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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1906 / 2023 vertente
tra
nato in [...] il [...], C.U.I.: Parte_1
06CU0QU – VESTANET ID: PZ0004951, elettivamente domici- liato in Potenza alla Via Matera n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Vito Mecca, che lo rappresenta e difende in forza di pro- cura in atti, parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso, depositato in data 13.05.2023, il sig.
proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconosci- mento della Protezione Internazionale di emesso il CP_1
Pag. 1 di 25 18.04.2023 notificato in data 26.04.2023, con il quale è stato nega- to al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale nonché di forme complementari di protezione. In particolare, nel merito, concludeva chiedendo al Giudice adito di: <1) In via prin- cipale, accertato lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Conven- zione di Ginevra, del 1951, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;
2) In via subordinata, accertata la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14
d.lgs. N. 251.07, ordinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;
3) In via ulteriormente subordinata, accertata la protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 c 15 c, 6 del d.lgs. N.
268/98 nonché ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d. lgs. N. 25/2008, or- dinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nonché il titolo di viaggio;
4) In via ulteriormente subordina- ta, si chiede il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di prote- zione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. LGVo 28 gennaio
2008, n. 25 e successive modifiche ovvero di un permesso di soggiorno ex
D.L. n. 130/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 261 del 21.10.2020), convertito in legge con la legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 173 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica n. 314 del 19.12.2020; In via ulteriormente subordinata, accertata la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost. ordi- nare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo nonché il titolo di viaggio, previa sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, adottare il richiesto provvedimento cautelare, ricorrendo, all'uopo, tutte le condizioni richieste dalla legge>>.
L'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, e pertanto ne va dichiarata la con- tumacia.
Disposta e tenutasi l'audizione del ricorrente, dopo alcuni rinvii per l'autorizzato deposito di ulteriore documentazione, la causa veniva riservata per la decisione nelle forme di legge.
2. - In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente
Pag. 2 di 25 alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla (e al prov- Controparte_1 vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. l'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
In conclusione, non può ravvisarsi alcuna (concreta) viola- zione del diritto di difesa del ricorrente, il quale, nel caso in esa- me, è stato posto in grado di esercitare, senza alcun tipo di limita- zione, tutte le proprie difese.
3. - Con riguardo poi all'oggetto del presente procedimento, si rileva, in primo luogo, come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
(cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenen- za ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ra- gione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionato- rie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valu-
Pag. 3 di 25 tazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente si deve fondare, quindi, CP_1 sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di pro- venienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente
(esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i pre- supposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo ne- cessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richie- dente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello
Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della di- rettiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogno- sa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un ri- schio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto de- creto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato in- terno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci-
Pag. 4 di 25 zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia- to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.
L.g.s. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D. L.g.s. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
4. - Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa, parte ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale e confermato, sostanzialmente, nell'audizione giudiziale: di essere cittadino del Pakistan;
di essere nato e cresciuto nel villaggio di
Kot Momar, nel distretto di Sargodha, nella regione del Punjab;
di essere di etnia gondal e di religione musulmana sunnita;
di aver frequentato le scuole medie e di non aver lavorato;
di avere geni- tori in vita, due fratelli e due sorelle. Ha dichiarato che nel 2016 davanti al negozio del padre si verificava una sparatoria a causa della quale perdevano la vita alcuni ragazzi, i quali si erano ivi re- cati a comprare le sigarette. Il padre veniva accusato ingiusta- mente dai familiari delle vittime di aver reso informazioni circa la presenza dei ragazzi al negozio ai membri di una famiglia rivale, con la quale erano in corso dei litigi legati al possesso di alcuni terreni. Il padre veniva denunciato, arrestato e rilasciato dopo un anno di detenzione, avendo la polizia constatato l'estraneità dello stesso ai fatti. Con la famiglia si trasferiva nel 2016 dalla zia, in un villaggio limitrofo, ove permaneva circa tre anni e, in seguito, temendo per la sua incolumità, lasciava il Paese nel novembre del
2019; dopo aver attraversato l'Iran, la Turchia e la Grecia (dove permaneva un anno e 8 mesi), seguendo la rotta balcanica, giun- geva in Italia il 14 maggio 2022. Il ricorrente, poi, ha manifestato il timore, in caso di rientro nel proprio Paese, di poter essere ucci- so dai familiari delle vittime che accusavano il padre di aver dato informazioni sulla loro presenza alla famiglia rivale.
4.1. - Ciò posto, le dichiarazioni rese dal ricorrente sui fatti posti a fondamento dell'espatrio non sono credibili, soprattutto in
Pag. 5 di 25 ordine agli elementi relativi ai fatti principali a sostegno della domanda di protezione internazionale del richiedente sollevati nel corso dell'audizione, in quanto le dichiarazioni risultano vaghe, generiche, lacunose. Il richiedente fornisce una descrizione estre- mamente vaga dei motivi che l'avrebbero portato all'espatrio. Ed infatti, nonostante siano state poste domande dirette all'approfondimento di quanto narrato, il richiedente non ha sapu- to fornire alcun elemento rilevante in merito ai fatti verificatisi.
Nello specifico, rispetto alle dinamiche della sparatoria, vicenda che pone alla base della fuga, nonché alle ragioni da cui la stessa sarebbe scaturita, l'istante fornisce dichiarazioni alquanto som- marie riferendosi genericamente ad un litigio legato ad alcuni ter- reni contesi da due famiglie. Altrettanto vaghe e poco circostan- ziate appaiono le dichiarazioni relative alla denuncia asserita- mente presentata nei confronti del padre dai familiari delle vitti- me, rispetto alla quale il richiedente, sebbene ne abbia depositato una copia, non ha saputo riferire elementi rilevanti. La partenza del richiedente non è strettamente collegata alla vicenda narrata posto che l'istante ha dichiarato di avere trascorso alcuni anni presso la zia in un villaggio limitrofo, prima di lasciare il Paese, periodo durante il quale non vi sono stati sviluppi e/o conseguenze in relazione alla vicenda riferita (cfr. verbale pag. 7 D. ha avuto problemi durante la sua permanenza da sua zia? R. l'unico pro- blema è che mio padre è stato arrestato ma da mia zia non abbia- mo avuto problemi). Tale conclusione risulta ulteriormente avva- lorata dall'audizione svolta in sede giudiziale, dove il richiedente ha confermato le dichiarazioni rese davanti alla Commissione ter- ritoriale (verbale del 12.03.2024).
Alla luce degli elementi summenzionati, ed in particolare, in considerazione delle dichiarazioni del ricorrente sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare il Pakistan, il Collegio ritiene in primo luogo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello sta- tus di rifugiato. Deve escludersi, invero, la correlazione tra l'espatrio e le persecuzioni legate a motivi di razza, religione, na- zionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche, in quanto del tutto ascrivibili, nel caso di spe-
Pag. 6 di 25 cie, a motivazioni di tipo personale che non danno accesso in ogni caso al riconoscimento di alcuna forma di protezione internaziona- le.
4.2. - Parimenti insussistenti, per le medesime considerazio- ni ed in ragione del timore manifestato dal ricorrente, si qualifi- cano gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidia- ria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007 in quanto non risulta sussistere il rischio che l'odierno ricorrente sia sotto- posto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel
Paese d'origine. Tale forma di protezione, invero, come sopra me- glio specificato, è ammissibile in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ri- tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di su- bire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condan- na a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
4.2.1. - A tale ultimo riguardo, per quanto concerne i presup- posti per il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) del D.lgs. n. 251/2007, l'orientamento giurispru- denziale maggioritario, subordina la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria a due verifiche, l'una oggettiva, sul
Paese o l'area geografica di provenienza del ricorrente, l'altra sog- gettiva, riguardante la situazione personale del richiedente: in al- tre parole, la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello “status” o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posi- zione del richiedente per il quale sussista verosimilmente il ri- schio concreto di lesione alla sua integrità psico-fisica ovvero no- cumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass.
10177/2011; Cass. 26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n. 15466).
Come peraltro evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) “la sussi-
Pag. 7 di 25 stenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezional- mente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel
Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di su- bire tale minaccia”, precisando che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non sia tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed indi- viduale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio uffi- cioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei
a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.”
