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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2076/2013 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2076 R.G.A.C. dell'anno 2013, avente ad oggetto: appello in materia di opposizione avverso ordinanza prefettizia, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Francesco di Lieto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Catanzaro, al Corso Mazzini n. 164 appellante
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, in via Gioacchino Da
Fiore n. 34, legalmente domicilia appellata
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato nella cancelleria del Giudice di Pace di Catanzaro in data 15 febbraio 2013, spiegava opposizione avverso l'ordinanza n. 0002441, del 10.01.2013, della Parte_1
, che decretava la sospensione, per la durata di mesi sei a decorrere dalla data Controparte_1
del ritiro (26.12.2012), della patente di guida n. , di titolarità del NumeroD_1 Parte_1 La emanava la predetta ordinanza per violazione dell'art. 186 co. II C.d.s. ed Controparte_1 in forza dell'art. 223 co. I C.d.S., sulla base del rapporto, datato 27.12.2012, con il quale la Compagnia
Carabinieri di Sellia Marina riferiva che , in data 26.12.2012, alla guida di un Parte_1
autoveicolo, circolava in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato tra 0,8 e inferiore a 1,5 g/l e pari a 0.94 g/ l.
A sostegno della svolta opposizione, il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1. nullità per carenza di potere del provvedimento impugnato, in quanto sottoscritto dal
“Dirigente dell'Area Viceprefetto Aggiunto”, senza alcun richiamo a una delega prefettizia;
2. illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere sull'eventuale impugnazione;
3. violazione e mancata applicazione dell'art. 7 co. I l. n. 212/2000, in quanto l'Amministrazione non provvedeva ad allegare il rapporto redatto dai Carabinieri di Sellia Marina del 27 dicembre 2012 (giorno successivo alla contestata violazione);
4. illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile del trattamento dei dati personali e conseguente violazione dell'art. 7 comma 2 lettera a) l. n. 212/2000;
5. nel merito, i dati dell'etilometro non si riferirebbero all'accertamento cui è stato sottoposto il ricorrente;
6. i dati forniti dallo strumento elettronico non sarebbero stati consegnati al ricorrente;
7. non sarebbero state rispettate una serie di garanzie: la ripetizione dell'accertamento a distanza di cinque minuti per verificare la concordanza tra i due accertamenti;
l'etilometro avrebbe dovuto stampare i risultati;
8. risulterebbero violate le disposizioni relative alla regolarità dell'etilometro: in particolare, la rispondenza ai requisiti tecnici determinati con Decreto del Ministero dei Trasporti,
l'avvenuta omologazione da parte della Direzione Centrale M.C.T.C., la sottoposizione a verifica preventiva e a verifiche di prova periodiche;
9. gli Agenti accertatori avrebbero ritenuto sussistere lo stato di ebbrezza esclusivamente sulla base delle risultanze strumentali, senza riportare sul verbale tutti gli elementi che li inducevano a procedere a verifica strumentale desumibili dalle condizioni del soggetto;
10. il – di professione cantante – avrebbe assunto dei farmaci capaci di alleviare le Parte_1
irritazioni del cavo orale a forte concentrazione di alcool, che avrebbero influenzato negativamente il test alcolemico;
11. gli Agenti accertatori avrebbero consentito al di condurre l'autovettura da Parte_1 CP_2
- ove il ricorrente veniva sottoposto a verifica del tasso alcolemico - sino alla Caserma
[...] di Sellia Marina - ove lo stesso veniva sottoposto a successiva ed ulteriore verifica del tasso alcolemico -, lungo la SS 106.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e Controparte_1
pretestuoso.
Con sentenza n. 289/2013, depositata il 13 marzo 2013, il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell'opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale penale di Catanzaro, e compensava le spese del giudizio tra le parti.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello lamentando l'erroneità della Parte_1 motivazione della sentenza fatta oggetto di gravame - laddove affermava l'incompetenza a conoscere dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia in capo al Giudice di Pace - e riproponendo i motivi a supporto del ricorso di primo grado.
Concludeva, pertanto, chiedendo di riformare la sentenza n. 289 del 2013, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro e, per l'effetto, di annullare l'opposta ordinanza prefettizia del 10 gennaio 2013, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame la , deducendo l'infondatezza dell'appello, di Controparte_1
cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
Dopo diversi rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro, laddove quest'ultimo ha ritenuto la propria incompetenza e la competenza del giudice penale.
