Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 483
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigento, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, riguarda una controversia tra un lavoratore e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto a ricevere buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sostenendo che l'azienda non avesse istituito il servizio mensa, violando così le disposizioni di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Inoltre, ha chiesto un risarcimento per i danni subiti a causa di tale violazione, invocando l'art. 2087 c.c. e sostenendo che la domanda fosse soggetta a prescrizione decennale.

Il giudice ha accolto le richieste del ricorrente, affermando che il diritto alla mensa e ai buoni pasto è garantito per i dipendenti che lavorano oltre le sei ore, come stabilito dai CCNL. Ha sottolineato che l'assenza del servizio mensa non esime l'azienda dall'obbligo di fornire modalità sostitutive, come i buoni pasto. Pertanto, ha condannato l'azienda al pagamento di 3.964,80 euro a titolo di risarcimento per i buoni pasto non erogati dal 2015 al 2024, stabilendo che gli interessi legali dovessero essere applicati, ma non la rivalutazione monetaria. Le spese processuali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 483
    Giurisdizione : Trib. Agrigento
    Numero : 483
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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