Art. 12-bis. (( (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere).)) ((1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto altresi' per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo"))
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