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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3332 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO e dell'avv. Alan Breda, con domicilio eletto in Arcisate alla via Cavour n.6, presso il difensore avv. Breda;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BENFATTO SANDRO, con domicilio eletto in VIALE TUNISIA, 48 MILANO, presso il difensore avv.
BENFATTO SANDRO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Borsellino n.29;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_3 CP_2 esponendo che: in data 02.08.2020 alle ore 16:10 circa l'attore si trovava alla guida della propria motocicletta mentre percorreva Via del Gregge Sp52 in Comune di LO OZ verso Somma Lombardo;
il mezzo era preceduto da un'autovettura Citroen modello C4 Picasso targata DN848MA di proprietà di;
tale CP_2 veicolo all'altezza del parcheggio si spostava prima sulla destra della carreggiata per poi improvvisa- CP_4 mente e bruscamente effettuare un repentino cambio di direzione verso sinistra omettendo di segnalare la manovra con l'indicatore di direzione e andando a collidere con la parte anteriore destra della moto dell'attore che non poteva evitare l'impatto; il conducente del veicolo si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro;
a causa del sinistro l'attore subiva lesioni personali e danni patrimoniali solo in parte risarciti dalla compagnia assicuratrice che ha versato la somma di euro 6180,00 per il danno patrimoniale e 24.500,00 per il danno non patrimoniale, somme trattenute in acconto dall'attore.
- 1 - Ha concluso chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 63.257,28 o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata nel corso del giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e chiedendo, alla luce del CP_1 riconoscimento del concorso di colpa dei conducenti, il rigetto della domanda e solo in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea ha chiesto di rideterminare la somma dovuta dalla stessa in ragione di quanto già corrisposto ante causam.
Seppur ritualmente citato in giudizio non si è costituito , dichiarato contumace in sede di verifiche CP_2 preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma di tale articolo.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere l'ulteriore risarcimento dei danni (avendo ricevuto dalla compagnia assicurativa un acconto di euro 24500,00 prima dell'inizio del giudizio) in relazione al sinistro avvenuto in data
02.08.2020 sulla Via del Gregge Sp52 in Comune di LO OZ quando il motociclo condotto da parte attrice collideva con l'auto di proprietà di . CP_2
Ebbene, come noto, nel caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054, comma 2, cc. pone una presunzione di concorso di colpa, che può essere superata solo quando venga provata sia la responsabilità di uno dei conducenti sia il rispetto delle norme della circolazione da parte dell'altro. L'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, dunque, il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814;
Cass., 1994, n. 3726).
E' altresì noto che la velocità di un veicolo va sempre regolata, tenuto conto delle condizioni del veicolo, della strada e del traffico, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (art. 141, comma 1, cod. strada) e che, comunque, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141, comma 2, cod. strada).
Partendo dall'an della domanda, deve evidenziarsi che il materiale probatorio offerto dalle parti appare del tutto inadeguato ai fini del concreto accertamento del grado di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e della concorrente colpa degli stessi;
è risultato, infatti, che l'incidente si è verificato effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalle parti, ma nulla è emerso di preciso in ordine alle concrete modalità dello stesso.
Nessun teste è stato sentito, non essendo nessuno presente al momento del sinistro.
- 2 - L'unico elemento che è stato fornito per ricostruire la dinamica del sinistro è la relazione dei Carabinieri della stazione di LO OZ ( sul punto va precisato che ' i verbali redatti da pubblico ufficiale … fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti ' (cfr. Cass.civ., sez.L., 10.12.2002, n.17555; conformi Cass.civ., sez.III, 25.6.2003, n.10128 e
Cass.civ., sez.L., 19.4.2010, n.9251), intervenuti dopo il sinistro, dalla lettura della quale emerge che gli stessi sono arrivati dopo circa 1 ora e 20 dal sinistro accertando che i veicoli coinvolti erano rimasti nella posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro.
Ebbene non essendovi sul luogo del sinistro soggetti terzi che avrebbero potuto essere chiamati a testimoniare in merito alle modalità del sinistro;
non potendosi dalle foto in atti desumersi alcunchè circa la condotta di guida delle parti sia in relazione alla velocità che al rispetto delle norme del Codice della Strada nonché alla posizione del motociclo al momento dell'impatto con l'autovettura, non vi sono elementi chiari ed univoci che depongano, quanto al conducente del motociclo per una condotta improntata ai criteri di comune prudenza e diligenza e che, dunque, lascino propendere per la totale assenza di colpa nella determinazione del sinistro.
In tali casi, ossia allorché la storicità del sinistro è accertata, ma non anche le concrete modalità, che consentirebbero di accertare le relative responsabilità, ivi comprese quelle concorsuali del danneggiato, soccorre la regola di cui all'art. 2054, c.2, c.c, che prescrive una presunzione di responsabilità concorsuale nel caso di scontro tra veicoli, fino a prova contraria.
Non essendo possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe aventi efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, opera nel caso di specie la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., stante l'assoluta mancanza di prova che uno dei conducenti abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno;
ed invero, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, "in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito dal comma 1. Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che uno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro sia in colpa, ma altresì che l'altro si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente "(cfr. Cass. 2.4.02, n. 4639).
Difatti, fermo restando il presupposto dell'esistenza di un nesso di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo, e l'evento, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. trova applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e riconoscere che uno dei conducenti abbia fatto tutto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. Cass. 26.4.94, n. 3958).
Del resto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (fr. Cass. 5.5.00, n. 5671), nel caso di scontro tra veicoli, anche l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della suddetta presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di cui innanzi e, dunque, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in relazione alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nel-
- 3 - la determinazione dell'evento dannoso.
Ebbene, è evidente come in questo caso debba trovare applicazione la presunzione citata, attesa l'assoluta carenza di elementi di prova per escludere il concorso di colpa dell'attore, per ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, e, quindi, per la determinazione e la graduazione della colpa dello stesso.
Compete all'attore, dunque, il risarcimento dei pregiudizi patiti nella misura del 50%.
Ciò precisato in punto di responsabilità, e venendo ad analizzare l'esistenza e la quantificazione dei danni va osservato quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali va precisato che il principio di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), sono risarcibili - si è ulteriormente sotto-lineato dalle Sezioni
Unite - ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito ad esso causalmente ascrivibile, si è per altro verso ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
- 4 - Al riguardo, va precisato, non si hanno, invero, duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Cass., 6/4/2011, n. 7844).
È, invero, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
A tale stregua, i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972).
Così stabilite le coordinate ermeneutiche cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e venendo al caso di specie, occorre precisare quanto segue.
Il Ctu, dottor , all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata, aderente alle Persona_1 risultanze obiettive e priva di vizi logici e metodologici, ha concluso che riportò nel sinistro di cui Parte_1
è causa trauma cranico minore, frattura della falange prossimale del II dito piede dx, distorsione del rachide cervico-dorso-lombare e contusioni multiple.
Sono, quindi, residuati presenti postumi invalidanti permanenti, per un danno biologico quantificabile nel 11%; è
stata inoltre quantificata un'invalidità temporanea nella seguente misura: 1 giorni in forma totale;
45 giorni in forma parziale al 75%;45 giorni in forma parziale al 50% ed ulteriori 120 giorni in forma parziale al 25%.
Quanto alle spese sanitarie, sono stati giudicati congrui e rimborsabili dal CTU esborsi per euro 4114,55.
Per la liquidazione di questi danni possono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
vale a dire che con queste tabelle viene proposta la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Considerata l'età del al momento del sinistro (48 anni) con postumi permanenti nella misura del 11 % Pt_1 possono, quindi, essere riconosciuti Euro 22.995,00.
A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria e come specificato precedentemente, in assenza di specifica allegazione e prova, un'ulteriore posta risarcitoria a titolo di danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica.
- 5 - Accertata la sussistenza di un danno biologico, al giudice, al fine di consentire la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, è chiesto di verificare se sia possibile valorizzare, attraverso la cd.
personalizzazione del danno non patrimoniale, quegli aspetti che, nella concreta vicenda clinica e nella specifica situazione della parte lesa, abbiano condizionato o pregiudicato la persona sotto il profilo dell'esplicazione della propria personalità in modo peculiare e individualizzato rispetto alla ordinarietà dei casi.
Ebbene, nel caso di specie, ai fini della personalizzazione del danno risarcibile, parte attrice non ha formulato alcun capitolo di prova.
In conclusione, non avendo parte attrice provato pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli
“standardizzati” conseguenti al danno biologico, non può procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione.
Deve poi essere riconosciuto al il danno da invalidità temporanea derivante dalle conseguenze patite in Pt_1 occasione del sinistro, che può essere così liquidato in Euro 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta e temporanea.
Il Ctu, come detto, ha quantificato un'invalidità temporanea nella seguente misura: 1 giorni in forma totale;
45
giorni in forma parziale al 75%;45 giorni in forma parziale al 50% ed ulteriori 120 giorni in forma parziale al 25%.
