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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 263/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Limatola e Paola Grattieri;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), già in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vitaliano Staglianò;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: Controparte_3
, in persona del suo l. r. p. t., e P.IVA_2 Controparte_4
(c.f.: , già in persona del l. r. p. t. P.IVA_3 Controparte_5
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto all'inquadramento nell'area professionale 1 par. 230, del C.C.N.L. con mansioni di Capo unità organizzativa Controparte_6 amministrativa, dal giugno 2002 al 3.6.2012 alle dipendenze di e dal Controparte_7
4.6.2012 al 31.8.2021 alle dipendenze della società subentrata CP_5 [...]
dichiarare che ha costituito il rapporto di lavoro Controparte_5 Controparte_1 inquadrandolo in un livello/parametro deteriore (Collaboratore di Ufficio, par. retr.
1 175 C.C.N.L. rispetto a quello predetto, e, per l'effetto, dichiarare il Controparte_6 diritto ad essere inquadrato, anche nel rapporto con nell'Area Controparte_1 professionale 1 par. 230 C.C.N.L. con mansioni di Capo unità Controparte_6 organizzativa amministrativa e con decorrenza dal 1.9.2021, nonché a percepire le differenze retributive in misura pari ad € 18.402,86 per il periodo dal 1.9.2021 al
31.12.23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché con ricalcolo e versamento della relativa contribuzione previdenziale;
con ogni conseguenziale condanna di con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_1
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
dichiarare la nullità o comunque annullare il verbale di conciliazione stipulato tra il ricorrente e in Controparte_5 data 18.8.2021, dichiarandone in ogni caso l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti di con vittoria delle spese di lite. Controparte_8
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.1.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze delle società susseguitesi nella gestione del sistema di trasporto pubblico locale della Regione Campania, ed in particolare: dal 1.4.2002 alle dipendenze della dal 4.6.2012 alle dipendenze della società subentrata, Controparte_7 ossia (oggi ; dal Controparte_5 Controparte_4
1.9.2021 e sino all'attualità, alle dipendenze di (già Controparte_1 CP_2
, società affidataria da ultimo subentrata nella gestione dei servizi di
[...] Pt_2
Rappresentava che, pur essendo stato assunto con la qualifica di “Collaboratore di
Ufficio” ed inquadramento nel parametro retributivo 175 Controparte_9
(“lavoratore che in possesso di adeguata capacità professionale, svolge compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo”), di contro, sin dal giugno 2002, aveva svolto i compiti propri di “Capo Unità Organizzativa/Amm. Tecnica” (C.U.O.A.), ossia mansioni riconducibili all'area professionale 1 parametro 230 (“Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche
e/o finanziarie a loro affidate”).
Riferiva di aver proposto giudizio onde ottenere tutela del diritto al superiore inquadramento e ad ogni conseguenza favorevole, giudizio definito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 2931/2019, in cui si affermava il diritto al riconoscimento della superiore qualifica rivendicata (par. 230) e al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate.
2 Aggiungeva che, dopo aver agito, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per l'ammissione al passivo delle somme per tale titolo dovute dal
[...]
(R. G. n. 3579/2019), veniva utilmente esperito un tentativo di Parte_3 conciliazione, perfezionatosi con un intercorso accordo transattivo, di cui il Tribunale aveva preso atto con decreto a verbale del 21.10.2021.
Rappresentava che, con tale accordo, era stato riconosciuto il diritto al superiore inquadramento professionale a decorrere dalla data di assunzione da parte di CP_5 avvenuta il 4.6.2012, nonché il diritto alla ricostruzione di carriera, e che era stata altresì concordata la trasmissione di tale atto ad oggi Controparte_2 CP_1
che, a far data dal 1.9.2021, sarebbe succeduta nella titolarità del rapporto di
[...] lavoro e nella gestione del servizio.
Precisava che, ancor prima che venisse formalizzato il passaggio alle dipendenze della nuova affidataria del servizio, quest'ultima era stata resa edotta della maturazione del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di C.U.O.A. par. 230, in forza dell'accordo intervenuto per effetto della sentenza citata.
Aggiungeva che, in data 25.8.2021, aveva sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale in cui l'affidataria aveva confermato che l'assunzione Controparte_2 sarebbe avvenuta alle condizioni economiche e normative previste dall'art. 3 dell'avviso pubblico, così come richiamate dal protocollo d'intesa del 23.7.2021.