Detta censura è fondata, in quanto l'impugnabilità in sede civile del provvedimento opposto è confermata dall'unanime giurisprudenza formatasi in seno alla Corte di Cassazione, la quale ha osservato che: “il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria del prefetto in ipotesi di reato a norma dell'art. 223 C.d.S., comma 2 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285),
è impugnabile dinanzi al Giudice ordinario, in sede civile, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., cui rinvia l'art. 205 C.d.S., richiamato dal successivo art. 218 C.d.S., comma 5, senza che al riguardo influisca la circostanza che l'opponente, a tutela del diritto di fare uso della patente, contesti in via strumentale ed incidentale la sussistenza dell'illecito penale giustificativo della sospensione” (Cfr. Cass. S.U. n. 8693 del 2005; Cass. S.U. n. 2519 del 2006). Ciò in conformità alla natura della sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223 C.d.S., che è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del Prefetto, autonomo e con funzione cautelare.
Ha errato, dunque, il Giudice di pace laddove ha ritenuto la propria incompetenza.
Ciò premesso, occorre dunque esaminare i motivi fatti valere dal ricorrente in primo grado e riproposti in sede di gravame.
Non può essere accolta la censura di carenza di potere, rivolta al provvedimento prefettizio, per essere stato lo stesso sottoscritto dal Viceprefetto Aggiunto e non direttamente dal Prefetto, in assenza di specifica delega.
In conformità ad un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri, che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (cfr. Cass. n. 19027 del 2011; Cass. n. 10867 del 2018), che trova il suo generale fondamento nella L. n. 241 del 1990, art. 1.
Alla luce di tale presunzione, può richiamarsi, in questa sede, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo la quale deve “essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a favore della tesi che l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta;
- ne consegue ulteriormente che, se
l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (cfr. Cass. 11283/2010; id. 23073/2016; id.20972/2018);- è stato, in particolare, precisato che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni (cfr. Tabelle A e B allegate al D.Lgs. n. 139 del 2000), non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. 3904/2014)” (Cass. Civ., sez. II, n. 15927 del 13 giugno
2019).
Neppure può essere accolta la censura relativa all'illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere sull'eventuale impugnazione.
Nell'ordinanza opposta si legge: “avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 del Nuovo Codice della Strada al Giudice di Pace competente territorialmente”.
Ciò premesso, va comunque osservato che l'omessa indicazione del giudice competente a pronunciarsi sull'eventuale opposizione non determina la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che tale circostanza non inficia la validità dell'atto, “ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta” (Cass. n. 17020/2014). Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania – Na., sez. VII, n. 1673/2012) che ribadisce il
“costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa indicazione del termine
e dell'autorità a cui ricorrere non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì una mera irregolarità. Infatti la disposizione dell'art. 3, co. IV, l. n. 241 del 1990 non influisce sull'individuazione e sulla cura dell'interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all'autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (sicché l'omissione de qua, nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo semmai alla concessione del beneficio della rimessione in termini)”.
Il motivo va quindi respinto.
Parimenti deve essere respinta la censura relativa alla violazione e mancata applicazione dell'art. 7 co. I l. n. 212/2000, in quanto l'Amministrazione non provvedeva ad allegare all'ordinanza il rapporto, nella stessa richiamato, redatto dai Carabinieri di Sellia Marina del 27 dicembre 2012
(giorno successivo alla contestata violazione).
Non appare cogliere nel segno il richiamo alla normativa dettata in materia tributaria - estranea al procedimento in esame - e, in particolare, alla norma a dello Statuto del contribuente (che regolamenta i diritti del contribuente nell'ambito degli accertamenti tributari), che prevede che “gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”.
Premessa l'estraneità della normativa richiamata al procedimento in esame, va comunque osservato che l'ordinanza opposta è puntualmente motivata, laddove fa riferimento al “rapporto in data
27.12.2012 con il quale la Compagna Carabinieri di Sellia Marina riferisce che Parte_1
(…) in data 26.12.2012, nel Comune di Sieri Crichi, alla guida di un autoveicolo circolava in stato
[...] di ebrezza alcolica con tasso alcolemico accertato tra 0,8 e inferiore a 1,5 g/l, e pari a 0.94 g/l”:
l'ordinanza, infatti, riproduce il contenuto del rapporto, del quale il ricorrente lamenta la mancata allegazione, che, a sua volta, ha ad oggetto la mera trasmissione della notizia della violazione dell'art. 186 co. II l. b) del C.d.S., che era stata personalmente contestata al con il verbale del Parte_1
26.12.2012, dallo stesso sottoscritto e dunque certamente conosciuto.
