Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 19905/2024 RG TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Chiaiano n. 34, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Sebastiano Schiavone, presso il quale è elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Caravaggio, 64, giusta procura alle liti
- ricorrente -
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti
Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma del 22.03.2024 Persona_1
- resistente -
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che affetta da plurime patologie tra cui malattia cerebro-vascolare-ischemico-ipossica, demenza aterosclerotica, diabete mellito, poliartrosi e cirrosi epatica HBV relata, aveva presentato in data
02/03/2023 domanda amministrativa per l'indennità di accompagnamento. Non essendo stata sottoposta a visita medico-legale nei termini di legge, aveva attivato il procedimento per A.T.P.O.
(R.G. 19031/2023), all'esito del quale il CTU, dott. , aveva escluso la sussistenza dei Per_2
requisiti sanitari per la concessione del beneficio.
Con ricorso depositato nei termini per dissenso formulato in data 22/08/2024 nei termini ex comma
4 dell'art. 445 bis cpc nell'opporsi alle risultanze peritali della prefata fase cautelare, deduceva “1)
Vizio medico legale e violazione di legge per aver l'ausiliario omesso di rispondere al quesito del
Giudice vuoi in relazione al pericolo di incombente e concreta possibilità di cadute e vuoi in relazione agli atti strumentali della vita”, nonché per il mancato utilizzo delle scale multidimensionali;
“2) Aggravamenti del quadro patologico relativo all'apparato osteoarticolare da valutare in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c.”, documentati da certificazioni geriatrica e ortopedica recenti.
Chiedeva quindi l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o altra data ritenuta di giustizia.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dei CP_1
termini ex art. 445-bis c.p.c.;
nel merito, la mancanza di prova del requisito sanitario e l'inammissibilità delle censure per difetto di specificità;
l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.;
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto, essendo il processo limitato all'accertamento del requisito sanitario. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In corso di causa erano disposti nuovi accertamenti medico-legali a cura del medesimo CTU, dott.
, nominato nella fase sommaria. Persona_3
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., formulata dall' , in quanto risulta agli atti che la ricorrente ha CP_1
tempestivamente depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU in data 22/08/2024, nonché il successivo ricorso di opposizione nei termini di legge.
Parimenti infondata è l'eccezione concernente l'asserita inammissibilità delle censure per difetto di specificità. Infatti, le doglianze formulate dalla ricorrente non si limitano a esprimere un mero dissenso diagnostico, ma individuano puntuali profili di criticità nell'elaborato peritale con riguardo:
a) alla mancata risposta al quesito del giudice in relazione al rischio di cadute;
b) al mancato utilizzo delle scale multidimensionali espressamente richieste dal giudice;
c) alla mancata considerazione degli aggravamenti intervenuti medio tempore. Tali censure sono sufficientemente specifiche in quanto individuano in modo chiaro e preciso gli aspetti della CTU ritenuti insufficienti o erronei, consentendo un effettivo controllo giudiziale sugli stessi.
Ai sensi dell'art. 1 della citata legge: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento”. Successivamente, l'art. 6 del Decreto Legislativo 23 novembre
1988, n., 509 ha introdotto, in aggiunta al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.
118, la seguente norma: “Ai soli fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed 3
invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Nel caso in esame, la domanda di indennità di accompagnamento è stata proposta quando la ricorrente aveva già compiuto 65 anni, sicché trova applicazione l'art. 6 del D.Lgs. n. 509/1988, secondo cui sono considerati mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Nel merito occorre rilevare che dall'accertamento medico-legale svolto nella presente fase di opposizione è emerso un quadro clinico differente rispetto a quello descritto dallo stesso CTU nella fase dell'ATPO. In particolare, il CTU dott. , alla luce delle nuove emergenze sanitarie e Per_2
dell'esame clinico della sig.ra ha accertato che: Parte_1
1. la ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Diabete mellito con complicanze in terapia insulinica, artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale ed ipertensione arteriosa in terapia farmacologica in soggetto di anni 71, affetto da epatopatia cronica
HBV-relata a moderata valenza clinica, vasculopatia cerebrale cronica con sindrome depressiva endoreattiva grave, modeste note di bronchite cronica ed incontinenza urinaria stabilizzata”;
2. la paziente, in occasione della visita del 25/01/2025, è risultata “assolutamente non collaborante in occasione delle operazioni relative alla visita medico-legale (...) non rispondendo ad alcuna domanda formulatale, sia nel merito della raccolta anamnestica che per quanto relativo alle canoniche manovre da compiere di necessità per l'esame clinico, e non consentendo, pertanto, di procedere alla visita medico-legale come necessario”;
3. è stata apprezzata “la possibilità della ricorrente di deambulare autonomamente, sebbene sottobraccio all'accompagnatrice, senza servirsi, peraltro, dell'ausilio di un bastone con cui si era presentava a visita medico-legale circa 10 mesi or sono, vale a dire in data
24.02.2024, epoca in cui vi era stata una franca collaborazione da parte della sig.ra
; Pt_1
4. “a far data, sia pure con approssimazione, da 3 mesi all'incirca dalla predetta visita [del
29 luglio 2024], vale a dire dal I maggio 2024, la sig.ra non possa espletare Parte_1
autonomamente gli atti quotidiani della vita ed abbia, pertanto, bisogno di assistenza continua”.
Il CTU ha altresì esaminato la documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente, in particolare:
la relazione di visita geriatrica del 29/07/2024, da cui emergono “MMSE: 12/30. GDS: ...
ADL: I/6. IADL: 2/8” con diagnosi di “Decadimento cognitivo involutivo da pregresso ictus cerebrale con emiparesi. Paziente scarsamente orientato nel tempo e nello spazio, estese 4
lacune mnesiche. Romberg positivo. Incontinenza urinaria Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito in terapia insulinica. Poliartrosi con spondilodiscoartrosi e discopatie multiple cervicali e lombari, gonartrosi e coxartrosi. Mieloradicolopatia. Deficit visus da retinopatia con maculopatia diabetica”;
la relazione di visita ortopedica del 09/09/2024, che ha diagnosticato “Poliartrosi con spiccate gonartrosi e spondilodiscartrosi cervicodorsale in soggetto con severo deficit funzionale del rachide cervicale e lombare con estrema ipoflessibilità e rotabilità. Sindrome algogena fibromialgica cronica con deficit della stazione eretta e della deambulazione.
Ipotonotrofismo della muscolatura dei quattro arti con discreta ipostenia a destra.
Dolordosi cervicale e lombare;
lombosciatalgia cronica da discopatie protrusive L3-L4-L5-S1. Limitate le escursioni articolari delle grandi articolazioni dei polsi, caviglie, mani. Deficit della opposizione”.
Sulla base di tali elementi, il CTU ha concluso che la ricorrente, pur conservando la possibilità di deambulare autonomamente (seppur con assistenza), a decorrere dal 1° maggio 2024 non è più in grado di espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando quindi di assistenza continua.
Questo Tribunale, valutate le conclusioni del CTU, che appaiono logiche, coerenti e adeguatamente motivate, nonché supportate dalla documentazione sanitaria in atti, ritiene di condividerle integralmente. In particolare, risulta sufficientemente provato che la sig.ra pur Parte_1
conservando la capacità di deambulazione autonoma (seppure con assistenza), a causa delle gravi e multiple patologie di cui è affetta, con particolare riferimento al decadimento cognitivo (MMSE
12/30, indicativo di un deterioramento cognitivo di grado moderato-severo) e alle patologie dell'apparato osteo-articolare con specifiche limitazioni funzionali, non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di un accompagnatore.
La sussistenza di tale requisito sanitario, tuttavia, risulta accertata solo a decorrere dal 1° maggio
2024, come correttamente individuato dal CTU, data che può essere considerata come punto di svolta nell'evoluzione del quadro clinico, in considerazione dell'aggravamento documentato dalla visita geriatrica del 29/07/2024.
Non può, invece, essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (02/03/2023), non essendo stata provata la sussistenza dei requisiti sanitari a tale data.
A questo riguardo, è applicabile nel caso di specie l'art. 149 disp. att. c.p.c., che consente al giudice di tenere conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del giudizio. 5
Deve essere, invece, dichiarato inammissibile il capo di domanda avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale\assistenziale e conseguente condanna dell' alla relativa erogazione. CP_1
L'art. 445 cpc bis prevede che la fase sommaria del procedimento di accertamento tecnico preventivo sia limitata alla verifica delle sole condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della prestazione assistenziale o previdenziale fatta valere per cui necessariamente tale procedimento non può avere ad oggetto anche l'accertamento della sussistenza degli altri requisiti socio-economici necessari per il riconoscimento della prestazione.
La formulazione della norma non consente, poi, di ritenere che l'eventuale successiva fase di merito possa estendersi anche all'accertamento del diritto alla prestazione. Difatti, il penultimo comma dell'art. 445 bis cpc dispone solo che il ricorso introduttivo deve specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione avverso le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. La peculiarità della relativa disciplina processuale porta ad escludere la sua applicabilità anche a fattispecie non espressamente previste. In particolare, l'ultimo comma prevede che la sentenza che definisce il giudizio di opposizione in sede di accertamento tecnico preventivo è inappellabile. Tale disposizione, avente evidente natura eccezionale, trova giustificazione nella peculiarità dell'oggetto della controversia, costituito non da un diritto, ma dall'accertamento di un fatto, ovvero dello status di invalido, già oggetto di accertamento nella prima fase sommaria.
Viceversa, consentendo nella fase dell'opposizione la proposizione di una domanda di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna, si estenderebbe anche a tale domanda la regola della inoppugnabilità della sentenza, con la conseguenza che il relativo diritto potrebbe essere fatto valere solo in un grado di giudizio, con evidente compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendosi le spese di c.t.u. a carico integrale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta che la sig.ra è soggetto non in grado di compiere autonomamente gli atti Parte_1
quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua a decorrere dal 1° maggio 2024;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei ratei della relativa prestazione assistenziale.;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario;
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4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con separato CP_1
decreto.
Napoli 20 maggio 2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio