Sentenza 14 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2019, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2018 del GI I5 TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/.segit-ite le conclusioni del PG E(..Z.50.120.40, ( CC-«) L-49 c_tuz_ i/Lex_ c_b_Z (tirri? GAND.A.,-1.1 ryyt Is{
RITENUTO IN FATTO
1. SP NI proponeva incidente di esecuzione per ottenere: a) in via principale, la revoca, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena n. 1188/17 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Torino in data 14.9.2017 - 16.9.2017, assumendo l'identità del fatto (detenzione di sostanza stupefacente) rispetto a quello costituente oggetto di altra sentenza di applicazione della pena n. 1186/17 emessa dallo stesso G.I.P. di Torino in data 14- 18.9.2017; b) in via subordinata, il riconoscimento della disciplina della continuazione tra i fatti di reato giudicati con le menzionate sentenze.
2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto. A ragione della decisione, osservava che, nel caso in esame, mancavano evidenze probatorie dimostrative della circostanza che la sostanza stupefacente facesse parte della medesima fornitura, tenuto conto, in particolare, della diversità dei tempi e dei luoghi di consumazione dei reati, sicché non era dato ravvisare un'ipotesi di bis in idem. Non poteva accogliersi neppure la richiesta subordinata, in quanto, richiamata la disposizione di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., disciplinante la continuazione tra reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena, la pena applicata con la sentenza n. 1186/2017, relativa ai fatti più gravi (capo F), raggiungeva i cinque anni di reclusione, coincidenti con il limite massimo stabilito dal citato art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e, conseguentemente, non sarebbe stato possibile applicare alcun aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. senza superare il suddetto limite.
3. Ha proposto ricorso per cassazione SP NI, a mezzo dell'avvocato
PERGA
Wilmer, affidato ai seguenti motivi.
3.1. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata doveva considerarsi illogica e contraddittoria "rispetto alle risultanze oggettive". Le condotte a fine di spaccio in contestazione, infatti, risultavano perpetrate con le medesime modalità, in concorso con le medesime persone, nello stesso tempo e nel medesimo luogo (appartamento di via Rueglio). La stessa annotazione di RG. datata 7.6.2016, alle pagg. 322 e seguenti, trattava degli accertamenti relativi all'ultima cessione di sostanza stupefacente tra BE e SP, a seguito della quale SP "aveva immediatamente raggiunto gli appartamenti di corso Molise n. 67/c e di via Rueglio n. 19 al fine di depositare lo stupefacente in vista dello smercio dei giorni a venire" (pag. 322 annotazione ripeilogativa); e proprio presso i medesimi appartamenti, in data 4.6.2016, era stata rinvenuta la sostanza stupefacente poi sottoposta a sequestro. Alla luce delle descritte emergenze, le generiche considerazioni espresse dal giudice dell'esecuzione in merito all'asserita diversità dei tempi e dei luoghi di consumazione dei reati dovevano ritenersi inidonee ad escludere l'applicazione del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen.
3.2. Violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. - Questione di costituzionalità dell'art. 671 cod. proc. pen. laddove non prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sul riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui la pena complessiva superi il limite di cinque anni di reclusione. Secondo il difensore del ricorrente, l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non vietava il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati itTa- x-e-a-ty definiti con sentenze di applicazione della pena, nel caso di superamento del limite massimo sanzionatorio entro il quale il patteggiarnento era ammissibile, consentendo, semplicemente, alle parti il ricorso a tale procedura solo nel caso in cui l'accordo fosse contenuto in tali limiti ed essendo adottabile, negli altri casi (di superamento del limite di cinque anni della pena patteggiata), il ricorso alla procedura ordinaria prevista dall'art. 671 cod. proc. pen. Non poteva obiettarsi, nell'ultimo caso, in cui concretamente versava il ricorrente (pena patteggiata superiore a cinque anni), l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non contenendo detta disposizione un esplicito divieto in tal senso, né potendo tale divieto desumersi implicitamente dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Nel caso in cui si fosse ravvisato, in via interpretativa, un tale limite nell'art. 671 citato, avrebbe dovuto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 24, comma 1, e 27 Cost.: a) per una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che hanno adottato riti alternativi al dibattimento dal carattere premiale, potendo soltanto alcuni, e ad alcune condizioni, accedere al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva;
b) perché i soggetti nelle condizioni del ricorrente non avrebbero potuto agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di un diritto, anche in caso di sussistenza, dal punto di vista sostanziale, dei presupposti legittimanti l'applicazione della disciplina della continuazione;
c) perché ciò colliderebbe con il principio di rieducazione della pena, stante l'illegittimità, in tal caso, della pena complessiva inflitta per reati comunque avvinti dal medesimo disegno criminoso.
4. Hanno depositato memorie illustrative gli avvocati Antonio Genovese e Mauro Ronco, nominati successivamente alla proposizione del ricorso con revoca dei difensori già nominati, reiterando e approfondendo i motivi sopra esposti.
4.1. In data 7.7.2018 l'avv. Genovese ha depositato in cancelleria verbale di perquisizione e contestuale sequestro redatto in data 4.6.2016 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino - Reparto Operativo - Nucleo Investigativo.
5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, pertanto, respinto.
1. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, in quanto, come puntualmente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, le stesse indicazioni contenute nel ricorso, con riferimento al tempus commissi delicti, consentono di escludere la sussistenza del "medesimo fatto", nel caso di specie, così come argomentato nel provvedimento impugnato. Ed invero, nel primo dei procedimenti, il fatto risulta consumato "in Torino nei mesi antecedenti e prossimi al 4.6.2016, verosimilmente a partire dal 7.5.2015, data in cui FA IA stipulò il primo contratto di locazione dell'immobile di Torino, via Rueglio n. 19/b" (sentenza n. 1186/2017); mentre, nel secondo procedimento, il fatto risulta "commesso in Torino in data 4.6.2016" (sentenza n. 1188/2017). Né elementi dissonanti emergono dal verbale di perquisizione da ultimo prodotto, dove, semmai, è dato rilevare l'esistenza di un ulteriore luogo di rinvenimento dello stupefacente (Corso Grosseto), diverso da quelli indicati dal ricorrente di via Rueglio e Corso Molise, a riprova della corretta valutazione del Giudicante anche sotto il profilo della diversità dei luoghi di consumazione dei delitti.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2.1. La norma di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione, quando ne sia chiesta, come nella specie, l'applicazione in sede esecutiva in riferimento a reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Prevede, quindi, che il condannato ed il Pubblico ministero possano chiedere al Giudice dell'esecuzione l'unificazione dei reati per effetto della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando abbiano raggiunto un accordo sull'entità della sanzione sostitutiva o della pena, da rideterminare, comunque, in misura non superiore a complessivi cinque anni di pena detentiva (ancorché congiunta a pena pecuniaria), limite previsto dalla legge per i casi di patteggiamento e deducibile dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, ovvero in misura non superiore a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, limite previsto dal comma 1-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., nel testo parimenti modificato dalla citata L. n. 134/2003, e ora previsto, dopo l'inevitabile coordinamento scaturito dalla L. 2 agosto 2004, n. 205, che ha introdotto l'istituto del "patteggiamento allargato plurimo", anche dall'art. 188, primo periodo, ultima parte, disp. att. cod. proc. pen. Nel caso di disaccordo del Pubblico ministero, il Giudice, se lo ritiene ingiustificato, può accogliere egualmente la richiesta. L'ordinamento, quindi, prevede, per la fase dell'esecuzione, un meccanismo pattizio, analogo a quello disciplinato dalla norma di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, caratterizzato dalla determinazione negoziale tra le parti della pena da applicare a titolo di concorso formale o continuazione, implicante l'adesione della parte pubblica e, per il Giudice, le facoltà alternative di recepire l'accordo delle parti, oppure di procedere egualmente alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato a fronte di un dissenso del P.M. ritenuto ingiustificato, ovvero, se il dissenso venga considerato giustificato, di respingere la richiesta. Resta da verificare se il Giudice dell'esecuzione, qualora non aderisca alla commisurazione della pena, operata dalle parti perché incongrua per difetto, possa accogliere comunque l'istanza, ma determinando a propria discrezione la sanzione per il reato continuato o il concorso formale, prescindendo dalla determinazione delle parti stesse.
2.2. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo evidenziato come per l'applicazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non sia sufficiente allegare e dimostrare la sussistenza del solo presupposto della riconducibilità dei fatti criminosi ad un disegno criminoso unitario secondo la previsione generale dell'art. 671 cod. proc. pen., ma è preteso: a) che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di concorde richiesta dall'interessato e del P.M.; b) che, in assenza del precedente requisito, il disaccordo del P.M. sia ritenuto ingiustificato dal Giudice dell'esecuzione; c) che la pena complessiva stabilita non superi i limiti dell'art. 444 cod. proc. pen.; d) che la stessa riceva il riscontro di congruità da parte dal Giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/4/1993, Imprice, Rv. 194423; Sez. 1, n. 6208 dell'1/12/1995, Talevi, Rv. 203658).
2.2.1. Si è, quindi, sottolineato il rapporto di "complementarietà logica" rintracciabile tra l'istituto previsto dall'art. 188 citato e la più generale disciplina dell'applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen., implicante il vincolo del rispetto, per le parti, di limiti sanzionatori invalicabili, stabiliti dal legislatore, e, per il Giudice, del contenuto dell'accordo negoziato tra le parti stesse, da recepire e trasfondere in pronuncia giudiziale, oppure da respingere a fronte della necessità del proscioglimento dell'imputato, oppure della non condivisa qualificazione giuridica del fatto o comparazione tra circostanze, ovvero ancora del giudizio d'incongruità della pena. Non è, comunque, consentito un intervento di modifica in via ufficiosa del patto da parte del Giudice, né mediante applicazione di pena diversa da quella concordata, né mediante l'introduzione nel trattamento sanzionatorio applicato in concreto di elementi decisori ulteriori, quali l'unificazione per continuazione con altri reati, estranei alla prospettazione comune delle parti. In altri termini, il Giudice cui sia rivolta istanza di patteggiamento in sede di cognizione si trova di fronte a due sole opzioni: ratificare la richiesta, oppure respingerla, senza poter operare di propria iniziativa "una revisione discrezionale della pena proposta e delle "voci" che hanno concorso alla sua quantificazione definitiva" (Sez. 3, n. 110 del 17/01/1994, P.M. in proc. Badaoui, Rv. 196957; negli stessi termini: Sez. 4, n. 35164 del 19/6/2003, P.G. in proc. Di Dio, Rv. 226176; Sez. 1, n. 9193 del 3/2/2005, Lamkia, Rv. 231215; Sez. 3, n. 9888 del 14/1/2009, Perrella, Rv. 243097; Sez. 4, n. 18669 del 31/1/2013, Pacitto, Rv. 255927).
2.2.2. In perfetta simmetria di facoltà e conseguenti limitazioni, deve ritenersi che anche al Giudice dell'esecuzione non sia consentito individuare la pena per il reato continuato ai sensi degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. secondo le regole generali e gli ordinari poteri valutativi, propri di esso giudice, sia per travalicare la misura massima di cinque o di due anni di pena, sia per adottare un procedimento di computo ed risultato finale difformi da quelli indicati concordemente dalle parti. Per l'illegalità della decisione in siffatte ipotesi si è già espressa in casi analoghi la giurisprudenza di legittimità di questa sezione, con orientamento che, sebbene non unanime, merita di essere condiviso (Sez. 1, n. 12461 del 18/2/2005, Liberti, Rv. 231261; Sez. 1, n. 18794 del 27/03/2013, Dumitru, Rv. 256028; Sez. 1, n. 18233 del 2/4/2014, Costanzo, Rv. 259892; Sez. 1, n. 22298 dell'8/3/2018, Ben Barka, Rv. 273138).
2.2.3. Invero, l'unica pronuncia di questa Corte di segno contrario, ossia Sez. 5, n. 28532 dell'8/6/2012, Baratta, Rv. 253307, ha affermato che "nell'ipotesi di una istanza di riconoscimento della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione di pena su richiesta, il Giudice dell'esecuzione possa comunque prescindere dal computo indicato dalla parte che promuove l'incidente, se ritenuto incongruo (anche laddove sia stato acquisito il consenso del Pubblico Ministero, ed a fortiori qualora il consenso non vi sia), e determinare la pena complessiva, una volta effettivamente ravvisata identità di disegno criminoso fra i vari addebiti, in base ai criteri generali dettati dall'art. 671 cod. proc. pen.", fermo restando il vincolo di non eccedere dai limiti di cinque o due anni di pena detentiva. Ha giustificato tali conclusioni in ragione della ritenuta irragionevolezza della soluzione contraria, affermata dalla Prima sezione di questa Corte, in quanto l'obbligo di respingere un accordo su pena determinata in modo incongruo imporrebbe alla parte istante di scegliere fra la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione sfavorevole, l'accettazione del rigore del cumulo materiale delle pene, oppure la riformulazione della richiesta con indicazione di pena complessiva più elevata. Ma, mentre quest'ultima possibilità si porrebbe in contrario con finalità di economia processuale, imponendo la moltiplicazione delle istanze e la protrazione dei tempi di decisione, la seconda opzione implicherebbe una possibile disparità di trattamento rispetto a quanti avessero riportato condanna in giudizio ordinario o abbreviato, i quali potrebbero beneficiare di una rideterminazione della pena in misura inferiore al cumulo materiale, secondo quanto consentito dall'art. 671 cod. proc. pen., inconveniente che potrebbe evitarsi, consentendo al giudice dell'esecuzione di determinare autonomamente la pena complessiva in misura superiore al richiesto, ma inferiore al cumulo materiale ed entro il limite di legge imposto dall'art. 188. 2.2.4. Ritiene questo Collegio di non poter aderire a tale ricostruzione, che non considera la specialità della norma dell'art. 188 rispetto alla regola generale dell'art. 671 cod. proc. pen. e la sua "ratio", che è quella di consentire un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto in seguito ad una successiva loro pattuizione da valere a fini esecutivi quanto agli effetti del concorso formale o della continuazione. Inoltre, l'interpretazione qui disattesa finirebbe per privare l'art. 188 di qualsiasi significato e funzione autonomi, col rischio di consentire in modo irrazionale all'interessato di accedere ad un trattamento sanzionatorio, determinato in sede esecutiva, di maggior favore rispetto a quello ottenibile in sede di cognizione. Resta, altresì, scongiurata la possibilità di un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a condannati all'esito di giudizio dibattimentale o abbreviato: la sottoposizione agli effetti del cumulo materiale delle pene non costituisce un esito obbligato per chi abbia visto respingere la propria richiesta concordata di continuazione ex art. 188, ben potendo ed in tempi brevi essere formulata altra istanza di contenuto meno favorevole rispetto alla precedente, ma sempre più vantaggiosa rispetto all'ipotesi del mancato riconoscimento della continuazione o del concorso formale, in perfetta simmetria con le facoltà spettanti all'imputato nel corso del giudizio di cognizione, allorché, respinta un'istanza di patteggiamento o non ottenuto il consenso del P.M., la stessa può essere rinnovata in termini diversi prima dell'apertura del dibattimento, secondo quanto prescritto dall'art. 448 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28641 del 28/5/2009, Fontana, Rv. 244581; Sez. 6, n. 20794 del 19/1/2010, Lazhar, rv. 247361), e la diversità di contenuto della richiesta impone al giudice, com'è d'obbligo, di apprezzare la congruità della pena e di giustificare le relative determinazioni con pronuncia suscettibile di impugnazione. Le conclusioni esposte si pongono in continuità con precedenti pronunce di questa Corte, che hanno già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25 comma primo e 76 Cost., escludendo che la norma desse luogo alla violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e di precostituzione del giudice naturale,e che si ponesse in contrasto con la direttiva di cui all'art. 2, punto 97, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 (Sez. 1, n. 474 del 27/1/1997, Simone, Rv. 207020; Sez. 1, n. 6208 dell'1/12/1995, Talevi, Rv. 203658).
3. Tutto ciò premesso, nel caso di specie lo SP aveva chiesto applicarsi la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili di patteggiamento, senza avere previamente concordato col P.M. la misura della pena complessiva ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non tanto e non solo per la mancanza del negozio processuale fra le parti, ma, soprattutto, per l'assorbente e risolutiva considerazione che, quand'anche fosse stato pattuito un accordo, esso non avrebbe mai potuto essere contenuto nel limite massimo di cinque anni di reclusione, coincidendo detto limite con la pena-base applicata, nella specie, per il reato più grave. E' infondata la pretesa del ricorrente, volta ad ottenere dal giudice adìto una pronuncia non già ai sensi del citato art. 188, ma ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in assenza di un divieto esplicito previsto da tale norma di procedere al riconoscimento della continuazione nel caso, come quello in cui versava lo SP, di pena patteggiata superiore a cinque anni di reclusione. Tale pretesa mostra di prescindere del tutto dalla sistematica costruzione del rapporto fra le disposizioni di legge in esame,in termini di specialità della norma dell'art. 188 rispetto alla regola generale dell'art. 671 cod. proc. pen.,e non sembra cogliere la "ratio" sottesa a siffatto rapporto, che è, come già detto e si ribadisce, quella di consentire un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto in seguito ad una successiva loro pattuizione, di carattere "novativo", da valere a fini esecutivi quanto agli effetti del concorso formale o della continuazione. Il modello legale disegnato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. deve, pertanto, nella materia da esso disciplinata (continuazione in executivis tra reati giudicati con sentenze di applicazione della pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.), ritenersi affatto inderogabile, di talché non può - come vorrebbe il ricorrente - surrogarsi tale specifica disciplina (il fatto che sia contenuta nelle norme di attuazione non ne riduce la valenza, non esistendo nel nostro sistema normativo una riserva di codice) con una impropria applicazione diretta dell'art. 671 cod. proc. pen., che, in quanto tale, sarebbe apertamente violatrice del principio generale secondo cui lex specialis derogat generali (Sez. 1, n. 12461 del 18/2/2005, Rv. 231261). Inoltre, l'interpretazione qui disattesa finirebbe per privare l'art. 188 di qualsiasi significato e funzione autonomi, col rischio di consentire in modo irrazionale all'interessato di accedere ad un trattamento sanzionatorio, determinato in sede esecutiva, di maggior favore rispetto a quello ottenibile in sede di cognizione. 8 ,9\ La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. per pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 27, comma 3, Cost., deve reputarsi irrilevante e manifestamente infondata. Irrilevante, perché, come esattamente sottolineato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, nel caso dello SP l'art. 671 cod. proc. pen, per quanto appena detto, non potrebbe mai trovare applicazione, essendo riconducibile la situazione processuale devoluta dal ricorrente solamente nell'alveo dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Manifestamente infondata perché l'interessato, avendo, in sede di cognizione, acconsentito, in entrambi i casi sopra menzionati, a definire il processo con il rito alternativo di cui all'art. 444 cod. proc. pen., ne ha accettato per intero lo "statuto", che implica, per la fase esecutiva, proprio l'accettazione della procedura descritta e disciplinata dall'art. 188 citato.
4. In conclusione, il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato, dal che consegue, ex lege, la condann