Non si ravvisano, dunque, le censure alla motivazione dell'ordinanza lamentate dal Parte_1
Neppure può condividersi la censura relativa illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile del trattamento dei dati personali e conseguente violazione dell'art. 7 comma 2 lettera a) l. n. 212/2000: si ribadisce l'estraneità della disciplina normativa richiamata alla controversia in esame.
Così esaminate le censure mosse in via preliminare all'ordinanza prefettizia, occorre scrutinare le censure avanzate nel merito al provvedimento impugnato.
Ebbene, nel merito ed in via assorbente, risulta fondato il motivo con cui l'appellante ha dedotto la violazione delle disposizioni concernenti le garanzie relative al funzionamento dell'etilometro, che deve essere stato omologato e sottoposto a verifiche di prova periodiche.
Alla luce di dette contestazioni, relative alla regolarità dell'etilometro, l'Amministrazione resistente non ha assolto l'onere, su di essa gravante, nel presente giudizio di opposizione, di provare i presupposti a fondamento della misura cautelare applicata, che comprendono la regolarità dell'apparecchio misuratore utilizzato in occasione del controllo.
È costante, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nel giudizio di opposizione, si realizza di fatto un'inversione sostanziale nel ruolo delle parti, divenendo la P.A. attrice sostanziale del giudizio e dovendo allegare le prove a fondamento del provvedimento.
In particolare, “il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura;
l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria” (Cfr. Cass. Sent. 4288/2022; vedi anche Cass. Sent. 6987/2022 e Cassazione civile , sez. VI, 24/01/2019, n. 1921, secondo cui “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi del vigente codice della strada, in tema di apparecchi per l'esecuzione dell'alcoltest grava sulla p.a. l'onere di provare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione del dispositivo da adoperare agli adempimenti prescritti dalla legge in materia, ossia quello della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione”).
Nel presente giudizio, l'Amministrazione nulla ha argomentato sul punto;
ha prodotto copia fotostatica del verbale di accertamento, solo parzialmente leggibile, nella quale non si ravvisa alcun riferimento alla regolarità dell'apparecchio utilizzato: ne sono indicati il modello e il numero di matricola, ma non sono riportati – per quanto possibile leggere, considerando la scarsa qualità della copia fotostatica del verbale prodotta – il codice di omologazione, né l'esito positivo della verifica periodica;
al contempo, non ha prodotto alcun documento (es. il libretto metrologico) che attesti la conformità dell'etilometro utilizzato, al tempo della rilevazione, all'art. 379 reg. es. C.d.S..
Deve ritenersi, dunque, che non sia stato soddisfatto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. circa l'attendibilità dei risultati delle misurazioni effettuate il 26.12.2012 dagli agenti della Legione
Carabinieri Calabria – Compagnia di Sellia Marina e, di conseguenza, il presupposto della misura cautelare applicata ex art. 186 co. II C.d.S..
Non essendo stata fornita prova dell'esecuzione delle prove di funzionalità e taratura in relazione all'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di merito.
Nel caso in esame, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 140/2012 per le spese del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, conclusosi nel 2013, trattandosi di attività professionale esauritasi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014 (vedi Cassazione civile sez. VI, 11/02/2016, n.2748 con riguardo alla conclusione dell'attività per ciascun grado di giudizio) e in conformità ai parametri del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, per quanto riguarda il giudizio di appello, secondo lo scaglione
“indeterminabile – complessità bassa”, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con riduzione per la limitata attività processuale propria del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 289/2013 del Giudice di Pace di Catanzaro: - accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 0002441, del 10 gennaio 2013, emesso nei riguardi di dalla Prefettura di Catanzaro;
Parte_1
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1
processuali del primo grado di giudizio (RG. n. 503/2013), che si liquidano in € 214,00 per esborsi ed € 200,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 317,00 per esborsi ed €
2.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge.
Catanzaro, 26 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2076 R.G.A.C. dell'anno 2013, avente ad oggetto: appello in materia di opposizione avverso ordinanza prefettizia, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Francesco di Lieto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Catanzaro, al Corso Mazzini n. 164 appellante
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, in via Gioacchino Da
Fiore n. 34, legalmente domicilia appellata
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato nella cancelleria del Giudice di Pace di Catanzaro in data 15 febbraio 2013, spiegava opposizione avverso l'ordinanza n. 0002441, del 10.01.2013, della Parte_1
, che decretava la sospensione, per la durata di mesi sei a decorrere dalla data Controparte_1
del ritiro (26.12.2012), della patente di guida n. , di titolarità del NumeroD_1 Parte_1 La emanava la predetta ordinanza per violazione dell'art. 186 co. II C.d.s. ed Controparte_1 in forza dell'art. 223 co. I C.d.S., sulla base del rapporto, datato 27.12.2012, con il quale la Compagnia
Carabinieri di Sellia Marina riferiva che , in data 26.12.2012, alla guida di un Parte_1
autoveicolo, circolava in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato tra 0,8 e inferiore a 1,5 g/l e pari a 0.94 g/ l.
A sostegno della svolta opposizione, il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1. nullità per carenza di potere del provvedimento impugnato, in quanto sottoscritto dal
“Dirigente dell'Area Viceprefetto Aggiunto”, senza alcun richiamo a una delega prefettizia;
2. illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere sull'eventuale impugnazione;
3. violazione e mancata applicazione dell'art. 7 co. I l. n. 212/2000, in quanto l'Amministrazione non provvedeva ad allegare il rapporto redatto dai Carabinieri di Sellia Marina del 27 dicembre 2012 (giorno successivo alla contestata violazione);
4. illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile del trattamento dei dati personali e conseguente violazione dell'art. 7 comma 2 lettera a) l. n. 212/2000;
5. nel merito, i dati dell'etilometro non si riferirebbero all'accertamento cui è stato sottoposto il ricorrente;
6. i dati forniti dallo strumento elettronico non sarebbero stati consegnati al ricorrente;
7. non sarebbero state rispettate una serie di garanzie: la ripetizione dell'accertamento a distanza di cinque minuti per verificare la concordanza tra i due accertamenti;
l'etilometro avrebbe dovuto stampare i risultati;
8. risulterebbero violate le disposizioni relative alla regolarità dell'etilometro: in particolare, la rispondenza ai requisiti tecnici determinati con Decreto del Ministero dei Trasporti,
l'avvenuta omologazione da parte della Direzione Centrale M.C.T.C., la sottoposizione a verifica preventiva e a verifiche di prova periodiche;
9. gli Agenti accertatori avrebbero ritenuto sussistere lo stato di ebbrezza esclusivamente sulla base delle risultanze strumentali, senza riportare sul verbale tutti gli elementi che li inducevano a procedere a verifica strumentale desumibili dalle condizioni del soggetto;
10. il – di professione cantante – avrebbe assunto dei farmaci capaci di alleviare le Parte_1
irritazioni del cavo orale a forte concentrazione di alcool, che avrebbero influenzato negativamente il test alcolemico;
11. gli Agenti accertatori avrebbero consentito al di condurre l'autovettura da Parte_1 CP_2
- ove il ricorrente veniva sottoposto a verifica del tasso alcolemico - sino alla Caserma
[...] di Sellia Marina - ove lo stesso veniva sottoposto a successiva ed ulteriore verifica del tasso alcolemico -, lungo la SS 106.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e Controparte_1
pretestuoso.
Con sentenza n. 289/2013, depositata il 13 marzo 2013, il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell'opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale penale di Catanzaro, e compensava le spese del giudizio tra le parti.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello lamentando l'erroneità della Parte_1 motivazione della sentenza fatta oggetto di gravame - laddove affermava l'incompetenza a conoscere dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia in capo al Giudice di Pace - e riproponendo i motivi a supporto del ricorso di primo grado.
Concludeva, pertanto, chiedendo di riformare la sentenza n. 289 del 2013, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro e, per l'effetto, di annullare l'opposta ordinanza prefettizia del 10 gennaio 2013, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame la , deducendo l'infondatezza dell'appello, di Controparte_1
cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
Dopo diversi rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro, laddove quest'ultimo ha ritenuto la propria incompetenza e la competenza del giudice penale.