Ebbene, nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, né con riferi- mento alla situazione sociopolitica esistente nella zona di prove- nienza dello stesso. Occorre considerare che la Repubblica islami- ca del Pakistan, sita nell'Asia meridionale, è uno Stato federale, diviso in n. 4 province (il Belucistan a sud-ovest; il Per_1
a nord;
il a est;
il a sud-est) e due terri-
[...] Per_2 Per_3 tori (il territorio della capitale Islamabad;
le aree tribali a nord- ovest sotto amministrazione federale, c.d. F.a.t.a., ossia “Federally
Administreted Tribal Area”: , Per_1 Per_4 Per_5 Per_6
Nord e . Sono sottoposti Per_7 Persona_8 all'amministrazione pakistana, inoltre, la regione dell'Azad
Kashmir, posta a nord-est, e i territori del Nord (all'estremo
Nord). La popolazione è stimata in oltre 200 milioni di abitanti ed
è in assoluta maggioranza di religione musulmana (circa il 97/%), con netta prevalenza dei musulmani sunniti (80% circa) su quelli sciiti (20% circa). Molto meno diffuse sono altre religioni, tra le quali la cristiana e la hindu. Si osserva che il terrorismo, ad opera dei talebani, e gruppi affiliati, avente come obiettivo, CP_2
Pag. 8 di 25 principalmente, le istituzioni governative, i cristiani e altre mino- ranze religiose, è un problema oggettivo in Pakistan, ma lo Stato mantiene il controllo del territorio e adotta pesanti misure anti- terrorismo. Nel World Report 2017 -Pakistan- pubblicato da
[...]
e visibile sul sito www.refworld.org, si legge Controparte_3 che nel 2016 c'è stato un calo del terrorismo, rispetto agli anni precedenti, e le autorità militari hanno continuato a controllare l'attuazione di un piano nazionale per combattere il fenomeno.Il
World Report 2018 conferma il calo degli attacchi da parte di mili- tanti islamici nel 2017. Segnala tumulti e instabilità politica, le- gati, però, ad uno specifico evento, ossia le dimissioni di Pt_2 da primo ministro nel luglio 2017, a seguito delle accuse di
[...] corruzione. L'EASO COI Report Pakistan Security Situation dell'ottobre 2018 al paragrafo 1.3. Recent security trends and ar- med confrontations (traduzione: “Recenti tendenze nella sicurezza
e scontri armati”) recita: “According to sources systematically col- lecting information on terrorist and anti-state violence in Paki- stan, the overall security situation improved in 2017 compared to previous years” (traduzione “secondo fonti che raccolgono sistema- ticamente informazioni sulle violenze terroristiche e anti-statali in
Pakistan, la situazione complessiva della sicurezza è migliorata nel 2017 rispetto agli anni precedenti”).
Infine, l'EASO COI Report Pakistan Security Situation dell'ottobre 2019 al paragrafo 1.3.2. “Attacks by militant groups”
(traduzione “Attacchi di gruppi militant”) recita: “According to the
PIPS 2018 annual report, 262 'terrorist attacks' were carried out by militant, nationalist, insurgent and violent sectarian groups in
Pakistan in 2018. This is a 29 % decrease compared to 2017” (tra- duzione: “secondo il rapporto annuale PIPS 2018, 262 attacchi ter- roristici sono stati compiuti da gruppi settari militanti, nazionali- sti, ribelli e violenti in Pakistan nel 2018. Si tratta di una diminu- zione del 29% rispetto al 2017”). Al paragrafo 1.4. “Impact of the violence on the civilian population” (traduzione: “Impatto della violenza sulla popolazione civile”) è dato leggersi che nel 2018 ri- spetto al 2017, vi è stato un sensibile decremento nel numero di morti e feriti, che continua nel primo semestre 2019.
Pag. 9 di 25 Secondo PIPS ( Pak Institutite for Peace Studies, While TTP and affiliates continued to regroup in ex-FATA, Sindhi and Baloch insurgent groups also intensified attacks in 2020, 3 2021: Per_9 https://www.pakpips.com/article/6142)contati insieme, sono stati registrati 373 episodi di violenza di diverso tipo in tutto il Paki- stan: 146 attacchi terroristici (di cui 3 esplosioni suicide), 125 at- tacchi transfrontalieri provenienti da India e IS;
47 at- tacchi operativi anti-militanti effettuati dalle forze di sicurezza;
15 scontri con militanti;
8 episodi di violenza religiosa;
14 complotti terroristici sventati/falliti; 3 scontri inter-militanti; 2 scontri tra forze di sicurezza e manifestanti;
uno scontro settario;
un episodio di violenza etno-politica; e 11 attacchi mirati, la cui motivazione non era chiara. Questi episodi di violenza complessivi hanno ucci- so un totale di 503 persone e ne hanno ferite altre 851. PIPS ri- porta che gli attacchi terroristici perpetrati nel 2020 da diversi gruppi settari, militanti, nazionalisti e violenti hanno causato la morte di 220 persone - in calo del 38% rispetto al 2019 - e il feri- mento di altre 547 persone. Su un totale di 146 attacchi terroristi- ci, 95 sono stati perpetrati da gruppi militanti di ispirazione reli- giosa (67 dal Tehreek-e-Taliban Pakistan, altri 34 da ribelli Balo- chi e 10 da ribelli Sindhi, e sette attacchi erano di natura setta- ria). Inoltre, rispetto ai 28 dell'anno precedente, le forze di sicu- rezza e le forze dell'ordine hanno condotto 47 attacchi operativi anti-militanti nel 2020 in 22 distretti e regioni del Pakistan: que- ste operazioni hanno portato alla morte di 129 attivisti e 17 solda- ti dell'esercito pakistano. Inoltre, nel corso del 2020 si sono verifi- cati 14 scontri armati con militanti che hanno causato 38 vittime
(29 militanti, 7 membri del personale di sicurezza e 2 civili). Nel
2020, si sono inoltre verificati un totale di 125 attacchi transfron- talieri oltre i confini del Pakistan con l'IS (11 attacchi) e con l'India (114). Ben 62 persone (42 civili, 18 ufficiali dell'esercito e due membri del personale dei Frontier Corps) hanno perso la vi- ta, cifra in calo di circa il 34% rispetto all'anno precedente, e altri
222 sono rimasti feriti. Secondo quanto riportato dal CRSS (An- nual Security Report, pagina 3 https://crss.pk/wp- content/uploads/2021/02/CRSS-Annual-Security-Report-2020.pdf),
Pag. 10 di 25 nel 2020 vi è stato un calo del 11.50% rispetto al 2019 con riferi- mento alle fatalità legate al terrorismo/antiterrorismo. Con rife- rimento ai primi mesi del 2023, ACLED ha registrato 33 eventi violenti, 49 episodi di violenza contro i civili 103 episodi di rivolta
(Vedi, ACLED, Dashboard, disponibile al link: https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard (accesso
31.05.2023).
Peraltro, deve osservarsi che l'esistenza di un incisivo potere officioso del Giudice di verificare, attraverso le informazioni di- sponibili sul paese di origine, la fondatezza delle affermazioni del ricorrente non esonera il suddetto dall'allegare i fatti costitutivi del diritto vantato: cfr. Cass., sez. VI-I, 27336/2018 <La doman- da diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione interna- zionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del dirit- to azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'uffi- cio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura rela- tiva al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, ha evidenziato che non erano state allegate, da parte del ri- corrente, né la situazione implicante la protezione internazionale in rapporto a conflitti armati in corso nel suo paese di origine, né - ai fini della protezione umanitaria - una condizione di grave viola- zione dei diritti umani)>> e Cass., sez. VI-I, 19197/2015 <La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giu- dice di introdurli d'ufficio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, evidenziava che il ricorrente non aveva nemmeno allegato "la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" esistente in Nigeria e di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, fatto costitutivo di particolare ipotesi di protezione sussidiaria)>>.
Ad ogni modo, per quanto concerne specificamente la regione di provenienza dichiarata dallo stesso ricorrente, il , secon-Per_2
Pag. 11 di 25 do le fonti COI più aggiornate ed accreditate, pur se interessato anche attualmente da gravi problemi di sicurezza, sia per le ten- sioni con la confinante India sia per l'esistenza di numerosi gruppi terroristici in attività, tali situazioni non assurgono allo stato di violenza indiscriminata. Ed invero, “…La provincia del Punjab
(…) si trova nella parte orientale del Pakistan. Confina a nord-est con lo stato indiano del e Kashmir, a est con gli stati in- Per_10 diani del e del , a sud con la provincia del Per_2 Per_11
, a ovest con le province del Belucistan e del Per_3 Per_1
e a nord con l'area della capitale federale Islamabad e
[...] con l'Azad Kashmir (457). Nel Punjab si distinguono tre zone: Pu- njab centrale, Punjab settentrionale e Punjab meridionale (458). Il capoluogo del Punjab è Lahore, la seconda città del Pakistan per grandezza, dopo Karachi (provincia del ) (459). Il Punjab è Per_3 considerato il «cuore dell'attività politica ed economica» del Paki-
(460) e presenta forti capacità di sviluppo e buone infrastrut- Pt_3 ture (461). Secondo i dati dell'ultimo censimento pubblicati dall'Ufficio statistico del Pakistan nel 2017, la popolazione della provincia è di circa 110 milioni di persone…” (EASO, “Pakistan situazione della sicurezza” aggiornato ad Ottobre 2018). La sicu- rezza dell'intero Pakistan è minacciata da plurime situazioni di violenza (attacchi terroristici, scontri al confine con l'India,
l'IS e l'Iran) rappresentate in modo disomogeneo dalle diverse fonti informative esistenti. In particolare, fra India e Pa- kistan perdura una situazione di tensione che deriva dalla guerra combattuta fra i due paesi per il controllo della regione del Kash- mir (il territorio del quale è attualmente amministrato pro quota da Pakistan, India e Cina) che periodicamente degenera anche in scontri armati nonostante la stipula, nel 2003, di un accordo fra le parti per il cessate il fuoco con individuazione di una “Linea di controllo” (in sigla, LOC) alle spalle della quale devono attestarsi le forze armate e che di fatto funge anche da confine
(http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/02/25/kashmir- scontri-india-pakistan-civilifuga).
Secondo il rapporto Easo citato (pag. 20) “…Le tensioni con
l'India continuano. I bombardamenti oltreconfine lungo la linea di
Pag. 12 di 25 controllo (LoC) sono proseguiti per tutto il 2017 e nella prima metà del 2018, con morti tra i militari e tra i civili da entrambe le parti
(86). Secondo The Diplomat, l'India e il Pakistan hanno cercato di consolidare le relazioni bilaterali tra i due paesi con «gesti di buo- na volontà e dichiarazioni conciliatorie» (87). Nel maggio 2018, in seguito all'impennata degli attacchi oltreconfine, il Pakistan e
l'India hanno convenuto di attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato dai due paesi nel 2003 (88)…”. Secondo il recente rapporto
EASO edito nell'Ottobre 2019 (Pakistan, Situazione della sicurez- za) tutte le diverse fonti informative disponibili attestano, seppure in misura differente, un netto calo del numero di incidenti in tutto il Pakistan ed in modo particolare nel : “…Nella sua rela- Per_2 zione del 2018 il PIPS (Pak Institute For Peace Studies, ndr), ha fornito dati regionali 16 soltanto per gli «attentati terroristici», che hanno rappresentato circa il 53 % del totale degli incidenti violen- ti. Il PIPS ha concentrato l'attenzione sul numero di attentati ter- roristici (e sui morti causati da tali attentati per provincia) e ha indicato le variazioni percentuali nel 2018 rispetto al 2017 (cfr. fi- gura 6). Rispetto al 2017, il PIPS ha osservato una diminuzione degli «incidenti terroristici» (complessivamente del 29 %). Anche il numero di morti e feriti è diminuito…” Nella tabella riportata a pag. 62 si dà atto, per quanto concerne il Punjab, della verifica- zione di quattro “incidenti terroristici” che hanno provocato 20 vit- time e 39 feriti, con un calo dei dati indicati, rispettivamente pari al – 71% (numero di incidenti), - 67% (numero di vittime) e – 80%
(numero di feriti).
Anche le più recenti fonti di conoscenza disponibili, allo sta- to, pur in un quadro caratterizzato da alcuni episodi di “incidenti violenti”, confermano, per il Punjab pakistano, la mancata inte- grazione di una condizione di violenza indiscriminata in situazio- ne di conflitto armato interno o internazionale tale da configurare una minaccia grave e individuale alla vita di un civile, necessaria per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lette- ra c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007. Ed invero, le COI più aggiornate
[COI Focus Pakistan Security situation 20240625, disponibili an- che tramite il seguente url attraverso l'Agenzia dell'Unione Euro-
Pag. 13 di 25 pea per l (EUAA): Controparte_4 https://coi.euaa.europa.eu/administration/belgium/PLib/COI_Focu
s_Pakistan_Security_situation_20240625.pdf] – redatte nel giu- gno 2024 dall'Unità di ricerca sulle informazioni sui paesi di ori- gine (CEDOCA) dell'autorità belga del Commissario Generale per i Rifugiati e gli (CGRS: Commissioner General for Re- Per_12 fugees and Stateless Persons) – evidenziano che <Nel 2023, la maggior parte degli incidenti di sicurezza sono stati codificati dall'ACLED nella provincia di KP (754) e nella provincia del Be- lucistan (416). Il numero più basso di incidenti di sicurezza è stato registrato nella provincia del Punjab (70), nella capitale federale
Islamabad (12) e nel Gilgit-Baltistan (3). Secondo l'ACLED, nel
2023, le battaglie tipo evento si sono verificate maggiormente nella provincia di KP (422). Maggior parte esplosioni/violenze a distan- za si sono verificate nelle province del KP (83) e del Belucistan
(64). Violenza contro i civili si sono verificati maggiormente nelle province di KP (182), (85) e TA (82) […] Rispetto al Per_3
2022, il PIPS ha osservato un aumento negli “episodi terroristici”
(17% in totale). Il numero dei decessi è aumentato del 65% rispetto al 2022. KP (compresa l'ex FATA) e TA sono state le pro- vince più colpite da questi attacchi nel 2023. Il CRSS ha registrato il maggior numero di vittime dovute al terrorismo o ad operazioni di antiterrorismo nel KP (comprese le ex FATA), seguite da
[...]
e nel 2023. Secondo il CRSS, i decessi nel KP sono Per_13 Per_3 aumentati da 633 nel 2022 a 975 nel 2023, con un aumento del
54%. Il ha registrato un aumento delle vittime di qua- Per_14 si il 63% nel 2023, passando da 254 a 413. Nel Sindh il numero delle vittime del terrorismo e dell'antiterrorismo è salito a 73 nel
2023. Nel Punjab il numero delle vittime è salito a 53. Nel Gilgit-
Baltistan sono state segnalate 17 vittime per terrorismo o per ope- razioni antiterrorismo nel 2023 [testo originale: In 2023, most se- curity incidents were coded by ACLED in the province of KP (754) and the province of TA (416). The lowest number of secu- rity incidents were recorded the province of (70), in the Per_2
Federal Capital of Islamabad (12) and in Gilgit-Baltistan (3). Ac- cording to ACLED, in 2023, the event type battles occurred most in
Pag. 14 di 25 the province of KP (422). Most explosions/remote violence occurred in the provinces KP (83) and TA (64). Violence against ci- vilians occurred the most in the provinces KP (182), Sindh (85) and TA (82) […] Compared to 2022, PIPS observed an in- crease in 'terrorist incidents' (17 % overall). The number of deaths increased by 65 % compared to 2022. 139 KP (including former
FATA) and TA were the provinces most affected by these attacks in 2023. CRSS recorded the highest number of casualties from terrorism or from counter-terrorism operations in KP (includ- ing former FATA), followed by TA and Sindh in 2023.
According to CRSS, fatalities in KP went up from 633 in 2022 to
975 in 2023 – a 54% increase. TA recorded an increase of fatalities of nearly 63 % in 2023, rising from 254 to 413. In Sindh the number of fatalities from terrorism and counter-terrorism went up to 73 in 2023. In the number of fatalities rose to 53. In Per_2
Gilgit-Baltistan 17 fatalities from terrorism or counter-terrorism operations were reported in 2023]>> (cfr. COI Focus Pakistan Se- curity situation 20240625 citato, pag. 17 e ss.).
Con ancor più specifico riguardo alla situazione del Punjab pakistano, poi, la medesima fonte (cfr. COI Focus Pakistan Secu- rity situation 20240625 citato, pag. 20-21) riporta che <Secondo il PIPS, i sei attacchi terroristici nel nel 2023 hanno cau- Per_2 sato la morte di 16 persone e il ferimento di altre 30 persone. Quat- tro di questi attacchi sono stati perpetrati dal TTP e da
[...]
, di cui tre a e uno a che han- Persona_15 Per_16 Per_17 no preso di mira le forze dell'ordine e funzionari dell'intelligence.
Nel novembre 2023, le forze di sicurezza hanno respinto un attacco alla base aerea di addestramento di dell'aeronautica Per_16 militare pakistana (PAF), uccidendo nove aggressori. Il ha CP_5 riferito di 14 attacchi militanti, che hanno provocato 20 morti e 14 feriti. La vicinanza di ai distretti meridionali di KP Per_16 spiega perché lì hanno avuto luogo cinque di questi attacchi. Due Per_1 attacchi hanno avuto luogo ciascuno a Lahore, e Per_18
Dei 14 attacchi militanti registrati dal nel Punjab nel
[...] CP_5
2023, sei sono stati rivendicati dal TTP, uno dal Controparte_6 Contr
e uno dalla Episodi significativi nel 2023: • Il 4
[...]
