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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 281/2025
Oggi 11 giugno 2025, davanti al giudice dott.ssa Ada Cappello, si svolge udienza cartolare mediante trattazione scritta.
Si dà atto che nei termini di cui al precedente provvedimento
[...]
con l'avv. GAVEZZOTTI CRISTINA ha depositato brevi Parte_1 note conclusive.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Ada Cappello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
EREDITA' GIACENTE DI NI GE , quest'ultima nata a [...] Pt_1
(Romania) in data 2/3/1975, CF (C.F. C.F._1 Controparte_1
) deceduta in Pavia in data 26/12/2016 con ultimo domicilio in Zelo Buon P.IVA_1
Persico, in persona del Curatore nominato dal Tribunale di Lodi in data 24-27/11/2023
Avv. Cristina Gavezzotti (C.F. ) autorizzato alla proposizione del C.F._2 presente giudizio con provvedimenti del Tribunale di Lodi in data 9/12/2024 e 14-
15/1/2025 che sta in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., presso il cui studio in Lodi, Via
Solferino n. 18 è elettivamente domiciliato (per comunicazioni e notifiche numero di fax
0371/424769 e l'indirizzo PEC Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, che le condotte poste in essere dal SI nato a [...], in data [...], CF Controparte_2
residente in [...], descritte in C.F._3 narrativa costituiscono ex art. 476 c. c. accettazione tacita dell'eredità relitta dalla SIa
(CF ) deceduta in Pavia il 26/12/2016 e per Parte_1 C.F._1
l'effetto 2) Dichiarare che il medesimo ha acquistato la qualità di l'erede Controparte_2
pagina 2 di 6 della SIa e perciò la proprietà di tutti i beni oggetto dell'asse Parte_1 ereditario come risultanti dalla dichiarazione di successione, nonché di tutti gli altri ulteriori beni eventualmente rinvenuti, ivi compresa la quota del 50% dell'immobile sito in
Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/a, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub 725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box 3) Ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio competente, o comunque autorizzare ex art. 2648 c.c., di provvedere alla trascrizione e/o annotazione della emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità
4) Con vittoria di spese e compensi di lite”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di . Parte_1 Controparte_2
In particolare, con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.2.2025 l'eredità giacente di in persona del curatore avv. Cristina Gavezzotti, ha Parte_1 dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- i coniugi e , nel 2012, avevano stipulato Controparte_2 Parte_1 un contratto di mutuo con Credit con concessione a garanzia di Controparte_3 ipoteca volontaria sugli immobili di loro proprietà siti nel Comune di Zelo Buon
Persico, Via Ada Negri 2, censiti al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub
725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box;
- in data 26/12/2016 era deceduta la SIa;
Parte_1
- era divenuta cessionaria del credito vantato da nei Controparte_4 Controparte_5 confronti dei SIi in forza del mutuo ipotecario;
Pt_1
- era pendente innanzi al Tribunale di Lodi la procedura esecutiva n. 291/2019 R.G.E. nei confronti del solo SI e sui beni di cui all'ipoteca Controparte_2 volontaria;
- nell'ambito di tale procedura, il CTU aveva rilevato la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità in morte di da parte del marito- Parte_1 erede;
Controparte_2
- il creditore promuoveva quindi l'actio interrogatoria nei confronti dei chiamati all'eredità SIi , e , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 procedimento che, attesa l'assenza di qualsivoglia dichiarazione nel termine concesso dal Giudice, si concludeva con la decadenza degli stessi dal diritto di accettare l'eredità del de cuius Parte_1
- pertanto, al fine di procedere con la regolare espropriazione (erroneamente pagina 3 di 6 intrapresa sull'intero dei beni contro ), il G.E. concedeva un Controparte_2 rinvio per consentire al creditore procedente di attivarsi per la nomina di un
Curatore dell'eredità giacente della SI , così da potere agire Parte_1 esecutivamente anche sulla quota del 50% degli immobili di proprietà della de cuius;