Detta censura è fondata, in quanto l'impugnabilità in sede civile del provvedimento opposto è confermata dall'unanime giurisprudenza formatasi in seno alla Corte di Cassazione, la quale ha osservato che: “il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria del prefetto in ipotesi di reato a norma dell'art. 223 C.d.S., comma 2 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285),
è impugnabile dinanzi al Giudice ordinario, in sede civile, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., cui rinvia l'art. 205 C.d.S., richiamato dal successivo art. 218 C.d.S., comma 5, senza che al riguardo influisca la circostanza che l'opponente, a tutela del diritto di fare uso della patente, contesti in via strumentale ed incidentale la sussistenza dell'illecito penale giustificativo della sospensione” (Cfr. Cass. S.U. n. 8693 del 2005; Cass. S.U. n. 2519 del 2006). Ciò in conformità alla natura della sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223 C.d.S., che è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del Prefetto, autonomo e con funzione cautelare.
Ha errato, dunque, il Giudice di pace laddove ha ritenuto la propria incompetenza.
Ciò premesso, occorre dunque esaminare i motivi fatti valere dal ricorrente in primo grado e riproposti in sede di gravame.
Non può essere accolta la censura di carenza di potere, rivolta al provvedimento prefettizio, per essere stato lo stesso sottoscritto dal Viceprefetto Aggiunto e non direttamente dal Prefetto, in assenza di specifica delega.
In conformità ad un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri, che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (cfr. Cass. n. 19027 del 2011; Cass. n. 10867 del 2018), che trova il suo generale fondamento nella L. n. 241 del 1990, art. 1.
Alla luce di tale presunzione, può richiamarsi, in questa sede, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo la quale deve “essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a favore della tesi che l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta;
- ne consegue ulteriormente che, se
l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (cfr. Cass. 11283/2010; id. 23073/2016; id.20972/2018);- è stato, in particolare, precisato che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni (cfr. Tabelle A e B allegate al D.Lgs. n. 139 del 2000), non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. 3904/2014)” (Cass. Civ., sez. II, n. 15927 del 13 giugno
2019).
Neppure può essere accolta la censura relativa all'illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere sull'eventuale impugnazione.
Nell'ordinanza opposta si legge: “avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 del Nuovo Codice della Strada al Giudice di Pace competente territorialmente”.
Ciò premesso, va comunque osservato che l'omessa indicazione del giudice competente a pronunciarsi sull'eventuale opposizione non determina la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che tale circostanza non inficia la validità dell'atto, “ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta” (Cass. n. 17020/2014). Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania – Na., sez. VII, n. 1673/2012) che ribadisce il
“costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa indicazione del termine
e dell'autorità a cui ricorrere non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì una mera irregolarità. Infatti la disposizione dell'art. 3, co. IV, l. n. 241 del 1990 non influisce sull'individuazione e sulla cura dell'interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all'autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (sicché l'omissione de qua, nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo semmai alla concessione del beneficio della rimessione in termini)”.
Il motivo va quindi respinto.
Parimenti deve essere respinta la censura relativa alla violazione e mancata applicazione dell'art. 7 co. I l. n. 212/2000, in quanto l'Amministrazione non provvedeva ad allegare all'ordinanza il rapporto, nella stessa richiamato, redatto dai Carabinieri di Sellia Marina del 27 dicembre 2012
(giorno successivo alla contestata violazione).
Non appare cogliere nel segno il richiamo alla normativa dettata in materia tributaria - estranea al procedimento in esame - e, in particolare, alla norma a dello Statuto del contribuente (che regolamenta i diritti del contribuente nell'ambito degli accertamenti tributari), che prevede che “gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”.
Premessa l'estraneità della normativa richiamata al procedimento in esame, va comunque osservato che l'ordinanza opposta è puntualmente motivata, laddove fa riferimento al “rapporto in data
27.12.2012 con il quale la Compagna Carabinieri di Sellia Marina riferisce che Parte_1
(…) in data 26.12.2012, nel Comune di Sieri Crichi, alla guida di un autoveicolo circolava in stato
[...] di ebrezza alcolica con tasso alcolemico accertato tra 0,8 e inferiore a 1,5 g/l, e pari a 0.94 g/l”:
l'ordinanza, infatti, riproduce il contenuto del rapporto, del quale il ricorrente lamenta la mancata allegazione, che, a sua volta, ha ad oggetto la mera trasmissione della notizia della violazione dell'art. 186 co. II l. b) del C.d.S., che era stata personalmente contestata al con il verbale del Parte_1
26.12.2012, dallo stesso sottoscritto e dunque certamente conosciuto.