Va dunque riconosciuta un'ulteriore somma pari a complessivi euro 10.033,75
Va inoltre riconosciuto il danno consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese ritenute congrue dal c.t.u. liquidate nel complessivo ammontare di Euro 4114,55.
Pertanto, il danno subito da è quantificabile, complessivamente, all'attualità, in complessivi Euro Parte_1
37.143,30.
Tenuto conto del concorso di colpa a carico dell'attore, la somma da liquidarsi va ridotta del 50%, pervenendosi infine all'importo di euro 18.571,65 all'attualità.
Ciò precisato, va osservato che prima dell'inizio della causa è stata percepita da parte attrice la somma di euro
24.500,00 in data 06.07.2022 e la somma di euro 6180,00 il 13 ottobre del 2020.
Tali acconti rivalutati in base all'ultimo indice istat sono pari ad euro 33.808,02, in moneta attuale.
Tale somma risulta completamente satisfattiva della pretesa risarcitoria sia con riferimento al danno patrimoniale che con riferimento al danno non patrimoniale subito da parte attrice.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda
- 6 - ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
La somma incassata dall'attore è risultata, all'esito del giudizio, congrua ed integralmente satisfattiva e pertanto,
la domanda di deve essere rigettata non essendo stata dimostrata dall'attore una maggior entità Parte_1 del danno da lui riportato nell'incidente stradale de quo.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore del convenuto costituito in base ai valori medi per la fase introduttiva, di studio e istruttoria mentre si prendono in considerazione i parametri minimi per la face decisionale consistita nella mera discussione orale previsti dallo scaglione compreso tra 52001,00 e 260.000,000 euro.
Quanto alle spese nei confronti di si deve tenere conto che la condanna alle spese, avendo il suo CP_2 fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), nè può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
Le spese della consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico di parte attrice con diritto da parte di chi le ha corrisposte a ripetere quanto eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2 CP_1
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di impresa Parte_1 Controparte_5 designata in rappresentanza del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in € 11.977,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 7 - c) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica a carico di con diritto da parte di Parte_1 chi le ha corrisposte a ripetere quanto eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione.
d) nulla a disporre sulle spese in favore di . CP_2
Così deciso in Busto Arsizio, il 28/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3332 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO e dell'avv. Alan Breda, con domicilio eletto in Arcisate alla via Cavour n.6, presso il difensore avv. Breda;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BENFATTO SANDRO, con domicilio eletto in VIALE TUNISIA, 48 MILANO, presso il difensore avv.
BENFATTO SANDRO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Borsellino n.29;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_3 CP_2 esponendo che: in data 02.08.2020 alle ore 16:10 circa l'attore si trovava alla guida della propria motocicletta mentre percorreva Via del Gregge Sp52 in Comune di LO OZ verso Somma Lombardo;
il mezzo era preceduto da un'autovettura Citroen modello C4 Picasso targata DN848MA di proprietà di;
tale CP_2 veicolo all'altezza del parcheggio si spostava prima sulla destra della carreggiata per poi improvvisa- CP_4 mente e bruscamente effettuare un repentino cambio di direzione verso sinistra omettendo di segnalare la manovra con l'indicatore di direzione e andando a collidere con la parte anteriore destra della moto dell'attore che non poteva evitare l'impatto; il conducente del veicolo si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro;
a causa del sinistro l'attore subiva lesioni personali e danni patrimoniali solo in parte risarciti dalla compagnia assicuratrice che ha versato la somma di euro 6180,00 per il danno patrimoniale e 24.500,00 per il danno non patrimoniale, somme trattenute in acconto dall'attore.
- 1 - Ha concluso chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 63.257,28 o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata nel corso del giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e chiedendo, alla luce del CP_1 riconoscimento del concorso di colpa dei conducenti, il rigetto della domanda e solo in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea ha chiesto di rideterminare la somma dovuta dalla stessa in ragione di quanto già corrisposto ante causam.
Seppur ritualmente citato in giudizio non si è costituito , dichiarato contumace in sede di verifiche CP_2 preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma di tale articolo.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere l'ulteriore risarcimento dei danni (avendo ricevuto dalla compagnia assicurativa un acconto di euro 24500,00 prima dell'inizio del giudizio) in relazione al sinistro avvenuto in data
02.08.2020 sulla Via del Gregge Sp52 in Comune di LO OZ quando il motociclo condotto da parte attrice collideva con l'auto di proprietà di . CP_2
Ebbene, come noto, nel caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054, comma 2, cc. pone una presunzione di concorso di colpa, che può essere superata solo quando venga provata sia la responsabilità di uno dei conducenti sia il rispetto delle norme della circolazione da parte dell'altro. L'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, dunque, il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814;
Cass., 1994, n. 3726).