- il Tribunale di Lodi dichiarava giacente l'eredità della SIa Parte_1
e ne nominava Curatore l'Avv. Cristina Gavezzotti che, prestato il giuramento di rito in data 14/12/2023, veniva immesso nelle sue funzioni;
- nello svolgimento dell'attività volta ad accertare il patrimonio dell'eredità giacente il Curatore apprendeva e verificava che:
➢ erano compresi nell'attivo del de cuius la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile (appartamento e box) sito in Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2 (identificati al fg. 4, mapp. 76, sub 725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box) e le somme depositate sul conto corrente ordinario n. 10208 acceso presso
Banca Intesa San Paolo Spa;
➢ in data 12/6/2017 era stata presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Lodi dichiarazione di successione da parte del marito SI , Controparte_2 presentatore e sottoscrittore dell'atto, con richiesta di voltura catastale degli immobili, dichiarazione che veniva trascritta nei Registri Immobiliari Agenzia del
Territorio di Lodi in data 7/7/2017 al n. 7705, tanto che ad oggi il bene immobile sito in Zelo Buon Persico oggetto di successione risulta intestato per il 100% al SI;
Controparte_2
- in data 16/6/2017, vi era stato l'incasso da parte del SI Controparte_2 nella sua qualità di erede della moglie della somma di € Pt_1 Parte_1
4.478,51 (€ 3.242,40 al momento della morte) quale saldo attivo presente sul conto corrente Banca Intesa San Paolo n. 10208 intestato alla SIa Parte_1
(cespite indicato nella dichiarazione di successione) rapporto di cui il chiedeva Pt_1 altresì l'estinzione;
- - che, ritenuto che tali condotte integrino indiscutibilmente condotte rilevanti ex art. 476 c.c., il Curatore relazionava in tal senso il Giudice delle Successioni il quale, preso atto di quanto rappresentato, rilevato “che l'accertamento in relazione all'avvenuta accettazione tacita dell'eredità deve necessariamente avvenire in costanza di procedimento giudiziale a tal fine incardinato non essendo sufficiente un esame incidentale del giudice dell'eredità”, invitava il Curatore dell'eredità giacente a promuovere ordinario giudizio contenzioso volto ad accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del SI;
Controparte_2
- nel frattempo, il creditore aveva altresì promosso la procedura CP_4 esecutiva n. 82/2024 RGE Tribunale di Lodi nei confronti dell' Controparte_1 avente ad oggetto la quota del 50% degli immobili ereditari (ritenuti ancora) di proprietà della SIa , procedura oggi riunita alla esecuzione Parte_1
pagina 4 di 6 immobiliare n. 291/2019 RGE già pendente nei confronti dal SI Controparte_2
e nella quale è stata fissata la vendita senza incanto del bene per il 26/2/2025.
[...]
In occasione della prima udienza del 9.5.2025 nessuno è comparso per il resistente
[...]
, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di CP_2 fissazione udienza, e parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata in data odierna.
2. L'accettazione tacita dell'eredità e l'accertamento della qualità di erede
Parte ricorrente pone a fondamento dell'odierna azione io compimento da parte di
[...]
di condotte rilevanti ex art. 476 c.p.c. con conseguente accertamento della sua CP_2 qualità di erede di . Parte_1
Nel caso di specie ritiene questo Giudice fondata la domanda formulata da parte ricorrente, nonostante in data 26.9.2023 il Tribunale di Lodi, nell'ambito del procedimento ex art. 481
c.c. R.G. 2415/22 V.G., abbia dichiarato decaduto dal diritto di Controparte_2 accettare l'eredità di , avendo il resistente posto in essere in data Parte_1 anteriore condotte rilevanti ex art. 476 c.c. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1735 del 16/01/2024;
Cass. 15663/2020)
A tal fine devono essere valorizzate le seguenti condotte, come evidenziate da parte ricorrente:
- Il sig. in data 12.6.2017 ha infatti proceduto personalmente e direttamente alla Pt_1 presentazione della dichiarazione di successione così come alla volturazione a suo nome dei beni immobili caduti in successione (doc. 4), nei quali tuttora vive ed ha la propria residenza e tale condotta costituisce sono un consolidato orientamento giurisprudenziale ipotesi di tacita accettazione dell'eredità (Cass. 22769/2024; Cass.
11478/2021 e Cass. 8980/2017);
- Il sig. in data 16.6.2017 ha inoltre incassato tutte le somme facenti parte Pt_1 dell'attivo ereditario depositate sul conto corrente acceso presso Banca Intesa San
Paolo, conto intestato alla sola moglie e caduto in successione, e ha contestualmente richiesto l'estinzione del rapporto (doc. 6), condotte anch'esse che il chiamato SI non avrebbe assolutamente avuto il diritto di compiere se non nella sua Pt_1 qualità di erede e costituenti accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. 4320/2018), in quanto riguardanti il conto intestato esclusivamente alla sig.ra . Pt_1
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve essere accertato e dichiarato che le condotte poste in essere dal SI nato a Controparte_2
Lunca Corbului (Romania), in data 10/10/1978, CF , residente in C.F._3
Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/A, costituiscono ex art. 476 c. c. accettazione tacita pagina 5 di 6 dell'eredità relitta dalla SIa (CF ) deceduta Parte_1 C.F._1 in Pavia il 26/12/2016 e per l'effetto deve essere dichiarato che il ha Controparte_2 acquistato la qualità di l'erede della SIa e perciò la proprietà di Parte_1 tutti i beni oggetto dell'asse ereditario come risultanti dalla dichiarazione di successione, nonché di tutti gli altri ulteriori beni eventualmente rinvenuti, ivi compresa la quota del
50% dell'immobile sito in Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/a, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub 725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box, con conseguenti oneri di trascrizione a carico del Conservatore.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la particolare semplicità della controversia) di cui al d.m. 147/2022 (causa di valore indeterminabile – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria, devono essere interamente poste a carico di parte resitente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta e dichiara che le condotte poste in essere dal SI nato a Controparte_2
Lunca Corbului (Romania), in data 10/10/1978, CF , residente in C.F._3
Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/A, descritte nella parte motiva, costituiscono ex art. 476 c. c. accettazione tacita dell'eredità relitta dalla SIa (CF Parte_1
) deceduta in Pavia il 26/12/2016; C.F._1
2) Dichiara che ha acquistato la qualità di erede della SIa Controparte_2 [...]
e perciò la proprietà di tutti i beni oggetto dell'asse ereditario come Parte_1 risultanti dalla dichiarazione di successione, nonché di tutti gli altri ulteriori beni eventualmente rinvenuti, ivi compresa la quota del 50% dell'immobile sito in Zelo Buon
Persico, Via Ada Negri 2/a, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub
725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box;
3) Ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio competente, o comunque autorizzare ex art. 2648 c.c., di provvedere alla trascrizione e/o annotazione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4) Condanna altresì parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Lodi, 11 giugno 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 281/2025
Oggi 11 giugno 2025, davanti al giudice dott.ssa Ada Cappello, si svolge udienza cartolare mediante trattazione scritta.
Si dà atto che nei termini di cui al precedente provvedimento
[...]
con l'avv. GAVEZZOTTI CRISTINA ha depositato brevi Parte_1 note conclusive.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Ada Cappello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
EREDITA' GIACENTE DI NI GE , quest'ultima nata a [...] Pt_1
(Romania) in data 2/3/1975, CF (C.F. C.F._1 Controparte_1
) deceduta in Pavia in data 26/12/2016 con ultimo domicilio in Zelo Buon P.IVA_1
Persico, in persona del Curatore nominato dal Tribunale di Lodi in data 24-27/11/2023
Avv. Cristina Gavezzotti (C.F. ) autorizzato alla proposizione del C.F._2 presente giudizio con provvedimenti del Tribunale di Lodi in data 9/12/2024 e 14-
15/1/2025 che sta in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., presso il cui studio in Lodi, Via
Solferino n. 18 è elettivamente domiciliato (per comunicazioni e notifiche numero di fax
0371/424769 e l'indirizzo PEC Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, che le condotte poste in essere dal SI nato a [...], in data [...], CF Controparte_2
residente in [...], descritte in C.F._3 narrativa costituiscono ex art. 476 c. c. accettazione tacita dell'eredità relitta dalla SIa
(CF ) deceduta in Pavia il 26/12/2016 e per Parte_1 C.F._1
l'effetto 2) Dichiarare che il medesimo ha acquistato la qualità di l'erede Controparte_2
pagina 2 di 6 della SIa e perciò la proprietà di tutti i beni oggetto dell'asse Parte_1 ereditario come risultanti dalla dichiarazione di successione, nonché di tutti gli altri ulteriori beni eventualmente rinvenuti, ivi compresa la quota del 50% dell'immobile sito in
Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/a, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub 725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box 3) Ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio competente, o comunque autorizzare ex art. 2648 c.c., di provvedere alla trascrizione e/o annotazione della emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità
4) Con vittoria di spese e compensi di lite”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di . Parte_1 Controparte_2
In particolare, con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.2.2025 l'eredità giacente di in persona del curatore avv. Cristina Gavezzotti, ha Parte_1 dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- i coniugi e , nel 2012, avevano stipulato Controparte_2 Parte_1 un contratto di mutuo con Credit con concessione a garanzia di Controparte_3 ipoteca volontaria sugli immobili di loro proprietà siti nel Comune di Zelo Buon
Persico, Via Ada Negri 2, censiti al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub
725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box;
- in data 26/12/2016 era deceduta la SIa;
Parte_1
- era divenuta cessionaria del credito vantato da nei Controparte_4 Controparte_5 confronti dei SIi in forza del mutuo ipotecario;
Pt_1
- era pendente innanzi al Tribunale di Lodi la procedura esecutiva n. 291/2019 R.G.E. nei confronti del solo SI e sui beni di cui all'ipoteca Controparte_2 volontaria;
- nell'ambito di tale procedura, il CTU aveva rilevato la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità in morte di da parte del marito- Parte_1 erede;
Controparte_2
- il creditore promuoveva quindi l'actio interrogatoria nei confronti dei chiamati all'eredità SIi , e , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 procedimento che, attesa l'assenza di qualsivoglia dichiarazione nel termine concesso dal Giudice, si concludeva con la decadenza degli stessi dal diritto di accettare l'eredità del de cuius Parte_1
- pertanto, al fine di procedere con la regolare espropriazione (erroneamente pagina 3 di 6 intrapresa sull'intero dei beni contro ), il G.E. concedeva un Controparte_2 rinvio per consentire al creditore procedente di attivarsi per la nomina di un
Curatore dell'eredità giacente della SI , così da potere agire Parte_1 esecutivamente anche sulla quota del 50% degli immobili di proprietà della de cuius;
- il Tribunale di Lodi dichiarava giacente l'eredità della SIa Parte_1
e ne nominava Curatore l'Avv. Cristina Gavezzotti che, prestato il giuramento di rito in data 14/12/2023, veniva immesso nelle sue funzioni;
- nello svolgimento dell'attività volta ad accertare il patrimonio dell'eredità giacente il Curatore apprendeva e verificava che:
➢ erano compresi nell'attivo del de cuius la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile (appartamento e box) sito in Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2 (identificati al fg. 4, mapp. 76, sub 725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box) e le somme depositate sul conto corrente ordinario n. 10208 acceso presso
Banca Intesa San Paolo Spa;
➢ in data 12/6/2017 era stata presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Lodi dichiarazione di successione da parte del marito SI , Controparte_2 presentatore e sottoscrittore dell'atto, con richiesta di voltura catastale degli immobili, dichiarazione che veniva trascritta nei Registri Immobiliari Agenzia del
Territorio di Lodi in data 7/7/2017 al n. 7705, tanto che ad oggi il bene immobile sito in Zelo Buon Persico oggetto di successione risulta intestato per il 100% al SI;
Controparte_2
- in data 16/6/2017, vi era stato l'incasso da parte del SI Controparte_2 nella sua qualità di erede della moglie della somma di € Pt_1 Parte_1
4.478,51 (€ 3.242,40 al momento della morte) quale saldo attivo presente sul conto corrente Banca Intesa San Paolo n. 10208 intestato alla SIa Parte_1
(cespite indicato nella dichiarazione di successione) rapporto di cui il chiedeva Pt_1 altresì l'estinzione;
- - che, ritenuto che tali condotte integrino indiscutibilmente condotte rilevanti ex art. 476 c.c., il Curatore relazionava in tal senso il Giudice delle Successioni il quale, preso atto di quanto rappresentato, rilevato “che l'accertamento in relazione all'avvenuta accettazione tacita dell'eredità deve necessariamente avvenire in costanza di procedimento giudiziale a tal fine incardinato non essendo sufficiente un esame incidentale del giudice dell'eredità”, invitava il Curatore dell'eredità giacente a promuovere ordinario giudizio contenzioso volto ad accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del SI;
Controparte_2
- nel frattempo, il creditore aveva altresì promosso la procedura CP_4 esecutiva n. 82/2024 RGE Tribunale di Lodi nei confronti dell' Controparte_1 avente ad oggetto la quota del 50% degli immobili ereditari (ritenuti ancora) di proprietà della SIa , procedura oggi riunita alla esecuzione Parte_1
pagina 4 di 6 immobiliare n. 291/2019 RGE già pendente nei confronti dal SI Controparte_2
e nella quale è stata fissata la vendita senza incanto del bene per il 26/2/2025.