Pag. 15 di 25 Part gennaio 2023, due funzionari dell'agenzia di intelligence sono Contr stati uccisi da una fonte incontrata a nel . Per_17 Per_2
e hanno rivendicato l'attacco. • Il 23 gennaio Controparte_9
2023, i militanti del TTP hanno attaccato un posto di blocco della polizia e ucciso due poliziotti a Taunsa, . Nella provincia Per_2 sono state imposte misure di sicurezza rafforzate. • Il 31 gennaio
2023, militanti del TTP pesantemente armati sono stati respinti mentre attaccavano una stazione di polizia a Makarwal, distretto di • Il 16 febbraio 2023, una persona è stata uccisa e Per_16 nove sono rimaste ferite dopo l'esplosione di una bomba sul treno Contr Jaffar Express vicino a Chichawatni, . La ha rivendi- Per_2 cato l'attacco. • Il 7 maggio 2023, aggressori sconosciuti hanno uc- ciso un membro della comunità sikh in una sparatoria a Lahore. •
Il 1° ottobre 2023, almeno una dozzina di membri del TTP hanno attaccato la stazione di polizia di Kundal a Nello scon- Per_16 tro a fuoco che ne seguì furono uccisi due militanti e un poliziotto.
• Il 4 novembre 2023, nove militanti del TJP sono stati uccisi du- rante un attacco alla base aerea di addestramento di Per_16 dell'aeronautica militare pakistana. • Nel novembre 2023, il per- sonale del CTD ha effettuato operazioni di ricerca in diverse città del , che hanno portato all'arresto di sette terroristi, tra cui Per_2 un comandante chiave [testo originale: According to PIPS, the six terrorist attacks in in 2023 claimed 16 lives and injured 30 Per_2 more people. Four of these attacks were perpetrated by the TTP and Tehhrik-e-Jihad Pakistan, including three in and Per_16 one in which targeted law enforcement and intelligence Per_17 officials. In November 2023, security forces repulsed an attack on the Mianwali Training Air Base of the Pakistan Air Force (PAF), killing nine assailants. PICCS reported 14 militant attacks, result- ing in 20 fatalities and 14 wounded. proximity to the CP_10 southern districts of KP explains why five of these attacks took place there. Two attacks took place in Lahore, and Si- Per_18 alkot each. Of the 14 militant attacks recorded by PICCS in Pun- jab in 2023, six were claimed by TTP, one by Tehhrike-Jihad Pa- kistan and one by BNA. Illustrative incidents in 2023: • On 4
January 2023, two officials of the intelligence agency ISI were
Pag. 16 di 25 killed by a source they met in . TTP and Lash- Per_17 Per_2 kar-i-Khorasan claimed the attack. • On 23 January 2023, TTP militants attacked a police checkpoint and killed two policemen in
Taunsa, . Increased security measures were imposed in the Per_2 province. • On 31 January 2023, heavily armed TTP militants were repulsed whist attacking a police station in Makarwal,
[...]
• On 16 February 2023, one person was killed and CP_11 nine were wounded after a bomb exploded on the Jaffar Express train near Chichawatni, . BNA claimed the attack. • On 7 Per_2
May 2023, unknown assailants killed a member of the Sikh com- munity in a drive-by shooting in Lahore. • On 1 October 2023, at least a dozen TTP members attacked the Kundal police station in
Mianwali. Two militants and a policeman were killed in the ensu- ing gun battle. • On 4 November 2023, nine militants of TJP were killed during an attack on the Training Air Base of the Per_16
Pakistan Air Force. • In November 2023, CTD personnel carried out search operations in several cities in , resulting in the Per_2 arrest of seven terrorists, including one key commander]>>.
Ancora, e significativamente ai fini che qui interessano, va osservato che il medesimo rapporto (cfr. COI Focus Pakistan Se- curity situation 20240625 citato, pag. 21) dà conto del fatto che
<Nelle fonti consultate non è stata trovata alcuna informazione su eventuali spostamenti indotti da conflitti da aree all'interno e verso il nel 2023 [testo originale: No information was Per_2 found in the consulted sources about any conflict-induced displa- cement from areas in and to in 2023]>>. Per_2
Infine e da ultimo, le informazioni appena riportate hanno trovato sostanziale conferma anche dal recentissimo Pakistan -
Country Focus - Country of Origin Information Report - December
2024, rilasciato dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo-
European Union Agency for Asylum (EUAA), disponibile all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_R eport_Pakistan_Country_Focus.pdf (cfr. pag. 56 e ss. e, in partico- lare, pag. 61, laddove è riportato che <Il PICSS ha riferito che gli attacchi dei militanti nella provincia nel 2023 hanno causato due
Pag. 17 di 25 vittime civili>>).
In definitiva, dagli elementi sin qui riportati, emerge che il
Punjab è ancora oggi un luogo attraversato da tensioni violente, in particolare ingenerate dall'attività di gruppi terroristici, ma la circostanza che gli attacchi registrati siano posti in essere quasi esclusivamente nei confronti di specifici obiettivi appartenenti al- le forze militari e/o di sicurezza e/o di polizia del Paese (posti di blocco, stazioni di polizia, basi militari) e l'opera di contrasto mes- sa in atto dallo Stato, nel contesto di un territorio densamente po- polato e ricco di attività economiche, rendono inconfigurabile quell'ipotesi eccezionale di violenza su scala talmente estesa da obliterare la necessità di un fattore di rischio personale, che, nel caso di specie, non è stato adeguatamente circostanziato né suffi- cientemente provato. Per tali ragioni, dunque, si esclude la sussi- stenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sus- sidiaria, anche a norma della lettera c) dell'art. 14 D.Lgs.
251/2007, non ravvisandosi una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscri- minata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
4.3. - Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione spe- ciale, deve evidenziarsi come nel caso di specie sia applicabile la disciplina normativa conseguente all'entrata in vigore del D.L.
130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n. 173 del
18.12.2020, e non, invece, quella successiva derivante dal d.l. n. 20 del 10.03.2023, conv. in legge n. 50/2023, atteso che l'art. 7, com- ma 2, di tale atto legislativo prevede che <Per le istanze presen- tate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presenta- zione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente>>, circostanza che ricorre nel presente giudizio, in quanto la domanda di protezione risulta pre- sentata dal ricorrente almeno in data 09.03.2023 (cfr. permesso provvisorio per richiesta asilo rilasciato in pari data dalla Questu- ra di Potenza, depositato in atti), dunque prima dell'entrata in vi- gore del citato d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023. Ne consegue, dunque, che nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, la eventuale
Pag. 18 di 25 questione di legittimità costituzionale delle novità normative in- trodotte dal d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, questione pa- ventata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, defini- tivamente superata dalla protezione speciale e complementare at- traverso l'emanazione del D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n.
173/2020 che, nel contempo, ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, in- troducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto.
In particolare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria
Pag. 19 di 25 vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui
Pag. 20 di 25 riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon- damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza
Pag. 21 di 25 nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del- la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disci- plina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n.
173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio na- zionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni ap- prezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetiz- zazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del ri-
Pag. 22 di 25 conoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proro- ga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., Ordinanza n. 29159 del
12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n. 21956 del
2024).
Orbene, nel caso in esame va rilevato, prima di tutto, come il ricorrente sia presente sul T.N. dal 2022 ed abbia prodotto agli at- ti del fascicolo documentazione attestante l'attività lavorativa svolta con contratto a tempo determinato nel settore della ristora- zione, con mansioni di aiuto cuoco, presso un ristorante in Poten- za e di poi presso un ristorante nella zona di Certaldo (Firenze)
[cfr., in atti, lettera di assunzione;
buste paga 2022, 2023 e 2024]; inoltre, dalla relazione psicosociale effettuata presso il Cas “Hu- man Flowers” di Potenza, emerge un comportamento collaborativo e disponibile del richiedente, il quale ha stabilito relazioni molto positive con gli altri ospiti della struttura, dimostrandosi adatta- bile al contesto italiano. Pertanto, il Collegio ritiene desumibile un principio di positivo e graduale inserimento nel tessuto socio- lavorativo del Paese ospitante, che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricorrente un permesso per prote- zione speciale. Tanto in quanto, alla luce delle emergenze in atti, può evincersi, lo sradicamento a cui sarebbe sottoposto il richie- dente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata intesa nella sua accezione più am- pia, non legata cioè, esclusivamente all'esistenza di legami di ca- rattere familiare, dallo stesso costruitasi nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico.
A tal punto, come innanzi illustrato, le disposizioni normati- ve di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso un Stato “qualo- ra esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal ter- ritorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto del- la propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli
Pag. 23 di 25 familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Pae- se d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
Si ritiene quindi che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis appli- cabile al caso di specie, permesso che ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 TUI.
5. - Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento del ricorso e la contumacia dell'Amministrazione resistente, si ritengono sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998, come novellato dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n.