E' altresì noto che la velocità di un veicolo va sempre regolata, tenuto conto delle condizioni del veicolo, della strada e del traffico, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (art. 141, comma 1, cod. strada) e che, comunque, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141, comma 2, cod. strada).
Partendo dall'an della domanda, deve evidenziarsi che il materiale probatorio offerto dalle parti appare del tutto inadeguato ai fini del concreto accertamento del grado di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e della concorrente colpa degli stessi;
è risultato, infatti, che l'incidente si è verificato effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalle parti, ma nulla è emerso di preciso in ordine alle concrete modalità dello stesso.
Nessun teste è stato sentito, non essendo nessuno presente al momento del sinistro.
- 2 - L'unico elemento che è stato fornito per ricostruire la dinamica del sinistro è la relazione dei Carabinieri della stazione di LO OZ ( sul punto va precisato che ' i verbali redatti da pubblico ufficiale … fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti ' (cfr. Cass.civ., sez.L., 10.12.2002, n.17555; conformi Cass.civ., sez.III, 25.6.2003, n.10128 e
Cass.civ., sez.L., 19.4.2010, n.9251), intervenuti dopo il sinistro, dalla lettura della quale emerge che gli stessi sono arrivati dopo circa 1 ora e 20 dal sinistro accertando che i veicoli coinvolti erano rimasti nella posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro.
Ebbene non essendovi sul luogo del sinistro soggetti terzi che avrebbero potuto essere chiamati a testimoniare in merito alle modalità del sinistro;
non potendosi dalle foto in atti desumersi alcunchè circa la condotta di guida delle parti sia in relazione alla velocità che al rispetto delle norme del Codice della Strada nonché alla posizione del motociclo al momento dell'impatto con l'autovettura, non vi sono elementi chiari ed univoci che depongano, quanto al conducente del motociclo per una condotta improntata ai criteri di comune prudenza e diligenza e che, dunque, lascino propendere per la totale assenza di colpa nella determinazione del sinistro.
In tali casi, ossia allorché la storicità del sinistro è accertata, ma non anche le concrete modalità, che consentirebbero di accertare le relative responsabilità, ivi comprese quelle concorsuali del danneggiato, soccorre la regola di cui all'art. 2054, c.2, c.c, che prescrive una presunzione di responsabilità concorsuale nel caso di scontro tra veicoli, fino a prova contraria.
Non essendo possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe aventi efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, opera nel caso di specie la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., stante l'assoluta mancanza di prova che uno dei conducenti abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno;
ed invero, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, "in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito dal comma 1. Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che uno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro sia in colpa, ma altresì che l'altro si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente "(cfr. Cass. 2.4.02, n. 4639).
Difatti, fermo restando il presupposto dell'esistenza di un nesso di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo, e l'evento, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. trova applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e riconoscere che uno dei conducenti abbia fatto tutto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. Cass. 26.4.94, n. 3958).
Del resto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (fr. Cass. 5.5.00, n. 5671), nel caso di scontro tra veicoli, anche l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della suddetta presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di cui innanzi e, dunque, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in relazione alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nel-
- 3 - la determinazione dell'evento dannoso.
Ebbene, è evidente come in questo caso debba trovare applicazione la presunzione citata, attesa l'assoluta carenza di elementi di prova per escludere il concorso di colpa dell'attore, per ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, e, quindi, per la determinazione e la graduazione della colpa dello stesso.
Compete all'attore, dunque, il risarcimento dei pregiudizi patiti nella misura del 50%.
Ciò precisato in punto di responsabilità, e venendo ad analizzare l'esistenza e la quantificazione dei danni va osservato quanto segue.
Quanto ai danni non patrimoniali va precisato che il principio di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), sono risarcibili - si è ulteriormente sotto-lineato dalle Sezioni
Unite - ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito ad esso causalmente ascrivibile, si è per altro verso ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
- 4 - Al riguardo, va precisato, non si hanno, invero, duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Cass., 6/4/2011, n. 7844).
È, invero, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
A tale stregua, i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972).
Così stabilite le coordinate ermeneutiche cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e venendo al caso di specie, occorre precisare quanto segue.
Il Ctu, dottor , all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata, aderente alle Persona_1 risultanze obiettive e priva di vizi logici e metodologici, ha concluso che riportò nel sinistro di cui Parte_1
è causa trauma cranico minore, frattura della falange prossimale del II dito piede dx, distorsione del rachide cervico-dorso-lombare e contusioni multiple.
Sono, quindi, residuati presenti postumi invalidanti permanenti, per un danno biologico quantificabile nel 11%; è
stata inoltre quantificata un'invalidità temporanea nella seguente misura: 1 giorni in forma totale;
45 giorni in forma parziale al 75%;45 giorni in forma parziale al 50% ed ulteriori 120 giorni in forma parziale al 25%.
Quanto alle spese sanitarie, sono stati giudicati congrui e rimborsabili dal CTU esborsi per euro 4114,55.
Per la liquidazione di questi danni possono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
vale a dire che con queste tabelle viene proposta la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Considerata l'età del al momento del sinistro (48 anni) con postumi permanenti nella misura del 11 % Pt_1 possono, quindi, essere riconosciuti Euro 22.995,00.
A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria e come specificato precedentemente, in assenza di specifica allegazione e prova, un'ulteriore posta risarcitoria a titolo di danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica.
- 5 - Accertata la sussistenza di un danno biologico, al giudice, al fine di consentire la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, è chiesto di verificare se sia possibile valorizzare, attraverso la cd.
personalizzazione del danno non patrimoniale, quegli aspetti che, nella concreta vicenda clinica e nella specifica situazione della parte lesa, abbiano condizionato o pregiudicato la persona sotto il profilo dell'esplicazione della propria personalità in modo peculiare e individualizzato rispetto alla ordinarietà dei casi.
Ebbene, nel caso di specie, ai fini della personalizzazione del danno risarcibile, parte attrice non ha formulato alcun capitolo di prova.
In conclusione, non avendo parte attrice provato pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli
“standardizzati” conseguenti al danno biologico, non può procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione.
Deve poi essere riconosciuto al il danno da invalidità temporanea derivante dalle conseguenze patite in Pt_1 occasione del sinistro, che può essere così liquidato in Euro 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta e temporanea.
Il Ctu, come detto, ha quantificato un'invalidità temporanea nella seguente misura: 1 giorni in forma totale;
45
giorni in forma parziale al 75%;45 giorni in forma parziale al 50% ed ulteriori 120 giorni in forma parziale al 25%.
Va dunque riconosciuta un'ulteriore somma pari a complessivi euro 10.033,75
Va inoltre riconosciuto il danno consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese ritenute congrue dal c.t.u. liquidate nel complessivo ammontare di Euro 4114,55.
Pertanto, il danno subito da è quantificabile, complessivamente, all'attualità, in complessivi Euro Parte_1
37.143,30.
Tenuto conto del concorso di colpa a carico dell'attore, la somma da liquidarsi va ridotta del 50%, pervenendosi infine all'importo di euro 18.571,65 all'attualità.
Ciò precisato, va osservato che prima dell'inizio della causa è stata percepita da parte attrice la somma di euro
24.500,00 in data 06.07.2022 e la somma di euro 6180,00 il 13 ottobre del 2020.
Tali acconti rivalutati in base all'ultimo indice istat sono pari ad euro 33.808,02, in moneta attuale.
Tale somma risulta completamente satisfattiva della pretesa risarcitoria sia con riferimento al danno patrimoniale che con riferimento al danno non patrimoniale subito da parte attrice.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda
- 6 - ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
La somma incassata dall'attore è risultata, all'esito del giudizio, congrua ed integralmente satisfattiva e pertanto,
la domanda di deve essere rigettata non essendo stata dimostrata dall'attore una maggior entità Parte_1 del danno da lui riportato nell'incidente stradale de quo.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore del convenuto costituito in base ai valori medi per la fase introduttiva, di studio e istruttoria mentre si prendono in considerazione i parametri minimi per la face decisionale consistita nella mera discussione orale previsti dallo scaglione compreso tra 52001,00 e 260.000,000 euro.
Quanto alle spese nei confronti di si deve tenere conto che la condanna alle spese, avendo il suo CP_2 fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), nè può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
Le spese della consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico di parte attrice con diritto da parte di chi le ha corrisposte a ripetere quanto eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2 CP_1
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di impresa Parte_1 Controparte_5 designata in rappresentanza del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in € 11.977,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 7 - c) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica a carico di con diritto da parte di Parte_1 chi le ha corrisposte a ripetere quanto eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione.
d) nulla a disporre sulle spese in favore di . CP_2
Così deciso in Busto Arsizio, il 28/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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