Lamentava, però, che la stessa oggi lo aveva Controparte_2 Controparte_1 inquadrato, con qualifica di Collaboratore di ufficio., nel parametro retributivo 175
C.C.N.L. Autoferrotranvieri.
Riferiva che, in data 14.2.2022, aveva proposto reclamo nei confronti di
[...]
e di affinché provvedessero, ciascuno per Controparte_5 Controparte_2 quanto di propria competenza, al riconoscimento della qualifica di C.U.O.A. par. 230 già maturata, con ogni conseguenza giuridica ed economica.
Deduceva che a differenza della società uscente Controparte_1 Parte_4 non aveva mai provveduto al riconoscimento del corretto inquadramento professionale, retributivo e previdenziale, nel parametro 230, nonostante le ripetute richieste e i numerosi solleciti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le
[...] suesposte conclusioni.
3 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_8 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, mentre le altre due resistenti, benché regolarmente intimate, rimanevano contumaci e tali venivano dichiarate. affermava che l'inquadramento del lavoratore nel parametro 175 era CP_1 conforme a quanto da egli espressamente richiesto all'atto della manifestazione di adesione all'avviso di reclutamento, emesso addì 12.8.2021, allorquando egli non aveva ancora stipulato l'accordo conciliativo in sede sindacale invocato in ricorso e, in ogni caso, non aveva fornito prova del sotteso titolo giuridico.
Riferiva che, in data 13.8.2021, aveva comunicato al ricorrente il buon esito dell'istruttoria circa l'adesione alla procedura, trasmettendogli il “precontratto” di assunzione, ove si prevedeva l'inquadramento nel parametro 175 C.C.N.L. con qualifica di collaboratore d'ufficio.
Eccepiva, dunque, l'infondatezza delle domande proposte dal sig. poiché era Pt_1 stato proprio lui ad aver fatto espressa istanza di assunzione con inquadramento al parametro 175, il cui possesso era stato debitamente documentato
Deduceva, inoltre, che tale qualifica era stata assegnata anche sulla base del fabbisogno di personale stimato sulla scorta degli elenchi forniti dall'Amministrazione
Straordinaria di C.L.P. (in data 7.7.2021) e posti a base del protocollo di intesa stipulato con le OO.SS. il 23.7.2021, ai fini dell'operatività della “clausola sociale”.
Aggiungeva che, in data 23.8.2021, ossia dopo la stipula del verbale conciliativo con
CL.P., il lavoratore aveva stipulato e accettato il contratto di assunzione con inquadramento al parametro 175, senza riserva alcuna.
Evidenziava che, in data 25.8.2021, in conformità alle previsioni dell'avviso pubblico di reclutamento, era stato sottoscritto tra le parti un verbale di conciliazione in sede protetta, ex artt. 2113 co. 4 c.c. e 410 e 411 c.p.c., mediante il quale era stata definita e composta ogni questione inerente all'assunzione del sig. Pt_1
Deduceva che vi era stata piena accettazione della proposta contrattuale da parte del lavoratore, contenente rinuncia ad avanzare qualsivoglia rivendicazione o pretesa.
Eccepiva la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia dell'accordo conciliativo del 18.8.2021,
e, comunque, l'inopponibilità nei suoi confronti, poiché stipulato da soggetto privo di potere.
4 Eccepiva altresì l'improponibilità di ogni domanda proposta dal ricorrente, per effetto delle rinunce espressamente formulate nel verbale di conciliazione del 25.8.2021, costituenti il presupposto necessario per la sua assunzione.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Rileva questo giudice che, come dedotto dalla resistente costituita, il ricorrente
, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale Parte_1 del 25.8.2021 e, soprattutto, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 23.8.2021, ha rinunciato all'inquadramento nel parametro 230, accettando senza riserve di essere inquadrato nell'inferiore parametro 175.
In specie, prestando il consenso, il lavoratore ha accettato l'inquadramento nel par. 175 proposto da in tal modo abdicando al superiore inquadramento. CP_1
Dunque, è irrilevante che si trattasse di diritto quesito, ossia di posizione giuridica conclamata e pacificamente riconosciuta ed accertata non solo da pronuncia giudiziale
(Cass. civ., sez. lav., n. 2931/2019), ma anche dalle società precedenti titolari della posizione datoriale, come da scritture in atti.
Invero, il diritto in contesa resta un diritto disponibile, a cui il lavoratore può liberamente rinunciare, accettando un inferiore inquadramento, laddove la correlata manifestazione di volontà risulti consapevolmente espressa e non coartata.
