Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 13
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della sentenza per violazione art. 27 D.lgs. 546/92

    La Corte ha riscontrato che il ricorso introduttivo non era stato validamente proposto, in quanto le ricevute PEC depositate in primo grado non attenevano al ricorso in questione, ma ad altro ricorso relativo ad altro soggetto e ad altro atto impugnato. Pertanto, in assenza di prova sulla regolarità della notifica, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 13
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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