[...]
In occasione della prima udienza del 9.5.2025 nessuno è comparso per il resistente
[...]
, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di CP_2 fissazione udienza, e parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata in data odierna.
2. L'accettazione tacita dell'eredità e l'accertamento della qualità di erede
Parte ricorrente pone a fondamento dell'odierna azione io compimento da parte di
[...]
di condotte rilevanti ex art. 476 c.p.c. con conseguente accertamento della sua CP_2 qualità di erede di . Parte_1
Nel caso di specie ritiene questo Giudice fondata la domanda formulata da parte ricorrente, nonostante in data 26.9.2023 il Tribunale di Lodi, nell'ambito del procedimento ex art. 481
c.c. R.G. 2415/22 V.G., abbia dichiarato decaduto dal diritto di Controparte_2 accettare l'eredità di , avendo il resistente posto in essere in data Parte_1 anteriore condotte rilevanti ex art. 476 c.c. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1735 del 16/01/2024;
Cass. 15663/2020)
A tal fine devono essere valorizzate le seguenti condotte, come evidenziate da parte ricorrente:
- Il sig. in data 12.6.2017 ha infatti proceduto personalmente e direttamente alla Pt_1 presentazione della dichiarazione di successione così come alla volturazione a suo nome dei beni immobili caduti in successione (doc. 4), nei quali tuttora vive ed ha la propria residenza e tale condotta costituisce sono un consolidato orientamento giurisprudenziale ipotesi di tacita accettazione dell'eredità (Cass. 22769/2024; Cass.
11478/2021 e Cass. 8980/2017);
- Il sig. in data 16.6.2017 ha inoltre incassato tutte le somme facenti parte Pt_1 dell'attivo ereditario depositate sul conto corrente acceso presso Banca Intesa San
Paolo, conto intestato alla sola moglie e caduto in successione, e ha contestualmente richiesto l'estinzione del rapporto (doc. 6), condotte anch'esse che il chiamato SI non avrebbe assolutamente avuto il diritto di compiere se non nella sua Pt_1 qualità di erede e costituenti accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. 4320/2018), in quanto riguardanti il conto intestato esclusivamente alla sig.ra . Pt_1
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve essere accertato e dichiarato che le condotte poste in essere dal SI nato a Controparte_2
Lunca Corbului (Romania), in data 10/10/1978, CF , residente in C.F._3
Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/A, costituiscono ex art. 476 c. c. accettazione tacita pagina 5 di 6 dell'eredità relitta dalla SIa (CF ) deceduta Parte_1 C.F._1 in Pavia il 26/12/2016 e per l'effetto deve essere dichiarato che il ha Controparte_2 acquistato la qualità di l'erede della SIa e perciò la proprietà di Parte_1 tutti i beni oggetto dell'asse ereditario come risultanti dalla dichiarazione di successione, nonché di tutti gli altri ulteriori beni eventualmente rinvenuti, ivi compresa la quota del
50% dell'immobile sito in Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/a, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub 725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box, con conseguenti oneri di trascrizione a carico del Conservatore.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la particolare semplicità della controversia) di cui al d.m. 147/2022 (causa di valore indeterminabile – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria, devono essere interamente poste a carico di parte resitente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta e dichiara che le condotte poste in essere dal SI nato a Controparte_2
Lunca Corbului (Romania), in data 10/10/1978, CF , residente in C.F._3
Zelo Buon Persico, Via Ada Negri 2/A, descritte nella parte motiva, costituiscono ex art. 476 c. c. accettazione tacita dell'eredità relitta dalla SIa (CF Parte_1
) deceduta in Pavia il 26/12/2016; C.F._1
2) Dichiara che ha acquistato la qualità di erede della SIa Controparte_2 [...]
e perciò la proprietà di tutti i beni oggetto dell'asse ereditario come Parte_1 risultanti dalla dichiarazione di successione, nonché di tutti gli altri ulteriori beni eventualmente rinvenuti, ivi compresa la quota del 50% dell'immobile sito in Zelo Buon
Persico, Via Ada Negri 2/a, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 4, mapp. 76, sub
725 l'appartamento e al fg. 4, mapp 76 sub 710 il box;
3) Ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio competente, o comunque autorizzare ex art. 2648 c.c., di provvedere alla trascrizione e/o annotazione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4) Condanna altresì parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Lodi, 11 giugno 2025
Il giudice
Ada Cappello
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