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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 350/2022 R.G., avente ad oggetto “azione di ripetizione” e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. M. Parte_1 C.F._1 Dell'Anna, presso il cui studio a Ostuni, in corso G. Garibaldi, n. 254, è elettivamente domiciliato;
attore
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. G. e M. Parte_2 C.F._2 Semeraro, presso il cui studio a Martinaa Franca, in via Sant'Eligio, n. 7D, è elettivamente domiciliata convenuta
*******
Motivi della decisione
Parte attrice ha riferito di essere figlio legittimo nonché erede universale di
[...]
, nato il [...], ad [...] e lì deceduto il 28/08/2019, il quale, nel 2019, Persona_1 aveva concesso in prestito alla convenuta, , la somma di 169.005,00 euro, con cui Parte_2 sarebbe stata sanata la sua posizione debitoria e sarebbe quindi stata estinta la procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Brindisi e ad essa intestata. Ha aggiunto, che, alla morte del padre, egli avrebbe appreso tale circostanza da , nonché dagli estratti conti bancari e Parte_2 postali. In particolare, ha riferito di aver verificato che il 18 aprile 2019, dal conto corrente n.
1045871900, , filiale di Ceglie Messapica (Br), era stato emesso un assegno postale CP_1 dell'importo pari a 135.000,00 euro, in favore di ed in data 21 marzo 2019, dal Parte_2 conto corrente n. 23521.83, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Ostuni, era stato emesso un
1 assegno circolare dell'importo di 34.005,00 euro, sempre in favore di lei;
aveva quindi chiesto agli istituti di credito copia degli assegni in parola e che la banca Monte dei Paschi di Siena aveva quindi evidenziato che per l'assegno emesso in data 21 marzo 2019, la causale riportava la dicitura
“transazione estinzione procedura esecutiva”. Ha aggiunto che la convenuta Parte_2 aveva quindi versato la somma complessiva sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva ed in data 17 ottobre 2019 aveva comunicato la disponibilità e chiesto che tale importo fosse reso disponibile in favore della società creditrice procedente Italfondiario S.p.A.. Ha quindi chiesto in via conclusiva che fosse accertata la corresponsione da parte di a della somma di 169.005,00 euro a titolo di prestito;
Persona_1 Parte_3 che quindi la convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha rilevato l'assenza di alcun presupposto probatorio a sostegno della domanda attorea, ovvero in particolare utile a dimostrare il titolo della dazione di denaro dedotta, che tuttavia ha confermato sia nel quantum che in ordine alla finalità della stessa, ovvero l'estinzione di una procedura esecutiva a suo carico. Ha precisato che la somma ricevuta dal de cuius era stata versata non a titolo di prestito, in virtù della relazione sentimentale semiclandestina, di durata pluridecennale, che era con lui intercorsa, culminata poi anche in una convivenza negli ultimi tre anni di vita. Ha aggiunto che i figli del de cuius, compresi i due deceduti per incidente stradale nonché l'attore di questo giudizio, erano tutti a conoscenza della relazione in parola e che, peraltro, i due figli deceduti usassero frequentare la coppia;
ha evidenziato che per iniziativa di , era stata avviata una attività di ristorazione, al fine di Persona_1 consentire alla , quando egli non ci fosse stato più, di godere di una tranquilla situazione Pt_2 economica e che, per via della chiusura del locale, aveva voluto onorare al posto suo i debiti contratti per consentire la chiusura della procedura esecutiva a suo carico. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La domanda non può essere accolta.
E' infatti incontestata fra le parti la corresponsione da parte di Persona_1 della somma di 169.005,00 euro in favore della convenuta, come pure le modalità del conferimento, ovvero a mezzo due assegni bancari ed il versamento dell'importo sul conto intestato alla procedura esecutiva pendente a carico della;
peraltro, parte attrice ha allegato all'uopo idonea Pt_2 documentazione a supporto (ovvero gli estratti dei due conti aperti presso Monte dei Paschi di Siena
e presso ). CP_1
E tuttavia l'istruttoria espletata non ha consentito di dimostrare il titolo della dazione di denaro allegata dall'attore, ovvero la circostanza che la somma sia stata conferita dal de cuius alla a titolo di prestito. Pt_2
Unici mezzi di prova utili nel presente giudizio sono le prove orali, necessarie in primo luogo a chiarire il tipo di rapporto intercorso fra e Persona_1 Parte_2 nonché fra lui ed il figlio, odierno attore.
Nessuno dei due interrogatori formali espletati ha determinato una confessione di una delle parti;
con riguardo alla ricostruzione del rapporto intercorso fra la convenuta ed il de cuius, si devono ritenere del tutto insufficienti le dichiarazioni rese dalle testimoni di parte attrice. Ferma restando, in via generale, la scarsa attendibilità in particolare della testimonianza di Testimone_1 moglie del convento, la cui deposizione è stata tuttavia valutata ammissibile perché in regime di separazione dei beni, si rammenta che la teste ha infatti riferito di conoscere “di vista” la , in Pt_2
2 quanto “amica di vecchia data” presso la quale il suocero si sarebbe trasferito nel 2019, continuando a vivere fino ad allora presso la casa coniugale, anche dopo il suicidio della moglie, avvenuto nel 2016. In disparte la considerazione che tale dichiarazione circa il domicilio del de cuius risulta smentita dalle deposizioni delle due testimoni di parte attrice, appare inverosimile che la teste non fosse a conoscenza che i due cognati frequentassero la coppia composta dal suocero e dalla e che fossero al corrente “di questo rapporto extraconiugale”; come pure appare poco Pt_2 verosimile che la stessa, così come il marito, non fosse a conoscenza dell'apertura del ristorante da parte dell'amica di famiglia, del coinvolgimento di nell'iniziativa economica e Persona_2 dell'insuccesso della stessa, circostanze che ella avrebbe appreso solo a marzo 2019, allorquando il suocero si sarebbe presentato con la , riferendo della sua intenzione di fare alla stessa un Pt_2 prestito. La testimonianza si rivela poi inattendibile in particolare in ragione del fatto che la teste ha riferito essere buoni i rapporti fra il marito ed il padre di lui, non dando atto, ad esempio, del contenzioso pendente fra i due, di cui ha riferito la convenuta, senza che lo stesso attore abbia contestato la circostanza;
inoltre, è del tutto singolare che la teste abbia del tutto genericamente riferito di un intervento a cuore aperto, nel 2019, senza saper riportare quale fosse il problema di salute del suocero e le cause della sua morte, nonché riferendo molto genericamente di un probabile altro intervento chirurgico, l'anno precedente, senza poter dare alcuna informazione al riguardo. Parimenti probatoriamente inefficace appare la testimonianza di sorella Testimone_2 della teste di cui si è detto supra e dunque cognata dell'attore; la teste ha reso dichiarazioni per larga parte sovrapponibili con quelle della sorella, precisando di avere conosciuto la convenuta un paio di anni prima del decesso di andato a vivere con lei un paio di mesi prima della Per_1 morte;
ha aggiunto che prima degli ultimi due mesi di vita, allorquando fu la ad occuparsi Pt_2 della sua salute, sarebbe stato l'attore ad occuparsi del padre: appare quindi inverosimile che pur frequentando assiduamente il padre, per assisterlo, non sia venuto a conoscenza del Pt_1 suo coinvolgimento nell'iniziativa di aprire il ristorante con la né della sua volontà di Pt_2 aiutarla ad estinguere un'ipoteca iscritta sulla sua casa e che tanto abbia scoperto in occasione dell'incontro presso il bar della moglie, a marzo 2019, oltre che dopo il decesso del padre, mediante accesso alla documentazione messa a disposizione dagli istituti di credito.
Per altro verso, l'istruttoria orale ha consentito di ricostruire in termini alternativi i rapporti intercorsi dalle parti con il de cuius.
Le testimoni di parte convenuta, e infatti, non legate da Testimone_3 Testimone_4 alcun rapporto di parentela con la stessa e le cui deposizioni devono quindi ritenersi attendibili, hanno riferito della pluriennale relazione sentimentale intercorsa fra la e Pt_2 Persona_1
In particolare, la teste ha riferito di aver conosciuto la convenuta trentaquattro anni prima e Tes_3 che la relazione già allora era in corso;
che i due hanno convissuto dal 2016 al 2019, quando poi il
è deceduto: appare invero verosimile che egli si sia trasferito dalla dopo che venne Per_1 Pt_2
a mancare la moglie. Significativa è la circostanza riferita che lo si occupasse delle Per_1 questioni personali e patrimoniali di lei e che vivessero una relazione parificabile a quella coniugale: “sulle questioni economiche … facevano tutto insieme e condividevano le loro risorse”: in particolare, che lui avesse più di lei voluto tentare la strada dell'apertura di un ristorante, preoccupato di lasciare la donna in tranquille condizioni economiche;
significativo altresì che la teste abbia riferito di avere diverse volte visto i due fratelli dell'attore, oggi non più in vita, a casa della ed in compagnia della coppia e di non aver mai visto il figlio se non al Pt_2 Pt_1 funerale del padre. La teste ha anche dichiarato che il de cuius le aveva confidato dei rapporti conflittuali con il figlio e della convinzione che egli mirasse solo alle sue sostanze.
Analoghe le dichiarazioni rese dalla teste amica della convenuta dal 1985, quando già Tes_4 la e lo avevano una relazione;
ha confermato che iniziarono a convivere quando lui Pt_2 Per_1 perse la moglie ed ha esibito delle fotografie palesemente risalenti nel tempo, in cui sono raffigurate persone riconducibili alla ed allo Ha precisato che quest'ultimo si è sempre Pt_2 Per_1
3 occupato delle vicende personali e patrimoniali della convenuta e che il due avevano una relazione a tal punto solida che lui usava chiamare “mamma” la madre di lei, che aprirono insieme il ristorante e che lei lo assistette durante tutto il corso della malattia. Anche questa testimone ha confermato le sue personali frequentazioni con i due figli del e in Per_1 Per_3 Per_4 occasione dei loro incontri con la coppia e non con il figlio che ebbe modo di vedere solo Pt_1 al funerale.
In definitiva, tali deposizioni consentono di ritenere che fra e Parte_2 [...] intercorresse una relazione more uxorio, che la convivenza fra i due iniziò solo Persona_1 dopo la morte della moglie di lui, ma che tale rapporto ì risalisse a molto tempo prima, tanto da essere vissuto nella piena consapevolezza del nucleo familiare dello primi fra tutti due dei Per_1 suoi figli;
che l'odierno attore non fosse in buoni rapporti con il padre e che i due non si siano frequentati, neppure nell'ultima fase della vita di lui: alla morte della e con il Per_5 sopraggiungere della malattia fu infatti la , qualificata dall'attore come un'amica di famiglia Pt_2 e non l'unico figlio superstite ad assistere il padre, per stessa ammissione di lui e della teste da lui citata. Nonostante i non positivi rapporti, appare tuttavia inverosimile che Parte_1 non fosse a conoscenza della pluridecennale relazione che il padre intratteneva con la
[...]
e che quindi potesse intendere la dazione di denaro alla stessa per la cancellazione di Pt_2 un'ipoteca come il prestito ad un'amica. L'episodio dell'incontro presso il bar gestito dalla moglie dell'attore potrebbe in effetti essersi verificato: è plausibile infatti che il de cuius, che non aveva frequentazioni con il figlio, si sia premurato comunque di far sapere al figlio della sua decisione di trasferire alla compagna quella cospicua somma di denaro. Non vi è prova tuttavia che l'animus di quella dazione di denaro fosse l'erogazione di un prestito: le testimonianze rese sul punto, per quanto detto, non appaiono infatti attendibili e, in ogni caso, sembra implausibile che, laddove si aspettasse una restituzione da parte della e consapevole Persona_1 Pt_2 della sua morte imminente, non abbia predisposto alcuna garanzia restitutoria nei confronti del figlio suo erede. Tale valutazione del compendio probatorio in atti, all'esito dell'istruttoria espletata, rientra nel potere discrezionale del giudice di apprezzamento della prova: si rammenta infatti che, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudicante è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere - come, pertanto, ha correttamente fatto la corte d'appello - più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (ex multis, Cass. n. 1547 del 2015).
Si deve ritenere pertanto che l'attore non abbia ottemperato all'onere probatorio su di esso gravante. Proprio con specifico riguardo al contratto di mutuo, il giudice di legittimità ha infatti chiarito che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”, specificando che “l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass., ord., 1 marzo 2021, n. 5560 come già n. 180 del 2018 e successivamente ord. 16064/2024).
4 Tanto determina il rigetto della domanda attorea e la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite. Esse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti, per lo scaglione di riferimento, dal D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 350/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano nell'importo di 7.052,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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