173/2020, in relazione al richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.U.I.: 06CU0QU – VESTANET
ID: C.F._1
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Firenze, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- Pag. 24 di 25 nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 07.05.2025
La Presidente dott.ssa Licia Tomay
Pag. 25 di 25
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1906 / 2023 vertente
tra
nato in [...] il [...], C.U.I.: Parte_1
06CU0QU – VESTANET ID: PZ0004951, elettivamente domici- liato in Potenza alla Via Matera n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Vito Mecca, che lo rappresenta e difende in forza di pro- cura in atti, parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso, depositato in data 13.05.2023, il sig.
proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconosci- mento della Protezione Internazionale di emesso il CP_1
Pag. 1 di 25 18.04.2023 notificato in data 26.04.2023, con il quale è stato nega- to al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale nonché di forme complementari di protezione. In particolare, nel merito, concludeva chiedendo al Giudice adito di: <1) In via prin- cipale, accertato lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Conven- zione di Ginevra, del 1951, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;
2) In via subordinata, accertata la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14
d.lgs. N. 251.07, ordinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;
3) In via ulteriormente subordinata, accertata la protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 c 15 c, 6 del d.lgs. N.
268/98 nonché ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d. lgs. N. 25/2008, or- dinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nonché il titolo di viaggio;
4) In via ulteriormente subordina- ta, si chiede il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di prote- zione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. LGVo 28 gennaio
2008, n. 25 e successive modifiche ovvero di un permesso di soggiorno ex
D.L. n. 130/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 261 del 21.10.2020), convertito in legge con la legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 173 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica n. 314 del 19.12.2020; In via ulteriormente subordinata, accertata la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost. ordi- nare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo nonché il titolo di viaggio, previa sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, adottare il richiesto provvedimento cautelare, ricorrendo, all'uopo, tutte le condizioni richieste dalla legge>>.
L'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, e pertanto ne va dichiarata la con- tumacia.
Disposta e tenutasi l'audizione del ricorrente, dopo alcuni rinvii per l'autorizzato deposito di ulteriore documentazione, la causa veniva riservata per la decisione nelle forme di legge.
2. - In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente
Pag. 2 di 25 alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla (e al prov- Controparte_1 vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. l'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
In conclusione, non può ravvisarsi alcuna (concreta) viola- zione del diritto di difesa del ricorrente, il quale, nel caso in esa- me, è stato posto in grado di esercitare, senza alcun tipo di limita- zione, tutte le proprie difese.
3. - Con riguardo poi all'oggetto del presente procedimento, si rileva, in primo luogo, come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
(cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenen- za ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ra- gione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionato- rie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valu-
Pag. 3 di 25 tazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente si deve fondare, quindi, CP_1 sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di pro- venienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente
(esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i pre- supposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo ne- cessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richie- dente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello
Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della di- rettiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogno- sa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un ri- schio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto de- creto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato in- terno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci-
Pag. 4 di 25 zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia- to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.
L.g.s. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D. L.g.s. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
4. - Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa, parte ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale e confermato, sostanzialmente, nell'audizione giudiziale: di essere cittadino del Pakistan;
di essere nato e cresciuto nel villaggio di
Kot Momar, nel distretto di Sargodha, nella regione del Punjab;
di essere di etnia gondal e di religione musulmana sunnita;
di aver frequentato le scuole medie e di non aver lavorato;
di avere geni- tori in vita, due fratelli e due sorelle. Ha dichiarato che nel 2016 davanti al negozio del padre si verificava una sparatoria a causa della quale perdevano la vita alcuni ragazzi, i quali si erano ivi re- cati a comprare le sigarette. Il padre veniva accusato ingiusta- mente dai familiari delle vittime di aver reso informazioni circa la presenza dei ragazzi al negozio ai membri di una famiglia rivale, con la quale erano in corso dei litigi legati al possesso di alcuni terreni. Il padre veniva denunciato, arrestato e rilasciato dopo un anno di detenzione, avendo la polizia constatato l'estraneità dello stesso ai fatti. Con la famiglia si trasferiva nel 2016 dalla zia, in un villaggio limitrofo, ove permaneva circa tre anni e, in seguito, temendo per la sua incolumità, lasciava il Paese nel novembre del
2019; dopo aver attraversato l'Iran, la Turchia e la Grecia (dove permaneva un anno e 8 mesi), seguendo la rotta balcanica, giun- geva in Italia il 14 maggio 2022. Il ricorrente, poi, ha manifestato il timore, in caso di rientro nel proprio Paese, di poter essere ucci- so dai familiari delle vittime che accusavano il padre di aver dato informazioni sulla loro presenza alla famiglia rivale.
4.1. - Ciò posto, le dichiarazioni rese dal ricorrente sui fatti posti a fondamento dell'espatrio non sono credibili, soprattutto in
Pag. 5 di 25 ordine agli elementi relativi ai fatti principali a sostegno della domanda di protezione internazionale del richiedente sollevati nel corso dell'audizione, in quanto le dichiarazioni risultano vaghe, generiche, lacunose. Il richiedente fornisce una descrizione estre- mamente vaga dei motivi che l'avrebbero portato all'espatrio. Ed infatti, nonostante siano state poste domande dirette all'approfondimento di quanto narrato, il richiedente non ha sapu- to fornire alcun elemento rilevante in merito ai fatti verificatisi.
Nello specifico, rispetto alle dinamiche della sparatoria, vicenda che pone alla base della fuga, nonché alle ragioni da cui la stessa sarebbe scaturita, l'istante fornisce dichiarazioni alquanto som- marie riferendosi genericamente ad un litigio legato ad alcuni ter- reni contesi da due famiglie. Altrettanto vaghe e poco circostan- ziate appaiono le dichiarazioni relative alla denuncia asserita- mente presentata nei confronti del padre dai familiari delle vitti- me, rispetto alla quale il richiedente, sebbene ne abbia depositato una copia, non ha saputo riferire elementi rilevanti. La partenza del richiedente non è strettamente collegata alla vicenda narrata posto che l'istante ha dichiarato di avere trascorso alcuni anni presso la zia in un villaggio limitrofo, prima di lasciare il Paese, periodo durante il quale non vi sono stati sviluppi e/o conseguenze in relazione alla vicenda riferita (cfr. verbale pag. 7 D. ha avuto problemi durante la sua permanenza da sua zia? R. l'unico pro- blema è che mio padre è stato arrestato ma da mia zia non abbia- mo avuto problemi). Tale conclusione risulta ulteriormente avva- lorata dall'audizione svolta in sede giudiziale, dove il richiedente ha confermato le dichiarazioni rese davanti alla Commissione ter- ritoriale (verbale del 12.03.2024).
Alla luce degli elementi summenzionati, ed in particolare, in considerazione delle dichiarazioni del ricorrente sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare il Pakistan, il Collegio ritiene in primo luogo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello sta- tus di rifugiato. Deve escludersi, invero, la correlazione tra l'espatrio e le persecuzioni legate a motivi di razza, religione, na- zionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche, in quanto del tutto ascrivibili, nel caso di spe-
Pag. 6 di 25 cie, a motivazioni di tipo personale che non danno accesso in ogni caso al riconoscimento di alcuna forma di protezione internaziona- le.
4.2. - Parimenti insussistenti, per le medesime considerazio- ni ed in ragione del timore manifestato dal ricorrente, si qualifi- cano gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidia- ria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007 in quanto non risulta sussistere il rischio che l'odierno ricorrente sia sotto- posto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel
Paese d'origine. Tale forma di protezione, invero, come sopra me- glio specificato, è ammissibile in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ri- tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di su- bire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condan- na a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
4.2.1. - A tale ultimo riguardo, per quanto concerne i presup- posti per il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) del D.lgs. n. 251/2007, l'orientamento giurispru- denziale maggioritario, subordina la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria a due verifiche, l'una oggettiva, sul
Paese o l'area geografica di provenienza del ricorrente, l'altra sog- gettiva, riguardante la situazione personale del richiedente: in al- tre parole, la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello “status” o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posi- zione del richiedente per il quale sussista verosimilmente il ri- schio concreto di lesione alla sua integrità psico-fisica ovvero no- cumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass.
10177/2011; Cass. 26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n. 15466).
Come peraltro evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) “la sussi-
Pag. 7 di 25 stenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezional- mente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel
Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di su- bire tale minaccia”, precisando che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non sia tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed indi- viduale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio uffi- cioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei
a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.”
Ebbene, nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, né con riferi- mento alla situazione sociopolitica esistente nella zona di prove- nienza dello stesso. Occorre considerare che la Repubblica islami- ca del Pakistan, sita nell'Asia meridionale, è uno Stato federale, diviso in n. 4 province (il Belucistan a sud-ovest; il Per_1
a nord;
il a est;
il a sud-est) e due terri-
[...] Per_2 Per_3 tori (il territorio della capitale Islamabad;
le aree tribali a nord- ovest sotto amministrazione federale, c.d. F.a.t.a., ossia “Federally
Administreted Tribal Area”: , Per_1 Per_4 Per_5 Per_6
Nord e . Sono sottoposti Per_7 Persona_8 all'amministrazione pakistana, inoltre, la regione dell'Azad
Kashmir, posta a nord-est, e i territori del Nord (all'estremo
Nord). La popolazione è stimata in oltre 200 milioni di abitanti ed
è in assoluta maggioranza di religione musulmana (circa il 97/%), con netta prevalenza dei musulmani sunniti (80% circa) su quelli sciiti (20% circa). Molto meno diffuse sono altre religioni, tra le quali la cristiana e la hindu. Si osserva che il terrorismo, ad opera dei talebani, e gruppi affiliati, avente come obiettivo, CP_2
Pag. 8 di 25 principalmente, le istituzioni governative, i cristiani e altre mino- ranze religiose, è un problema oggettivo in Pakistan, ma lo Stato mantiene il controllo del territorio e adotta pesanti misure anti- terrorismo. Nel World Report 2017 -Pakistan- pubblicato da
[...]
e visibile sul sito www.refworld.org, si legge Controparte_3 che nel 2016 c'è stato un calo del terrorismo, rispetto agli anni precedenti, e le autorità militari hanno continuato a controllare l'attuazione di un piano nazionale per combattere il fenomeno.Il
World Report 2018 conferma il calo degli attacchi da parte di mili- tanti islamici nel 2017. Segnala tumulti e instabilità politica, le- gati, però, ad uno specifico evento, ossia le dimissioni di Pt_2 da primo ministro nel luglio 2017, a seguito delle accuse di
[...] corruzione. L'EASO COI Report Pakistan Security Situation dell'ottobre 2018 al paragrafo 1.3. Recent security trends and ar- med confrontations (traduzione: “Recenti tendenze nella sicurezza
e scontri armati”) recita: “According to sources systematically col- lecting information on terrorist and anti-state violence in Paki- stan, the overall security situation improved in 2017 compared to previous years” (traduzione “secondo fonti che raccolgono sistema- ticamente informazioni sulle violenze terroristiche e anti-statali in
Pakistan, la situazione complessiva della sicurezza è migliorata nel 2017 rispetto agli anni precedenti”).
Infine, l'EASO COI Report Pakistan Security Situation dell'ottobre 2019 al paragrafo 1.3.2. “Attacks by militant groups”
(traduzione “Attacchi di gruppi militant”) recita: “According to the
PIPS 2018 annual report, 262 'terrorist attacks' were carried out by militant, nationalist, insurgent and violent sectarian groups in
Pakistan in 2018. This is a 29 % decrease compared to 2017” (tra- duzione: “secondo il rapporto annuale PIPS 2018, 262 attacchi ter- roristici sono stati compiuti da gruppi settari militanti, nazionali- sti, ribelli e violenti in Pakistan nel 2018. Si tratta di una diminu- zione del 29% rispetto al 2017”). Al paragrafo 1.4. “Impact of the violence on the civilian population” (traduzione: “Impatto della violenza sulla popolazione civile”) è dato leggersi che nel 2018 ri- spetto al 2017, vi è stato un sensibile decremento nel numero di morti e feriti, che continua nel primo semestre 2019.
Pag. 9 di 25 Secondo PIPS ( Pak Institutite for Peace Studies, While TTP and affiliates continued to regroup in ex-FATA, Sindhi and Baloch insurgent groups also intensified attacks in 2020, 3 2021: Per_9 https://www.pakpips.com/article/6142)contati insieme, sono stati registrati 373 episodi di violenza di diverso tipo in tutto il Paki- stan: 146 attacchi terroristici (di cui 3 esplosioni suicide), 125 at- tacchi transfrontalieri provenienti da India e IS;
47 at- tacchi operativi anti-militanti effettuati dalle forze di sicurezza;
15 scontri con militanti;
8 episodi di violenza religiosa;
14 complotti terroristici sventati/falliti; 3 scontri inter-militanti; 2 scontri tra forze di sicurezza e manifestanti;
uno scontro settario;
un episodio di violenza etno-politica; e 11 attacchi mirati, la cui motivazione non era chiara. Questi episodi di violenza complessivi hanno ucci- so un totale di 503 persone e ne hanno ferite altre 851. PIPS ri- porta che gli attacchi terroristici perpetrati nel 2020 da diversi gruppi settari, militanti, nazionalisti e violenti hanno causato la morte di 220 persone - in calo del 38% rispetto al 2019 - e il feri- mento di altre 547 persone. Su un totale di 146 attacchi terroristi- ci, 95 sono stati perpetrati da gruppi militanti di ispirazione reli- giosa (67 dal Tehreek-e-Taliban Pakistan, altri 34 da ribelli Balo- chi e 10 da ribelli Sindhi, e sette attacchi erano di natura setta- ria). Inoltre, rispetto ai 28 dell'anno precedente, le forze di sicu- rezza e le forze dell'ordine hanno condotto 47 attacchi operativi anti-militanti nel 2020 in 22 distretti e regioni del Pakistan: que- ste operazioni hanno portato alla morte di 129 attivisti e 17 solda- ti dell'esercito pakistano. Inoltre, nel corso del 2020 si sono verifi- cati 14 scontri armati con militanti che hanno causato 38 vittime
(29 militanti, 7 membri del personale di sicurezza e 2 civili). Nel
2020, si sono inoltre verificati un totale di 125 attacchi transfron- talieri oltre i confini del Pakistan con l'IS (11 attacchi) e con l'India (114). Ben 62 persone (42 civili, 18 ufficiali dell'esercito e due membri del personale dei Frontier Corps) hanno perso la vi- ta, cifra in calo di circa il 34% rispetto all'anno precedente, e altri
222 sono rimasti feriti. Secondo quanto riportato dal CRSS (An- nual Security Report, pagina 3 https://crss.pk/wp- content/uploads/2021/02/CRSS-Annual-Security-Report-2020.pdf),
Pag. 10 di 25 nel 2020 vi è stato un calo del 11.50% rispetto al 2019 con riferi- mento alle fatalità legate al terrorismo/antiterrorismo. Con rife- rimento ai primi mesi del 2023, ACLED ha registrato 33 eventi violenti, 49 episodi di violenza contro i civili 103 episodi di rivolta
(Vedi, ACLED, Dashboard, disponibile al link: https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard (accesso
31.05.2023).
Peraltro, deve osservarsi che l'esistenza di un incisivo potere officioso del Giudice di verificare, attraverso le informazioni di- sponibili sul paese di origine, la fondatezza delle affermazioni del ricorrente non esonera il suddetto dall'allegare i fatti costitutivi del diritto vantato: cfr. Cass., sez. VI-I, 27336/2018 <La doman- da diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione interna- zionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del dirit- to azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'uffi- cio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura rela- tiva al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, ha evidenziato che non erano state allegate, da parte del ri- corrente, né la situazione implicante la protezione internazionale in rapporto a conflitti armati in corso nel suo paese di origine, né - ai fini della protezione umanitaria - una condizione di grave viola- zione dei diritti umani)>> e Cass., sez. VI-I, 19197/2015 <La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giu- dice di introdurli d'ufficio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, evidenziava che il ricorrente non aveva nemmeno allegato "la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" esistente in Nigeria e di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, fatto costitutivo di particolare ipotesi di protezione sussidiaria)>>.
Ad ogni modo, per quanto concerne specificamente la regione di provenienza dichiarata dallo stesso ricorrente, il , secon-Per_2
Pag. 11 di 25 do le fonti COI più aggiornate ed accreditate, pur se interessato anche attualmente da gravi problemi di sicurezza, sia per le ten- sioni con la confinante India sia per l'esistenza di numerosi gruppi terroristici in attività, tali situazioni non assurgono allo stato di violenza indiscriminata. Ed invero, “…La provincia del Punjab
(…) si trova nella parte orientale del Pakistan. Confina a nord-est con lo stato indiano del e Kashmir, a est con gli stati in- Per_10 diani del e del , a sud con la provincia del Per_2 Per_11
, a ovest con le province del Belucistan e del Per_3 Per_1
e a nord con l'area della capitale federale Islamabad e
[...] con l'Azad Kashmir (457). Nel Punjab si distinguono tre zone: Pu- njab centrale, Punjab settentrionale e Punjab meridionale (458). Il capoluogo del Punjab è Lahore, la seconda città del Pakistan per grandezza, dopo Karachi (provincia del ) (459). Il Punjab è Per_3 considerato il «cuore dell'attività politica ed economica» del Paki-
(460) e presenta forti capacità di sviluppo e buone infrastrut- Pt_3 ture (461). Secondo i dati dell'ultimo censimento pubblicati dall'Ufficio statistico del Pakistan nel 2017, la popolazione della provincia è di circa 110 milioni di persone…” (EASO, “Pakistan situazione della sicurezza” aggiornato ad Ottobre 2018). La sicu- rezza dell'intero Pakistan è minacciata da plurime situazioni di violenza (attacchi terroristici, scontri al confine con l'India,
l'IS e l'Iran) rappresentate in modo disomogeneo dalle diverse fonti informative esistenti. In particolare, fra India e Pa- kistan perdura una situazione di tensione che deriva dalla guerra combattuta fra i due paesi per il controllo della regione del Kash- mir (il territorio del quale è attualmente amministrato pro quota da Pakistan, India e Cina) che periodicamente degenera anche in scontri armati nonostante la stipula, nel 2003, di un accordo fra le parti per il cessate il fuoco con individuazione di una “Linea di controllo” (in sigla, LOC) alle spalle della quale devono attestarsi le forze armate e che di fatto funge anche da confine
(http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/02/25/kashmir- scontri-india-pakistan-civilifuga).
