Articolo 3 della Legge 20 luglio 1919, n. 1216
Articolo 2
Versione
9 agosto 1919
Art. 3.


Il Governo e' incaricato a fare quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.

Entrata in vigore il 9 agosto 1919