TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2411/2024 R.G.A.C.
Il Tribunale di ER IO, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al N. 2411 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Parte_1
De Simone con studio sito in ER IO (Sa) Piazza D'Amora n.02 , come da procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2024 conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle Controparte_1
condizioni di divorzio, statuite dal Tribunale di ER IO con sentenza n.244/2023 chiedendo, in particolare, che fosse revocato l'obbligo di mantenimento della prole posto a carico del resistente.
A sostegno della domanda ella deduceva che si era da sempre Controparte_1 disinteressato materialmente e moralmente dei due figli, nata a [...] Persona_1
IO il 22.06.2000 e nato a [...] il [...], quest'ultimo Controparte_2
affetto da una grave forma di autismo che lo rende disabile al 100% come da Verbali della
Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap depositati in atti. Aggiungeva inoltre che il resistente era impossidente e che dunque ogni tentativo di recuperare quanto dovuto era risultato vano, sicchè il permanere del credito di cui alla sentenza di divorzio determinava solo un detrimento per la posizione dei due figli, cui era impedito l'accesso a misure di sostegno in ragione di un reddito figurato ma che di fatto non era reale né accessibile per loro.
La ricorrente, sentita personalmente all'udienza del 10-3-2025, ha poi specificato di provvedere a tutto quanto necessario per i due figli, di cui una studentessa, unitamente alla propria famiglia di origine con cui il nucleo familiare conviveva. Ancora, specificava di essere stata nominata amministratrice di sostegno del figlio come da CP_2
provvedimento del Tribunale di ER IO depositato della GT Dr.ssa Nadia Apicella
e come da relativo verbale di giuramento di amministrazione di sostegno del 09.02.2024.
Alla medesima udienza è stata ascoltata , figlia maggiorenne delle parti, che Persona_1 ha confermato quanto dichiarato dalla madre, specie per quanto concerne l'assoluto disinteresse del padre, oggi contumace, e delle difficoltà che il permanere del suo diritto al mantenimento determina, ad esempio sotto il profilo del pagamento delle tasse universitarie, esprimendo dunque la propria libera ed autonoma volontà di rinunziare al mantenimento statuito dalla sentenza n.244/2023.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 6.5.2025 onde depositare specifico provvedimento autorizzatorio da parte del GT quanto alla posizione del figlio . CP_2
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. **********
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va parzialmente accolta.
Preliminarmente giova osservare che il procedimento per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione e/o divorzio dei coniugi, assume natura contenziosa quando oggetto della revisione sono le condizioni patrimoniali dei coniugi e il mantenimento della prole (poiché incide sui diritti soggettivi dei primi), mentre ha natura volontaria quando si chiede la modificazione delle condizioni attinenti all'affidamento della prole e all'esercizio della potestà genitoriale. Difatti, ai sensi dell'art. 9 della L. 898/70 (così come modificato dall'art. 2 della L. 436/78 e dall'art. 13 della L. 74/87), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi
(cfr. Cassazione civile sez. I, 2953/17).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 9 L. 898/70, la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulla condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio sono, quindi, inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che sono modificabili se emergono nuove circostanze rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di cui si chiede la modifica.
Applicando tali principi al caso che ci occupa, è innanzitutto emersa la volontà di entrambi i figli della coppia di rinunciare al mantenimento previsto a carico del padre nella sentenza di divorzio n. 244/23.
ha reso specifica dichiarazione in tal senso all'udienza del 10-3-2025 mentre Persona_1 quanto alla posizione di , detta volontà è stata espressa validamente dalla Controparte_2
madre, amministratrice di sostegno, previo provvedimento autorizzatorio reso dal GT. Il Collegio non può che recepire siffatta volontà, da considerarsi comunque opportunamente motivata sulla base di quanto specificato in premessa.
Da quanto precede discende l'accoglimento della domanda.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER IO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone che, a modifica della sentenza N. 244/23 resa dal Tribunale di ER IO, sia revocato l'obbligo di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli maggiorenni;
Ferma per il resto;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in ER IO il 14.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2411/2024 R.G.A.C.
Il Tribunale di ER IO, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al N. 2411 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Parte_1
De Simone con studio sito in ER IO (Sa) Piazza D'Amora n.02 , come da procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2024 conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle Controparte_1
condizioni di divorzio, statuite dal Tribunale di ER IO con sentenza n.244/2023 chiedendo, in particolare, che fosse revocato l'obbligo di mantenimento della prole posto a carico del resistente.
A sostegno della domanda ella deduceva che si era da sempre Controparte_1 disinteressato materialmente e moralmente dei due figli, nata a [...] Persona_1
IO il 22.06.2000 e nato a [...] il [...], quest'ultimo Controparte_2
affetto da una grave forma di autismo che lo rende disabile al 100% come da Verbali della
Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap depositati in atti. Aggiungeva inoltre che il resistente era impossidente e che dunque ogni tentativo di recuperare quanto dovuto era risultato vano, sicchè il permanere del credito di cui alla sentenza di divorzio determinava solo un detrimento per la posizione dei due figli, cui era impedito l'accesso a misure di sostegno in ragione di un reddito figurato ma che di fatto non era reale né accessibile per loro.
La ricorrente, sentita personalmente all'udienza del 10-3-2025, ha poi specificato di provvedere a tutto quanto necessario per i due figli, di cui una studentessa, unitamente alla propria famiglia di origine con cui il nucleo familiare conviveva. Ancora, specificava di essere stata nominata amministratrice di sostegno del figlio come da CP_2
provvedimento del Tribunale di ER IO depositato della GT Dr.ssa Nadia Apicella
e come da relativo verbale di giuramento di amministrazione di sostegno del 09.02.2024.
Alla medesima udienza è stata ascoltata , figlia maggiorenne delle parti, che Persona_1 ha confermato quanto dichiarato dalla madre, specie per quanto concerne l'assoluto disinteresse del padre, oggi contumace, e delle difficoltà che il permanere del suo diritto al mantenimento determina, ad esempio sotto il profilo del pagamento delle tasse universitarie, esprimendo dunque la propria libera ed autonoma volontà di rinunziare al mantenimento statuito dalla sentenza n.244/2023.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 6.5.2025 onde depositare specifico provvedimento autorizzatorio da parte del GT quanto alla posizione del figlio . CP_2
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. **********
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va parzialmente accolta.
Preliminarmente giova osservare che il procedimento per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione e/o divorzio dei coniugi, assume natura contenziosa quando oggetto della revisione sono le condizioni patrimoniali dei coniugi e il mantenimento della prole (poiché incide sui diritti soggettivi dei primi), mentre ha natura volontaria quando si chiede la modificazione delle condizioni attinenti all'affidamento della prole e all'esercizio della potestà genitoriale. Difatti, ai sensi dell'art. 9 della L. 898/70 (così come modificato dall'art. 2 della L. 436/78 e dall'art. 13 della L. 74/87), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi
(cfr. Cassazione civile sez. I, 2953/17).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 9 L. 898/70, la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulla condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio sono, quindi, inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che sono modificabili se emergono nuove circostanze rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di cui si chiede la modifica.
Applicando tali principi al caso che ci occupa, è innanzitutto emersa la volontà di entrambi i figli della coppia di rinunciare al mantenimento previsto a carico del padre nella sentenza di divorzio n. 244/23.
ha reso specifica dichiarazione in tal senso all'udienza del 10-3-2025 mentre Persona_1 quanto alla posizione di , detta volontà è stata espressa validamente dalla Controparte_2
madre, amministratrice di sostegno, previo provvedimento autorizzatorio reso dal GT. Il Collegio non può che recepire siffatta volontà, da considerarsi comunque opportunamente motivata sulla base di quanto specificato in premessa.
Da quanto precede discende l'accoglimento della domanda.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER IO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone che, a modifica della sentenza N. 244/23 resa dal Tribunale di ER IO, sia revocato l'obbligo di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli maggiorenni;
Ferma per il resto;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in ER IO il 14.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire