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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/10/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3401/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Antonia MUSSA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE REL. /EST.
Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3401/2022 R.G. FA
avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Boggio presso la quale è elettivamente domiciliata in Santhià (TO) alla
Via Gramsci 16, per procura in atti
- parte ricorrente avverso
nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
MA AV (TO), via delle Betulle n. 9 ed elettivamente domiciliato in Torino, via
Duchessa Jolanda n. 18, presso lo studio degli avv.ti Magda N. Naggar e Alberto
Civallero che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, per procura in atti pagina 1 di 18 - parte resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle Parti
Per parte ricorrente
“in via principale e nel merito:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere con le trascrizioni occorrende (matrimonio concordatario in data 04.05.2013 in San MA AV (TO), regolarmente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte II Serie A n.2 Anno 2013);
- Rigettare la domanda di addebito svolta dal convenuto poiché infondata in fatto e in diritto;
- Affidamento e collocazione della minore: affidare in via esclusiva alla madre con Per_1
collocazione prevalente e residenza abituale presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse relative a salute, istruzione, educazione e scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle necessità e delle capacità della minore;
- Termini e modalità tenuta del genitore non collocatario: il padre trascorrerà con 3 fine Per_1
settimana al mese consecutivi dal venerdì alle ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Festività civili e religiose: ad anni alterni dal 23 dicembre alle ore 19 al 30 dicembre alle ore 19 e dal 30 dicembre alle ore 19 al 6 gennaio alle ore 19 e così di seguito;
ad anni alterni dal venerdì prima di Pasqua
alle ore 19 al lunedì di Pasqua alle ore 19; ponti scolastici in base al calendario (se nei giorni immediatamente successivi ai weekend con il padre, questi potrà tenere con sé fino Per_1
all'ultimo giorno festivo alle ore 19); 2 settimane consecutive durante le vacanze estive con il genitore non collocatario, periodo da concordarsi entro il 15.04 di ogni anno per necessità di compilazione del piano ferie della ricorrente;
in assenza di accordo tra i genitori trascorrerà con il padre le Per_1
prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari, dalla domenica alle ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Nelle 2 settimane di spettanza materna la frequentazione con il genitore non collocatario sarà ovviamente sospesa. Trasporto: il pagina 2 di 18 padre si occuperà di prelevare dal domicilio materno e di ricondurla al domicilio Per_1
materno nei giorni e orari indicati.
- Contributo al mantenimento: a titolo di contributo per il mantenimento della minore il Sig.
verserà entro il giorno 10 di ogni mese un importo non inferiore a €. 600,00 (a decorrere CP_1
dalla domanda) oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo applicativo in uso presso questo Tribunale da intendersi integralmente richiamato e condiviso (con ricalcolo di quanto versato dai provvedimenti presidenziali sulla base della differente percentuale). AUU ed ogni altra forma di contributo economico equipollente interamente riconosciuta alla ricorrente.
- In via subordinata affidare in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e attribuzione in capo alla Sig.ra delle decisioni di maggiori interesse per Pt_1 Per_1
come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie, esami, terapie), all'istruzione, all'educazione, al cambio di residenza, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale della minore;
ferme nel resto le altre condizioni come sopra riportate;
in ogni caso con il favore delle spese e onorari del presente giudizio.”.
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
affidare ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale ai Per_1
sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c. relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute
(compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione
(compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare la minore nel suo percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione,
alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente pagina 3 di 18 individuate tenendo conto delle capacità, dell' inclinazione naturale e delle aspirazioni di
; Per_1
- disporre che i genitori si tengano costantemente informati in ogni ambito attinente la medesima;
- disporre che nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche Per_1
di natura extrascolastica ma comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica, i genitori si tengano reciprocamente informati e possano partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la sua corretta crescita psico-
fisica ed affettiva;
- prescrivere ai genitori di collaborare nel rapporto educativo.
Ferma restando la residenza anagrafica di presso la madre, quanto alla collocazione della Per_1
minore:
in via principale:
- dovrà essere collocata presso i genitori e permarrà presso ciascuno di essi a settimane Per_1
alterne con scambio il lunedì al termine delle lezioni scolastiche;
in via subordinata:
- avrà collocazione prevalente infrasettimanale presso la madre;
Per_1
la minore starà con il padre 3 fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera;
In ogni caso di collocazione di : Per_1
- chiamate: ciascun genitore garantirà all'altro almeno una telefonata nei giorni di martedì e giovedì alle 20.45.
- Periodo estivo: nei mesi di luglio e agosto i periodi alternati saranno di 15 giorni presso ciascun genitore e le telefonate saranno effettuate per tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì,
stesso orario).
- Festività civili e religiose: ad anni alterni, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30.12 prima di cena e dal 30.12 al rientro a scuola (primo periodo con il genitore con cui non avrà trascorso la settimana antecedente), Pasqua/Pasquetta ad anni alterni dal termine delle lezioni fino alle 19 di
Pasqua e dalle 19 di Pasqua fino all'inizio delle lezioni. Festività, ponti scolastici, e compleanno di ad anni alterni con ciascun genitore mentre i compleanni dei genitori, la Festa della Per_1
pagina 4 di 18 Mamma e quella del Papà saranno festeggiati con il genitore di riferimento indipendentemente dalla calendarizzazione secondo la seguente modalità (dall'uscita da scuola con rientro a scuola il giorno seguente, mentre se cade di domenica dal pranzo fino al lunedì con rientro a scuola).
Contributo al mantenimento della minore:
tenuto conto dei rispettivi redditi e patrimoni, ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto della figlia nei rispettivi periodi di permanenza;
- le spese straordinarie ed extra verranno suddivise al 60% alla madre e 40% al padre secondo il vigente Protocollo di Ivrea;
- AUU riconosciuto in favore della Sig.ra ; Pt_1
- l'indennità di frequenza continuerà ad essere versata nel fondo di attualmente Per_1
esistente presso filiale di San MA da destinarsi alle sue necessità e da utilizzarsi CP_2
previo consenso congiunto dei genitori.
Spese e onorari come per legge.”
- Per il PM:
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. Le parti hanno contratto matrimonio in data 04.05.2013 in San MA AV (TO),
atto regolarmente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte II
Serie A n.2 Anno 2013.
Dal matrimonio è nata, a Torino, il 17.10.2013, affetta da disturbo dello spettro Per_1
autistico di livello moderato (F84.0 all'ICD 10) presente in tutte e tre le dimensioni
(comunicazione, interazione sociale reciproca e interessi ristretti, ripetitivi e stereotipati),
come da diagnosi dell'ottobre 2019.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il giorno 09/10/2023.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale formulata da entrambi è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 5 di 18 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (con domanda di addebito inizialmente formulata dal convenuto e poi rinunciata solo nel rendere le conclusioni definitive), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione,
nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse comune tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità prescritte dalla legge.
II. Il convenuto in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito sulla richiesta di addebito della separazione alla moglie;
la domanda è stata rinunciata espressamente avendo nella comparsa conclusionale il marito riferito letteralmente: “La
separazione dovrà essere pronunciata ai sensi dell'art. 151,1 co c.c. perché ragionare ancora oggi di addebito della separazione non sarebbe stato utile a nessuno con il rischio di far perdere il focus sulla minore.” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto). Nulla, dunque, va disposto al riguardo.
III. Le parti hanno molto discusso in ordine al regime di affido e collocazione di
, richiedendo in via principale: il padre l'affido condiviso con collocazione per Per_1
pari tempo della minore presso ciascun genitore e la madre l'affido esclusivo “rafforzato”
con collocazione infrasettimanale presso di sé.
Con provvedimento presidenziale del 11/10/2023, in via provvisoria ed urgente, è stato disposto:
“-Affida la figlia a entrambi i genitori, disponendo che la minore abbia residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
-Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a settimane alternate e quando di competenza del padre, dal lunedì mattina dopo la scuola alla domenica sera prima della cena;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
pagina 6 di 18 - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
- Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15
minuti c.a..”
Nella parte motiva del riportato provvedimento si legge: “Le parti hanno ripetutamente dichiarato di aver trovato un accordo in una forma di affidamento alternato, che sarebbe frutto dell'attività di mediazione e di una valutazione tecnico – specialistica effettuata nell'interesse della minore. Come detto la madre insiste nella necessità di assistenza notturna di terzi, senza porre in dubbio la capacità genitoriali al marito, ma solo rilevando il suo deficit alla vista e la malattia di cui è affetta la figlia. Sembra peraltro che l'affido alternato senza assistenza sia in atto da tempo,
non emergendo indicazioni di episodi caratterizzati da criticità e risultando che il marito abbia nei genitori una valida rete familiare.”
La complessità e delicatezza della situazione familiare, caratterizzata da una forte conflittualità tra i coniugi involgente anche l'esercizio della genitorialità, ha reso necessario disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di indagare la capacità genitoriale delle parti, eventuali inadeguatezze e criticità e quindi gli interventi idonei a superarle,
evidenziando tutti gli elementi necessari per individuare il regime di affido, collocazione e tempi di permanenza presso ciascun genitore più adeguati nell'interesse della minore.
Nel suo elaborato peritale il CTU, dott.ssa – psicologa e psicoterapeuta Persona_2
- ha riferito in particolare che: “Si conferma la proposta di collocamento prevalente presso la madre.
pagina 7 di 18 - Si conferma la frequentazione del genitore non collocatario per tre fine settimana al mese fino al momento in cui il signore potrà autonomamente accompagnare la figlia a scuola ed alle terapie.
La mancanza di una di queste variabili (sia scuola o sia protocollo terapeutico nella forma che dovrà essere rispettosa della proposta dal sistema curante) comporterà inevitabilmente il mantenimento dell'infrasettimanale presso la madre e dopo febbraio 2025 – periodo indicato dal signore come adeguato per attivazione di un supporto che consenta di garantire alla minore continuità terapeutica ed educativa – il mantenimento di due fine settimana consecutivi con il padre ed uno con la madre, in modo da consentire anche alla genitrice di avere un adeguato tempo libero da impegni lavorativi, scolastici e terapeutici.
- Al momento il padre, anche attraverso le osservazioni di parte, non pare avere dismesso una modalità che antepone il conflitto di coppia e le personali perplessità alle esigenze della figlia.
- Si rappresenta quindi al Giudice la necessità di garantire alla minore le adeguate cure (terapia,
esperienze socializzanti, educativa) mediante possibilità della madre di poter decidere in autonomia rispetto ad educazione e salute con la forma di affidamento che il Giudice riterrà più
idonea. Al momento non si ravvede la possibilità di un confronto tra genitori capace di gestire le richieste in tempi compatibili alle esigenze di . Per_1
- In tal senso si propone che venga considerato l'affido esclusivo alla madre o in alternativa, se non dovessero esservi i termini di legge, l'affido condiviso con la possibilità per la signora di esprimersi rispetto a salute ed istruzione. Sarà in ogni caso da considerare, per il benessere della bambina, di avere adeguato accesso alla figura paterna (anche ritornando, qualora dovessero esserci le condizioni di autonomia paterna, ad un ampliamento del tempo che Per_1
trascorrerà presso il padre, in tal caso i fine settimana torneranno ad essere alternati). Rilevante
anche una educativa al domicilio del genitore anche al fine di rilevarne i bisogni pratici ed emergenti in tempo utile a non trasformarli in criticità.”.
Nel fornire le sue risposte al mandato peritale conferitole, la CTU ha così concluso:
“Entrambi i genitori, seppur con le proprie caratteristiche rappresentano per dei Per_1
riferimenti. Tuttavia proprio a fronte di caratteristiche temperamentali fanno fronte ai bisogni di in modo differente. Per_1
pagina 8 di 18 Per entrambi i genitori è stato ed è complesso accettare profondamente la condizione della figlia e sviluppare capacità di coping adeguate per farvi fronte.
La madre, seppur caratterizzata da tratti ansiosi, riesce a modularsi in modo funzionale ad assicurare a continuità e regolarità nei percorsi terapeutici, in tal modo si offre a Per_1
confronti con i professionisti ed è capace di coglierne i suggerimenti limitando una tendenza a cercare strumenti e attività da proporre, riesce inoltra ad attivarsi e trovare soluzioni anche grazie ad un contesto e rete familiare stabile e centrata sulle necessità della minore.
Il padre capace di accogliere i momenti di maggiore sofferenza di e stare accanto alla Per_1
figlia in modalità adeguata, presenta tuttavia tratti di maggiore rigidità che non consentono di attivarsi in modo sempre funzionale a garantire il soddisfacimento dei bisogni educativi e sanitari.
Di fatto approccia in modo oppositivo/critico le indicazioni che vengono date se non lo confermano nelle aspettative;
accoglie con circospezione le indicazioni rispetto alla figlia anche per una certa tendenza a minimizzare la condizione della figlia – nell'attualità e nel futuro - e verosimilmente sovrappone caratteristiche proprie a quelle della figlia.
L'esercizio della genitorialità viene pesantemente limitato per quanto concerne scelte di ordine sanitario, scolastico ed educativo. Si specifica che l'interruzione dei progetti educativi e sanitari implica per la minore un grave rischio involutivo senza certezza di possibile recupero e che di fatto sia stato garantito dal pronto intervento materno. [….] Rispetto a è fondamentale che, Per_1
al di là dei personali convincimenti, i genitori siano in grado di assicurare una continuità di presa in carico, si insiste oltre alle già attivate attività rispetto alla possibilità di intervento di educativa presso il domicilio, in particolare al fine di fare ponte tra contesto materno e paterno e supportare i genitori - in particolare il padre - rispetto a maggiore autonomia (questo anche in considerazione delle criticità rilevate rispetto alla gestione della quotidianità.” (cfr. conclusioni dell'elaborato peritale).
Le valutazioni e le conclusioni rese dalla CTU sono assolutamente condivisibili alla luce dell'esaustività dell'indagine svolta e della metodologia utilizzata, che hanno condotto ad esiti immuni da vizi logici, così come è esente da censure la metodologia utilizzata dalla dott.ssa . Le conclusioni rese, in ragione della intrinseca persuasività delle Per_2
pagina 9 di 18 motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP,
appaiono assolutamente logiche e condivisibili, per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi,( cfr. Cass.
civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ.
sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Con provvedimento del 26 febbraio 2025, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 11/10/2023, su istanza di parte ricorrente, alla luce della situazione delineata anche dal CTU e delle valutazioni dalla stessa rese, a tutela della minore, è stato disposto:
“In via provvisoria ed urgente, rigettata allo stato ogni altra e diversa istanza, a parziale modifica delle statuizioni adottate con provvedimento del 11/10/2023, il Tribunale così provvede
1) fermo l'affido condiviso della minore ai genitori, la stessa avrà collocazione prevalente infrasettimanale presso la madre;
la minore starà con il padre 3 fine settimana al mese dal venerdì
sera alla domenica sera;
2) ferme nel resto le statuizioni della citata ordinanza.”