Secondo il rapporto Easo citato (pag. 20) “…Le tensioni con
l'India continuano. I bombardamenti oltreconfine lungo la linea di
Pag. 12 di 25 controllo (LoC) sono proseguiti per tutto il 2017 e nella prima metà del 2018, con morti tra i militari e tra i civili da entrambe le parti
(86). Secondo The Diplomat, l'India e il Pakistan hanno cercato di consolidare le relazioni bilaterali tra i due paesi con «gesti di buo- na volontà e dichiarazioni conciliatorie» (87). Nel maggio 2018, in seguito all'impennata degli attacchi oltreconfine, il Pakistan e
l'India hanno convenuto di attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato dai due paesi nel 2003 (88)…”. Secondo il recente rapporto
EASO edito nell'Ottobre 2019 (Pakistan, Situazione della sicurez- za) tutte le diverse fonti informative disponibili attestano, seppure in misura differente, un netto calo del numero di incidenti in tutto il Pakistan ed in modo particolare nel : “…Nella sua rela- Per_2 zione del 2018 il PIPS (Pak Institute For Peace Studies, ndr), ha fornito dati regionali 16 soltanto per gli «attentati terroristici», che hanno rappresentato circa il 53 % del totale degli incidenti violen- ti. Il PIPS ha concentrato l'attenzione sul numero di attentati ter- roristici (e sui morti causati da tali attentati per provincia) e ha indicato le variazioni percentuali nel 2018 rispetto al 2017 (cfr. fi- gura 6). Rispetto al 2017, il PIPS ha osservato una diminuzione degli «incidenti terroristici» (complessivamente del 29 %). Anche il numero di morti e feriti è diminuito…” Nella tabella riportata a pag. 62 si dà atto, per quanto concerne il Punjab, della verifica- zione di quattro “incidenti terroristici” che hanno provocato 20 vit- time e 39 feriti, con un calo dei dati indicati, rispettivamente pari al – 71% (numero di incidenti), - 67% (numero di vittime) e – 80%
(numero di feriti).
Anche le più recenti fonti di conoscenza disponibili, allo sta- to, pur in un quadro caratterizzato da alcuni episodi di “incidenti violenti”, confermano, per il Punjab pakistano, la mancata inte- grazione di una condizione di violenza indiscriminata in situazio- ne di conflitto armato interno o internazionale tale da configurare una minaccia grave e individuale alla vita di un civile, necessaria per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lette- ra c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007. Ed invero, le COI più aggiornate
[COI Focus Pakistan Security situation 20240625, disponibili an- che tramite il seguente url attraverso l'Agenzia dell'Unione Euro-
Pag. 13 di 25 pea per l (EUAA): Controparte_4 https://coi.euaa.europa.eu/administration/belgium/PLib/COI_Focu
s_Pakistan_Security_situation_20240625.pdf] – redatte nel giu- gno 2024 dall'Unità di ricerca sulle informazioni sui paesi di ori- gine (CEDOCA) dell'autorità belga del Commissario Generale per i Rifugiati e gli (CGRS: Commissioner General for Re- Per_12 fugees and Stateless Persons) – evidenziano che <Nel 2023, la maggior parte degli incidenti di sicurezza sono stati codificati dall'ACLED nella provincia di KP (754) e nella provincia del Be- lucistan (416). Il numero più basso di incidenti di sicurezza è stato registrato nella provincia del Punjab (70), nella capitale federale
Islamabad (12) e nel Gilgit-Baltistan (3). Secondo l'ACLED, nel
2023, le battaglie tipo evento si sono verificate maggiormente nella provincia di KP (422). Maggior parte esplosioni/violenze a distan- za si sono verificate nelle province del KP (83) e del Belucistan
(64). Violenza contro i civili si sono verificati maggiormente nelle province di KP (182), (85) e TA (82) […] Rispetto al Per_3
2022, il PIPS ha osservato un aumento negli “episodi terroristici”
(17% in totale). Il numero dei decessi è aumentato del 65% rispetto al 2022. KP (compresa l'ex FATA) e TA sono state le pro- vince più colpite da questi attacchi nel 2023. Il CRSS ha registrato il maggior numero di vittime dovute al terrorismo o ad operazioni di antiterrorismo nel KP (comprese le ex FATA), seguite da
[...]
e nel 2023. Secondo il CRSS, i decessi nel KP sono Per_13 Per_3 aumentati da 633 nel 2022 a 975 nel 2023, con un aumento del
54%. Il ha registrato un aumento delle vittime di qua- Per_14 si il 63% nel 2023, passando da 254 a 413. Nel Sindh il numero delle vittime del terrorismo e dell'antiterrorismo è salito a 73 nel
2023. Nel Punjab il numero delle vittime è salito a 53. Nel Gilgit-
Baltistan sono state segnalate 17 vittime per terrorismo o per ope- razioni antiterrorismo nel 2023 [testo originale: In 2023, most se- curity incidents were coded by ACLED in the province of KP (754) and the province of TA (416). The lowest number of secu- rity incidents were recorded the province of (70), in the Per_2
Federal Capital of Islamabad (12) and in Gilgit-Baltistan (3). Ac- cording to ACLED, in 2023, the event type battles occurred most in
Pag. 14 di 25 the province of KP (422). Most explosions/remote violence occurred in the provinces KP (83) and TA (64). Violence against ci- vilians occurred the most in the provinces KP (182), Sindh (85) and TA (82) […] Compared to 2022, PIPS observed an in- crease in 'terrorist incidents' (17 % overall). The number of deaths increased by 65 % compared to 2022. 139 KP (including former
FATA) and TA were the provinces most affected by these attacks in 2023. CRSS recorded the highest number of casualties from terrorism or from counter-terrorism operations in KP (includ- ing former FATA), followed by TA and Sindh in 2023.
According to CRSS, fatalities in KP went up from 633 in 2022 to
975 in 2023 – a 54% increase. TA recorded an increase of fatalities of nearly 63 % in 2023, rising from 254 to 413. In Sindh the number of fatalities from terrorism and counter-terrorism went up to 73 in 2023. In the number of fatalities rose to 53. In Per_2
Gilgit-Baltistan 17 fatalities from terrorism or counter-terrorism operations were reported in 2023]>> (cfr. COI Focus Pakistan Se- curity situation 20240625 citato, pag. 17 e ss.).
Con ancor più specifico riguardo alla situazione del Punjab pakistano, poi, la medesima fonte (cfr. COI Focus Pakistan Secu- rity situation 20240625 citato, pag. 20-21) riporta che <Secondo il PIPS, i sei attacchi terroristici nel nel 2023 hanno cau- Per_2 sato la morte di 16 persone e il ferimento di altre 30 persone. Quat- tro di questi attacchi sono stati perpetrati dal TTP e da
[...]
, di cui tre a e uno a che han- Persona_15 Per_16 Per_17 no preso di mira le forze dell'ordine e funzionari dell'intelligence.
Nel novembre 2023, le forze di sicurezza hanno respinto un attacco alla base aerea di addestramento di dell'aeronautica Per_16 militare pakistana (PAF), uccidendo nove aggressori. Il ha CP_5 riferito di 14 attacchi militanti, che hanno provocato 20 morti e 14 feriti. La vicinanza di ai distretti meridionali di KP Per_16 spiega perché lì hanno avuto luogo cinque di questi attacchi. Due Per_1 attacchi hanno avuto luogo ciascuno a Lahore, e Per_18
Dei 14 attacchi militanti registrati dal nel Punjab nel
[...] CP_5
2023, sei sono stati rivendicati dal TTP, uno dal Controparte_6 Contr
e uno dalla Episodi significativi nel 2023: • Il 4
[...]
Pag. 15 di 25 Part gennaio 2023, due funzionari dell'agenzia di intelligence sono Contr stati uccisi da una fonte incontrata a nel . Per_17 Per_2
e hanno rivendicato l'attacco. • Il 23 gennaio Controparte_9
2023, i militanti del TTP hanno attaccato un posto di blocco della polizia e ucciso due poliziotti a Taunsa, . Nella provincia Per_2 sono state imposte misure di sicurezza rafforzate. • Il 31 gennaio
2023, militanti del TTP pesantemente armati sono stati respinti mentre attaccavano una stazione di polizia a Makarwal, distretto di • Il 16 febbraio 2023, una persona è stata uccisa e Per_16 nove sono rimaste ferite dopo l'esplosione di una bomba sul treno Contr Jaffar Express vicino a Chichawatni, . La ha rivendi- Per_2 cato l'attacco. • Il 7 maggio 2023, aggressori sconosciuti hanno uc- ciso un membro della comunità sikh in una sparatoria a Lahore. •
Il 1° ottobre 2023, almeno una dozzina di membri del TTP hanno attaccato la stazione di polizia di Kundal a Nello scon- Per_16 tro a fuoco che ne seguì furono uccisi due militanti e un poliziotto.
• Il 4 novembre 2023, nove militanti del TJP sono stati uccisi du- rante un attacco alla base aerea di addestramento di Per_16 dell'aeronautica militare pakistana. • Nel novembre 2023, il per- sonale del CTD ha effettuato operazioni di ricerca in diverse città del , che hanno portato all'arresto di sette terroristi, tra cui Per_2 un comandante chiave [testo originale: According to PIPS, the six terrorist attacks in in 2023 claimed 16 lives and injured 30 Per_2 more people. Four of these attacks were perpetrated by the TTP and Tehhrik-e-Jihad Pakistan, including three in and Per_16 one in which targeted law enforcement and intelligence Per_17 officials. In November 2023, security forces repulsed an attack on the Mianwali Training Air Base of the Pakistan Air Force (PAF), killing nine assailants. PICCS reported 14 militant attacks, result- ing in 20 fatalities and 14 wounded. proximity to the CP_10 southern districts of KP explains why five of these attacks took place there. Two attacks took place in Lahore, and Si- Per_18 alkot each. Of the 14 militant attacks recorded by PICCS in Pun- jab in 2023, six were claimed by TTP, one by Tehhrike-Jihad Pa- kistan and one by BNA. Illustrative incidents in 2023: • On 4
January 2023, two officials of the intelligence agency ISI were
Pag. 16 di 25 killed by a source they met in . TTP and Lash- Per_17 Per_2 kar-i-Khorasan claimed the attack. • On 23 January 2023, TTP militants attacked a police checkpoint and killed two policemen in
Taunsa, . Increased security measures were imposed in the Per_2 province. • On 31 January 2023, heavily armed TTP militants were repulsed whist attacking a police station in Makarwal,
[...]
• On 16 February 2023, one person was killed and CP_11 nine were wounded after a bomb exploded on the Jaffar Express train near Chichawatni, . BNA claimed the attack. • On 7 Per_2
May 2023, unknown assailants killed a member of the Sikh com- munity in a drive-by shooting in Lahore. • On 1 October 2023, at least a dozen TTP members attacked the Kundal police station in
Mianwali. Two militants and a policeman were killed in the ensu- ing gun battle. • On 4 November 2023, nine militants of TJP were killed during an attack on the Training Air Base of the Per_16
Pakistan Air Force. • In November 2023, CTD personnel carried out search operations in several cities in , resulting in the Per_2 arrest of seven terrorists, including one key commander]>>.
Ancora, e significativamente ai fini che qui interessano, va osservato che il medesimo rapporto (cfr. COI Focus Pakistan Se- curity situation 20240625 citato, pag. 21) dà conto del fatto che
<Nelle fonti consultate non è stata trovata alcuna informazione su eventuali spostamenti indotti da conflitti da aree all'interno e verso il nel 2023 [testo originale: No information was Per_2 found in the consulted sources about any conflict-induced displa- cement from areas in and to in 2023]>>. Per_2
Infine e da ultimo, le informazioni appena riportate hanno trovato sostanziale conferma anche dal recentissimo Pakistan -
Country Focus - Country of Origin Information Report - December
2024, rilasciato dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo-
European Union Agency for Asylum (EUAA), disponibile all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_R eport_Pakistan_Country_Focus.pdf (cfr. pag. 56 e ss. e, in partico- lare, pag. 61, laddove è riportato che <Il PICSS ha riferito che gli attacchi dei militanti nella provincia nel 2023 hanno causato due
Pag. 17 di 25 vittime civili>>).
In definitiva, dagli elementi sin qui riportati, emerge che il
Punjab è ancora oggi un luogo attraversato da tensioni violente, in particolare ingenerate dall'attività di gruppi terroristici, ma la circostanza che gli attacchi registrati siano posti in essere quasi esclusivamente nei confronti di specifici obiettivi appartenenti al- le forze militari e/o di sicurezza e/o di polizia del Paese (posti di blocco, stazioni di polizia, basi militari) e l'opera di contrasto mes- sa in atto dallo Stato, nel contesto di un territorio densamente po- polato e ricco di attività economiche, rendono inconfigurabile quell'ipotesi eccezionale di violenza su scala talmente estesa da obliterare la necessità di un fattore di rischio personale, che, nel caso di specie, non è stato adeguatamente circostanziato né suffi- cientemente provato. Per tali ragioni, dunque, si esclude la sussi- stenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sus- sidiaria, anche a norma della lettera c) dell'art. 14 D.Lgs.
251/2007, non ravvisandosi una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscri- minata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
4.3. - Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione spe- ciale, deve evidenziarsi come nel caso di specie sia applicabile la disciplina normativa conseguente all'entrata in vigore del D.L.
130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n. 173 del
18.12.2020, e non, invece, quella successiva derivante dal d.l. n. 20 del 10.03.2023, conv. in legge n. 50/2023, atteso che l'art. 7, com- ma 2, di tale atto legislativo prevede che <Per le istanze presen- tate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presenta- zione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente>>, circostanza che ricorre nel presente giudizio, in quanto la domanda di protezione risulta pre- sentata dal ricorrente almeno in data 09.03.2023 (cfr. permesso provvisorio per richiesta asilo rilasciato in pari data dalla Questu- ra di Potenza, depositato in atti), dunque prima dell'entrata in vi- gore del citato d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023. Ne consegue, dunque, che nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, la eventuale
Pag. 18 di 25 questione di legittimità costituzionale delle novità normative in- trodotte dal d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, questione pa- ventata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, defini- tivamente superata dalla protezione speciale e complementare at- traverso l'emanazione del D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n.
173/2020 che, nel contempo, ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, in- troducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto.
In particolare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria
Pag. 19 di 25 vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui
Pag. 20 di 25 riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon- damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza
Pag. 21 di 25 nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del- la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disci- plina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n.
173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio na- zionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni ap- prezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetiz- zazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del ri-
Pag. 22 di 25 conoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proro- ga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., Ordinanza n. 29159 del
12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n. 21956 del
2024).
Orbene, nel caso in esame va rilevato, prima di tutto, come il ricorrente sia presente sul T.N. dal 2022 ed abbia prodotto agli at- ti del fascicolo documentazione attestante l'attività lavorativa svolta con contratto a tempo determinato nel settore della ristora- zione, con mansioni di aiuto cuoco, presso un ristorante in Poten- za e di poi presso un ristorante nella zona di Certaldo (Firenze)
[cfr., in atti, lettera di assunzione;
buste paga 2022, 2023 e 2024]; inoltre, dalla relazione psicosociale effettuata presso il Cas “Hu- man Flowers” di Potenza, emerge un comportamento collaborativo e disponibile del richiedente, il quale ha stabilito relazioni molto positive con gli altri ospiti della struttura, dimostrandosi adatta- bile al contesto italiano. Pertanto, il Collegio ritiene desumibile un principio di positivo e graduale inserimento nel tessuto socio- lavorativo del Paese ospitante, che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricorrente un permesso per prote- zione speciale. Tanto in quanto, alla luce delle emergenze in atti, può evincersi, lo sradicamento a cui sarebbe sottoposto il richie- dente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata intesa nella sua accezione più am- pia, non legata cioè, esclusivamente all'esistenza di legami di ca- rattere familiare, dallo stesso costruitasi nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico.
A tal punto, come innanzi illustrato, le disposizioni normati- ve di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso un Stato “qualo- ra esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal ter- ritorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto del- la propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli
Pag. 23 di 25 familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Pae- se d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
Si ritiene quindi che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis appli- cabile al caso di specie, permesso che ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 TUI.
5. - Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento del ricorso e la contumacia dell'Amministrazione resistente, si ritengono sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998, come novellato dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n.
173/2020, in relazione al richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.U.I.: 06CU0QU – VESTANET
ID: C.F._1
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Firenze, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- Pag. 24 di 25 nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 07.05.2025
La Presidente dott.ssa Licia Tomay
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