Non v'è dubbio che avesse diritto a conservare, alle dipendenze del nuovo Pt_1 datore l'inquadramento, appunto consolidato, nel parametro 230; CP_1 tuttavia, accettando espressamente la proposta di assunzione della società, egli vi ha validamente rinunciato, vieppiù alla luce del predetto verbale di conciliazione, in cui il lavoratore stesso ha espresso piena adesione al protocollo di intesa del 23.7.2021 ed alle risultanze degli allegati elenchi (in atti), in cui egli è espressamente inquadrato nella qualifica di operatore di esercizio par. 175.
Né rileva che non avesse ancora accordato formalmente il diritto de quo CP_5 al momento della redazione degli elenchi detti, proprio in quanto, pur trascurando tale circostanza e, invece, conferendo piena efficacia al diritto stesso, dagli atti di causa emerge chiaramente una volontà abdicativa da parte del lavoratore.
5 Risulta, parimenti, irrilevante la qualificazione giuridica della vicenda traslativa dei rapporti di lavoro, che ha condotto previa assunzione del servizio di CP_1 trasporto pubblico, ad acquisire il personale in organico alle società “uscenti”, ossia sub specie di obbligo nascente dalla clausola sociale tracciata nel succitato protocollo di intesa, oppure di cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., o, ancora, di vero e proprio obbligo di legge, nascente dalla previsione di cui all'art. 48 co. 7 lett. e) D. Lgs. 50/2017.
Difatti, ammessa la sussistenza del diritto al rivendicato inquadramento, il lavoratore, come detto, vi ha rinunciato sottoscrivendo il contratto individuale di lavoro ed il verbale di conciliazione, senza esprimere alcuna riserva.
Nel contratto di lavoro in questione e, ancor prima, nella proposta di assunzione del
13.8.2021, l'inquadramento proposto è inequivocabilmente individuato nel par. 175.
Come detto, la sottoscrizione per accettazione di tale proposta contrattuale da parte di ed il conseguente perfezionamento del contratto di lavoro determina la piena Pt_1 accettazione delle condizioni ivi delineate, incluso l'inquadramento nel parametro 175.
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il ricorrente abbia sottoscritto il contratto di lavoro in una condizione di reservatio mentis, ossia deliberatamente manifestando una volontà parzialmente divergente rispetto a quella interiormente serbata (limitatamente al solo livello di inquadramento).
Tuttavia, come noto, la riserva mentale è priva di specifica disciplina codicistica, non essendo prevista tra le cause di nullità o annullabilità del contratto, il che ne determina l'irrilevanza, con piena efficacia di ogni clausola del contratto stesso.
Inoltre, come anticipato, la sottoscrizione dell'accordo conciliativo e la piena accettazione delle condizioni lavorative tracciate nel predetto protocollo d'intesa configurano una rinuncia del ricorrente al diritto di agire nei confronti di
[...] onde ottenere un inquadramento diverso da quello proposto ed attribuito. CP_1
Di contro, il lavoratore avrebbe potuto sottoscrivere sia il contratto sia il verbale di conciliazione manifestando la propria riserva in ordine all'inquadramento assegnato.
Ciò avrebbe impedito di ritenere pienamente accettata la proposta contrattuale ed avrebbe fatto salvo il diritto del lavoratore di agire in giudizio per sentir accertare la spettanza della qualifica e del livello rivendicati.
2. Peraltro, il lavoratore neppure ha dedotto la nullità o l'annullabilità dell'accordo conciliativo stesso.
Sul punto, si osserva che il verbale di conciliazione in sede protetta integra un vero e proprio contratto di transazione, contenente rinuncia non impugnabile ex art. 2113 c.c.
6 e potenzialmente idoneo a costituire titolo esecutivo con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 411 co. 3 c.p.c.
Per sede c.d. “protetta” (processo del lavoro, commissioni di conciliazioni presso l' collegi di conciliazione e arbitrato e sedi sindacali) deve intendersi una sede CP_10 comunque idonea a garantire genuinità e spontaneità del consenso del lavoratore, essendo egli parte contrattuale “debole” tutelata a mezzo dell'intervento di una figura di garanzia (giudice, organo conciliatore o rappresentante sindacale).
In specie, occorre che la protezione degli interessi del lavoratore costituisca il frutto di un percorso negoziativo espletato dinanzi ad un organo conciliativo correttamente composto, e che la decisione del lavoratore di rinunciare ai propri diritti sia presidiata dall'assistenza di soggetti funzionalmente competenti, affinché essa possa formarsi in maniera libera e consapevole.
