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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2324 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Giuseppe Parte_1
Tescione e Gianluca Corriere, presso il cui studio in Caserta, via Roma 8, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Massimiliano De Benedictis e Gianluca
Pescolla ed elettivamente domiciliata in Caserta, via Ferrarecce 55, presso lo studio del primo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/05/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del centro di diagnostica e riabilitazione dal 3 giugno 1996, con CP_1 qualifica di fisioterapista, inquadrato nel livello DS1 del CCNL AIOP, posizione organizzativa di coordinatore;
- che nel mese di gennaio 2010 la società gli aveva riconosciuto, in aggiunta alla retribuzione base contrattualmente stabilita, una somma a titolo di “superminimo variabile assorbibile”, affinché la retribuzione mensile raggiungesse l'importo complessivo netto di € 2.200,00;
- che a decorrere dal mese di dicembre 2016 la società aveva revocato, unilateralmente e immotivatamente, la predetta voce retributiva, con conseguente riduzione della paga netta a €
1.707,76 e anche meno;
- che aveva ripetutamente diffidato la datrice di lavoro a ripristinare il pagamento del superminimo, senza riscontro;
- che fino a dicembre 2016 aveva percepito anche l'indennità di pronta disponibilità, anche questa unilateralmente e immotivatamente revocata.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: “Accertata la CP_1 illegittimità della revoca unilaterale e tacita del superminimo variabile assorbibile disposta dalla società nel mese di dicembre 2016, dichiarare, per le ragioni in premessa, il diritto del CP_1 ricorrente al ripristino dell'emolumento a decorrere dal 01.01.2017 e per l'effetto condannare la
[...]
[..
[...] – in persona del Controparte_2
Presidente del DA , nata a [...] il [...] - a pagare Controparte_3 all'istante la somma di € 39.550,00 a titolo di superminimo variabile assorbibile come da allegato conteggio”; con vittoria delle spese, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Si è costituita, tardivamente, la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata in ricorso, in quanto vertente su circostanze pacifiche, documentali (o da provarsi documentalmente) e/o comunque dedotte in maniera generica e non circostanziata, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è dipendente della resistente dal 3/06/1996, con qualifica di fisioterapista e inquadramento nel livello DS1 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS.
Con il ricorso introduttivo rivendica il pagamento della complessiva somma di € 39.550,00 a titolo di superminimo assorbibile per il periodo da gennaio 2017 a febbraio 2024 (con esclusione del periodo da agosto 2019 ad agosto 2021, in cui è stato estromesso dall'azienda in seguito a un licenziamento poi dichiarato illegittimo), sull'assunto che detto emolumento, pattuito nel 2010 e divenuto parte della retribuzione globale di fatto, sia stato illegittimamente revocato, in maniera unilaterale, dalla datrice di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (v. fra le varie Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 26017 del 17/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 14689 del 29/08/2012; Sez. L,
Sentenza n. 19750 del 17/07/2008; Sez. L, Sentenza n. 8498 del 07/08/1999);
- quando il superminimo, inizialmente costituente un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso perde l'originario carattere discrezionale, assumendo carattere retributivo, entra a far parte della retribuzione globale di fatto
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 542 del 12/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 4 del 05/01/2015);
- al fine di appurare se un'erogazione costituisca o meno un superminimo, è lecito, perché previsto espressamente dall'art. 1362 c.c. – che precisa, al comma 2, che “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” –, fare riferimento nell'interpretazione del contratto al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore all'istituzione del compenso: “Quando, infatti, un rapporto negoziale a tempo indeterminato (non soltanto di lavoro, ma anche di altro genere) si prolunga … per un lasso di tempo rilevante il suo contenuto non è più costituito soltanto dalle pattuizioni originarie, ma anche da quelle successive, nonché, più ampiamente, da tutte le modificazioni avvenute, anche in via orale, anche per fatti concludenti, durante il corso del rapporto stesso. In questa prospettiva può avvenire che un'attribuzione patrimoniale, che nell'equilibrio originario delle posizioni delle parti assolveva ad una determinata funzione, assuma col tempo e con il modificarsi delle circostanze, una funzione diversa, in sostanza che muti, in
2 tutto o in parte, la ragione dell'attribuzione, che, ad esempio, … una attribuzione patrimoniale che
… avesse originariamente la funzione di compenso forfetario per prestazioni di lavoro straordinario l'abbia mutata nel corso degli anni trasformandosi in superminimo” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 22050 del 13/10/2006);
- il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16106 del 27/10/2003; Sez.
L, Sentenza n. 1421 del 23/01/2007);
- il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 cod. civ., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10449 del 08/05/2006; Sez. L, Sentenza
n. 29247 del 06/12/2017).
Un superminimo che abbia carattere retributivo, e sia pertanto entrato a far parte della retribuzione globale di fatto, è quindi coperto dal principio di irriducibilità della retribuzione e non può essere unilateralmente revocato dal datore di lavoro;
esso è, invece, di regola soggetto al principio dell'assorbimento, ferma restando la possibilità, per il lavoratore, di fornire la prova contraria.
Tornando al caso di specie, va immediatamente evidenziato che il lavoratore non ha prodotto alcun accordo individuale scritto da cui desumere la pattuizione del superminimo e, soprattutto, le condizioni e le finalità dello stesso.
Il riconoscimento del superminimo può nondimeno ritenersi pacifico, alla luce delle difese spiegate dal CMR, che ha rivendicato la legittimità della sua eliminazione;
inoltre, nelle buste paga da maggio
2012 in avanti risulta inserito, fra le varie voci del mese, un “superminimo variabile assorbibile”, altre volte indicato come “superminimo assorbibile in conto futuri miglioramenti” o “superminimo variabile assorbibile CFM”.
Ciò posto, si osserva che: gli importi del superminimo sono estremamente variabili e – anche nel periodo maggio 2012/dicembre 2016 – vi sono mensilità nelle quali lo stesso non viene erogato, e mensilità nelle quali viene erogato sebbene la retribuzione netta complessiva sia nettamente superiore ai 2.200,00 €.
Ancora, il ricorrente ha dedotto che il superminimo era stato concordato allo scopo di raggiungere l'importo complessivo netto di € 2.200,00. Tuttavia, le buste paga evidenziano che la retribuzione mensile netta ammonta solo tendenzialmente alla suddetta cifra, mentre in svariate mensilità è stata inferiore o superiore.
3 In definitiva, manca la prova sia che sia stato originariamente convenuto fra le parti un aumento retributivo in aggiunta rispetto ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi, con le caratteristiche indicate in ricorso, sia che lo stesso abbia costituito una voce fissa e continuativa della retribuzione.
Al riguardo, si sottolinea che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. sent. n. 18453/2015, ord. n.
20997/2011, sent. n. 9547/2009).
Da qui l'inammissibilità della richiesta di provare a mezzo testi la circostanza di cui al punto 2 della premessa in fatto del ricorso, nella quale non sono specificamente indicate le circostanze di tempo e di luogo del riconoscimento del superminimo (che sarebbe, peraltro, avvenuto a gennaio del 2010, sebbene la relativa voce retributiva compaia solo nelle buste paga da maggio 2012 in avanti).
Del resto, è evidente che la prova in un caso come quello di specie non può che essere principalmente documentale.
È poi sicuramente da escludersi, sulla base dei cedolini, che sia stato pattuito un superminimo di €
600,00 al mese, come richiesto sulla base del conteggio allegato al ricorso (per contro, il superminimo era espressamente definito come “variabile” e il suo importo era effettivamente diverso da mese a mese).
Per completezza, si osserva che la riduzione della retribuzione complessiva da gennaio 2017 è stata determinata anche dal venir meno di alcune indennità precedentemente inserite nella retribuzione base mensile (indennità di pronta disponibilità e di presenza).
A questo proposito, il ricorrente si è limitato a dedurre che anche l'indennità di pronta disponibilità gli era stata unilateralmente e immotivatamente revocata, senza allegare la ricorrenza dei presupposti in presenza dei quali la contrattazione la riconosce ovvero dedurne il carattere fisso e continuativo, intrinseco all'espletamento delle mansioni, e senza formulare alcuna domanda di ripristino (tale indennità non risulta nemmeno inclusa nel conteggio).
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Ricorrono giusti motivi di equità, tenuto conto delle ragioni della decisione, per compensare le spese in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza del ricorrente e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della causa, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'assenza di complessità e dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna il ricorrente al pagamento della residua metà, che liquida in complessivi € 1.620,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 23 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2324 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Giuseppe Parte_1
Tescione e Gianluca Corriere, presso il cui studio in Caserta, via Roma 8, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Massimiliano De Benedictis e Gianluca
Pescolla ed elettivamente domiciliata in Caserta, via Ferrarecce 55, presso lo studio del primo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/05/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del centro di diagnostica e riabilitazione dal 3 giugno 1996, con CP_1 qualifica di fisioterapista, inquadrato nel livello DS1 del CCNL AIOP, posizione organizzativa di coordinatore;
- che nel mese di gennaio 2010 la società gli aveva riconosciuto, in aggiunta alla retribuzione base contrattualmente stabilita, una somma a titolo di “superminimo variabile assorbibile”, affinché la retribuzione mensile raggiungesse l'importo complessivo netto di € 2.200,00;
- che a decorrere dal mese di dicembre 2016 la società aveva revocato, unilateralmente e immotivatamente, la predetta voce retributiva, con conseguente riduzione della paga netta a €
1.707,76 e anche meno;
- che aveva ripetutamente diffidato la datrice di lavoro a ripristinare il pagamento del superminimo, senza riscontro;
- che fino a dicembre 2016 aveva percepito anche l'indennità di pronta disponibilità, anche questa unilateralmente e immotivatamente revocata.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: “Accertata la CP_1 illegittimità della revoca unilaterale e tacita del superminimo variabile assorbibile disposta dalla società nel mese di dicembre 2016, dichiarare, per le ragioni in premessa, il diritto del CP_1 ricorrente al ripristino dell'emolumento a decorrere dal 01.01.2017 e per l'effetto condannare la
[...]
[..
[...] – in persona del Controparte_2
Presidente del DA , nata a [...] il [...] - a pagare Controparte_3 all'istante la somma di € 39.550,00 a titolo di superminimo variabile assorbibile come da allegato conteggio”; con vittoria delle spese, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Si è costituita, tardivamente, la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata in ricorso, in quanto vertente su circostanze pacifiche, documentali (o da provarsi documentalmente) e/o comunque dedotte in maniera generica e non circostanziata, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è dipendente della resistente dal 3/06/1996, con qualifica di fisioterapista e inquadramento nel livello DS1 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS.
Con il ricorso introduttivo rivendica il pagamento della complessiva somma di € 39.550,00 a titolo di superminimo assorbibile per il periodo da gennaio 2017 a febbraio 2024 (con esclusione del periodo da agosto 2019 ad agosto 2021, in cui è stato estromesso dall'azienda in seguito a un licenziamento poi dichiarato illegittimo), sull'assunto che detto emolumento, pattuito nel 2010 e divenuto parte della retribuzione globale di fatto, sia stato illegittimamente revocato, in maniera unilaterale, dalla datrice di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (v. fra le varie Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 26017 del 17/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 14689 del 29/08/2012; Sez. L,
Sentenza n. 19750 del 17/07/2008; Sez. L, Sentenza n. 8498 del 07/08/1999);
- quando il superminimo, inizialmente costituente un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso perde l'originario carattere discrezionale, assumendo carattere retributivo, entra a far parte della retribuzione globale di fatto
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 542 del 12/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 4 del 05/01/2015);
- al fine di appurare se un'erogazione costituisca o meno un superminimo, è lecito, perché previsto espressamente dall'art. 1362 c.c. – che precisa, al comma 2, che “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” –, fare riferimento nell'interpretazione del contratto al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore all'istituzione del compenso: “Quando, infatti, un rapporto negoziale a tempo indeterminato (non soltanto di lavoro, ma anche di altro genere) si prolunga … per un lasso di tempo rilevante il suo contenuto non è più costituito soltanto dalle pattuizioni originarie, ma anche da quelle successive, nonché, più ampiamente, da tutte le modificazioni avvenute, anche in via orale, anche per fatti concludenti, durante il corso del rapporto stesso. In questa prospettiva può avvenire che un'attribuzione patrimoniale, che nell'equilibrio originario delle posizioni delle parti assolveva ad una determinata funzione, assuma col tempo e con il modificarsi delle circostanze, una funzione diversa, in sostanza che muti, in
2 tutto o in parte, la ragione dell'attribuzione, che, ad esempio, … una attribuzione patrimoniale che
… avesse originariamente la funzione di compenso forfetario per prestazioni di lavoro straordinario l'abbia mutata nel corso degli anni trasformandosi in superminimo” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 22050 del 13/10/2006);
- il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16106 del 27/10/2003; Sez.
L, Sentenza n. 1421 del 23/01/2007);
- il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 cod. civ., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10449 del 08/05/2006; Sez. L, Sentenza
n. 29247 del 06/12/2017).
Un superminimo che abbia carattere retributivo, e sia pertanto entrato a far parte della retribuzione globale di fatto, è quindi coperto dal principio di irriducibilità della retribuzione e non può essere unilateralmente revocato dal datore di lavoro;
esso è, invece, di regola soggetto al principio dell'assorbimento, ferma restando la possibilità, per il lavoratore, di fornire la prova contraria.
Tornando al caso di specie, va immediatamente evidenziato che il lavoratore non ha prodotto alcun accordo individuale scritto da cui desumere la pattuizione del superminimo e, soprattutto, le condizioni e le finalità dello stesso.
Il riconoscimento del superminimo può nondimeno ritenersi pacifico, alla luce delle difese spiegate dal CMR, che ha rivendicato la legittimità della sua eliminazione;
inoltre, nelle buste paga da maggio
2012 in avanti risulta inserito, fra le varie voci del mese, un “superminimo variabile assorbibile”, altre volte indicato come “superminimo assorbibile in conto futuri miglioramenti” o “superminimo variabile assorbibile CFM”.
Ciò posto, si osserva che: gli importi del superminimo sono estremamente variabili e – anche nel periodo maggio 2012/dicembre 2016 – vi sono mensilità nelle quali lo stesso non viene erogato, e mensilità nelle quali viene erogato sebbene la retribuzione netta complessiva sia nettamente superiore ai 2.200,00 €.
Ancora, il ricorrente ha dedotto che il superminimo era stato concordato allo scopo di raggiungere l'importo complessivo netto di € 2.200,00. Tuttavia, le buste paga evidenziano che la retribuzione mensile netta ammonta solo tendenzialmente alla suddetta cifra, mentre in svariate mensilità è stata inferiore o superiore.
3 In definitiva, manca la prova sia che sia stato originariamente convenuto fra le parti un aumento retributivo in aggiunta rispetto ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi, con le caratteristiche indicate in ricorso, sia che lo stesso abbia costituito una voce fissa e continuativa della retribuzione.
Al riguardo, si sottolinea che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. sent. n. 18453/2015, ord. n.
20997/2011, sent. n. 9547/2009).
Da qui l'inammissibilità della richiesta di provare a mezzo testi la circostanza di cui al punto 2 della premessa in fatto del ricorso, nella quale non sono specificamente indicate le circostanze di tempo e di luogo del riconoscimento del superminimo (che sarebbe, peraltro, avvenuto a gennaio del 2010, sebbene la relativa voce retributiva compaia solo nelle buste paga da maggio 2012 in avanti).
Del resto, è evidente che la prova in un caso come quello di specie non può che essere principalmente documentale.
È poi sicuramente da escludersi, sulla base dei cedolini, che sia stato pattuito un superminimo di €
600,00 al mese, come richiesto sulla base del conteggio allegato al ricorso (per contro, il superminimo era espressamente definito come “variabile” e il suo importo era effettivamente diverso da mese a mese).
Per completezza, si osserva che la riduzione della retribuzione complessiva da gennaio 2017 è stata determinata anche dal venir meno di alcune indennità precedentemente inserite nella retribuzione base mensile (indennità di pronta disponibilità e di presenza).
A questo proposito, il ricorrente si è limitato a dedurre che anche l'indennità di pronta disponibilità gli era stata unilateralmente e immotivatamente revocata, senza allegare la ricorrenza dei presupposti in presenza dei quali la contrattazione la riconosce ovvero dedurne il carattere fisso e continuativo, intrinseco all'espletamento delle mansioni, e senza formulare alcuna domanda di ripristino (tale indennità non risulta nemmeno inclusa nel conteggio).
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Ricorrono giusti motivi di equità, tenuto conto delle ragioni della decisione, per compensare le spese in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza del ricorrente e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della causa, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'assenza di complessità e dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna il ricorrente al pagamento della residua metà, che liquida in complessivi € 1.620,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 23 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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