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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1760/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.2.1971, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Gaibisso,
Attore
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Convenuta
conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 17.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 28.2.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nonché la rettifica del nome, da ” a “ ”, e avanzando altresì richiesta di essere Parte_1 Per_1
1 autorizzato a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da maschili a femminili.
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- sin dall'infanzia aveva manifestato una psicosessualità nettamente femminile – non coincidente con il genere a lui assegnato alla nascita –, che aveva però dovuto a lungo reprimere, pur in modo sofferto, in ragione dell'atteggiamento di opposizione assunto dalla propria famiglia;
- la discrasia di genere così avvertita era stata da lui vissuta con profondo disagio, imbarazzo, senso di colpa;
- già all'età di 21 anni, allorquando viveva a New York, aveva iniziato un lungo, e invero travagliato, percorso di affermazione di genere, poi proseguito in Italia ove egli si era frattanto trasferito;
- segnatamente, nel corso del 2022 egli era stato preso in carico dalla dott.ssa er un Per_2
sostegno di carattere psicologico, nonché dalla U.O. Clinica Endocrinologica dell'Ospedale
Policlinico San Martino di Genova, presso cui aveva avviato la terapia di riassegnazione di genere con sottoposizione a trattamento ormonale;
- l'avviato percorso era stato da lui portato avanti nel tempo con regolarità e costanza, e conseguendo buoni risultati, in termini di cambiamenti ormonali e fisici “sempre più evidenti”
(v. la relazione clinica del 9.1.2024, a firma della prof.ssa Boschetti); al contempo, in virtù di tale percorso egli aveva potuto esprimere, sempre più, la propria identità psicosessuale femminile, alleviando la condizione di disagio avvertita;
- per altro verso, aveva manifestato la ferma volontà di sottoporsi agli interventi Parte_1
chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, anche primari, che vedeva come strumento necessario per conseguire la piena armonizzazione tra corpo e psiche.
Instauratosi il necessario contraddittorio, all'udienza del 28.5.2024 è stata sentita parte attrice.
La causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate.
***
2 1. La domanda di parte attrice di rettifica del sesso attribuitole risulta meritevole di accoglimento.
1.1. Giova preliminarmente rilevare che la rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui all'art. 1 l. 14 aprile 1982, n. 164 – nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata da tempo patrocinata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr. Corte cost. 13.7.2017, n. 180; 5.11.2015, n. 221; Cass., sez. I, 20.7.2015, n. 15138), cui il collegio intende dare continuità – non esige, quale elemento indefettibile, la previa sottoposizione del richiedente a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche primari;
richiede invece l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, nei suoi profili non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali;
un'oggettiva transizione che deve emergere all'esito del percorso – complesso, serio e consapevole, ma non standardizzabile – intrapreso dall'interessato.
Per altro verso, al giudice viene demandato il rigoroso accertamento della serietà della scelta e del completamento del percorso individuale di transizione, individuandosi nel predetto accertamento il ragionevole punto di equilibrio tra la tutela accordata al diritto all'identità di genere e il riconoscimento del contrapposto interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche.
1.2. Ora, nel caso di specie risulta che viva una condizione di Parte_1
incongruenza di genere, come acclarato dalla documentazione versata in atti.
Egli ha da tempo intrapreso un lungo e complesso percorso di transizione, affidato a trattamenti ormonali-farmacologici e di sostegno psicologico;
un percorso da lui condotto con coerenza, costanza e impegno, nella piena consapevolezza delle relative implicazioni;
un percorso da lui inteso come necessario e imprescindibile per ovviare all'avvertita condizione di disagio e sofferenza e conseguire uno stato di equilibrio psicofisico.
Ritiene il collegio che le descritte circostanze, suffragate dalle relazioni tecnico-specialistiche in atti, ma altresì corroborate dagli elementi emersi in sede di audizione di parte attrice in udienza, valgano ad attestare – nei termini di rigore richiesti dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – l'irreversibilità personale della decisione intrapresa, la serietà e univocità della scelta compiuta, l'oggettiva definitività della transizione dell'identità di genere.
3 Occorre poi rilevare che parte attrice ha chiesto di poter assumere il nome “ ”, che già da Per_1
tempo utilizza come nome di elezione nei rapporti familiari e amicali, ma altresì nell'ambiente sociale di riferimento.