Inoltre, sebbene sottratto all'impugnazione ex art. 2113 c.c., il verbale di conciliazione in sede protetta rimane, come detto, un contratto sussumibile nello schema tipico della transazione, e, pertanto, soggetto alle ordinarie impugnative per nullità ed annullabilità, anche per vizi della volontà (Tribunale di Cosenza, sez. lav., 11.9.2019, n.
1475: “Le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa, pur sottratte all'impugnativa prevista dall' art. 2113 c.c. , possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c. ) o legale ( art. 1425 comma I c.c. ) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza
e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.”;
Tribunale di Roma, sez. lav., 25.6.2019, n. 6268: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.”).
Ebbene, nel verbale in questione, si dà atto dell'esistenza e dello specifico contenuto delle rivendicazioni del lavoratore oggetto di rinuncia nei confronti di CP_1 tra cui, in particolare, la pretesa inerente al superiore inquadramento, che il lavoratore stesso, nell'accordo de quo, si è riservato di azionare esclusivamente nei confronti dei gestori uscenti, abdicandovi nei confronti della società costituita.
Tale profilo vieppiù conferma una piena accettazione, nel rapporto di lavoro con
[...]
dell'inferiore parametro retributivo 175. CP_1
7 Invero, nel verbale di conciliazione tra l'altro si legge:
…
…
…
8 …
Inoltre, si ritiene particolarmente rilevante quanto stabilito nel capo 10 della premessa del verbale, in cui il lavoratore delimita la rinuncia alla sola posizione di CP_1 senza estensione ad alcuna rivendicazione, inclusa quella inerente all'inquadramento ed al conseguente trattamento retributivo, nei confronti dei gestori uscenti:
Tali dichiarazioni di volontà del lavoratore risultano preclusive di qualsivoglia rivendicazione economica che poggi su presupposti fattuali e giuridici difformi da quelli accettati dal lavoratore nel contratto individuale di lavoro.
Invero, l'accordo conciliativo in esame assume una valenza applicativa ampia ed estensiva, che ricomprende il profilo dell'inquadramento, dedotto in ricorso.
Difatti, la voluntas del lavoratore, ricavabile dalla manifestazione espressa sia nel verbale di conciliazione, sia nel contratto di lavoro, secondo i canoni ermeneutici sanciti dall'art. 1362 c.c., deve intendersi tesa proprio a rinunciare al parametro 230, accettando l'inquadramento nel parametro 175 proposto da CP_1
3. Non v'è dubbio, così come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, che il ricorrente, presso i gestori uscenti, espletasse le mansioni di cui al parametro 230
e avesse conseguentemente maturato il diritto al corrispondente inquadramento professionale e alla relativa retribuzione tabellare.
È altrettanto vero, però, che, a tale diritto e ad ogni connessa posizione giuridica, il sig. ha rinunciato nei termini suestesi. Pt_1
Peraltro, richiamando quanto sopra osservato in termini generali, egli non ha sollevato alcuna eccezione di annullabilità del contratto e della conciliazione, né ha dedotto di averli sottoscritti per vizio della volontà derivante da metus di perdita dell'occupazione.
9 In altri termini, nessuno specifico profilo di nullità o di annullabilità delle due scritture
è stato in concreto dedotto dal lavoratore, motivo per il quale esse restano pienamente valide ed efficaci tra le parti del presente giudizio, anche in punto di accettazione del parametro 175 nel rapporto con e rinuncia alla relativa rivendicazione. CP_1
Pertanto, si ravvisa l'infondatezza di ogni pretesa azionata dal lavoratore.
Peraltro, questi non ha chiesto un nuovo accertamento delle mansioni di fatto espletate alle dipendenze di nel senso che non ha domandato l'accertamento CP_1 dell'espletamento di fatto, anche alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro, di mansioni pur sempre riconducibili al parametro 230.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Dev'essere dichiarata inammissibile, invece, la domanda proposta nei confronti dei resistenti contumaci, alla luce dei contratti di transazione con essi stipulati e che già regolano, con forza di legge ex art. 1372 c.c., la natura del rapporto di lavoro in punto di inquadramento.
Nei confronti delle società contumaci, la questione non può essere esaminata in quanto difetta un interesse attuale e concreto ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per l'accertamento di un diritto già accertato, riconosciuto e pacifico tra le parti stesse.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva condizione di incertezza nell'individuazione della disciplina della fattispecie, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso nei confronti di Controparte_8
2) dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 263/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Limatola e Paola Grattieri;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), già in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vitaliano Staglianò;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: Controparte_3
, in persona del suo l. r. p. t., e P.IVA_2 Controparte_4
(c.f.: , già in persona del l. r. p. t. P.IVA_3 Controparte_5
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto all'inquadramento nell'area professionale 1 par. 230, del C.C.N.L. con mansioni di Capo unità organizzativa Controparte_6 amministrativa, dal giugno 2002 al 3.6.2012 alle dipendenze di e dal Controparte_7
4.6.2012 al 31.8.2021 alle dipendenze della società subentrata CP_5 [...]
dichiarare che ha costituito il rapporto di lavoro Controparte_5 Controparte_1 inquadrandolo in un livello/parametro deteriore (Collaboratore di Ufficio, par. retr.
1 175 C.C.N.L. rispetto a quello predetto, e, per l'effetto, dichiarare il Controparte_6 diritto ad essere inquadrato, anche nel rapporto con nell'Area Controparte_1 professionale 1 par. 230 C.C.N.L. con mansioni di Capo unità Controparte_6 organizzativa amministrativa e con decorrenza dal 1.9.2021, nonché a percepire le differenze retributive in misura pari ad € 18.402,86 per il periodo dal 1.9.2021 al
31.12.23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché con ricalcolo e versamento della relativa contribuzione previdenziale;
con ogni conseguenziale condanna di con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_1
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
dichiarare la nullità o comunque annullare il verbale di conciliazione stipulato tra il ricorrente e in Controparte_5 data 18.8.2021, dichiarandone in ogni caso l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti di con vittoria delle spese di lite. Controparte_8
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.1.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze delle società susseguitesi nella gestione del sistema di trasporto pubblico locale della Regione Campania, ed in particolare: dal 1.4.2002 alle dipendenze della dal 4.6.2012 alle dipendenze della società subentrata, Controparte_7 ossia (oggi ; dal Controparte_5 Controparte_4
1.9.2021 e sino all'attualità, alle dipendenze di (già Controparte_1 CP_2
, società affidataria da ultimo subentrata nella gestione dei servizi di
[...] Pt_2
Rappresentava che, pur essendo stato assunto con la qualifica di “Collaboratore di
Ufficio” ed inquadramento nel parametro retributivo 175 Controparte_9
(“lavoratore che in possesso di adeguata capacità professionale, svolge compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo”), di contro, sin dal giugno 2002, aveva svolto i compiti propri di “Capo Unità Organizzativa/Amm. Tecnica” (C.U.O.A.), ossia mansioni riconducibili all'area professionale 1 parametro 230 (“Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche
e/o finanziarie a loro affidate”).
Riferiva di aver proposto giudizio onde ottenere tutela del diritto al superiore inquadramento e ad ogni conseguenza favorevole, giudizio definito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 2931/2019, in cui si affermava il diritto al riconoscimento della superiore qualifica rivendicata (par. 230) e al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate.
2 Aggiungeva che, dopo aver agito, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per l'ammissione al passivo delle somme per tale titolo dovute dal
[...]
(R. G. n. 3579/2019), veniva utilmente esperito un tentativo di Parte_3 conciliazione, perfezionatosi con un intercorso accordo transattivo, di cui il Tribunale aveva preso atto con decreto a verbale del 21.10.2021.
Rappresentava che, con tale accordo, era stato riconosciuto il diritto al superiore inquadramento professionale a decorrere dalla data di assunzione da parte di CP_5 avvenuta il 4.6.2012, nonché il diritto alla ricostruzione di carriera, e che era stata altresì concordata la trasmissione di tale atto ad oggi Controparte_2 CP_1
che, a far data dal 1.9.2021, sarebbe succeduta nella titolarità del rapporto di
[...] lavoro e nella gestione del servizio.
Precisava che, ancor prima che venisse formalizzato il passaggio alle dipendenze della nuova affidataria del servizio, quest'ultima era stata resa edotta della maturazione del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di C.U.O.A. par. 230, in forza dell'accordo intervenuto per effetto della sentenza citata.
Aggiungeva che, in data 25.8.2021, aveva sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale in cui l'affidataria aveva confermato che l'assunzione Controparte_2 sarebbe avvenuta alle condizioni economiche e normative previste dall'art. 3 dell'avviso pubblico, così come richiamate dal protocollo d'intesa del 23.7.2021.
Lamentava, però, che la stessa oggi lo aveva Controparte_2 Controparte_1 inquadrato, con qualifica di Collaboratore di ufficio., nel parametro retributivo 175
C.C.N.L. Autoferrotranvieri.
Riferiva che, in data 14.2.2022, aveva proposto reclamo nei confronti di
[...]
e di affinché provvedessero, ciascuno per Controparte_5 Controparte_2 quanto di propria competenza, al riconoscimento della qualifica di C.U.O.A. par. 230 già maturata, con ogni conseguenza giuridica ed economica.
Deduceva che a differenza della società uscente Controparte_1 Parte_4 non aveva mai provveduto al riconoscimento del corretto inquadramento professionale, retributivo e previdenziale, nel parametro 230, nonostante le ripetute richieste e i numerosi solleciti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le
[...] suesposte conclusioni.
3 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_8 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, mentre le altre due resistenti, benché regolarmente intimate, rimanevano contumaci e tali venivano dichiarate. affermava che l'inquadramento del lavoratore nel parametro 175 era CP_1 conforme a quanto da egli espressamente richiesto all'atto della manifestazione di adesione all'avviso di reclutamento, emesso addì 12.8.2021, allorquando egli non aveva ancora stipulato l'accordo conciliativo in sede sindacale invocato in ricorso e, in ogni caso, non aveva fornito prova del sotteso titolo giuridico.
Riferiva che, in data 13.8.2021, aveva comunicato al ricorrente il buon esito dell'istruttoria circa l'adesione alla procedura, trasmettendogli il “precontratto” di assunzione, ove si prevedeva l'inquadramento nel parametro 175 C.C.N.L. con qualifica di collaboratore d'ufficio.
Eccepiva, dunque, l'infondatezza delle domande proposte dal sig. poiché era Pt_1 stato proprio lui ad aver fatto espressa istanza di assunzione con inquadramento al parametro 175, il cui possesso era stato debitamente documentato
Deduceva, inoltre, che tale qualifica era stata assegnata anche sulla base del fabbisogno di personale stimato sulla scorta degli elenchi forniti dall'Amministrazione
Straordinaria di C.L.P. (in data 7.7.2021) e posti a base del protocollo di intesa stipulato con le OO.SS. il 23.7.2021, ai fini dell'operatività della “clausola sociale”.
Aggiungeva che, in data 23.8.2021, ossia dopo la stipula del verbale conciliativo con
CL.P., il lavoratore aveva stipulato e accettato il contratto di assunzione con inquadramento al parametro 175, senza riserva alcuna.
Evidenziava che, in data 25.8.2021, in conformità alle previsioni dell'avviso pubblico di reclutamento, era stato sottoscritto tra le parti un verbale di conciliazione in sede protetta, ex artt. 2113 co. 4 c.c. e 410 e 411 c.p.c., mediante il quale era stata definita e composta ogni questione inerente all'assunzione del sig. Pt_1
Deduceva che vi era stata piena accettazione della proposta contrattuale da parte del lavoratore, contenente rinuncia ad avanzare qualsivoglia rivendicazione o pretesa.
Eccepiva la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia dell'accordo conciliativo del 18.8.2021,
e, comunque, l'inopponibilità nei suoi confronti, poiché stipulato da soggetto privo di potere.
4 Eccepiva altresì l'improponibilità di ogni domanda proposta dal ricorrente, per effetto delle rinunce espressamente formulate nel verbale di conciliazione del 25.8.2021, costituenti il presupposto necessario per la sua assunzione.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Rileva questo giudice che, come dedotto dalla resistente costituita, il ricorrente
, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale Parte_1 del 25.8.2021 e, soprattutto, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 23.8.2021, ha rinunciato all'inquadramento nel parametro 230, accettando senza riserve di essere inquadrato nell'inferiore parametro 175.
In specie, prestando il consenso, il lavoratore ha accettato l'inquadramento nel par. 175 proposto da in tal modo abdicando al superiore inquadramento. CP_1
Dunque, è irrilevante che si trattasse di diritto quesito, ossia di posizione giuridica conclamata e pacificamente riconosciuta ed accertata non solo da pronuncia giudiziale
(Cass. civ., sez. lav., n. 2931/2019), ma anche dalle società precedenti titolari della posizione datoriale, come da scritture in atti.
Invero, il diritto in contesa resta un diritto disponibile, a cui il lavoratore può liberamente rinunciare, accettando un inferiore inquadramento, laddove la correlata manifestazione di volontà risulti consapevolmente espressa e non coartata.
