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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 276 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 04.06.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 08.09.1978, elettivamente domiciliata Parte_1
in Siderno (RC), alla P.zza Marconi n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Sabrina Tedesco, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2
Mammola (RC), alla via O. Zavaglia n. 18, presso lo studio legale dell'Avv. Enrico
Barillaro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
1 Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 03.03.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in data 27.10.2007, durante il quale è nata una figlia: , nata a [...] Persona_1
(RC) il 19.11.2011. I ricorrenti, sulla premessa dall'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi, hanno chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, l'omologa dell'accordo raggiunto tra loro sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole.
Con ordinanza del 17.04.2025, resa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto necessario disporre la convocazione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c. al fine di chiedere chiarimenti sulle condizioni concordate in merito al calendario di visita per gli incontri padre-figlia, ha fissato l'udienza del 04.06.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 04.06.2025, le parti presenti personalmente hanno dichiarato di voler integrare e modificare l'accordo sulle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, nel senso che dove al punto 3) del ricorso viene indicato che la minore potrà trascorrere con il padre più giorni consecutivi, escluso il pernotto, deve invece intendersi incluso il pernotto;
le parti hanno confermato altresì di voler divorziare alle condizioni previste in ricorso, che non si sono riconciliate e che escludono la possibilità di una riconciliazione;
il Giudice, quindi, ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Locri
(celebrata il giorno 02.05.2023) nel procedimento R.G. 186/2023 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 14.06.2023, e tenuto
2 conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, così come modificate e integrate nel verbale di udienza del
04.06.2025, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012,
N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IO
CA (RC) il 27.10.2007, da , nata a [...] il giorno 08.09.1978, Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle condizioni concordate;
Parte_2
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO CA (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 25, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno
2007);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 06.06.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 276 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 04.06.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 08.09.1978, elettivamente domiciliata Parte_1
in Siderno (RC), alla P.zza Marconi n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Sabrina Tedesco, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2
Mammola (RC), alla via O. Zavaglia n. 18, presso lo studio legale dell'Avv. Enrico
Barillaro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
1 Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 03.03.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in data 27.10.2007, durante il quale è nata una figlia: , nata a [...] Persona_1
(RC) il 19.11.2011. I ricorrenti, sulla premessa dall'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi, hanno chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, l'omologa dell'accordo raggiunto tra loro sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole.
Con ordinanza del 17.04.2025, resa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto necessario disporre la convocazione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c. al fine di chiedere chiarimenti sulle condizioni concordate in merito al calendario di visita per gli incontri padre-figlia, ha fissato l'udienza del 04.06.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 04.06.2025, le parti presenti personalmente hanno dichiarato di voler integrare e modificare l'accordo sulle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, nel senso che dove al punto 3) del ricorso viene indicato che la minore potrà trascorrere con il padre più giorni consecutivi, escluso il pernotto, deve invece intendersi incluso il pernotto;
le parti hanno confermato altresì di voler divorziare alle condizioni previste in ricorso, che non si sono riconciliate e che escludono la possibilità di una riconciliazione;
il Giudice, quindi, ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Locri
(celebrata il giorno 02.05.2023) nel procedimento R.G. 186/2023 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 14.06.2023, e tenuto
2 conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, così come modificate e integrate nel verbale di udienza del
04.06.2025, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012,
N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IO
CA (RC) il 27.10.2007, da , nata a [...] il giorno 08.09.1978, Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle condizioni concordate;
Parte_2
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO CA (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 25, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno
2007);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 06.06.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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