte_1
la soglia reddituale prevista ex lege con la conseguenza che legittima, in
3 presenza del requisito sanitario, era la corresponsione del beneficio effettuato dall'ente previdenziale e illegittima la sospensione;
- per l'anno 2021 continua a sussistere anche il requisito reddituale giacché il reddito annuo prodotto è pari a euro 4.803,00 (cfr. certificazione agenza delle entrate).
Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti e in assenza di motivi ostativi (non rilevabili ex officio) che l' , rimanendo CP_1
contumace, non ha rappresentato, deve ritenersi provato il diritto della a percepire l'assegno mensile di assistenza dal mese di marzo 2021 Parte_1
al mese di ottobre 2021.
In ordine al quantum, giacché l'importo mensile previsto per l'anno
2021 è di euro 286,81, corretta è la quantificazione di euro 2.296,72 come effettuata da parte ricorrente (€ 287,09 x 8).
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va dunque accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo disponendone ex art 93 c.p.c. la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 29 maggio 2024
Il Giudice
Claudia Gentile
–
4
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ______________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia
Gentile, nella causa civile iscritta al n° 8724/2023 R.G.L. promossa
D A Addì _____________
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Catalano Parte_1
Rilasciata spedizione in ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, forma esecutiva all'Avv.
Via Del Bersagliere n°8, giusta procura in atti.
_____________________
- ricorrente -
_
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - CP_1 Per
___________________
- convenuto contumace -
OGGETTO: corresponsione ratei maturati e non riscossi (assegno mensile di assistenza)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127
ter cpc, sostitutive dell'udienza del 29 maggio 2024 ha emesso
S E N T E N Z A
Il Cancelliere avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la contumacia dell' . CP_1
❖ Condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente della CP_1
somma netta di euro 2.296,72 a titolo di ratei non riscossi relativi all'assegno mensile di assistenza Cat. INVCIV n. 07163718, oltre accessori come per legge.
1 ❖ Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA come legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Catalano dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.7.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere titolare della prestazione cat. INVCIV n. 07163718;
- d'aver ricevuto provvedimento datato 24 gennaio 2021 con cui l' , sulla base delle dichiarazioni reddituali presentate, CP_1
comunicava di avere erogato sulla predetta prestazione, per il periodo da luglio 2019 a febbraio 2021, somme superiori al dovuto per il complessivo importo di euro di cui 6.302,33 (e precisamente: € 1.999,62 per il 2019, € 3.728,53 per il 2020 ed €
574,18 per il 2021) di cui chiedeva la restituzione;
- d'aver, inizialmente, richiesto di poter beneficiare della rateizzazione ma con successiva pec del 14.04.2021, contestava la debenza dell'importo richiesto;
- d'aver introdotto il giudizio recante n. RGL 3802/2021 innanzi a questo tribunale che veniva definito con sentenza di accoglimento n. 1585/2023 del 10 maggio 2023 che annullava l'indebito contestato;
- che, a decorrere dal mese di marzo 2021, non veniva più erogato l'assegno mensile di assistenza;
- di essere stata sottoposta a visita di revisione solamente in data
13.10.2021, all'esito della quale, stante il miglioramento della patologia oncologica, le veniva riconosciuto un inferiore grado invalidante nella misura del 46%;
- di avere, tuttavia, diritto a percepire i ratei dell'assegno mensile di assistenza per il periodo intercorrente tra la sospensione della
2 prestazione e la visita di revisione e precisamente dal mese di marzo 2021 al mese di ottobre 2021; conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti domande: “Ritenere e CP_1
dichiarare che la ricorrente ha diritto ai ratei arretrati di assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di marzo 2021 e fino al mese di ottobre
2021. Ritenere e dichiarare che la ricorrente è creditrice dell'istituto della somma di € 2.296,72 oltre gli interessi dalla data di costituzione in mora e fino all'effettivo pagamento. Condannare l'istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
2.229,72 oltre gli interessi dalla data di costituzione in mora e fino all'effettivo pagamento”, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' . CP_1
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 29 maggio 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell Controparte_2
non costituitosi in giudizio nonostante la rituale vocatio in ius.
Il ricorso va accolto.
Dalla documentazione in atti emerge che:
- solamente a decorrere dalla visita di revisione del 12.10.2021 alla
è stato riconosciuto un grado invalidante inferiore al 74% e, Parte_1
pertanto, per i mesi intercorrente da marzo 2021 (epoca in cui è stata sospesa l'erogazione della prestazione fino al mese di ottobre 2021) presentava il requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'assegno mensile di assistenza;
- la sentenza ha accertato l'illegittimità dell'indebito contestato giacché negli anni che le erano stati contestati, la non aveva superato Parte_1
la soglia reddituale prevista ex lege con la conseguenza che legittima, in
3 presenza del requisito sanitario, era la corresponsione del beneficio effettuato dall'ente previdenziale e illegittima la sospensione;
- per l'anno 2021 continua a sussistere anche il requisito reddituale giacché il reddito annuo prodotto è pari a euro 4.803,00 (cfr. certificazione agenza delle entrate).
Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti e in assenza di motivi ostativi (non rilevabili ex officio) che l' , rimanendo CP_1
contumace, non ha rappresentato, deve ritenersi provato il diritto della a percepire l'assegno mensile di assistenza dal mese di marzo 2021 Parte_1
al mese di ottobre 2021.
In ordine al quantum, giacché l'importo mensile previsto per l'anno
2021 è di euro 286,81, corretta è la quantificazione di euro 2.296,72 come effettuata da parte ricorrente (€ 287,09 x 8).
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va dunque accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo disponendone ex art 93 c.p.c. la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 29 maggio 2024
Il Giudice
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