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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA pronunciata in data 24/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1645/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Nadia Candeloro e l'Avv. Giandomenico Parte_1
D'Am ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 1106/2023 emesso il 2.11.2023 dal Tribunale di
Tivoli.
L'Ente resistente non si è costituito nonostante la regolarità e tempestività della notifica.
All'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte, insistendo per la condanna di controparte al pagamento degli interessi dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa fino alla liquidazione e con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna. La pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini della decisione sugli accessori nonché sulle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente ha ottenuto decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta fin dal mese di ottobre
2022, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 17.11.2023 ed ha notificato il decreto di omologa in data 14.11.2023, correttamente alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 18.3.2024
Soltanto in data 18.4.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Spettano quindi gli interessi legali fin dal 120° giorno successivo alla spettanza della prestazione
(1.10.2022) e fino all'avvenuta liquidazione nonché la rivalutazione monetaria se dovuta nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
Quanto alle spese, nonostante la parziale cessata materia del contendere la domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito: la spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1645/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte;
CP_
- Condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali fin dal 120° giorno successivo al riconoscimento della prestazione del 1.10.2022 e fino all'avvenuta liquidazione nonché la rivalutazione monetaria se dovuta nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991; CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 24.6.2025
Il Giudice
BI TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA pronunciata in data 24/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1645/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Nadia Candeloro e l'Avv. Giandomenico Parte_1
D'Am ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 1106/2023 emesso il 2.11.2023 dal Tribunale di
Tivoli.
L'Ente resistente non si è costituito nonostante la regolarità e tempestività della notifica.
All'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte, insistendo per la condanna di controparte al pagamento degli interessi dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa fino alla liquidazione e con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna. La pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini della decisione sugli accessori nonché sulle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che il ricorrente ha ottenuto decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta fin dal mese di ottobre
2022, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 17.11.2023 ed ha notificato il decreto di omologa in data 14.11.2023, correttamente alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 18.3.2024
Soltanto in data 18.4.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Spettano quindi gli interessi legali fin dal 120° giorno successivo alla spettanza della prestazione
(1.10.2022) e fino all'avvenuta liquidazione nonché la rivalutazione monetaria se dovuta nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
Quanto alle spese, nonostante la parziale cessata materia del contendere la domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito: la spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1645/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte;
CP_
- Condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali fin dal 120° giorno successivo al riconoscimento della prestazione del 1.10.2022 e fino all'avvenuta liquidazione nonché la rivalutazione monetaria se dovuta nei limiti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991; CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 24.6.2025
Il Giudice
BI TO