Non v'è dubbio che avesse diritto a conservare, alle dipendenze del nuovo Pt_1 datore l'inquadramento, appunto consolidato, nel parametro 230; CP_1 tuttavia, accettando espressamente la proposta di assunzione della società, egli vi ha validamente rinunciato, vieppiù alla luce del predetto verbale di conciliazione, in cui il lavoratore stesso ha espresso piena adesione al protocollo di intesa del 23.7.2021 ed alle risultanze degli allegati elenchi (in atti), in cui egli è espressamente inquadrato nella qualifica di operatore di esercizio par. 175.
Né rileva che non avesse ancora accordato formalmente il diritto de quo CP_5 al momento della redazione degli elenchi detti, proprio in quanto, pur trascurando tale circostanza e, invece, conferendo piena efficacia al diritto stesso, dagli atti di causa emerge chiaramente una volontà abdicativa da parte del lavoratore.
5 Risulta, parimenti, irrilevante la qualificazione giuridica della vicenda traslativa dei rapporti di lavoro, che ha condotto previa assunzione del servizio di CP_1 trasporto pubblico, ad acquisire il personale in organico alle società “uscenti”, ossia sub specie di obbligo nascente dalla clausola sociale tracciata nel succitato protocollo di intesa, oppure di cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., o, ancora, di vero e proprio obbligo di legge, nascente dalla previsione di cui all'art. 48 co. 7 lett. e) D. Lgs. 50/2017.
Difatti, ammessa la sussistenza del diritto al rivendicato inquadramento, il lavoratore, come detto, vi ha rinunciato sottoscrivendo il contratto individuale di lavoro ed il verbale di conciliazione, senza esprimere alcuna riserva.
Nel contratto di lavoro in questione e, ancor prima, nella proposta di assunzione del
13.8.2021, l'inquadramento proposto è inequivocabilmente individuato nel par. 175.
Come detto, la sottoscrizione per accettazione di tale proposta contrattuale da parte di ed il conseguente perfezionamento del contratto di lavoro determina la piena Pt_1 accettazione delle condizioni ivi delineate, incluso l'inquadramento nel parametro 175.
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il ricorrente abbia sottoscritto il contratto di lavoro in una condizione di reservatio mentis, ossia deliberatamente manifestando una volontà parzialmente divergente rispetto a quella interiormente serbata (limitatamente al solo livello di inquadramento).
Tuttavia, come noto, la riserva mentale è priva di specifica disciplina codicistica, non essendo prevista tra le cause di nullità o annullabilità del contratto, il che ne determina l'irrilevanza, con piena efficacia di ogni clausola del contratto stesso.
Inoltre, come anticipato, la sottoscrizione dell'accordo conciliativo e la piena accettazione delle condizioni lavorative tracciate nel predetto protocollo d'intesa configurano una rinuncia del ricorrente al diritto di agire nei confronti di
[...] onde ottenere un inquadramento diverso da quello proposto ed attribuito. CP_1
Di contro, il lavoratore avrebbe potuto sottoscrivere sia il contratto sia il verbale di conciliazione manifestando la propria riserva in ordine all'inquadramento assegnato.
Ciò avrebbe impedito di ritenere pienamente accettata la proposta contrattuale ed avrebbe fatto salvo il diritto del lavoratore di agire in giudizio per sentir accertare la spettanza della qualifica e del livello rivendicati.
2. Peraltro, il lavoratore neppure ha dedotto la nullità o l'annullabilità dell'accordo conciliativo stesso.
Sul punto, si osserva che il verbale di conciliazione in sede protetta integra un vero e proprio contratto di transazione, contenente rinuncia non impugnabile ex art. 2113 c.c.
6 e potenzialmente idoneo a costituire titolo esecutivo con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 411 co. 3 c.p.c.
Per sede c.d. “protetta” (processo del lavoro, commissioni di conciliazioni presso l' collegi di conciliazione e arbitrato e sedi sindacali) deve intendersi una sede CP_10 comunque idonea a garantire genuinità e spontaneità del consenso del lavoratore, essendo egli parte contrattuale “debole” tutelata a mezzo dell'intervento di una figura di garanzia (giudice, organo conciliatore o rappresentante sindacale).
In specie, occorre che la protezione degli interessi del lavoratore costituisca il frutto di un percorso negoziativo espletato dinanzi ad un organo conciliativo correttamente composto, e che la decisione del lavoratore di rinunciare ai propri diritti sia presidiata dall'assistenza di soggetti funzionalmente competenti, affinché essa possa formarsi in maniera libera e consapevole.
Inoltre, sebbene sottratto all'impugnazione ex art. 2113 c.c., il verbale di conciliazione in sede protetta rimane, come detto, un contratto sussumibile nello schema tipico della transazione, e, pertanto, soggetto alle ordinarie impugnative per nullità ed annullabilità, anche per vizi della volontà (Tribunale di Cosenza, sez. lav., 11.9.2019, n.
1475: “Le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa, pur sottratte all'impugnativa prevista dall' art. 2113 c.c. , possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c. ) o legale ( art. 1425 comma I c.c. ) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza
e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.”;
Tribunale di Roma, sez. lav., 25.6.2019, n. 6268: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.”).
Ebbene, nel verbale in questione, si dà atto dell'esistenza e dello specifico contenuto delle rivendicazioni del lavoratore oggetto di rinuncia nei confronti di CP_1 tra cui, in particolare, la pretesa inerente al superiore inquadramento, che il lavoratore stesso, nell'accordo de quo, si è riservato di azionare esclusivamente nei confronti dei gestori uscenti, abdicandovi nei confronti della società costituita.
Tale profilo vieppiù conferma una piena accettazione, nel rapporto di lavoro con
[...]
dell'inferiore parametro retributivo 175. CP_1
7 Invero, nel verbale di conciliazione tra l'altro si legge:
…
…
…
8 …
Inoltre, si ritiene particolarmente rilevante quanto stabilito nel capo 10 della premessa del verbale, in cui il lavoratore delimita la rinuncia alla sola posizione di CP_1 senza estensione ad alcuna rivendicazione, inclusa quella inerente all'inquadramento ed al conseguente trattamento retributivo, nei confronti dei gestori uscenti:
Tali dichiarazioni di volontà del lavoratore risultano preclusive di qualsivoglia rivendicazione economica che poggi su presupposti fattuali e giuridici difformi da quelli accettati dal lavoratore nel contratto individuale di lavoro.
Invero, l'accordo conciliativo in esame assume una valenza applicativa ampia ed estensiva, che ricomprende il profilo dell'inquadramento, dedotto in ricorso.
Difatti, la voluntas del lavoratore, ricavabile dalla manifestazione espressa sia nel verbale di conciliazione, sia nel contratto di lavoro, secondo i canoni ermeneutici sanciti dall'art. 1362 c.c., deve intendersi tesa proprio a rinunciare al parametro 230, accettando l'inquadramento nel parametro 175 proposto da CP_1
3. Non v'è dubbio, così come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, che il ricorrente, presso i gestori uscenti, espletasse le mansioni di cui al parametro 230
e avesse conseguentemente maturato il diritto al corrispondente inquadramento professionale e alla relativa retribuzione tabellare.
È altrettanto vero, però, che, a tale diritto e ad ogni connessa posizione giuridica, il sig. ha rinunciato nei termini suestesi. Pt_1
Peraltro, richiamando quanto sopra osservato in termini generali, egli non ha sollevato alcuna eccezione di annullabilità del contratto e della conciliazione, né ha dedotto di averli sottoscritti per vizio della volontà derivante da metus di perdita dell'occupazione.
9 In altri termini, nessuno specifico profilo di nullità o di annullabilità delle due scritture
è stato in concreto dedotto dal lavoratore, motivo per il quale esse restano pienamente valide ed efficaci tra le parti del presente giudizio, anche in punto di accettazione del parametro 175 nel rapporto con e rinuncia alla relativa rivendicazione. CP_1
Pertanto, si ravvisa l'infondatezza di ogni pretesa azionata dal lavoratore.
Peraltro, questi non ha chiesto un nuovo accertamento delle mansioni di fatto espletate alle dipendenze di nel senso che non ha domandato l'accertamento CP_1 dell'espletamento di fatto, anche alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro, di mansioni pur sempre riconducibili al parametro 230.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Dev'essere dichiarata inammissibile, invece, la domanda proposta nei confronti dei resistenti contumaci, alla luce dei contratti di transazione con essi stipulati e che già regolano, con forza di legge ex art. 1372 c.c., la natura del rapporto di lavoro in punto di inquadramento.
Nei confronti delle società contumaci, la questione non può essere esaminata in quanto difetta un interesse attuale e concreto ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per l'accertamento di un diritto già accertato, riconosciuto e pacifico tra le parti stesse.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva condizione di incertezza nell'individuazione della disciplina della fattispecie, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso nei confronti di Controparte_8
2) dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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