Reputa allora il collegio che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta rettifica dell'attribuzione del sesso da maschile a femminile, e del nome da “ ” a ”, Parte_1 Per_1
dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere agli adempimenti di competenza.
1.3. Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali anche primari, deve evidenziarsi che all'udienza del
17.10.2024 parte attrice ha specificato, “alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, che la [predetta richiesta] deve intendersi subordinata alla mancata rettifica del sesso e del nome anagrafici”.
Ora, avendo questo collegio ritenuto meritevole di accoglimento la spiegata domanda di
“rettifica del sesso e del nome anagrafici”, ne segue che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta de qua, articolata in via subordinata.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che con recente sentenza del 23 luglio 2024, n. 143, la
Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni più sopra sviluppate, il percorso di transizione di genere intrapreso da parte attrice deve ritenersi ormai giunto a uno stadio “già sufficientemente avanzato”, e ciò senza che l'interessato si sia (ancora) sottoposto a intervento demolitorio chirurgico: uno stadio tale, appunto, da giustificare – prima e a prescindere dalla sottoposizione di al predetto intervento – la pronuncia di rettificazione del sesso Parte_1
a lui attribuito.
4 Di conseguenza, proprio alla stregua delle coordinate delineate dalla pronuncia della Corte costituzionale appena evocata, la sottoposizione dell'odierno attore alle operazioni chirurgiche di adeguamento dei (residui) caratteri del sesso anagrafico in ogni caso non necessiterebbe di alcuna autorizzazione giudiziale, autorizzazione per la quale non vi sarebbe allora più spazio: resta fermo che potrà, se lo riterrà, procedere comunque alle predette Parte_1
operazioni, “in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona” (cfr. ancora Corte cost., 143/2024).
2. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura necessitata della causa, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di Parte_1
, nato a [...], il [...], e la rettificazione del nome da “
[...] [...]
” a ”; Pt_1 Per_1
- ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle rettificazioni nel registro degli atti di nascita e sui relativi documenti anagrafici.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.2.1971, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Gaibisso,
Attore
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Convenuta
conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 17.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 28.2.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nonché la rettifica del nome, da ” a “ ”, e avanzando altresì richiesta di essere Parte_1 Per_1
1 autorizzato a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da maschili a femminili.
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- sin dall'infanzia aveva manifestato una psicosessualità nettamente femminile – non coincidente con il genere a lui assegnato alla nascita –, che aveva però dovuto a lungo reprimere, pur in modo sofferto, in ragione dell'atteggiamento di opposizione assunto dalla propria famiglia;
- la discrasia di genere così avvertita era stata da lui vissuta con profondo disagio, imbarazzo, senso di colpa;
- già all'età di 21 anni, allorquando viveva a New York, aveva iniziato un lungo, e invero travagliato, percorso di affermazione di genere, poi proseguito in Italia ove egli si era frattanto trasferito;
- segnatamente, nel corso del 2022 egli era stato preso in carico dalla dott.ssa er un Per_2
sostegno di carattere psicologico, nonché dalla U.O. Clinica Endocrinologica dell'Ospedale
Policlinico San Martino di Genova, presso cui aveva avviato la terapia di riassegnazione di genere con sottoposizione a trattamento ormonale;
- l'avviato percorso era stato da lui portato avanti nel tempo con regolarità e costanza, e conseguendo buoni risultati, in termini di cambiamenti ormonali e fisici “sempre più evidenti”
(v. la relazione clinica del 9.1.2024, a firma della prof.ssa Boschetti); al contempo, in virtù di tale percorso egli aveva potuto esprimere, sempre più, la propria identità psicosessuale femminile, alleviando la condizione di disagio avvertita;
- per altro verso, aveva manifestato la ferma volontà di sottoporsi agli interventi Parte_1
chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, anche primari, che vedeva come strumento necessario per conseguire la piena armonizzazione tra corpo e psiche.
Instauratosi il necessario contraddittorio, all'udienza del 28.5.2024 è stata sentita parte attrice.
La causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate.
***
2 1. La domanda di parte attrice di rettifica del sesso attribuitole risulta meritevole di accoglimento.
1.1. Giova preliminarmente rilevare che la rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui all'art. 1 l. 14 aprile 1982, n. 164 – nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata da tempo patrocinata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr. Corte cost. 13.7.2017, n. 180; 5.11.2015, n. 221; Cass., sez. I, 20.7.2015, n. 15138), cui il collegio intende dare continuità – non esige, quale elemento indefettibile, la previa sottoposizione del richiedente a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche primari;
richiede invece l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, nei suoi profili non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali;
un'oggettiva transizione che deve emergere all'esito del percorso – complesso, serio e consapevole, ma non standardizzabile – intrapreso dall'interessato.
Per altro verso, al giudice viene demandato il rigoroso accertamento della serietà della scelta e del completamento del percorso individuale di transizione, individuandosi nel predetto accertamento il ragionevole punto di equilibrio tra la tutela accordata al diritto all'identità di genere e il riconoscimento del contrapposto interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche.
1.2. Ora, nel caso di specie risulta che viva una condizione di Parte_1
incongruenza di genere, come acclarato dalla documentazione versata in atti.
Egli ha da tempo intrapreso un lungo e complesso percorso di transizione, affidato a trattamenti ormonali-farmacologici e di sostegno psicologico;
un percorso da lui condotto con coerenza, costanza e impegno, nella piena consapevolezza delle relative implicazioni;
un percorso da lui inteso come necessario e imprescindibile per ovviare all'avvertita condizione di disagio e sofferenza e conseguire uno stato di equilibrio psicofisico.
Ritiene il collegio che le descritte circostanze, suffragate dalle relazioni tecnico-specialistiche in atti, ma altresì corroborate dagli elementi emersi in sede di audizione di parte attrice in udienza, valgano ad attestare – nei termini di rigore richiesti dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – l'irreversibilità personale della decisione intrapresa, la serietà e univocità della scelta compiuta, l'oggettiva definitività della transizione dell'identità di genere.
3 Occorre poi rilevare che parte attrice ha chiesto di poter assumere il nome “ ”, che già da Per_1
tempo utilizza come nome di elezione nei rapporti familiari e amicali, ma altresì nell'ambiente sociale di riferimento.
Reputa allora il collegio che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta rettifica dell'attribuzione del sesso da maschile a femminile, e del nome da “ ” a ”, Parte_1 Per_1
dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere agli adempimenti di competenza.
1.3. Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali anche primari, deve evidenziarsi che all'udienza del
17.10.2024 parte attrice ha specificato, “alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, che la [predetta richiesta] deve intendersi subordinata alla mancata rettifica del sesso e del nome anagrafici”.
Ora, avendo questo collegio ritenuto meritevole di accoglimento la spiegata domanda di
“rettifica del sesso e del nome anagrafici”, ne segue che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta de qua, articolata in via subordinata.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che con recente sentenza del 23 luglio 2024, n. 143, la
Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni più sopra sviluppate, il percorso di transizione di genere intrapreso da parte attrice deve ritenersi ormai giunto a uno stadio “già sufficientemente avanzato”, e ciò senza che l'interessato si sia (ancora) sottoposto a intervento demolitorio chirurgico: uno stadio tale, appunto, da giustificare – prima e a prescindere dalla sottoposizione di al predetto intervento – la pronuncia di rettificazione del sesso Parte_1
a lui attribuito.
4 Di conseguenza, proprio alla stregua delle coordinate delineate dalla pronuncia della Corte costituzionale appena evocata, la sottoposizione dell'odierno attore alle operazioni chirurgiche di adeguamento dei (residui) caratteri del sesso anagrafico in ogni caso non necessiterebbe di alcuna autorizzazione giudiziale, autorizzazione per la quale non vi sarebbe allora più spazio: resta fermo che potrà, se lo riterrà, procedere comunque alle predette Parte_1
operazioni, “in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona” (cfr. ancora Corte cost., 143/2024).
2. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura necessitata della causa, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di Parte_1
, nato a [...], il [...], e la rettificazione del nome da “
[...] [...]
” a ”; Pt_1 Per_1
- ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle rettificazioni nel registro degli atti di nascita e sui relativi documenti anagrafici.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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