Il provvedimento, adottato dopo avere provocato il contraddittorio sul punto, ha tenuto ovviamente conto di quanto emerso dall'attività di osservazione e valutazione del CTU,
dott.ssa che ha reso le seguenti considerazioni: Per_2
“- il padre, pur capace di accogliere i bisogni di in momenti di maggiore criticità e Per_1
reattività, rischia tuttavia di privilegiare la relazione duale e contrastare con i bisogni della minore in termini di sostegno alla socializzazione, si pone in più occasioni come limitante o critico rispetto ad attività proposte e riconosciute come necessarie (sia dai curanti che dalla letteratura specialistica in materia).(cfr. pag 13)
- Le necessità di istruzione e sanitaria sono state garantite sul piano concreto dalla madre (e nonni materni), che si è sostituita al padre (e nonni paterni) negli accompagnamenti a scuola ed attività,
garantendo cure sanitarie e continuità educativa e nel contempo mantenendo la minore presso pagina 10 di 18 casa propria e presso la casa del padre per una settimana continuativa (come da accordi tra genitori). Il padre sul punto non si è pronunciato in merito agli sforzi materni in alcun modo, se non sottolineando la propria impossibilità a fare fronte agli accompagnamenti di in Per_1
modo autonomo a causa della propria disabilità visiva. (cfr. pg. 14).
- La possibilità della madre di cogliere le peculiarità della figlia e di rispondere ai bisogni della stessa sono da riferire ad un funzionamento della signora caratterizzato da capacità di affidarsi all'altro, costruire relazioni di fiducia adeguatamente mature in cui riesce ottenere supporto senza che l'altro diventi suo sostituto (ad es. accoglie il supporto dei propri genitori e si coordina con questi in relazione ai bisogni di ). Per_1
- In questo momento la signora si trova a gestire tutti gli spostamenti della minore rispetto alla scuola e rispetto alle necessità terapeutiche senza la collaborazione del padre che ha dichiarato non potervi fare fronte a causa della propria invalidità e neppure mediante attivazione di terzi (non avendo la disponibilità dei propri genitori). (pag. 15).
- Allo stato attuale la sola madre si è attivata con la collaborazione dei propri genitori per assicurare alla figlia una continuità educativa, sanitaria e relazionale con il padre.
- La madre, attenta alla figlia , ma talvolta in ansia, riesce a confrontarsi in modo Per_1
puntuale con i curanti ed attivare quanto necessario, verosimilmente anche per impossibilità di confronto tra genitori. (cfr. pag 16 e 17).
- A fronte di quanto osservato si ritiene il collocamento prevalente presso la madre come preferibile a fronte della capacità della stessa di attivarsi e riorganizzarsi per dare continuità alla minore sul piano educativo e sanitario.
- In corso di operazioni peritali il padre ha invece manifestato impossibilità di dare continuità alla scuola ed ai protocolli terapeutici;
risulta pertanto opportuno mantenere il periodo infrasettimanale presso la madre, con il pernotto presso la stessa. La minore incontrerà il padre per tre fine settimana consecutivi dal venerdì sera alla domenica, fino a quando non sarà possibile una stabile organizzazione. (pag. 20 CTU).
pagina 11 di 18 - Qualora il padre sia ostativo a proposte atte a mantenere l'attuale progettazione o seguire le indicazioni di trattamento dei curanti in particolare rispetto a elementi di ordine sanitario ed educativo sarà da valutare l'affido esclusivo in capo alla madre. (cfr. pag. 20).
Il citato provvedimento prosegue in tal senso: “Alla luce della situazione delineata anche dal
CTU e delle valutazioni dalla stessa rese, a tutela della minore, appare allo stato opportuno disporre la collocazione prevalente di presso la madre, unica al momento in grado di Per_1
provvedere alle esigenze di cura, istruzione e socializzazione della minore, avendo dichiarato il padre (che non lavora), di non essere in grado, per la sua invalidità, di accompagnare la figlia a scuola o farle seguire protocolli terapeutici in autonomia e di non poter contare sull'aiuto dei suoi anziani genitori. Il padre appare inconsapevole dell'importanza che per la figlia hanno i programmi di cura, istruzione e socializzazione, ritenendo che la figlia abbia maggiormente bisogno di tempo da trascorrere da sola con il padre e così riferendo di pomeriggi con lei a Torino
in giro per pasticcerie e musei, nel contempo dichiarando invece di non riuscire ad accompagnarla a scuola o per le terapie né in autonomia né con l'aiuto dei propri genitori.
Nonostante la disposta collocazione a settimane alterne di presso ciascun genitore, la Per_1
sola madre ha dovuto farsi carico di prendere la figlia a casa del padre e condurla a scuola o agli impegni di cura e socializzazione, potendo contare sulla collaborazione dei suoi genitori per riuscire a coordinare gli impegni della figlia con quelli propri di lavoro. La madre, inoltre, riesce ad affidarsi con fiducia agli specialisti con cui si confronta anche per le sue ansie, non potendo al momento contare sul confronto genitoriale.”
Nel corso del giudizio, è stato necessario l'intervento del giudice per dirimere varie questioni che i genitori, date anche le particolari condizioni di fragilità della figlia,
avrebbero dovuto invece riuscire a risolvere tempestivamente. Da ultimo, la madre aveva richiesto di essere autorizzata alla sottoscrizione dei moduli autorizzativi per Dynamo
camp, con_tatto e somministrazione farmaci scuola nonché ogni altra autorizzazione connessa alle già menzionate iscrizioni e/o necessità anche sanitare eventualmente necessarie, non essendo prima intervenuto il necessario consenso da parte del padre. Tali
autorizzazioni sono state concesse con provvedimento del 17.3.2025, ritenendosi che le pagina 12 di 18 ragioni meramente economiche esposte dal padre (pur astrattamente comprensibili) non possano giustificare la mancata partecipazione di ad un percorso che potrebbe Per_1
essere per lei molto utile;
allo stesso modo, si è valutato che il disguido prospettato relativamente ai farmaci da somministrare a scuola a non debba evidentemente Per_1
comportare l'esposizione della minore a situazioni di pregiudizio per la sua salute,
trattandosi di farmaci che verrebbero somministrati non su iniziativa della scuola, ma evidentemente in attuazione puntuale di un percorso terapeutico indicato specificamente dagli specialisti che hanno in cura la figlia. Nel citato provvedimento i genitori sono stati ancora invitati a collaborare tra loro e con i Servizi secondo un comportamento leale al fine di garantire la migliore gestione delle esigenze anche di cura e sanitare di , Per_1
nel suo superiore interesse.
In tale contesto, alla luce della condizione di particolare fragilità della minore, la cui tutela è l'obiettivo unico da perseguire da parte del Tribunale ed anche dei genitori, si richiede a questi ultimi di essere recessivi rispetto alle loro personali esigenze e necessità.
Anche negli scritti difensivi finali, il padre ha continuato a criticare le scelte della madre,
anche oggetto di autorizzazione da parte del Tribunale, sostanzialmente indicando come delegante il comportamento della moglie rispetto alle scelte terapeutiche, scolastiche, di socializzazione ed educative relative a , che sarebbero dalla stessa rimesse ai Per_1
vari professionisti coinvolti. In tal modo, il padre ha mostrato di continuare a non avere fiducia nei professionisti che da tempo seguono la figlia, evidentemente ritenendo di avere nello specifico competenze maggiori sebbene non sorrette da alcun titolo al riguardo. In altre circostanze, il padre è apparso anteporre le sue personali esigenze -
connesse alla sua disabilità - a quelle di garantire alla figlia in maniera tempestiva le cure e le necessità di socializzazione, istruzione e crescita adeguata (ad es. per la scelta della scuola, o delle attività parascolastiche della minore, ritenendo più importante per la figlia le uscite con il papà che i percorsi terapeutici o di socializzazione per la stessa indicati).
