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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO IN, AT
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3613/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210017113572003 CATASTO-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210017113572003 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1240/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate propone appello con atto notificato a Resistente_1 per la riforma della sentenza n. 4249/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09420210017113572003, riguardante un atto di contestazione dell'ammontare di euro 2.790,00, con condanna alle spese liquidate in euro 250,00.
Agenzia delle Entrate lamenta la nullita' della sentenza per violazione art. 27 D.lgs. 546/92, deducendo che la Corte di primo grado, constatata la contumacia dell'ufficio, non avrebbe verificato la regolare notifica del ricorso.
Non e' costituito in appello il ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Questa Corte, esaminato il fascicolo di primo grado, puo' constatare che il ricorso non era stato validamente proposto, in quanto dall'esame delle ricevute PEC depositate in formato .eml al fascicolo informatico, le stesse non attenevano al ricorso per cui era causa e, pertanto, in assenza di prova sulla regolarità della notifica alle parti convenute, lo stesso doveva essere dichiarato inammissibile.
Infatti la notifica depositata dal ricorrente si riferisce ad altro ricorso, relativo ad altro soggetto (Soc.
Società_1 Snc) e ad altro atto impugnato (intimazione di pagamento n. 09420229005580542000).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di questo grado del giudizio,, che liquida in favore dell'appellante in Euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria, 22 settembre 2025 La presidente Concettina Epifanio
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO IN, AT
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3613/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210017113572003 CATASTO-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210017113572003 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1240/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate propone appello con atto notificato a Resistente_1 per la riforma della sentenza n. 4249/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09420210017113572003, riguardante un atto di contestazione dell'ammontare di euro 2.790,00, con condanna alle spese liquidate in euro 250,00.
Agenzia delle Entrate lamenta la nullita' della sentenza per violazione art. 27 D.lgs. 546/92, deducendo che la Corte di primo grado, constatata la contumacia dell'ufficio, non avrebbe verificato la regolare notifica del ricorso.
Non e' costituito in appello il ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Questa Corte, esaminato il fascicolo di primo grado, puo' constatare che il ricorso non era stato validamente proposto, in quanto dall'esame delle ricevute PEC depositate in formato .eml al fascicolo informatico, le stesse non attenevano al ricorso per cui era causa e, pertanto, in assenza di prova sulla regolarità della notifica alle parti convenute, lo stesso doveva essere dichiarato inammissibile.
Infatti la notifica depositata dal ricorrente si riferisce ad altro ricorso, relativo ad altro soggetto (Soc.
Società_1 Snc) e ad altro atto impugnato (intimazione di pagamento n. 09420229005580542000).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di questo grado del giudizio,, che liquida in favore dell'appellante in Euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria, 22 settembre 2025 La presidente Concettina Epifanio