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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1028/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( c.f. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Parte_1 C.F._1
(NA), alla via Padre M. Vergara, 58, presso lo studio degli avv.ti Anna Gabriele e Vincenzo Orefice che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Frattamaggiore Parte_2 C.F._2
(NA), alla via Padre M. Vergara, 58, presso lo studio degli avv.ti Anna Gabriele e Vincenzo Orefice che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto di omologare la separazione alle 1 R.g. n. 1028/2025
condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20.03.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto concordatario in data 20.09.1997 in Casoria (NA) e che dall'unione nascevano due figli - , nato a S. Giorgio a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...] - chiedevano pronunziarsi la separazione Persona_2 alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con provvedimento del 1.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli altresì a vivere separatamente, salvo l'obbligo di dare comunicazione all'altro del nuovo domicilio;
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco;
Per_
3) La casa coniugale verrà abitata dalla sig.ra con i figli e subentrando nel Pt_2 Per_2 relativo contratto di locazione, mentre il sig. è autorizzato a fissare la propria residenza Pt_1 altrove;
4) Spese integralmente compensate tra le parti”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 R.g. n. 1028/2025
a) OMOLOGA la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
10/03/1972) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni Parte_2 indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
a) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 165, parte II, Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1028 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( c.f. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Parte_1 C.F._1
(NA), alla via Padre M. Vergara, 58, presso lo studio degli avv.ti Anna Gabriele e Vincenzo Orefice che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Frattamaggiore Parte_2 C.F._2
(NA), alla via Padre M. Vergara, 58, presso lo studio degli avv.ti Anna Gabriele e Vincenzo Orefice che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto di omologare la separazione alle 1 R.g. n. 1028/2025
condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20.03.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto concordatario in data 20.09.1997 in Casoria (NA) e che dall'unione nascevano due figli - , nato a S. Giorgio a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...] - chiedevano pronunziarsi la separazione Persona_2 alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con provvedimento del 1.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli altresì a vivere separatamente, salvo l'obbligo di dare comunicazione all'altro del nuovo domicilio;
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco;
Per_
3) La casa coniugale verrà abitata dalla sig.ra con i figli e subentrando nel Pt_2 Per_2 relativo contratto di locazione, mentre il sig. è autorizzato a fissare la propria residenza Pt_1 altrove;
4) Spese integralmente compensate tra le parti”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 R.g. n. 1028/2025
a) OMOLOGA la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
10/03/1972) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni Parte_2 indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
a) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 165, parte II, Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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