Come sottolineato anche dalla CTU, il padre non pare avere dismesso una modalità che antepone il conflitto di coppia e le personali perplessità sul programma terapeutico alle pagina 13 di 18 esigenze della figlia. Il padre, pur capace di accogliere i momenti di maggiore sofferenza di – cui certamente è legato da profondo affetto, ricambiato dalla minore – e Per_1
stare accanto alla figlia in modalità adeguata, presenta tratti di maggiore rigidità che non consentono di attivarsi in modo sempre funzionale a garantire il soddisfacimento dei bisogni educativi e sanitari della figlia;
il approccia in modo oppositivo/critico le CP_1
indicazioni che vengono date se non lo confermano nelle aspettative. L'esercizio della genitorialità nel padre viene pesantemente limitato per quanto concerne scelte di ordine sanitario, scolastico, di socializzazione ed educativo, laddove l'interruzione dei progetti educativi e sanitari implica per la minore un grave rischio involutivo senza certezza di possibile recupero;
di fatto, tali obiettivi sono stati garantiti dal solo pronto intervento materno.
In tale contesto, nel superiore interesse della minore ad un soddisfacimento tempestivo ed adeguato delle sue anche particolari esigenze di cura, connesse alle sue fragilità,
risulta necessario derogare al regime di affido condiviso e disporre l'affido esclusivo
“rafforzato” di alla madre. E' infatti venuta meno – rispetto all'epoca in cui i Per_1
genitori concordemente avevano optato per l'affido condiviso con collocazione alternata tra loro – la collaborazione del padre e la sua capacità di anteporre alle proprie le esigenze di cura e scolastiche della figlia, non manifestando il padre una convinta adesione ai programmi terapeutici che vari specialisti hanno ritenuto indispensabili per e da seguirsi con tempestività e continuità. Per le stesse ragioni, la minore avrà Per_1
collocazione prevalente infrasettimanale presso la madre;
il padre potrà incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, 3 fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera e quindi secondo le modalità indicate in dispositivo.
Del resto, come sottolineato anche dalla CTU, la madre è stata comunque in grado da sola di organizzarsi, con l'aiuto della sua rete familiare e nonostante abbia anche impegni lavorativi, per accompagnare a scuola ed a tutte le altre attività terapeutiche e Per_1
di socializzazione necessarie, garantendo alla figlia di poter trascorrere tempo con il pagina 14 di 18 padre e mantenere con lo stesso una relazione adeguata, preoccupandosi di accompagnarla anche dal padre.
La complessità della situazione descritta impone, nel superiore interesse di , Per_1
disporre che i Servizi proseguano con la presa in carico dei genitori e della minore, con onere di segnalare al PM presso il Tribunale per i minorenni competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore che dovessero verificarsi in futuro. Va
anche disposta una educativa al domicilio anche al fine di rilevarne i bisogni pratici ed emergenti in tempo utile a non trasformarli in criticità.
IV. In tema di mantenimento della minore, con provvedimento presidenziale in data
11.10.2023, è stato così disposto:
“-dato atto della indicazione dei coniugi di attribuire l'assegno Unico alla moglie, dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé, con ricorso al mantenimento cd in forma diretta di entrambi. Le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
60 % alla madre e del 40 % al padre, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea”.
Nel corso del giudizio dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione allegata è
emerso che:
- il padre ha dichiarato di non lavorare di percepire una pensione di invalidità e accompagnamento per euro 1.260,00 mensili, la casa dove vive è di sua proprietà;
- la madre ha dichiarato, invece, di percepire un reddito mensile di euro 2.000,00, di pagare un canone di locazione di euro 500,00 mensile, per il 2019 ha dichiarato un reddito di euro 34.060,00, per il 2020 euro 31.059,00, e per il 2021 euro 31.851,00.
Tanto premesso, tenuto conto della capacità professionale e di reddito delle parti, della differenza tra i loro patrimoni nonché della circostanza che gli oneri di cura e accudimento della minore – di sicura valenza economica – gravano quasi esclusivamente sulla madre collocataria prevalente della figlia, si ritiene congruo porre a carico del pagina 15 di 18 padre, una contribuzione al mantenimento della figlia di € 150,00 mensili. Il padre dovrà
inoltre contribuire alle spese extra assegno relative a nella misura del 40% e la Per_1
madre nella maggior misura del 60%, in caso di disaccordo facendo riferimento al
Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il
24.6.2016.
Alla madre, affidataria esclusiva della figlia spetterà la gestione delle indennità e sussidi riconosciuti alla minore in ragione della sua patologia. L'Assegno unico per la minore sarà percepito interamente dalla madre affidataria esclusiva, come anche da dichiarata disponibilità del padre.
V. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
VI. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale, al di là della comune domanda di separazione, nessuna delle parti ha visto totalmente accolte le proprie richieste;
sussistono dunque gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra i genitori ex art 92 cpc.
Le spese di CTU, che saranno liquidate con separato contestuale provvedimento vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ugual misura nei rapporti interni tra loro, ferma la solidarietà nei confronti del professionista.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata per quanto di ragione in parte motiva, sentito il P.M., così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 04.05.2013 in San MA AV (TO), con atto trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte II Serie A, Anno
2013.
- Dispone l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della figlia minore (nata a [...]
Torino il 17.10.2013) alla madre, la quale potrà quindi adottare da sola, anche senza il pagina 16 di 18 consenso del padre, anche tutte le decisioni più rilevanti relative alla figlia in ogni campo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in campo sanitario, scolastico, di cura,
di residenza, per il rilascio dei documenti ecc.;
la minore avrà collocazione prevalente presso la madre e, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, seguirà il seguente calendario di incontri con il padre:
il padre trascorrerà con 3 fine settimana al mese consecutivi dal venerdì alle Per_1
ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Festività civili e religiose: ad anni alterni dal 23
dicembre alle ore 19 al 30 dicembre alle ore 19 e dal 30 dicembre alle ore 19 al 6 gennaio alle ore 19 e così di seguito;
ad anni alterni dal venerdì prima di Pasqua alle ore 19 al lunedì di Pasqua alle ore 19; ponti scolastici e vacanze invernali/di carnevale alternati;
2
settimane consecutive durante le vacanze estive con il genitore non collocatario, oltre ad una terza settimana non consecutiva, in periodo da concordarsi entro il 15.04; in assenza di accordo tra i genitori trascorrerà con il padre le prime due settimane di Per_1
agosto e la prima settimana di luglio negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e l'ultima settimana di luglio negli anni dispari, dalla domenica alle ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Al genitore non collocatario spetterà una telefonata al giorno in fascia oraria dalle 19 alle 20.
- Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e della minore da parte dei Servizi sociali e dall'Asl settore età evolutiva, territorialmente competenti avuto riguardo alla residenza della minore, per offrire alla stessa minore ed al nucleo familiare sostegno e supporto, con obbligo di segnalare al Pm del Tribunale per i minorenni competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
- Dispone l'intervento del Servizio di Educativa territoriale anche al domicilio dei genitori;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore versando alla madre collocataria € 150,00 mensili con il versamento entro il giorno 5 di ciascun mese,
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
i genitori concorreranno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore nella misura del 40% il padre e la pagina 17 di 18 madre nella maggior misura del 60%, in caso di disaccordo facendo riferimento al
Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il
24.6.2016.
Alla madre, affidataria esclusiva della figlia spetteranno le indennità e sussidi riconosciuti alla minore in ragione della sua patologia. L'Assegno unico per la minore sarà percepito interamente dalla madre affidataria esclusiva.
Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti;
Pone definitivamente a carico dei genitori nei rapporti tra loro nella misura del 50%, le spese C.T.U. che verranno liquidate come da separato provvedimento, ferma la solidarietà nei confronti della Dott.ssa . Persona_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al Servizio Sociale, di Educativa
ed al Servizio di Psicologia Età Evolutiva incaricati, al PM e per tutte le incombenze di competenza.
Così deciso in Ivrea, nella camera di consiglio del 5/10//2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro
Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Antonia MUSSA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE REL. /EST.
Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3401/2022 R.G. FA
avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Boggio presso la quale è elettivamente domiciliata in Santhià (TO) alla
Via Gramsci 16, per procura in atti
- parte ricorrente avverso
nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
MA AV (TO), via delle Betulle n. 9 ed elettivamente domiciliato in Torino, via
Duchessa Jolanda n. 18, presso lo studio degli avv.ti Magda N. Naggar e Alberto
Civallero che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, per procura in atti pagina 1 di 18 - parte resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle Parti
Per parte ricorrente
“in via principale e nel merito:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere con le trascrizioni occorrende (matrimonio concordatario in data 04.05.2013 in San MA AV (TO), regolarmente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte II Serie A n.2 Anno 2013);
- Rigettare la domanda di addebito svolta dal convenuto poiché infondata in fatto e in diritto;
- Affidamento e collocazione della minore: affidare in via esclusiva alla madre con Per_1
collocazione prevalente e residenza abituale presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse relative a salute, istruzione, educazione e scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle necessità e delle capacità della minore;
- Termini e modalità tenuta del genitore non collocatario: il padre trascorrerà con 3 fine Per_1
settimana al mese consecutivi dal venerdì alle ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Festività civili e religiose: ad anni alterni dal 23 dicembre alle ore 19 al 30 dicembre alle ore 19 e dal 30 dicembre alle ore 19 al 6 gennaio alle ore 19 e così di seguito;
ad anni alterni dal venerdì prima di Pasqua
alle ore 19 al lunedì di Pasqua alle ore 19; ponti scolastici in base al calendario (se nei giorni immediatamente successivi ai weekend con il padre, questi potrà tenere con sé fino Per_1
all'ultimo giorno festivo alle ore 19); 2 settimane consecutive durante le vacanze estive con il genitore non collocatario, periodo da concordarsi entro il 15.04 di ogni anno per necessità di compilazione del piano ferie della ricorrente;
in assenza di accordo tra i genitori trascorrerà con il padre le Per_1
prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari, dalla domenica alle ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Nelle 2 settimane di spettanza materna la frequentazione con il genitore non collocatario sarà ovviamente sospesa. Trasporto: il pagina 2 di 18 padre si occuperà di prelevare dal domicilio materno e di ricondurla al domicilio Per_1
materno nei giorni e orari indicati.
- Contributo al mantenimento: a titolo di contributo per il mantenimento della minore il Sig.
verserà entro il giorno 10 di ogni mese un importo non inferiore a €. 600,00 (a decorrere CP_1
dalla domanda) oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo applicativo in uso presso questo Tribunale da intendersi integralmente richiamato e condiviso (con ricalcolo di quanto versato dai provvedimenti presidenziali sulla base della differente percentuale). AUU ed ogni altra forma di contributo economico equipollente interamente riconosciuta alla ricorrente.
- In via subordinata affidare in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e attribuzione in capo alla Sig.ra delle decisioni di maggiori interesse per Pt_1 Per_1
come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie, esami, terapie), all'istruzione, all'educazione, al cambio di residenza, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale della minore;
ferme nel resto le altre condizioni come sopra riportate;
in ogni caso con il favore delle spese e onorari del presente giudizio.”.
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
affidare ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale ai Per_1
sensi dell'art. 337 bis, 3° co. c.p.c. relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute
(compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione
(compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare la minore nel suo percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione,
alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente pagina 3 di 18 individuate tenendo conto delle capacità, dell' inclinazione naturale e delle aspirazioni di
; Per_1
- disporre che i genitori si tengano costantemente informati in ogni ambito attinente la medesima;
- disporre che nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche Per_1
di natura extrascolastica ma comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica, i genitori si tengano reciprocamente informati e possano partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la sua corretta crescita psico-
fisica ed affettiva;
- prescrivere ai genitori di collaborare nel rapporto educativo.
Ferma restando la residenza anagrafica di presso la madre, quanto alla collocazione della Per_1
minore:
in via principale:
- dovrà essere collocata presso i genitori e permarrà presso ciascuno di essi a settimane Per_1
alterne con scambio il lunedì al termine delle lezioni scolastiche;
in via subordinata:
- avrà collocazione prevalente infrasettimanale presso la madre;
Per_1
la minore starà con il padre 3 fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera;
In ogni caso di collocazione di : Per_1
- chiamate: ciascun genitore garantirà all'altro almeno una telefonata nei giorni di martedì e giovedì alle 20.45.
- Periodo estivo: nei mesi di luglio e agosto i periodi alternati saranno di 15 giorni presso ciascun genitore e le telefonate saranno effettuate per tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì,
stesso orario).
- Festività civili e religiose: ad anni alterni, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30.12 prima di cena e dal 30.12 al rientro a scuola (primo periodo con il genitore con cui non avrà trascorso la settimana antecedente), Pasqua/Pasquetta ad anni alterni dal termine delle lezioni fino alle 19 di
Pasqua e dalle 19 di Pasqua fino all'inizio delle lezioni. Festività, ponti scolastici, e compleanno di ad anni alterni con ciascun genitore mentre i compleanni dei genitori, la Festa della Per_1
pagina 4 di 18 Mamma e quella del Papà saranno festeggiati con il genitore di riferimento indipendentemente dalla calendarizzazione secondo la seguente modalità (dall'uscita da scuola con rientro a scuola il giorno seguente, mentre se cade di domenica dal pranzo fino al lunedì con rientro a scuola).
Contributo al mantenimento della minore:
tenuto conto dei rispettivi redditi e patrimoni, ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto della figlia nei rispettivi periodi di permanenza;
- le spese straordinarie ed extra verranno suddivise al 60% alla madre e 40% al padre secondo il vigente Protocollo di Ivrea;
- AUU riconosciuto in favore della Sig.ra ; Pt_1
- l'indennità di frequenza continuerà ad essere versata nel fondo di attualmente Per_1
esistente presso filiale di San MA da destinarsi alle sue necessità e da utilizzarsi CP_2
previo consenso congiunto dei genitori.
Spese e onorari come per legge.”
- Per il PM:
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. Le parti hanno contratto matrimonio in data 04.05.2013 in San MA AV (TO),
atto regolarmente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte II
Serie A n.2 Anno 2013.
Dal matrimonio è nata, a Torino, il 17.10.2013, affetta da disturbo dello spettro Per_1
autistico di livello moderato (F84.0 all'ICD 10) presente in tutte e tre le dimensioni
(comunicazione, interazione sociale reciproca e interessi ristretti, ripetitivi e stereotipati),
come da diagnosi dell'ottobre 2019.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il giorno 09/10/2023.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale formulata da entrambi è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 5 di 18 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (con domanda di addebito inizialmente formulata dal convenuto e poi rinunciata solo nel rendere le conclusioni definitive), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione,
nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse comune tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità prescritte dalla legge.
II. Il convenuto in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito sulla richiesta di addebito della separazione alla moglie;
la domanda è stata rinunciata espressamente avendo nella comparsa conclusionale il marito riferito letteralmente: “La
separazione dovrà essere pronunciata ai sensi dell'art. 151,1 co c.c. perché ragionare ancora oggi di addebito della separazione non sarebbe stato utile a nessuno con il rischio di far perdere il focus sulla minore.” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto). Nulla, dunque, va disposto al riguardo.
III. Le parti hanno molto discusso in ordine al regime di affido e collocazione di
, richiedendo in via principale: il padre l'affido condiviso con collocazione per Per_1
pari tempo della minore presso ciascun genitore e la madre l'affido esclusivo “rafforzato”
con collocazione infrasettimanale presso di sé.