Non si ravvisano, dunque, le censure alla motivazione dell'ordinanza lamentate dal Parte_1
Neppure può condividersi la censura relativa illegittimità del provvedimento impugnato, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile del trattamento dei dati personali e conseguente violazione dell'art. 7 comma 2 lettera a) l. n. 212/2000: si ribadisce l'estraneità della disciplina normativa richiamata alla controversia in esame.
Così esaminate le censure mosse in via preliminare all'ordinanza prefettizia, occorre scrutinare le censure avanzate nel merito al provvedimento impugnato.
Ebbene, nel merito ed in via assorbente, risulta fondato il motivo con cui l'appellante ha dedotto la violazione delle disposizioni concernenti le garanzie relative al funzionamento dell'etilometro, che deve essere stato omologato e sottoposto a verifiche di prova periodiche.
Alla luce di dette contestazioni, relative alla regolarità dell'etilometro, l'Amministrazione resistente non ha assolto l'onere, su di essa gravante, nel presente giudizio di opposizione, di provare i presupposti a fondamento della misura cautelare applicata, che comprendono la regolarità dell'apparecchio misuratore utilizzato in occasione del controllo.
È costante, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nel giudizio di opposizione, si realizza di fatto un'inversione sostanziale nel ruolo delle parti, divenendo la P.A. attrice sostanziale del giudizio e dovendo allegare le prove a fondamento del provvedimento.
In particolare, “il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura;
l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria” (Cfr. Cass. Sent. 4288/2022; vedi anche Cass. Sent. 6987/2022 e Cassazione civile , sez. VI, 24/01/2019, n. 1921, secondo cui “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi del vigente codice della strada, in tema di apparecchi per l'esecuzione dell'alcoltest grava sulla p.a. l'onere di provare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione del dispositivo da adoperare agli adempimenti prescritti dalla legge in materia, ossia quello della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione”).
Nel presente giudizio, l'Amministrazione nulla ha argomentato sul punto;
ha prodotto copia fotostatica del verbale di accertamento, solo parzialmente leggibile, nella quale non si ravvisa alcun riferimento alla regolarità dell'apparecchio utilizzato: ne sono indicati il modello e il numero di matricola, ma non sono riportati – per quanto possibile leggere, considerando la scarsa qualità della copia fotostatica del verbale prodotta – il codice di omologazione, né l'esito positivo della verifica periodica;
al contempo, non ha prodotto alcun documento (es. il libretto metrologico) che attesti la conformità dell'etilometro utilizzato, al tempo della rilevazione, all'art. 379 reg. es. C.d.S..
Deve ritenersi, dunque, che non sia stato soddisfatto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. circa l'attendibilità dei risultati delle misurazioni effettuate il 26.12.2012 dagli agenti della Legione
Carabinieri Calabria – Compagnia di Sellia Marina e, di conseguenza, il presupposto della misura cautelare applicata ex art. 186 co. II C.d.S..
Non essendo stata fornita prova dell'esecuzione delle prove di funzionalità e taratura in relazione all'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di merito.
Nel caso in esame, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 140/2012 per le spese del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, conclusosi nel 2013, trattandosi di attività professionale esauritasi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014 (vedi Cassazione civile sez. VI, 11/02/2016, n.2748 con riguardo alla conclusione dell'attività per ciascun grado di giudizio) e in conformità ai parametri del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, per quanto riguarda il giudizio di appello, secondo lo scaglione
“indeterminabile – complessità bassa”, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con riduzione per la limitata attività processuale propria del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 289/2013 del Giudice di Pace di Catanzaro: - accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 0002441, del 10 gennaio 2013, emesso nei riguardi di dalla Prefettura di Catanzaro;
Parte_1
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1
processuali del primo grado di giudizio (RG. n. 503/2013), che si liquidano in € 214,00 per esborsi ed € 200,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 317,00 per esborsi ed €
2.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge.
Catanzaro, 26 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet