Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3321/2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE DANILE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA CASSARÀ, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.12.2022, l'odierno ricorrente, premettendo di essere transitato alle dipendenze della Società Controparte_2
, con la qualifica professionale di “Operatore Ecologico”,
[...]
livello di inquadramento 2A del CCNL, chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del rimborso chilometrico in ragione dell'utilizzo del mezzo proprio al fine di raggiungere il cantiere di Licata e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al
22 giorni al mese;
in subordine, chiede dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta di cui all'art. 32 del CCNL di settore e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al pagamento della somma pari a 14.872,20 anche a ristoro dei danni dal ricorrente subiti per l'espletamento del servizio fuori sede. Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 1037 del 2024, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr. conformi Tribunale di Agrigento sent. n. 812/2024;)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va premesso che l'art. 32
del CCNL Igiene Ambientale Municipalizzate prevede che “A) Rimborso spese di trasporto - Il
dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi
la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI
di indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300. (…) C) Trasferta 1.- Fatta eccezione
per le fattispecie di cui all'art. 17, comma 10, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede
abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. (…) In
relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è tenuta a corrispondere altresì
quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:- in aggiunta a quanto previsto
dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il
vitto, nei limiti della normalità; b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:- in aggiunta
a quanto previsto dal precedente comma 3 [ossia il rimborso delle spese relative al trasporto pubblico],
spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei
limiti della normalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.
5. In caso
di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote
dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo
al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore.
6. Al fine di determinare le
quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessiva
durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in
sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente
utilizzati.
7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal
titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone;
dalla ricevuta fiscale nel caso
di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se
autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio
è costituita dalla ricevuta fiscale.
8. Eventuali buoni pasto che l'azienda corrisponda ai propri
dipendenti non competono al personale inviato in trasferta per ogni giornata nella quale gli sia
riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta
l'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b).
9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo
è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10 Il trattamento per
trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di
contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lettera D) del vigente c.c.n.l.”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, è fatto non contestato che il ricorrente sia stato autorizzato ad avvalersi del mezzo proprio per recarsi presso il cantiere di Licata;
pertanto, deve accogliersi la sua domanda volta all'ottenimento dell'indennità
chilometrica, quantificata in euro 868,56, dal mese di luglio 2017 al mese di settembre 2018.
Parte ricorrente ha poi chiesto la liquidazione del tempo occorso per gli spostamenti nell'orario lavorativo;
“giova evidenziarsi che la giurisprudenza è solita ammettere tale
integrazione per i soli lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e abituale, i quali hanno
diritto a vedersi riconosciuto come orario di lavoro retribuito gli “spostamenti quotidiani dal proprio
domicilio ai luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal datore di lavoro” (v. Cass.,
ordinanza n. 24828/2018). Segnatamente, tale compenso aggiuntivo spetta ai soli lavoratori che
svolgono una mansione per la quale sono abitualmente impegnati in spostamenti continui, essendo
sostanzialmente “a disposizione del datore di lavoro” e mettendo di fatto le proprie energie lavorative
a disposizione di quest'ultimo anche nei trasferimenti casa-lavoro, o per meglio dire, nei trasferimenti
dalla propria abitazione al primo cliente (ad inizio giornata lavorativa) e dall'ultimo cliente al proprio
domicilio (a fine giornata lavorativa). Sotto questo profilo, va altresì osservato che l'art. 8, comma 3,
del d.lgs. n. 66/2003 prevede che “Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non
retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'
articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del
regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni” e che tali regi decreti prevedono
che “non si considerano come lavoro effettivo…il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro” (art.
5, R.D. n. 1955/1923) e che “non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella
durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del R.D. legge…Il tempo per
l'andata al campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno, in conformità delle consuetudini locali”
(art. 5 R.D. n. 1956/1923).”.
Pertanto, come correttamente evidenziato, in mancanza di un'espressa previsione del contratto collettivo di categoria, il tempo di percorrenza del tragitto abitazione/lavoro non può essere computato ai fini dell'orario lavorativo.
Infine, nemmeno può essere accolta la domanda articolata in via subordinata avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di trasferta, posto che ai sensi dell'art. 32 del
CCNL, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi;
nel caso di specie, il ricorrente
è stato trasferito presso il cantiere di Licata per un periodo superiore ai trenta giorni previsti.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va solo parzialmente accolto, con condanna di parte convenuta al pagamento dell'indennità chilometrica dovuta per il periodo dal mese di luglio
2017 al mese di settembre 2018, quantificata nella misura di 868,56 euro mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Le spese di giudizio vanno compensate tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura di 868,56 euro mensili, dovuti per il periodo luglio decorrente dal 2017 al settembre 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto, condanna parte resistente al relativo pagamento;
rigetta per il resto;
spese compensate.
Agrigento, 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo