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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1048/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta presso lo studio del Parte_1 difensore Avv. MARRALI ANGELA MARIA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to presso lo studio del Parte_2 difensore Avv. RANISE DANIELA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IA RI (IM) in data 25/10/2009;
• hanno avuto minorenne. Persona_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a IA Parte_1 Parte_2
RI (IM) il 25/10/2009, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2009, parte 2, serie A, atto n. 8), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ove riterrà, concedendo reciproca autorizzazione e assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente, salvo quanto necessario per la figlia minore;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autonomi con la conseguenza che ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
Dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento o ad altro titolo e di aver definito ogni questione economica e/o patrimoniale tra di essi, nulla escluso, salvo quanto contenuto ai punti che seguono;
3) la casa familiare condotta in locazione viene assegnata alla Signora che la Parte_1 abita e la abiterà unitamente alla figlia Persona_1
2 4) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
5) il padre dovrà tenere la figlia con sè tre pomeriggi alla settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario dalle 16.00 alle 20.00, con cena presso il padre, con prelevamento e poi riaccompagnamento presso la casa materna.
I genitori terranno con sé la figlia alternativamente i giorni 24 e 25 dicembre di ogni anno nonché il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Sono fatti salvi migliori accordi tra i genitori sulla gestione ed il diritto di visita di ciascuno, potendosi accordare per modalità e tempi diversi, in ragione delle proprie esigenze lavorative e familiari nonché delle esigenze di studio e sport di Persona_1
I genitori, per espresso accordo tra loro, osserveranno il principio di preferenza parentale, nel senso che in caso di impedimento dell'uno o dell'altro a tenere la minore nelle giornate di rispettiva competenza, chiederanno all'altro di accudirla, prima di lasciarla con altre persone;
6) il sig. verserà alla sig.ra sino a quando la figlia non avrà Pt_2 Pt_1 Persona_1 raggiunto l'autonomia economica, a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 20 di ciascun mese, la somma di € 300,00 (trecento) mensili, da adeguarsi automaticamente ogni anno sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie sostenute per il mantenimento della figlia non coperte dall'assegno di mantenimento e che così vengono individuate:
a) spese mediche che NON RICHIEDONO il preventivo accordo tra i coniugi: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN prescritti dal medico curante o in seguito a visite specialistiche di cui al punto a); d) spese sanitarie urgenti;
e) ticket sanitari;
b) spese mediche che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) cure oculistiche, dentistiche e ortodontiche presso strutture private ed i relativi dispositivi medici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN diversi da quelli previsti al paragrafo A); d) farmaci particolari;
c) spese scolastiche che NON RICHIEDONO il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici sia in Italia che all'estero; b) assicurazione scolastica, libri scolastici e materiale di corredo scolastico d'inizio anno o relativo a ciascun corso e/o esame universitario, compreso tablet e/o computer e/o materiale
3 elettronico richiesto dal corso di studi;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
d) spese scolastiche che RICHIEDONO il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti Privati sia in Italia che all'estero; b) corsi di formazione, specializzazione e master sia in Italia che all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e utenze presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi di istruzione ulteriori, attività sportive, ricreative e ludiche, spese di trasferta, assicurazione, iscrizione annua/mensile e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), nonché spese di assicurazione e bollo veicoli;
d) conseguimento patente di guida.
Le suddette spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, qualora anticipate interamente da un genitore saranno rimborsate pro quota entro 10 giorni a richiesta anche orale dall'altro genitore e dietro presentazione della relativa pezza giustificativa.
Tali spese sopportate per la figlia da entrambi i genitori saranno eventualmente dedotte al
50% dalle rispettive dichiarazioni dei redditi solo se effettivamente rimborsate dal genitore che non ne aveva anticipato il pagamento.
Non saranno rimborsate le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso. Purtuttavia si precisa che per tali spese che richiedono il preventivo accordo un genitore potrà richiedere e specificare per iscritto all'altro genitore l'adozione di tali spese ed a fronte di detta richiesta l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 5 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre.
8) I coniugi danno atto d'avere proceduto alla divisione e restituzione degli altri beni mobili e delle suppellettili che avevano in comune;
9) Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IA RI (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 30/10/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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