Con provvedimento presidenziale del 11/10/2023, in via provvisoria ed urgente, è stato disposto:
“-Affida la figlia a entrambi i genitori, disponendo che la minore abbia residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
-Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a settimane alternate e quando di competenza del padre, dal lunedì mattina dopo la scuola alla domenica sera prima della cena;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
pagina 6 di 18 - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
- Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15
minuti c.a..”
Nella parte motiva del riportato provvedimento si legge: “Le parti hanno ripetutamente dichiarato di aver trovato un accordo in una forma di affidamento alternato, che sarebbe frutto dell'attività di mediazione e di una valutazione tecnico – specialistica effettuata nell'interesse della minore. Come detto la madre insiste nella necessità di assistenza notturna di terzi, senza porre in dubbio la capacità genitoriali al marito, ma solo rilevando il suo deficit alla vista e la malattia di cui è affetta la figlia. Sembra peraltro che l'affido alternato senza assistenza sia in atto da tempo,
non emergendo indicazioni di episodi caratterizzati da criticità e risultando che il marito abbia nei genitori una valida rete familiare.”
La complessità e delicatezza della situazione familiare, caratterizzata da una forte conflittualità tra i coniugi involgente anche l'esercizio della genitorialità, ha reso necessario disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di indagare la capacità genitoriale delle parti, eventuali inadeguatezze e criticità e quindi gli interventi idonei a superarle,
evidenziando tutti gli elementi necessari per individuare il regime di affido, collocazione e tempi di permanenza presso ciascun genitore più adeguati nell'interesse della minore.
Nel suo elaborato peritale il CTU, dott.ssa – psicologa e psicoterapeuta Persona_2
- ha riferito in particolare che: “Si conferma la proposta di collocamento prevalente presso la madre.
pagina 7 di 18 - Si conferma la frequentazione del genitore non collocatario per tre fine settimana al mese fino al momento in cui il signore potrà autonomamente accompagnare la figlia a scuola ed alle terapie.
La mancanza di una di queste variabili (sia scuola o sia protocollo terapeutico nella forma che dovrà essere rispettosa della proposta dal sistema curante) comporterà inevitabilmente il mantenimento dell'infrasettimanale presso la madre e dopo febbraio 2025 – periodo indicato dal signore come adeguato per attivazione di un supporto che consenta di garantire alla minore continuità terapeutica ed educativa – il mantenimento di due fine settimana consecutivi con il padre ed uno con la madre, in modo da consentire anche alla genitrice di avere un adeguato tempo libero da impegni lavorativi, scolastici e terapeutici.
- Al momento il padre, anche attraverso le osservazioni di parte, non pare avere dismesso una modalità che antepone il conflitto di coppia e le personali perplessità alle esigenze della figlia.
- Si rappresenta quindi al Giudice la necessità di garantire alla minore le adeguate cure (terapia,
esperienze socializzanti, educativa) mediante possibilità della madre di poter decidere in autonomia rispetto ad educazione e salute con la forma di affidamento che il Giudice riterrà più
idonea. Al momento non si ravvede la possibilità di un confronto tra genitori capace di gestire le richieste in tempi compatibili alle esigenze di . Per_1
- In tal senso si propone che venga considerato l'affido esclusivo alla madre o in alternativa, se non dovessero esservi i termini di legge, l'affido condiviso con la possibilità per la signora di esprimersi rispetto a salute ed istruzione. Sarà in ogni caso da considerare, per il benessere della bambina, di avere adeguato accesso alla figura paterna (anche ritornando, qualora dovessero esserci le condizioni di autonomia paterna, ad un ampliamento del tempo che Per_1
trascorrerà presso il padre, in tal caso i fine settimana torneranno ad essere alternati). Rilevante
anche una educativa al domicilio del genitore anche al fine di rilevarne i bisogni pratici ed emergenti in tempo utile a non trasformarli in criticità.”.
Nel fornire le sue risposte al mandato peritale conferitole, la CTU ha così concluso:
“Entrambi i genitori, seppur con le proprie caratteristiche rappresentano per dei Per_1
riferimenti. Tuttavia proprio a fronte di caratteristiche temperamentali fanno fronte ai bisogni di in modo differente. Per_1
pagina 8 di 18 Per entrambi i genitori è stato ed è complesso accettare profondamente la condizione della figlia e sviluppare capacità di coping adeguate per farvi fronte.
La madre, seppur caratterizzata da tratti ansiosi, riesce a modularsi in modo funzionale ad assicurare a continuità e regolarità nei percorsi terapeutici, in tal modo si offre a Per_1
confronti con i professionisti ed è capace di coglierne i suggerimenti limitando una tendenza a cercare strumenti e attività da proporre, riesce inoltra ad attivarsi e trovare soluzioni anche grazie ad un contesto e rete familiare stabile e centrata sulle necessità della minore.
Il padre capace di accogliere i momenti di maggiore sofferenza di e stare accanto alla Per_1
figlia in modalità adeguata, presenta tuttavia tratti di maggiore rigidità che non consentono di attivarsi in modo sempre funzionale a garantire il soddisfacimento dei bisogni educativi e sanitari.
Di fatto approccia in modo oppositivo/critico le indicazioni che vengono date se non lo confermano nelle aspettative;
accoglie con circospezione le indicazioni rispetto alla figlia anche per una certa tendenza a minimizzare la condizione della figlia – nell'attualità e nel futuro - e verosimilmente sovrappone caratteristiche proprie a quelle della figlia.
L'esercizio della genitorialità viene pesantemente limitato per quanto concerne scelte di ordine sanitario, scolastico ed educativo. Si specifica che l'interruzione dei progetti educativi e sanitari implica per la minore un grave rischio involutivo senza certezza di possibile recupero e che di fatto sia stato garantito dal pronto intervento materno. [….] Rispetto a è fondamentale che, Per_1
al di là dei personali convincimenti, i genitori siano in grado di assicurare una continuità di presa in carico, si insiste oltre alle già attivate attività rispetto alla possibilità di intervento di educativa presso il domicilio, in particolare al fine di fare ponte tra contesto materno e paterno e supportare i genitori - in particolare il padre - rispetto a maggiore autonomia (questo anche in considerazione delle criticità rilevate rispetto alla gestione della quotidianità.” (cfr. conclusioni dell'elaborato peritale).
Le valutazioni e le conclusioni rese dalla CTU sono assolutamente condivisibili alla luce dell'esaustività dell'indagine svolta e della metodologia utilizzata, che hanno condotto ad esiti immuni da vizi logici, così come è esente da censure la metodologia utilizzata dalla dott.ssa . Le conclusioni rese, in ragione della intrinseca persuasività delle Per_2
pagina 9 di 18 motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP,
appaiono assolutamente logiche e condivisibili, per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi,( cfr. Cass.
civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ.
sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Con provvedimento del 26 febbraio 2025, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 11/10/2023, su istanza di parte ricorrente, alla luce della situazione delineata anche dal CTU e delle valutazioni dalla stessa rese, a tutela della minore, è stato disposto:
“In via provvisoria ed urgente, rigettata allo stato ogni altra e diversa istanza, a parziale modifica delle statuizioni adottate con provvedimento del 11/10/2023, il Tribunale così provvede
1) fermo l'affido condiviso della minore ai genitori, la stessa avrà collocazione prevalente infrasettimanale presso la madre;
la minore starà con il padre 3 fine settimana al mese dal venerdì
sera alla domenica sera;
2) ferme nel resto le statuizioni della citata ordinanza.”
Il provvedimento, adottato dopo avere provocato il contraddittorio sul punto, ha tenuto ovviamente conto di quanto emerso dall'attività di osservazione e valutazione del CTU,
dott.ssa che ha reso le seguenti considerazioni: Per_2
“- il padre, pur capace di accogliere i bisogni di in momenti di maggiore criticità e Per_1
reattività, rischia tuttavia di privilegiare la relazione duale e contrastare con i bisogni della minore in termini di sostegno alla socializzazione, si pone in più occasioni come limitante o critico rispetto ad attività proposte e riconosciute come necessarie (sia dai curanti che dalla letteratura specialistica in materia).(cfr. pag 13)
- Le necessità di istruzione e sanitaria sono state garantite sul piano concreto dalla madre (e nonni materni), che si è sostituita al padre (e nonni paterni) negli accompagnamenti a scuola ed attività,
garantendo cure sanitarie e continuità educativa e nel contempo mantenendo la minore presso pagina 10 di 18 casa propria e presso la casa del padre per una settimana continuativa (come da accordi tra genitori). Il padre sul punto non si è pronunciato in merito agli sforzi materni in alcun modo, se non sottolineando la propria impossibilità a fare fronte agli accompagnamenti di in Per_1
modo autonomo a causa della propria disabilità visiva. (cfr. pg. 14).
- La possibilità della madre di cogliere le peculiarità della figlia e di rispondere ai bisogni della stessa sono da riferire ad un funzionamento della signora caratterizzato da capacità di affidarsi all'altro, costruire relazioni di fiducia adeguatamente mature in cui riesce ottenere supporto senza che l'altro diventi suo sostituto (ad es. accoglie il supporto dei propri genitori e si coordina con questi in relazione ai bisogni di ). Per_1
- In questo momento la signora si trova a gestire tutti gli spostamenti della minore rispetto alla scuola e rispetto alle necessità terapeutiche senza la collaborazione del padre che ha dichiarato non potervi fare fronte a causa della propria invalidità e neppure mediante attivazione di terzi (non avendo la disponibilità dei propri genitori). (pag. 15).
- Allo stato attuale la sola madre si è attivata con la collaborazione dei propri genitori per assicurare alla figlia una continuità educativa, sanitaria e relazionale con il padre.
- La madre, attenta alla figlia , ma talvolta in ansia, riesce a confrontarsi in modo Per_1
puntuale con i curanti ed attivare quanto necessario, verosimilmente anche per impossibilità di confronto tra genitori. (cfr. pag 16 e 17).
- A fronte di quanto osservato si ritiene il collocamento prevalente presso la madre come preferibile a fronte della capacità della stessa di attivarsi e riorganizzarsi per dare continuità alla minore sul piano educativo e sanitario.
- In corso di operazioni peritali il padre ha invece manifestato impossibilità di dare continuità alla scuola ed ai protocolli terapeutici;
risulta pertanto opportuno mantenere il periodo infrasettimanale presso la madre, con il pernotto presso la stessa. La minore incontrerà il padre per tre fine settimana consecutivi dal venerdì sera alla domenica, fino a quando non sarà possibile una stabile organizzazione. (pag. 20 CTU).
pagina 11 di 18 - Qualora il padre sia ostativo a proposte atte a mantenere l'attuale progettazione o seguire le indicazioni di trattamento dei curanti in particolare rispetto a elementi di ordine sanitario ed educativo sarà da valutare l'affido esclusivo in capo alla madre. (cfr. pag. 20).
Il citato provvedimento prosegue in tal senso: “Alla luce della situazione delineata anche dal
CTU e delle valutazioni dalla stessa rese, a tutela della minore, appare allo stato opportuno disporre la collocazione prevalente di presso la madre, unica al momento in grado di Per_1
provvedere alle esigenze di cura, istruzione e socializzazione della minore, avendo dichiarato il padre (che non lavora), di non essere in grado, per la sua invalidità, di accompagnare la figlia a scuola o farle seguire protocolli terapeutici in autonomia e di non poter contare sull'aiuto dei suoi anziani genitori. Il padre appare inconsapevole dell'importanza che per la figlia hanno i programmi di cura, istruzione e socializzazione, ritenendo che la figlia abbia maggiormente bisogno di tempo da trascorrere da sola con il padre e così riferendo di pomeriggi con lei a Torino
in giro per pasticcerie e musei, nel contempo dichiarando invece di non riuscire ad accompagnarla a scuola o per le terapie né in autonomia né con l'aiuto dei propri genitori.
Nonostante la disposta collocazione a settimane alterne di presso ciascun genitore, la Per_1
sola madre ha dovuto farsi carico di prendere la figlia a casa del padre e condurla a scuola o agli impegni di cura e socializzazione, potendo contare sulla collaborazione dei suoi genitori per riuscire a coordinare gli impegni della figlia con quelli propri di lavoro. La madre, inoltre, riesce ad affidarsi con fiducia agli specialisti con cui si confronta anche per le sue ansie, non potendo al momento contare sul confronto genitoriale.”
Nel corso del giudizio, è stato necessario l'intervento del giudice per dirimere varie questioni che i genitori, date anche le particolari condizioni di fragilità della figlia,
avrebbero dovuto invece riuscire a risolvere tempestivamente. Da ultimo, la madre aveva richiesto di essere autorizzata alla sottoscrizione dei moduli autorizzativi per Dynamo
camp, con_tatto e somministrazione farmaci scuola nonché ogni altra autorizzazione connessa alle già menzionate iscrizioni e/o necessità anche sanitare eventualmente necessarie, non essendo prima intervenuto il necessario consenso da parte del padre. Tali
autorizzazioni sono state concesse con provvedimento del 17.3.2025, ritenendosi che le pagina 12 di 18 ragioni meramente economiche esposte dal padre (pur astrattamente comprensibili) non possano giustificare la mancata partecipazione di ad un percorso che potrebbe Per_1
essere per lei molto utile;
allo stesso modo, si è valutato che il disguido prospettato relativamente ai farmaci da somministrare a scuola a non debba evidentemente Per_1
comportare l'esposizione della minore a situazioni di pregiudizio per la sua salute,
trattandosi di farmaci che verrebbero somministrati non su iniziativa della scuola, ma evidentemente in attuazione puntuale di un percorso terapeutico indicato specificamente dagli specialisti che hanno in cura la figlia. Nel citato provvedimento i genitori sono stati ancora invitati a collaborare tra loro e con i Servizi secondo un comportamento leale al fine di garantire la migliore gestione delle esigenze anche di cura e sanitare di , Per_1
nel suo superiore interesse.
In tale contesto, alla luce della condizione di particolare fragilità della minore, la cui tutela è l'obiettivo unico da perseguire da parte del Tribunale ed anche dei genitori, si richiede a questi ultimi di essere recessivi rispetto alle loro personali esigenze e necessità.
Anche negli scritti difensivi finali, il padre ha continuato a criticare le scelte della madre,
anche oggetto di autorizzazione da parte del Tribunale, sostanzialmente indicando come delegante il comportamento della moglie rispetto alle scelte terapeutiche, scolastiche, di socializzazione ed educative relative a , che sarebbero dalla stessa rimesse ai Per_1
vari professionisti coinvolti. In tal modo, il padre ha mostrato di continuare a non avere fiducia nei professionisti che da tempo seguono la figlia, evidentemente ritenendo di avere nello specifico competenze maggiori sebbene non sorrette da alcun titolo al riguardo. In altre circostanze, il padre è apparso anteporre le sue personali esigenze -
connesse alla sua disabilità - a quelle di garantire alla figlia in maniera tempestiva le cure e le necessità di socializzazione, istruzione e crescita adeguata (ad es. per la scelta della scuola, o delle attività parascolastiche della minore, ritenendo più importante per la figlia le uscite con il papà che i percorsi terapeutici o di socializzazione per la stessa indicati).
Come sottolineato anche dalla CTU, il padre non pare avere dismesso una modalità che antepone il conflitto di coppia e le personali perplessità sul programma terapeutico alle pagina 13 di 18 esigenze della figlia. Il padre, pur capace di accogliere i momenti di maggiore sofferenza di – cui certamente è legato da profondo affetto, ricambiato dalla minore – e Per_1
stare accanto alla figlia in modalità adeguata, presenta tratti di maggiore rigidità che non consentono di attivarsi in modo sempre funzionale a garantire il soddisfacimento dei bisogni educativi e sanitari della figlia;
il approccia in modo oppositivo/critico le CP_1
indicazioni che vengono date se non lo confermano nelle aspettative. L'esercizio della genitorialità nel padre viene pesantemente limitato per quanto concerne scelte di ordine sanitario, scolastico, di socializzazione ed educativo, laddove l'interruzione dei progetti educativi e sanitari implica per la minore un grave rischio involutivo senza certezza di possibile recupero;
di fatto, tali obiettivi sono stati garantiti dal solo pronto intervento materno.
In tale contesto, nel superiore interesse della minore ad un soddisfacimento tempestivo ed adeguato delle sue anche particolari esigenze di cura, connesse alle sue fragilità,
risulta necessario derogare al regime di affido condiviso e disporre l'affido esclusivo
“rafforzato” di alla madre. E' infatti venuta meno – rispetto all'epoca in cui i Per_1
genitori concordemente avevano optato per l'affido condiviso con collocazione alternata tra loro – la collaborazione del padre e la sua capacità di anteporre alle proprie le esigenze di cura e scolastiche della figlia, non manifestando il padre una convinta adesione ai programmi terapeutici che vari specialisti hanno ritenuto indispensabili per e da seguirsi con tempestività e continuità. Per le stesse ragioni, la minore avrà Per_1
collocazione prevalente infrasettimanale presso la madre;
il padre potrà incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, 3 fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera e quindi secondo le modalità indicate in dispositivo.
Del resto, come sottolineato anche dalla CTU, la madre è stata comunque in grado da sola di organizzarsi, con l'aiuto della sua rete familiare e nonostante abbia anche impegni lavorativi, per accompagnare a scuola ed a tutte le altre attività terapeutiche e Per_1
di socializzazione necessarie, garantendo alla figlia di poter trascorrere tempo con il pagina 14 di 18 padre e mantenere con lo stesso una relazione adeguata, preoccupandosi di accompagnarla anche dal padre.
La complessità della situazione descritta impone, nel superiore interesse di , Per_1
disporre che i Servizi proseguano con la presa in carico dei genitori e della minore, con onere di segnalare al PM presso il Tribunale per i minorenni competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore che dovessero verificarsi in futuro. Va
anche disposta una educativa al domicilio anche al fine di rilevarne i bisogni pratici ed emergenti in tempo utile a non trasformarli in criticità.
IV. In tema di mantenimento della minore, con provvedimento presidenziale in data
11.10.2023, è stato così disposto:
“-dato atto della indicazione dei coniugi di attribuire l'assegno Unico alla moglie, dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé, con ricorso al mantenimento cd in forma diretta di entrambi. Le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
60 % alla madre e del 40 % al padre, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea”.
Nel corso del giudizio dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione allegata è
emerso che:
- il padre ha dichiarato di non lavorare di percepire una pensione di invalidità e accompagnamento per euro 1.260,00 mensili, la casa dove vive è di sua proprietà;
- la madre ha dichiarato, invece, di percepire un reddito mensile di euro 2.000,00, di pagare un canone di locazione di euro 500,00 mensile, per il 2019 ha dichiarato un reddito di euro 34.060,00, per il 2020 euro 31.059,00, e per il 2021 euro 31.851,00.
Tanto premesso, tenuto conto della capacità professionale e di reddito delle parti, della differenza tra i loro patrimoni nonché della circostanza che gli oneri di cura e accudimento della minore – di sicura valenza economica – gravano quasi esclusivamente sulla madre collocataria prevalente della figlia, si ritiene congruo porre a carico del pagina 15 di 18 padre, una contribuzione al mantenimento della figlia di € 150,00 mensili. Il padre dovrà
inoltre contribuire alle spese extra assegno relative a nella misura del 40% e la Per_1
madre nella maggior misura del 60%, in caso di disaccordo facendo riferimento al
Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il
24.6.2016.
Alla madre, affidataria esclusiva della figlia spetterà la gestione delle indennità e sussidi riconosciuti alla minore in ragione della sua patologia. L'Assegno unico per la minore sarà percepito interamente dalla madre affidataria esclusiva, come anche da dichiarata disponibilità del padre.
V. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
VI. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale, al di là della comune domanda di separazione, nessuna delle parti ha visto totalmente accolte le proprie richieste;
sussistono dunque gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra i genitori ex art 92 cpc.
Le spese di CTU, che saranno liquidate con separato contestuale provvedimento vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ugual misura nei rapporti interni tra loro, ferma la solidarietà nei confronti del professionista.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata per quanto di ragione in parte motiva, sentito il P.M., così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 04.05.2013 in San MA AV (TO), con atto trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte II Serie A, Anno
2013.
- Dispone l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della figlia minore (nata a [...]
Torino il 17.10.2013) alla madre, la quale potrà quindi adottare da sola, anche senza il pagina 16 di 18 consenso del padre, anche tutte le decisioni più rilevanti relative alla figlia in ogni campo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in campo sanitario, scolastico, di cura,
di residenza, per il rilascio dei documenti ecc.;
la minore avrà collocazione prevalente presso la madre e, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, seguirà il seguente calendario di incontri con il padre:
il padre trascorrerà con 3 fine settimana al mese consecutivi dal venerdì alle Per_1
ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Festività civili e religiose: ad anni alterni dal 23
dicembre alle ore 19 al 30 dicembre alle ore 19 e dal 30 dicembre alle ore 19 al 6 gennaio alle ore 19 e così di seguito;
ad anni alterni dal venerdì prima di Pasqua alle ore 19 al lunedì di Pasqua alle ore 19; ponti scolastici e vacanze invernali/di carnevale alternati;
2
settimane consecutive durante le vacanze estive con il genitore non collocatario, oltre ad una terza settimana non consecutiva, in periodo da concordarsi entro il 15.04; in assenza di accordo tra i genitori trascorrerà con il padre le prime due settimane di Per_1
agosto e la prima settimana di luglio negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e l'ultima settimana di luglio negli anni dispari, dalla domenica alle ore 19 sino alla domenica alle ore 19. Al genitore non collocatario spetterà una telefonata al giorno in fascia oraria dalle 19 alle 20.
- Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e della minore da parte dei Servizi sociali e dall'Asl settore età evolutiva, territorialmente competenti avuto riguardo alla residenza della minore, per offrire alla stessa minore ed al nucleo familiare sostegno e supporto, con obbligo di segnalare al Pm del Tribunale per i minorenni competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
- Dispone l'intervento del Servizio di Educativa territoriale anche al domicilio dei genitori;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore versando alla madre collocataria € 150,00 mensili con il versamento entro il giorno 5 di ciascun mese,
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
i genitori concorreranno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore nella misura del 40% il padre e la pagina 17 di 18 madre nella maggior misura del 60%, in caso di disaccordo facendo riferimento al
Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il
24.6.2016.
Alla madre, affidataria esclusiva della figlia spetteranno le indennità e sussidi riconosciuti alla minore in ragione della sua patologia. L'Assegno unico per la minore sarà percepito interamente dalla madre affidataria esclusiva.
Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti;
Pone definitivamente a carico dei genitori nei rapporti tra loro nella misura del 50%, le spese C.T.U. che verranno liquidate come da separato provvedimento, ferma la solidarietà nei confronti della Dott.ssa . Persona_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al Servizio Sociale, di Educativa
ed al Servizio di Psicologia Età Evolutiva incaricati, al PM e per tutte le incombenze di competenza.
Così deciso in Ivrea, nella camera di consiglio del 5/10//2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro
Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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