Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n.6362/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6362/2020 R.G., promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Depretis;
Parte_1
opponente contro
, e , in qualità di eredi di , rappresentate e CP_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1 difese dagli avv.ti Francesco Ponzi Provenzano e Francesco Dell'Anna; opposte
Oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. con atto di citazione datato 7.09.2020, conveniva in giudizio , innanzi Parte_1 Persona_1
al Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di quest'ultimo di pretendere le somme portate dall'atto di precetto notificato all'opponente in data 25.08.2020, con particolare riferimento al principale credito di €697.502,10, in virtù di decreto ingiuntivo n.411/2014.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 13.02.2021, si costituiva in giudizio , Persona_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
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3. Sopraggiunta la morte di , si costituivano in giudizio, in qualità di eredi dello stesso, Persona_1
e , chiedendo accertarsi e dichiararsi <l'inammissibilità CP_1 Controparte_2 CP_3
e comunque l'infondatezza della opposizione proposta, tenuto conto del maggior credito comunque vantato dal sig. NI (€ 720.770,08), anche in ipotesi di compensazione legale sul minor Per_1 credito vantato dal sig. (€ 244.923,07)>>. Parte_1
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 20.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.1. Non può trovare accoglimento quanto dedotto dall'opponente in punto di insussistenza del diritto di di pretendere le somme portate dal precetto oggetto di opposizione, essendo lo stesso Persona_1
validamente fondato su due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (d.i. n. 411/2014 per la somma di €672.546,43, oltre interessi, e d.i. n.3204/2018 per la somma di €21.889,27, oltre interessi).
Non rileva, peraltro, in questa sede, la circostanza che il decreto ingiuntivo n.411/2014 sia stato opposto, non risultando dagli atti che ne sia stata sospesa l'efficacia esecutiva. Allo stesso modo, non rileva neppure che, in un differente giudizio, conclusosi con sentenza n.139/2020, <la Corte
d'Appello ha evidenziato la mancanza di prova del titolo di mutuo dedotto da Persona_1
relativamente ai pagamenti effettuati in favore di (gli stessi azionati in via monitoria Parte_1
ed oggetto del presente giudizio)>>, potendo tale circostanza rilevare solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Deve rilevarsi poi che, con sentenza n.1580/2016, confermata nei successivi gradi di giudizio, il
Tribunale di Lecce ha condannato al pagamento, in favore dell'odierno opponente, della Persona_1 somma di €215.456,20, oltre interessi legali.
5.2. Sulla base di tali premesse, la difesa di controparte sostiene che il controcredito vantato da
[...]
sia idoneo a determinare la compensazione legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 c.c., Pt_1
rispetto alla maggior somma portata dall'atto di precetto oggetto del presente giudizio di opposizione.
Invero, va rilevato che dagli atti risulta che il credito vantato da (in virtù di sentenza Parte_1
n. 1580/2016, confermata in appello con sentenza n. 139/2020) è già stato azionato dallo stesso con atto di precetto notificato a in data 10.09.2020, e che, pertanto, tale credito non può Persona_1
dirsi, allo stato, idoneo a determinare la compensazione legale, non potendo un credito azionato con atto di precetto, in grado di dare vita ad una azione esecutiva, contribuire a determinare, allo stesso
2 n.6362/2020 R.G.
tempo, in altro giudizio, l'estinzione disciplinata dall'art. 1243 co. 1 cc., in mancanza di documentata previa rinuncia al precetto.
Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di e , in CP_1 Controparte_2 CP_3
qualità di eredi di , delle spese del presente giudizio, liquidate in €8.000,00, per compensi Persona_1
professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Lecce, 19.05.2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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